Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 18 gennaio 2007

 

Circolare n. 7/2007

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Autotrasporto – Divieti di circolazione - Il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2007 fissato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2006 è pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2006.

 

Finanziamenti – Nuovo regime “de minimisIl nuovo Regolamento comunitario sul regime de minimis in base al quale gli Stati possono concedere, nell’arco di un triennio, finanziamenti alla stessa impresa fino a 200 mila euro (in precedenza 100 mila euro) senza l’obbligo di notificarli prima alla Commissione europea è pubblicato sulla GUCE n. L 379 del 28.12.2006. Il nuovo regime è esteso al settore trasporti (fino ad oggi escluso); peraltro per l’autotrasporto merci il regime è limitato a 100 mila euro nei tre anni e non vale per l’acquisto di veicoli.

 

Autotrasporto – Patente di guida europea – Al fine di ridurre il numero di modelli di patente di guida in circolazione nei paesi europei è stata adottata la direttiva che istituisce un modello unico europeo di patente. Gli Stati membri avranno tempo fino al 2013 per attuare le nuove disposizioni comunitarie.

 

Prezzo gasolio auto al 15 gennaio 2007 (fonte Ministero dello Sviluppo Economico) euro/litro

Prezzo al netto
da imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da

inizio anno

0,499

0,416

0,183

1,098

- 0,016

- 0,016

 

 

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.143/2006 140/2006

 

Allegati due

 

D-Lo/lo

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G.U. n.301 del 29.12.2006 (fonte Guritel)

DECRETO 19 dicembre 2006

Direttive  e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2007.
 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito
elencati:
    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile,  maggio,  ottobre, novembre  e dicembre, dalle ore 8 alle ore
22;
    b) tutte   le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto
e settembre dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 aprile;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 7 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 9 aprile;
    h) dalle ore 8 alle ore 14 del 10 aprile;
    i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    j) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 aprile;
    k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
    o) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
    p) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
    q) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 luglio:
    s) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto:
    t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto:
    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 18 agosto;
    x) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
    y) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° settembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
    aa) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;
    bb) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre:
    cc) dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicembre;
    dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre:
    ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;
    gg) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicembre;
    2. Per  i  complessi  di  veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
 
                               Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del  regolamento  CEE  n.  3820/85  e  successive modifiche - cada in
coincidenza  del  posticipo  di cui al presente comma, di usufruire -
con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di
ore quattro.
  2.   Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti  di  idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del   viaggio  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3.  Tale  anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti  agli  interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali  di  Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli  aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si  applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' a carico
vuote  (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi  interporti  terminals  intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,  che  siano diretti agli
interporti  e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti  veicoli  devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di  spedizione)  attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga
anticipazione   e'   accordata  ai  veicoli  impiegati  in  trasporti
combinati  strada-rotaia  o  strada-mare,  che rientrano nel campo di
applicazione   dell'art.  38  della  legge  1° agosto  2002,  n.  166
(combinato  ferroviario)  o  dell'art.  3,  comma 2-ter,  della legge
22 novembre  2002,  n.  265  (combinato marittimo), purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio e di
lettera   di   prenotazione   (prenotazione)   o  titolo  di  viaggio
(biglietto) per l'imbarco.
  4.  Per  i  veicoli  che  circolano  in Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Alfine  di favorire
l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5.  Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, diretti ai porti
dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte   del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l'imbarco,  il  divieto  di  cui  all'art.  1 non trova applicazione.
Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
  6.  Salvo  quanto  disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'
posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
 
                               Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.):
    b) militari   o   con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),  per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento
rifiuti»,   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore:
    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m 1) giornali, quotidiani e periodici;
      m 2) prodotti per uso medico;
      m  3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
  Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde  delle  dimensioni  di  0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa  in  nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, nonche' i
sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli  stessi,  pulcini
destinati  all'allevamento,  latticini  freschi,  derivati  del latte
freschi  e  sementi  vive.  Detti  veicoli  devono  essere  muniti di
cartelli  indicatori  di  colore  verde delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di  altezza  pari  a  0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
    a) per   i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione,  limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia  munito  del  foglio  di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento  delle  operazioni  di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
    b) per  i  veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell'impresa  intestataria  degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino  ad  una  distanza  superiore  a 50 km dalla sede a decorrere
dall'orario   di   inizio   del   divieto  e  non  percorrano  tratti
autostradali;
    c) per  i  trattori  isolati  per il solo percorso per il rientro
presso  la  sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai  trattori  impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
 
                               Art. 4.
  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli  adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di  cui  all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata  necessita'  ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale tra
imprese  localizzate  in  regioni  contigue,  a  condizione  che tali
esigenze  siano  riferibili  a  situazioni eccezionali, contingenti e
difficilmente ripetibili.
  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
 
                               Art. 5.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter  circolare,  di  norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo   della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la  reale
rispondenza  di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma 1,  dell'art.  4,  ove  non  sussistano  motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di' validita', non superiore a sei mesi;
    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
    c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto:
    d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  i  veicoli  e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1,  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in   cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare:
    c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa  la  facolta', da parte della Prefettura-Ufficio territoriale
del  Governo,  di  rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non  oltre  il  termine  dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante  l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
 
