Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 18 gennaio
2007
Circolare n. 7/2007
Oggetto: Notizie in breve.
Autotrasporto – Divieti di circolazione - Il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2007 fissato
dal decreto ministeriale 19 dicembre 2006 è pubblicato sulla G.U. n. 301 del
29.12.2006.
Finanziamenti – Nuovo regime “de minimis” – Il nuovo Regolamento comunitario
sul regime de minimis
in base al quale gli Stati possono concedere, nell’arco di un triennio,
finanziamenti alla stessa impresa fino a 200 mila euro (in precedenza 100 mila
euro) senza l’obbligo di notificarli prima alla Commissione europea è
pubblicato sulla GUCE n. L 379 del 28.12.2006. Il
nuovo regime è esteso al settore trasporti (fino ad oggi escluso); peraltro per
l’autotrasporto merci il regime è limitato a 100 mila euro nei tre anni e non
vale per l’acquisto di veicoli.
Autotrasporto – Patente di guida europea – Al fine di ridurre il numero di
modelli di patente di guida in circolazione nei paesi
europei è stata adottata la direttiva che istituisce un modello unico europeo
di patente. Gli Stati membri avranno tempo fino al 2013 per attuare le nuove
disposizioni comunitarie.
Prezzo gasolio auto al 15 gennaio 2007 (fonte Ministero dello Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da inizio anno |
0,499 |
0,416 |
0,183 |
1,098 |
- 0,016 |
- 0,016 |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.143/2006 140/2006 |
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Allegati
due |
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D-Lo/lo |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.301 del 29.12.2006 (fonte Guritel)
DECRETO 19 dicembre 2006
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2007.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1.
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore
22;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 aprile;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 7 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 9 aprile;
h) dalle ore 8 alle ore 14 del 10 aprile;
i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
j) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 aprile;
k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
o) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
p) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
q) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
r) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 luglio:
s) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto:
t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto:
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
w) dalle ore 7 alle ore 24 del 18 agosto;
x) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
y) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° settembre;
z) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
aa) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;
bb) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre:
cc) dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicembre;
dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre:
ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;
gg) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche - cada in
coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -
con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di
ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio l'orario di termine del divieto e'
anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' a carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-ter, della legge
22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Alfine di favorire
l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.
Analoga deroga, alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
Art. 3.
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.):
b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio nettezza urbana» nonche' quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento
rifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con
l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore:
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e
ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini
destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte
freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
Art. 4.
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra
imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali
esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e
difficilmente ripetibili.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art. 5.
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di' validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto:
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare:
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita': l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il
trasporto in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e
mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la
stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie,
rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate,
per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni
per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di
produzione, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della
richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la
necessita', da parte dell'azienda di produzione, di effettuare la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Art. 7.
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di
servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8.
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con
l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9.
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi
Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11.
1. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e
provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le
Prefetture-Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle Infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con
l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a
specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2006
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 20
G.U.C.E. n.
L379 del 28.12.2006
REGOLAMENTO
(CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore
(«de minimis»)
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del
Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione
degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l ’articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del
presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di
aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento del Consiglio (CE)
n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante
regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non
corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo
87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di
notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato.
(2) La Commissione ha applicato gli
articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose
decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione
della Commissione relativa agli aiuti «de minimis » e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d ’importanza minore («de minimis»), la sua
politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di
sotto della quale l’articolo 87, paragrafo 1, si può
considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza
acquisita nell’applicazione di detto regolamento e
onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al
2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del
presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune
delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto
regolamento.
(3) Il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme
specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di
importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano
ricorrere le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la
ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della
loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo
d'applicazione del regolamento «de minimis», che
dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia
generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere
adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che
hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e
passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del
settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la
congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere
esclusi. Ciò non mette in dubbio l’approccio
favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di
Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi
dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si
applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n.
1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria
carboniera.
(4) In considerazione delle similarità
tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un
lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro,
il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla
commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte
certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come
trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei
prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende
agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o
a imprese di trasformazione. A partire dall’entrata
in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione
di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n.
1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis
nei settori dell'agricoltura e della pesca. Il regolamento (CE) n. 1860/2004
dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(5) La giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito
un’organizzazione comune di mercato in
un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono
tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi
pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente
regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo
sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o
commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti
«de minimis» connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
(6) Il presente regolamento non si
dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle
esportazioni né gli aiuti «de minimis » che
favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe
in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la
gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di
norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai
costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi
a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi
prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
(7) Il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà, dati i problemi legati alla determinazione
dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di
imprese.
(8) In base all’esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti
che non superino, nell’arco di tre anni, la soglia di 200
000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né
minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del
trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su
strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
(9) Gli anni da prendere in
considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi
fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento
di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso
di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve
essere ricalcolato l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché
nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro
dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente
o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le
misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non
dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.
(10) Conformemente ai principi alla base
degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento
in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale
applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
(11) Per evitare che le intensità
massime d’aiuto previste nei vari strumenti
comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non
dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi
ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella
fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento
d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
(12) A fini di trasparenza, di parità di
trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis»,
tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al
fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della
norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da
sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente
sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente
sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle
sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al
momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione
uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di
aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato
applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento
fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o
su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base
supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del
rischio associato al beneficiario.
