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Roma, 31 gennaio 2007

 

Circolare n. 12/2007

 

Oggetto: Tributi – Irpef – Nuove disposizioni – Legge 27.12.2006, n.296, su S.O. alla G.U. n.299 del 27.12.2006.

 

Si riepilogano le disposizioni della Legge Finanziaria 2007 relative all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono tener conto a decorrere dai periodi di paga 2007.

 

Scaglioni e aliquote d’imposta (articolo 1 commi da 6 a 8)E’ stata disegnata una nuova curva Irpef che inasprisce l’imposizione sulle fasce di reddito più alte.

 

IRPEF 2007

IRPEF 2006

SCAGLIONI ANNUI

ALIQUOTE

SCAGLIONI ANNUI

ALIQUOTE

         Fino a 15.000

23%

           Fino a 26.000

23%

Da 15.001 a 28.000

27%

Da 26.001 a   33.500

33%

Da 28.001 a 55.000

38%

Da 33.501 a 100.000

39%

Da 55.001 a 75.000

41%

           Oltre 100.001

43%

           Oltre 75.000

43%

 

 

 

Detrazioni d’imposta (articolo 1 commi da 6 a 8) – Com’è noto, il precedente Governo, aveva introdotto una specifica deduzione per assicurare la progressività dell’imposta (la cosiddetta “no tax area”) e aveva trasformato le detrazioni d’imposta per familiari a carico in deduzioni dal reddito da calcolare in funzione del reddito stesso. La scelta dell’attuale Governo è stata quella di reintrodurre le detrazioni d’imposta  - per familiari a carico e per produzione del reddito – e di abolire la “no tax area” (ex art. 11 del TUIR). L’importo delle nuove detrazioni non è stabilito in cifra fissa, ma deve essere determinato dal sostituto d’imposta secondo particolari formule, di cui si riporta un prospetto nelle tabelle sottostanti.

 

Detrazione per coniuge a carico  (importi annui)

Reddito complessivo del dipendente

Importo detrazione

fino a 15.000

800 – (110 x reddito complessivo / 15.000)

da 15.001 a 40.000

690

da 40.001 a 80.000

690 x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000

 

 

 

Ulteriore detrazione

da 29.000 a 29.200 – da 35.101 a 35.200

10

da 29.201 a 34.700 – da 35.001 a 35.100

20

da 34.701 a 35.000

30

 

Detrazione per figli a carico (importi annui)

Un solo figlio

800 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000

Più figli

800 x [(95.000 + 15.000 x n.figli -1) – reddito complessivo]

(95.000 + 15.000 x n. figli – 1)

Aumenti dell’ammontare base

Figli minori di 3 anni

800 + 100

Nuclei con oltre 3 figli

800 + 200

Figli portatori di handicap

800 + 220

 

Detrazione per altri familiari a carico (importi annui)

750 x (80.000 – reddito imponibile) / 80.000

 

 

 

Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati (importi annui)

Reddito complessivo

del dipendente

Importo detrazione

Fino a 8.000

1.840

Da 8.001 a 15.000

1.338 + 502 x (15.000 – reddito complessivo) / 7.000

Da 15.001 a 55.000

1.338 x (55.000 – reddito complessivo) / 40.000

 

 

 

Ulteriore detrazione

Da 23.000 a 24.000

10

Da 24.001 a 25.000

20

Da 25.001 a 26.000

30

Da 26.001 a 27.700

40

Da 27.701 a 28.000

25

 

Per la determinazione delle detrazioni d’imposta i datori di lavoro devono basarsi sulle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/73 (“....le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ....”). Si fa notare che le detrazioni vengono determinate in base al “reddito complessivo” e non in base al “reddito imponibile”: ciò vuol dire che il lavoratore deve comunicare l’importo dei suoi redditi al lordo degli oneri deducibili (quali i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge, il reddito della prima casa, e gli altri oneri elencati all’art. 10 del TUIR). Si sottolinea che la detrazione per reddito di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro dell’anno, ma non può comunque essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato).

