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Roma, 6 luglio 2006
Circolare n.79/2006
Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo
digitale – Utilizzo manuale – Nota Ministero dell’Interno prot.n.300/A/1/51124/111/20/3 del 21.6.2006.
Ad oltre due mesi
dall’entrata in vigore del tachigrafo digitale, non è
ancora stato risolto il problema della mancanza di officine
autorizzate per la messa in funzione dell’apparecchio. Per ora, infatti, sono
state abilitate in tutta Italia solo sette officine localizzate al Nord e operanti
su tachigrafi di marca Actia
che per il momento sono i meno presenti sul mercato (i più diffusi sono quelli
di marca Siemens).
Il Ministero dell’Interno,
preso atto della situazione, con la nota indicata in oggetto ha confermato la validità
in ambito nazionale delle istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero dei
Trasporti (nota prot.n.1110/MOT
del 22.12.2005) che consentono l’utilizzo manuale del tachigrafo
digitale: i conducenti devono annotare a mano i tempi di guida e di riposo su
dischi tachigrafici di carta (quelli che si utilizzano
con i tachigrafi analogici).
Peraltro negli altri
Stati europei le annotazioni manuali sui dischi di carta non vengono
tollerate: per le imprese che si recano all’estero c’è dunque il rischio di
subire pesanti sanzioni amministrative. E’ pertanto opportuno che quelle imprese
provvedano a far calibrare il tachigrafo
presso un’officina straniera.
Com’è noto, i tachigrafi digitali vengono
montati obbligatoriamente dalle case costruttrici dall’1 maggio scorso sui veicoli
superiori a 3,5 tonnellate. Una volta tarato presso
un’officina autorizzata, l’apparecchio funziona mediante le carte tachigrafiche,
tessere magnetiche simili a carte di credito sulle quali vengono memorizzati i
tempi di guida e di riposo. In particolare ogni conducente deve possedere una
propria carta (le carte vengono rilasciate dalle
Camere di Commercio) che va inserita nel tachigrafo
prima di iniziare la guida.
I dati memorizzati
nella carta del conducente e nella memoria centrale del tachigrafo
devono essere trasferiti periodicamente su un supporto esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo,
secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro 31 marzo 2006.
In particolare:
·
i dati della carta del conducente devono essere trasferiti ogni 3
settimane
·
i dati della memoria centrale devono essere trasferiti ogni 3 mesi
I dati trasferiti
devono essere provvisti di firma
elettronica che ne garantisca l’autenticità e devono
essere conservati per 1 anno presso la sede dell’azienda per poter essere controllati
dalle autorità di controllo (es. ispettori del lavoro). Per effettuare
queste operazioni occorre utilizzare appositi programmi informatici (acquistabili
dalle case costruttrici dei tachigrafi o fatti elaborare
da esperti) e supporti tecnologici esterni per memorizzare i dati (ad es. pen drive).
I tachigrafi analogici montati sui veicoli già circolanti
alla data dell’1 maggio scorso, com’è noto, potranno
continuare ad essere utilizzati normalmente fino al loro naturale esaurimento. Si
rammenta che in base alle disposizioni del regolamento comunitario n.561/2006 devono essere conservati a bordo dei veicoli per
essere presentati agli organi di controllo su strada i dischi tachigrafici utilizzati nella settimana in corso e quelli delle
2 settimane precedenti. Ovviamente in via transitoria analoghi adempimenti
devono essere osservati dai conducenti che utilizzano il tachigrafo
digitale non ancora tarato.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegati due |
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D/d |
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
OGGETTO: TACHIGRAFO DIGITALE – PROROGA
Si fa seguito alla circolare n.300/A/1/51124/111/20/3 del 27 gennaio 2006, con cui sono
state fornite indicazioni circa l’entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato 1 B del Reg. CEE n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato
l’obbligo di installazione del citato strumento sui
veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.
Con la circolare richiamata del 27
gennaio 2006, è stata trasmessa la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. n. 1110/MOT1 del 22.12.2005,
con la quale si dava atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune
disposizioni regolamentari, non era stato possibile completare entro il 5
agosto 2005 le procedure per l’installazione del tachigrafo
digitale sui veicoli di nuova immatricolazione.