(13) A fini di trasparenza, di parità di
trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si
applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono
trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile
calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex
ante senza che sia
necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato,
ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi
e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma
di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla
soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese non
dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis»
trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato
preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi
sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente
sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei
tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.
(14) Il presente regolamento non esclude
la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere
considerata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui
indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure
sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia
di mercato.
(15) È necessario offrire certezza del
diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli
scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati
sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il
presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis » di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale
garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una
metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di
garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La
metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia
dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe
pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati
al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli
aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non
costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla
base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario
peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000
EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo
identico alla soglia generale «de minimis». Tale
importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese
attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste
soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in
una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia
accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla
base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato,
come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, se la
metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo
di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente
regolamento.
(16) Previa notifica da parte di uno
Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non
consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di
capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un
equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis»,
e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del
presente regolamento.
(17) La Commissione ha il dovere di
provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di
Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato,
gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di
controllo tali da garantire che l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo
la norma «de minimis» alla medesima impresa non
ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR.
A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati
membri dovrebbero informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento.
Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato
deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli
eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti
nell’esercizio finanziario interessato e
nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il
nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento
del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il
massimale sia rispettato per mezzo di un registro
centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli
investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire
un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli
aiuti «de minimis» ricevuti.
(18) Il periodo di validità del
regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente
regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007. Dato che il
regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al
settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte
certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti
accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei
trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto
individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il
relativo periodo d’applicazione.
(19) Alla luce dell’esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza
con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di
Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente
regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga
a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un
periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Campo
di applicazione
1. Il presente regolamento si applica
agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei
seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a
imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
b) aiuti concessi a
imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a
imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
elencati nell’allegato I del trattato, nei casi
seguenti:
i) quando l’importo
dell’aiuto è fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii)
quando l’aiuto è subordinato al fatto di
venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel
settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a
imprese in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento
si applicano le seguenti definizioni:
a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
b) per «trasformazione di un prodotto
agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un
prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto
agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un
prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) per «commercializzazione di un
prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione
della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a
imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per
tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei
consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali
separati riservati a tale scopo.
Articolo
2
Aiuti
d’importanza minore («de minimis»)
1.
Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del
presente articolo devono considerarsi come aiuti che
non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo
88, paragrafo 3.
2. L’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad
un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non
deve superare i 100 000 EUR nell’arco
di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla
forma dell’aiuto «de minimis»
o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere
dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia
finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria. Il periodo viene determinato facendo
riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro
interessato.
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto
concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il
suddetto massimale, tale importo d’aiuto
non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente
regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso,
il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura
d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto
né in un momento successivo.
3.
I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione
diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione
diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente
sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al
loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse
da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di
riferimento vigente al momento della concessione.
4.
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti
riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex
ante senza che sia
necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti
trasparenti»). In particolare:
a) gli aiuti concessi sotto forma di
prestiti sono trattati come aiuti «de minimis»
trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati
sul mercato al momento della concessione;
b) gli aiuti concessi sotto forma di
conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla
soglia «de minimis»;
c) gli aiuti concessi sotto forma di
misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti
di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis»
per ogni impresa destinataria.
d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono
imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis»
trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli
aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia
a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in
difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis»
trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la
parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo
una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione
lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia
applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve
superare l’80 % del
prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche
quando:
i)
prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata
approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro
regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e
ii) la metodologia approvata si
riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in
questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
5.
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti
statali relativamente agli stessi costi ammissibili se
un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per
le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per
categoria o in una decisione della Commissione.
Articolo
3
Controllo
1.
Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un’impresa,
lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto
(espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente
regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione
europea. Se l’aiuto «de minimis» è concesso a più
imprese nell’ambito di un regime e importi diversi
di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel
quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo
informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del
regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la
soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Prima di
concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede
inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta
od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis»
ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de
minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti
dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari
precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
2.
Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale
degli aiuti «de minimis», contenente informazioni
complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti
nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi
autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1,
primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo
di tre anni.
Qualora uno Stato membro conceda un
aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce
una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per
gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare
di applicarsi.
In tali casi si applica il seguente
sistema di controllo:
a) il Fondo europeo per gli
investimenti stabilisce annualmente, sulla base di
informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei
beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo
ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali
informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
b) lo Stato membro interessato
comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento
delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
c) lo Stato membro interessato
richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de
minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia
stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia
oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo
Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale
superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato
dal beneficiario.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono
tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta
di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente
regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti
«de minimis» individuali vengono conservati per dieci
anni dalla data della concessione. I dati relativi a
un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati
per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette
alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo
fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene
necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente
regolamento, con particolare riferimento all’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle
singole imprese.
Articolo
4
Modifiche
L'articolo
2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole
«trasformazione e commercializzazione » sono
cancellate;
b) il paragrafo 3 è cancellato.
Articolo
5
Misure
transitorie
1. Il presente regolamento si applica
agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese
attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le
condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali
condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli
orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il
30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001,
non ricorrano tutti i criteri dell’articolo
87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto
esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
3. Alla fine del periodo di validità del
presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore
periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis»
che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.
Articolo
6
Entrata
in vigore e periodo di validità
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2007
al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.
Per
la Commissione
Neelie KROES
Membro
della Commissione