                               Art. 6.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,   in   tempo   utile,  di  norma  alla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo della provincia di partenza, che, valutate
le  necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali   e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) il  giorno di validita': l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati,  le  Prefetture-Uffici
territoriali  del  Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie,
rilasciano   un'unica   autorizzazione  di  validita'  temporale  non
superiore  a  quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate,
per  ogni  giornata  in  cui e' ammessa la circolazione in deroga, la
targa  dei  veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni.  Analogamente,  nel  caso di rilascio di autorizzazioni
per  veicoli  impiegati  per  esigenze  legate  a  cicli  continui di
produzione,    la   Prefettura-Ufficio   territoriale   del   Governo
competente,  dovra'  esaminare  e  valutare l'indispensabilita' della
richiesta,  sulla  base  di  specifica documentazione che comprovi la
necessita',  da  parte  dell'azienda  di produzione, di effettuare la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
 
                               Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere  rilasciata  anche dalla Prefettura-Ufficio territoriale
del  Governo  nel  cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue  il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
Prefettura-Ufficio   territoriale  del  Governo  della  provincia  di
confine,  dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente  o  dal  destinatario  delle  merci  o  da una agenzia di
servizi  a  cio'  delegata  dagli  interessati.  In tali casi, per la
concessione  delle  autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere
conto,  in  particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita'  del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i Prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
 
 
                               Art. 8.
  1.  Il  calendario  di  cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine   agricole,   eccezionali  ai  sensi  dell'art.  104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
 
                               Art. 9.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di   cui  all'art.  168,  comma 1,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
6 maggio  1940,  n.  635,  a  condizione  che  lo  stesso avvenga nel
rispetto  di  tutte  le  normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed
urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica
documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni
potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno
indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi
Prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle
esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione
stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
 
                              Art. 10.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
 
                              Art. 11.
  1.  Le  Prefetture-Uffici  territoriali  del Governo attueranno, ai
sensi  dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   le   direttive  contenute  nel  presente  decreto  e
provvederanno  a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni regionali,
provinciali  e  comunali,  nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
  2.   Ai   fini   statistici  e  per  lo  studio  del  fenomeno,  le
Prefetture-Uffici  territoriali  del  Governo comunicano, con cadenza
semestrale,  ai  Ministeri  dell'interno e delle Infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni  del  presente  decreto,  sara'  verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a contemperare il
raggiungimento   di   maggiori  livelli  di  sicurezza  stradale  con
l'esigenza   di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti  a
specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di
emergenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 19 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Bianchi
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 20

 

 

 

 

G.U.C.E. n. L379 del 28.12.2006

 

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti dimportanza minore

de minimis»)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sullapplicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui allarticolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui allarticolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis » e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d importanza minore («de minimis»), la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale larticolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dellesperienza acquisita nellapplicazione di detto regolamento e onde tener conto dellandamento dellinflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

 

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dellacquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dellarticolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio lapproccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.

 

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dallaltro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, limballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dallentrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

 

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito unorganizzazione comune di mercato in un dato comparto dellagricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi allobbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

 

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis » che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti allesportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

 

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

 

(8) In base allesperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nellarco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dellarticolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.

 

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato limporto complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nellesercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo dapplicazione del presente regolamento.

 

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dellarticolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

 

(11) Per evitare che le intensità massime daiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

 

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con lattuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dellequivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede lapplicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per unapplicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

 

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione lequivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare unanalisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che limporto totale dellapporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se lequivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

 

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

 

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis » di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sullimporto garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare limporto dellaiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dellambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

 

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui allarticolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare ladempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che limporto complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare limpresa interessata dellimporto dellaiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere laiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nellesercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

 

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo dapplicazione.

 

(19) Alla luce dellesperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Campo di applicazione

 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dellacquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui allallegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nellallegato I del trattato, nei casi seguenti:

 i) quando limporto dellaiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

 ii) quando laiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse allesportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con lattività desportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nellallegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o lesposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

Articolo 2

Aiuti dimportanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dellarticolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti allobbligo di notifica di cui allarticolo 88, paragrafo 3.

 2. Limporto complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nellarco di tre esercizi finanziari. Limporto complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nellarco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dellaiuto «de minimis» o dallobiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che laiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora limporto complessivo dellaiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo daiuto non può beneficiare dellesenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dellaiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, limporto dellaiuto è lequivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dellattualizzazione e del calcolo dellequivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione lequivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare unanalisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se lequivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che limporto totale dellapporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nellambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nellambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:

i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e

ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad unimpresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa limporto potenziale dellaiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Se laiuto «de minimis» è concesso a più imprese nellambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a questobbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde allimporto massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita allarticolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere laiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione allimpresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nellesercizio finanziario in corso.

 Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire limporto complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre lesercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui allarticolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nellambito dapplicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

 3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti lapplicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso lultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento allimporto complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

 

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione » sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

 

Articolo 5

Misure transitorie

 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dellarticolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dallobbligo di notifica di cui allarticolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

 

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione