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Roma, 6 luglio 2006

 

Circolare n.79/2006

 

Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Utilizzo manuale – Nota Ministero dell’Interno prot.n.300/A/1/51124/111/20/3 del 21.6.2006.

 

Ad oltre due mesi dall’entrata in vigore del tachigrafo digitale, non è ancora stato risolto il problema della mancanza di officine autorizzate per la messa in funzione dell’apparecchio. Per ora, infatti, sono state abilitate in tutta Italia solo sette officine localizzate al Nord e operanti su tachigrafi di marca Actia che per il momento sono i meno presenti sul mercato (i più diffusi sono quelli di marca Siemens).

 

Il Ministero dell’Interno, preso atto della situazione, con la nota indicata in oggetto ha confermato la validità in ambito nazionale delle istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero dei Trasporti (nota prot.n.1110/MOT del 22.12.2005) che consentono l’utilizzo manuale del tachigrafo digitale: i conducenti devono annotare a mano i tempi di guida e di riposo su dischi tachigrafici di carta (quelli che si utilizzano con i tachigrafi analogici).

 

Peraltro negli altri Stati europei le annotazioni manuali sui dischi di carta non vengono tollerate: per le imprese che si recano all’estero c’è dunque il rischio di subire pesanti sanzioni amministrative. E’ pertanto opportuno che quelle imprese provvedano a far calibrare il tachigrafo presso un’officina straniera.

 

Com’è noto, i tachigrafi digitali vengono montati obbligatoriamente dalle case costruttrici dall’1 maggio scorso sui veicoli superiori a 3,5 tonnellate. Una volta tarato presso un’officina autorizzata, l’apparecchio funziona mediante le carte tachigrafiche, tessere magnetiche simili a carte di credito sulle quali vengono memorizzati i tempi di guida e di riposo. In particolare ogni conducente deve possedere una propria carta (le carte vengono rilasciate dalle Camere di Commercio) che va inserita nel tachigrafo prima di iniziare la guida.

 

I dati memorizzati nella carta del conducente e nella memoria centrale del tachigrafo devono essere trasferiti periodicamente su un supporto esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro 31 marzo 2006.

 

In particolare:

·          i dati della carta del conducente devono essere trasferiti ogni 3 settimane

·          i dati della memoria centrale devono essere trasferiti ogni 3 mesi

 

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica che ne garantisca l’autenticità e devono essere conservati per 1 anno presso la sede dell’azienda per poter essere controllati dalle autorità di controllo (es. ispettori del lavoro). Per effettuare queste operazioni occorre utilizzare appositi programmi informatici (acquistabili dalle case costruttrici dei tachigrafi o fatti elaborare da esperti) e supporti tecnologici esterni per memorizzare i dati (ad es. pen drive).

 

I tachigrafi analogici montati sui veicoli già circolanti alla data dell’1 maggio scorso, com’è noto, potranno continuare ad essere utilizzati normalmente fino al loro naturale esaurimento. Si rammenta che in base alle disposizioni del regolamento comunitario n.561/2006 devono essere conservati a bordo dei veicoli per essere presentati agli organi di controllo su strada i dischi tachigrafici utilizzati nella settimana in corso e quelli delle 2 settimane precedenti. Ovviamente in via transitoria analoghi adempimenti devono essere osservati dai conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale non ancora tarato.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 48 e 45/2006

 

Allegati due

 

D/d

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MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/51124/111/20/3

 

OGGETTO: TACHIGRAFO DIGITALE – PROROGA

 

Si fa seguito alla circolare n.300/A/1/51124/111/20/3 del 27 gennaio 2006, con cui sono state fornite indicazioni circa l’entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato 1 B del Reg. CEE n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato l’obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.

Con la circolare richiamata del 27 gennaio 2006, è stata trasmessa la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. n. 1110/MOT1 del 22.12.2005, con la quale si dava atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari, non era stato possibile completare entro il 5 agosto 2005 le procedure per l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione.

Pertanto, l’obbligo di tale installazione venne differito a decorrere dal mese di maggio 2006.

Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, venne anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per la circolazione dei veicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato, per mancanza di officine autorizzate.

Con nota n. 408/Dlv2 del 14 giugno 2006, il Dipartimento Trasporti Terrestri ha ora comunicato che soltanto un ristrettissimo numero di centri tecnici è stato autorizzato ad operare su un solo tipo di tachigrafo digitale. Poiché tale rete non è ancora sufficiente a garantire la tempestiva effettuazione delle operazioni richieste, lo stesso Dipartimento ha espresso il parere che le indicazioni fornite con la precedente circolare del 22 dicembre 2005 sono tuttora valide, ovviamente per la circolazione sul territorio nazionale.

Pertanto si confermano le disposizioni impartite con nota pari numero del 27 gennaio 2006.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

Roma, 21 giugno 2006

 

Il Direttore Centrale

Rosini

 

 

 

 

G.U. n. 86 del 12.4.2006 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2006

Modalita'  di  conservazione  e  trasferimento  dati  dal  tachigrafo

digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

             Obbligo di trasferimento e di conservazione

               dei dati dell'apparecchio di controllo

                 da parte delle imprese di trasporto

  Le   imprese   di  trasporto  sono  tenute  a  custodire  i  dischi

tachigrafici  per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine

di  consentire  al  personale  ispettivo  di  effettuare  i  relativi

controlli.  L'operazione  di  trasferimento  dei  dati dai tachigrafi

digitali  e  dalle  carte  conducente,  secondo le modalita' previste

dall'allegato  1B  del  regolamento  (CE)  n.  1360/2002, deve essere

eseguita  dalle  imprese  di  trasporto  al  fine  di  consentire  al

personale  ispettivo  di  effettuare i relativi controlli. I titolari

delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi

che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione

in  sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca

l'inalterabilita'  e  la  conservazione  nel  tempo,  avendo  cura di

predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

  I  dati  devono  essere  conservati in un luogo sicuro, accessibile

solo  alle  persone  autorizzate  e  devono  essere resi disponibili,

presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.

  I  dati  trasferiti  devono  essere provvisti di firma elettronica,

come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.

  In  particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di

controllo  digitale  devono  essere  trasferiti entro e non oltre tre

mesi;  quelli  relativi  alle  carte  dei  conducenti  devono  essere

trasferiti entro e non oltre tre settimane.

  Le  suddette  operazioni  devono essere eseguite anche nei seguenti

casi:

    1) dal  tachigrafo  digitale  immediatamente prima della cessione

del  veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio

non  perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di

controllo;

    2) dalla  carta conducente immediatamente prima che il conducente

lasci  l'impresa  di  trasporto,  prima  della  scadenza della carta,

ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.

  L'impresa  di  trasporto  deve  conservare, per il periodo previsto

dalla  normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti

dati.

                               Art. 2.

           Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti

  Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della

vigente  disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  nonche' dei

contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto

di lavoro.

  Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore

rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle

vigenti  disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il

funzionamento   dell'apparecchio  di  controllo  e  di  vigilare  sul

corretto uso dello stesso.

  I  conducenti  sono  tenuti  al  rispetto dei periodi di guida e di

riposo  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e  al  corretto  uso

dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il

veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.

Roma, 31 marzo 2006

 

                                                  Il Ministro: Maroni