 

Addizionali Irpef regionali – La legge finanziaria in esame non prevede più, come era accaduto nelle ultime leggi finanziarie, il blocco della facoltà delle regioni di aumentare le aliquote delle addizionali Irpef; in virtù di questo molte regioni hanno innalzato già a decorrere dal periodo d’imposta 2006 l’aliquota dell’addizionale dallo 0,9 all’1,4%. L’elenco delle aliquote regionali è disponibile sul sito internet ministeriale www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm, nonché sui siti internet delle singole regioni. Come in precedenza, l’addizionale deve essere trattenuta dalle retribuzioni nel periodo d’imposta successivo a quello cui l’addizionale stessa si riferisce. Ad es. l’addizionale 2006 deve essere determinata dai datori di lavoro in sede di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi all’anno 2006 (da eseguire entro il termine del 28 febbraio 2007) e deve essere trattenuta in quote mensili fino al mese di novembre.

 

Addizionali Irpef comunali (articolo 1 comma 142) – Fermo restando che anche i Comuni possono aver aumentato l’aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2006 (occorre verificare in tal senso il sito internet ministeriale già indicato), la novità introdotta dalla legge Finanziaria riguarda l’obbligo per i sostituti di trattenere in busta paga a partire dal prossimo mese di marzo l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2007. Tale acconto è pari al 30% dell’addizionale calcolata applicando al reddito dell’anno precedente l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno 2007 (e pubblicata sul sito internet ministeriale entro il 15 febbraio; nel caso non sia pubblicata l’aliquota 2007 il sostituto applica l’aliquota dello scorso anno). L’acconto dovrà essere trattenuto in rate mensili fino al mese di novembre. Complessivamente quindi a decorrere dal prossimo mese di marzo il sostituto dovrà trattenere in busta paga 3 tipi di addizionali (le addizionali regionali e comunali 2006 e l’acconto dell’addizionale comunale 2007). A rendere ancora più complessi gli adempimenti dei sostituti potrebbe contribuire una ulteriore norma contenuta nel comma 692 dell’articolo unico della legge in esame secondo cui nei Comuni che non rispettano il patto di stabilità, segnalati sul sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it l’aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%. Sull’applicazione pratica di questa disposizione sarà opportuno attendere le relative istruzioni ministeriali.

 

Contributi per l’assistenza sanitaria integrativa (articolo 1 comma 399) – E’ stato confermato anche per il 2007 il tetto di esenzione fiscale di 3.615,20 euro annui per i contributi di assistenza sanitaria integrativa. La disposizione consente tra l’altro di non assoggettare ad Irpef i contributi versati dalle imprese e dai dirigenti al Fondo di assistenza integrativa Mario Besusso (Fasdac).

 

Autovetture aziendali (articolo 1 comma 324) – La legge finanziaria ha confermato l’innalzamento – a decorrere dal corrente anno d’imposta 2007 – dell’importo su cui i dipendenti che utilizzano auto aziendali devono versare l’Irpef. In particolare concorre ora a formare il reddito di lavoro del dipendente l’ammontare corrispondente ad una percorrenza di 7.500 chilometri annui (in precedenza 4.500), calcolato sulla base del costo chilometrico indicato nelle apposite tabelle ACI (per l’anno 2007 valgono le tabelle pubblicate sul S.O. alla G.U. n.288 del 12.12.2006).

 

Tassazione del T.F.R. (articolo 1 comma 9) – E’ stata introdotta una clausola di salvaguardia che consente di tassare i trattamenti di fine rapporto, le indennità equipollenti e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro con le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 se risultano più favorevoli per il contribuente. La disposizione non è chiara perché non precisa se la clausola di salvaguardia debba essere applicata dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Amministrazione finanziaria che, com’è noto, ricalcola le imposte dovute sul TFR con riferimento al quinquennio precedente alla fine del rapporto. Sull’applicabilità di questa disposizione occorrerà quindi attendere le istruzioni ministeriali.

Nulla risulta modificato riguardo ad altre disposizioni Irpef che i datori di lavoro applicano più frequentemente in sede di predisposizione delle buste paga. Vale la pena rammentare in particolare:

 

l’indennità di trasferta (articolo 51 comma 5 TUIR), che è esclusa dal reddito imponibile dei dipendenti fino all’importo di 46,48 euro giornalieri (77,47 euro in caso di trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; l’importo è ridotto a 30,99 euro (51,65 euro per le trasferte all’estero) qualora il datore di lavoro rimborsi le spese di alloggio o quelle di vitto; se vengono rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto, è tassabile l’indennità di trasferta che supera l’importo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero); nel caso di rimborsi spese analitici sono esenti da tassazione - oltre alle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto – i rimborsi di altre spese anche non documentate fino ad un massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero);

 

gli importi sostitutivi della mensa e i buoni pasto (articolo 51 comma 2 lettera c), per i quali resta confermato il tetto di esenzione fiscale di 5,29 euro giornalieri; secondo l’ultimo orientamento dell’Agenzia delle Entrate tale tetto di esenzione si applica anche ai buoni pasto erogati ai lavoratori con contratto a tempo determinato la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo (risoluzione ministeriale n.118/2006).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.299 del 27.12.2006

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007).

