Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 20 giugno 2006

 

Circolare n. 73/2006

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza - Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche – Intesa Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, su G.U. n. 75 del 30.3.2006.

 

In attuazione dell’art. 15 della Legge 125/2001 (legge quadro in materia di alcol) la Conferenza Stato-Regioni ha individuato le attività lavorative nelle quali, per l’elevato rischio di infortuni sul lavoro e per tutelare l’incolumità dei terzi, è fatto divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche.

 

Essendo la tutela e sicurezza del lavoro materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi della legge di riforma costituzionale n. 3/2001, le Regioni hanno chiesto che l’individuazione delle attività a rischio infortuni avvenisse tramite il raggiungimento di una vera e propria intesa.

 

Tra le attività elencate, considerando i settori rappresentati dalla Confetra, si segnalano:

 

·    la guida di veicoli stradali

·    la guida di macchine di movimentazione merci

 

In caso di violazione del divieto di assunzione di alcolici da parte del lavoratore o di violazione del divieto di somministrazione di alcolici da parte del datore di lavoro si applica una sanzione che va da un minimo di 526,45 euro ad un massimo di 2.582,28 euro (art. 15 L. 125/2001).

 

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, mentre il lavoratore è sempre sanzionabile per l’inosservanza della predetta disposizione, il datore di lavoro - quale soggetto obbligato ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori (D.LGVO 626/94) - è responsabile della corretta applicazione della normativa solo negli ambienti di lavoro (ad esempio, nelle mense aziendali).

A tal fine potrebbe essere risolutivo disporre un divieto generale di somministrazione di alcolici oppure, se questo non fosse possibile, introdurre un sistema di controllo per escludere dalla somministrazione i lavoratori soggetti al divieto di assunzione.

 

Viceversa, nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro qualora il lavoratore assuma alcolici durante l’attività esercitata lontano dal luogo di lavoro (ad esempio, nella guida di veicoli stradali), a patto peraltro che il datore di lavoro possa dimostrare di aver compiutamente adempiuto all’obbligo di informazione ai propri lavoratori circa i rischi per la sicurezza connessi all’attività svolta (art. 21 D.LGVO 626/94).

 

Il datore di lavoro che volesse verificare l’osservanza del divieto di assunzione di alcolici da parte del lavoratore deve rivolgersi ad un medico competente, quale unico soggetto autorizzato ad effettuare i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro. Per “medico competente” si intende qualsiasi medico in possesso di una specializzazione o di una docenza in medicina del lavoro o qualsiasi laureato in medicina e chirurgia che abbia svolto l’attività di medico del lavoro per almeno 4 anni. Al lavoratore che rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi al controllo sanitario si applica una multa che va da 206,58 euro a 619,74 euro (art. 93 D.LGVO 626/94).

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/1996

 

Allegati due

 

Lo/lo

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 
 
 
G.U. n.75 del 30.3.2006 (fonte Guritel)

 

CONFERENZA  PERMANENTE PER I RAPPORTI  TRA LO STATO LE  REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006

Intesa  in  materia  di individuazione delle attivita' lavorative che
comportano  un  elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza,  l'incolumita'  o la salute dei terzi, ai fini del divieto
di   assunzione   e   di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche,  ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001,
n.  125.  Intesa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6, della legge
5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
                           Sancisce intesa
ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sull'individuazione  delle  attivita'  lavorative  che  comportano un
elevato  rischio  di  infortuni  sul  lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumita'  o  la  salute  dei  terzi,  ai  fini  del  divieto  di
assunzione   e   di   somministrazione   di   bevande   alcoliche   e
superalcoliche, nei seguenti termini:
 
                               Art. 1.
                   Attivita' lavorative a rischio
  1.  Le  attivita'  lavorative  che comportano un elevato rischio di
infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumita' o la
salute  dei  terzi,  per  le  quali  si fa divieto di assunzione e di
somministrazione  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche, ai sensi
dell'art.   15  della  legge  30 marzo  2001,  n.  125,  sono  quelle
individuate   nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  della
presente intesa.
  2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze  connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni,  al
personale  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia, degli altri
Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano
le  disposizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti in materia di
idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,  per gli
aspetti disciplinati dalla presente intesa.
  La  presente  intesa,  con  il relativo allegato I, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2006
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
 
 
 
 
                                                           Allegato I
 
ATTIVITA'  LAVORATIVE  CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL  LAVORO  OVVERO  PER  LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
TERZI.
    1)  attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio
1927, e successive modificazioni);
      b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
      c) attivita'  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
      d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
      e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
      f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e
successive modifiche);
      g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
    2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e
alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio
di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);
    3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualita'  di:  medico specialista in anestesia e rianimazione; medico
specialista  in  chirurgia;  medico  ed  infermiere  di bordo; medico
comunque   preposto   ad   attivita'   diagnostiche  e  terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
    5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e
puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e
immaturi;  mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture
pubbliche e private;
    6)  attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado;
    7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
    8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
      a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali  per  i quali e'
richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione
professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di
noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione
professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
      b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
      c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di
carriera e di mensa;
      d) personale navigante delle acque interne;
      e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane,
tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti
funicolari aerei e terrestri;
      f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
      g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina,
nonche'  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
      h) responsabili dei fari;
      i) piloti d'aeromobile;
      l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
      m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
      n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
      o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
      p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e
merci;
    9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento,
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
    10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle
costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attivita' in quota,
oltre i due metri di altezza;
    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
    13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
 
FINE TESTO 
 
 
 

G.U. n. 90 del 18.4.2001 (fonte Guritel)

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
 
                           *** omissis ****
 
                              Art. 15.
             (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
   1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumita' o la
salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
   2.  Per  le  finalita'  previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici   nei   luoghi  di  lavoro  possono  essere  effettuati
esclusivamente  dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
1,  lettera  d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  ovvero  dai medici del lavoro dei servizi
per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  negli  ambienti di lavoro con
funzioni  di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita'
sanitarie locali.
   3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano
accedere  ai  programmi  terapeutici  e  di  riabilitazione  presso i
servizi  di  cui  all'articolo  9,  comma 1, o presso altre strutture
riabilitative,  si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
   4.  Chiunque  contravvenga  alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito  con  la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
 
                           *** omissis ****
Fine Testo