Pertanto, l’obbligo di tale
installazione venne differito a decorrere dal mese di
maggio 2006.
Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, venne anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per
la circolazione dei veicoli muniti di tachigrafo digitale
non calibrato, per mancanza di officine autorizzate.
Con nota n. 408/Dlv2 del 14 giugno
2006, il Dipartimento Trasporti Terrestri ha ora
comunicato che soltanto un ristrettissimo numero di centri tecnici è stato
autorizzato ad operare su un solo tipo di tachigrafo
digitale. Poiché tale rete non è ancora sufficiente a
garantire la tempestiva effettuazione delle operazioni richieste, lo stesso
Dipartimento ha espresso il parere che le indicazioni fornite con la precedente
circolare del 22 dicembre 2005 sono tuttora valide, ovviamente per la
circolazione sul territorio nazionale.
Pertanto si confermano le disposizioni
impartite con nota pari numero del 27 gennaio 2006.
Le Prefetture – Uffici Territoriali
del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e
Provinciale.
Roma, 21 giugno 2006
Il Direttore Centrale
Rosini
G.U. n. 86 del 12.4.2006
(fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 marzo 2006
Modalita' di conservazione
e trasferimento dati
dal tachigrafo
digitale
introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreta:
Art. 1.
Obbligo di
trasferimento e di conservazione
dei dati dell'apparecchio di controllo
da parte delle imprese di trasporto
Le imprese di
trasporto sono tenute
a custodire i dischi
tachigrafici per il periodo
previsto dalla vigente normativa al fine
di consentire al
personale ispettivo di
effettuare i relativi
controlli.
L'operazione di trasferimento
dei dati dai tachigrafi
digitali e dalle
carte conducente, secondo le modalita'
previste
dall'allegato 1B del
regolamento (CE) n.
1360/2002, deve essere
eseguita dalle imprese
di trasporto al
fine di consentire
al
personale ispettivo di
effettuare i relativi controlli. I titolari
delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi
che hanno preso in locazione, del trasferimento e della
conservazione
in sicurezza dei dati,
su un supporto dati esterno che ne garantisca
l'inalterabilita' e la
conservazione nel tempo,
avendo cura di
predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
I dati devono
essere conservati in un luogo
sicuro, accessibile
solo alle persone
autorizzate e devono
essere resi disponibili,
presso la sede dell'impresa, all'autorita'
di controllo.
I dati trasferiti
devono essere provvisti di firma
elettronica,
come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n.
1360/2002.
In particolare, i dati
giornalieri provenienti dall'apparecchio di
controllo digitale devono
essere trasferiti entro e non
oltre tre
mesi; quelli relativi
alle carte dei
conducenti devono essere
trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni
devono essere eseguite anche nei seguenti
casi:
1)
dal tachigrafo
digitale immediatamente prima
della cessione
del veicolo ad altra
impresa, in caso di sostituzione di apparecchio
non perfettamente
funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di
controllo;
2)
dalla carta
conducente immediatamente prima che il conducente
lasci l'impresa di
trasporto, prima della
scadenza della carta,
ovvero su richiesta dell'autorita' di
controllo.
L'impresa di trasporto
deve conservare, per il periodo
previsto
dalla normativa vigente,
tutte le registrazioni relative ai suddetti
dati.
Art. 2.
Obblighi del
datore di lavoro e dei conducenti
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il
lavoratore della
vigente disciplina in
materia di orario
di lavoro nonche' dei
contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto
di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il
lavoratore
rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto
dalle
vigenti disposizioni
comunitarie, di istruire il conducente circa il
funzionamento
dell'apparecchio di controllo
e di vigilare
sul
corretto uso dello stesso.
I conducenti sono
tenuti al rispetto dei periodi di guida e di
riposo previsti dalla
normativa comunitaria e
al corretto uso
dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente
qualora il
veicolo sia dotato di tachigrafo
digitale.
Roma, 31 marzo 2006
Il Ministro: Maroni