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

 

                               Art. 1.

 

                           *** omissis ***

   6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo  3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le

parole:  ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi

degli articoli 11 e 12," sono soppresse;

    b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

    "Art.  11.  - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda

e'  determinata  applicando  al  reddito  complessivo, al netto degli

oneri  deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per

scaglioni di reddito:

    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

    e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

   2.  Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto

redditi  di  pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero

anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e

il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e

delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.

   3.  L'imposta  netta  e'  determinata operando sull'imposta lorda,

fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli

articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge.

   4.  Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta

spettanti  al  contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare

dei  crediti  d'imposta  e'  superiore a quello dell'imposta netta il

contribuente  ha  diritto,  a sua scelta, di computare l'eccedenza in

diminuzione  dell'imposta  relativa al periodo d'imposta successivo o

 

di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";

    c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

    "Art.   12.   -  (Detrazioni  per  carichi  di  famiglia).  -  1.

Dall'imposta  lorda  si detraggono per carichi di famiglia i seguenti

importi:

    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

     1) 800  euro,  diminuiti  del  prodotto tra 110 euro e l'importo

corrispondente  al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se

il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

     2) 690  euro,  se  il  reddito complessivo e' superiore a 15.000

euro ma non a 40.000 euro;

     3) 690  euro,  se  il  reddito complessivo e' superiore a 40.000

euro  ma  non  a  80.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte

corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 80.000 euro, diminuito

del reddito complessivo, e 40.000 euro;

    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata

di un importo pari a:

     1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro

ma non a 29.200 euro;

     2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro

ma non a 34.700 euro;

     3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro

ma non a 35.000 euro;

     4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro

ma non a 35.100 euro;

     5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro

ma non a 35.200 euro;

    c) 800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli  naturali

riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli  affidati  o  affiliati. La

detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per  ciascun  figlio di eta'

inferiore  a  tre  anni.  Le predette detrazioni sono aumentate di un

importo  pari  a  220  euro  per ogni figlio portatore di handicap ai

sensi  dell'articolo  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. Per i

contribuenti  con  piu'  di  tre  figli  a  carico  la  detrazione e'

aumentata  di  200  euro  per  ciascun figlio a partire dal primo. La

detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra

l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000

euro.  In  presenza  di  piu'  figli,  l'importo  di  95.000  euro e'

aumentato  per  tutti  di  15.000  euro per ogni figlio successivo al

primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i

genitori  non  legalmente  ed  effettivamente separati ovvero, previo

accordo  tra  gli  stessi, spetta al genitore che possiede un reddito

complessivo  di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale

ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli

effetti  civili  del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di

accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o

condiviso  la  detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella

misura  del  50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario

ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari

non  possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti

di  reddito,  la  detrazione  e'  assegnata  per  intero  al  secondo

genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto

a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera

detrazione  ovvero,  in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per

cento  della  detrazione  stessa.  In  caso  di coniuge fiscalmente a

carico  dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero

importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o non ha riconosciuto i figli

naturali  e  il  contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'

successivamente  legalmente  ed effettivamente separato, ovvero se vi

sono  figli  adottivi,  affidati  o affiliati del solo contribuente e

questi  non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si e' successivamente

legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si

applicano,  se  piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera

a);

    d) 750  euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto

alla  detrazione,  per  ogni altra persona indicata nell'articolo 433

del  codice  civile  che  conviva  con  il  contribuente o percepisca

assegni  alimentari  non  risultanti  da provvedimenti dell'autorita'

giudiziaria.  La  detrazione  spetta  per  la parte corrispondente al

rapporto   tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e 80.000 euro.

   2.  Le  detrazioni  di cui al comma 1 spettano a condizione che le

persone  alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,

computando  anche  le  retribuzioni  corrisposte  da enti e organismi

internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e missioni,

nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli enti gestiti

direttamente  da  essa  e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,

non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

   3.  Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e

competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a quello in cui sono

cessate le condizioni richieste.

   4.  Se  il  rapporto  di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e'

uguale  a  uno,  la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i

rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a

zero,  la  detrazione  non  compete. Se i rapporti di cui al comma 1,

lettere  c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le

detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti

rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";

    d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

    "Art.  13.  -  (Altre  detrazioni).  -  1. Se alla formazione del

reddito  complessivo  concorrono  uno  o  piu'  redditi  di  cui agli

 

articoli  49,  con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera

a),  e  50,  comma  1,  lettere  a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),

spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, rapportata al periodo di

lavoro nell'anno, pari a:

    a) 1.840  euro,  se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere

inferiore  a  690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,

l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere

inferiore a 1.380 euro;

    b) 1.338  euro,  aumentata  del prodotto tra 502 euro e l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo,  e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.338  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 15.000

euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte

corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

   2.  La  detrazione  spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e'

aumentata di un importo pari a:

    a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a

23.000 euro ma non a 24.000 euro;

    b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a

24.000 euro ma non a 25.000 euro;

    c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a

25.000 euro ma non a 26.000 euro;

    d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a

26.000 euro ma non a 27.700 euro;

    e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a

27.700 euro ma non a 28.000 euro.

   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o

piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),

spetta  una  detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella

di  cui  al  comma  1 del presente articolo, rapportata al periodo di

pensione nell'anno, pari a:

    a) 1.725  euro,  se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere

inferiore a 690 euro;

    b) 1.255  euro,  aumentata  del prodotto tra 470 euro e l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo,  e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.255  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 15.000

euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte

corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

   4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta'

non  inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di

cui  all'articolo  49,  comma  2,  lettera  a), spetta una detrazione

dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente

articolo,   rapportata   al  periodo  di  pensione  nell'anno  e  non

cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

    a) 1.783  euro,  se il reddito complessivo non supera 7.750 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere

inferiore a 713 euro;

    b) 1.297  euro,  aumentata  del prodotto tra 486 euro e l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo,  e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.297  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 15.000

euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte

corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

   5.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o

piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h)

e  i),  53,  66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione

dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,

3 e 4 del presente articolo, pari a:

    a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

    b) 1.104  euro,  se  il  reddito complessivo e' superiore a 4.800

euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte

corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

   6.  Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e'

maggiore  di  zero,  lo  stesso  si  assume nelle prime quattro cifre

decimali.";

    e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3.  Dall'imposta  lorda  si  scomputano  le  detrazioni  di  cui

all'articolo  13  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo 15, comma 1,

lettere  a),  b),  g),  h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di

famiglia non competono".

 

   7.  All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) al  comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al

netto  delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, del

medesimo  testo  unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite

dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli

12  e  13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al

secondo  periodo,  le  parole: "Le deduzioni di cui all' articolo 12,

commi  1  e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui

 

agli articoli 12 e 13";

    b) al  comma  2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni

di  cui  agli  articoli  11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle

seguenti:  "effettuando  le  detrazioni  previste negli articoli 12 e

13";

    c) al  comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui

agli  articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:

"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e

13".

 

   8.  Il  comma  350  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, e' abrogato.

 

   9.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sul reddito delle

persone  fisiche  dovuta  sui  trattamenti  di  fine  rapporto, sulle

indennita'  equipollenti  e  sulle  altre indennita' e somme connesse

alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma

1,  lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive  modificazioni,  si  applicano,  se  piu'  favorevoli,  le

aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

 

                           *** omissis ***

 

   142.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360,  recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a

nonna  dell'articolo  48,  comma  10,  della  legge 27 dicembre 1997,

n. 449,  come  modificato  dall'articolo  1, comma 10, della legge 16

giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

     "3.  I  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo

52  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni,   possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di

compartecipazione   dell'addizionale   di   cui   al   comma   2  con

deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo

del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia

e  delle  finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 130  del  5  giugno  2002. L'efficacia della deliberazione decorre

dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico.  La

variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione dell'addizionale non

puo'    eccedere   complessivamente   0,8   punti   percentuali.   La

deliberazione  puo'  essere adottata dai comuni anche in mancanza dei

decreti di cui al comma 2";

    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

     "3-bis.  Con  il  medesimo  regolamento  di  cui al comma 3 puo'

essere  stabilita  una soglia di esenzione in ragione del possesso di

specifici requisiti reddituali.";

    c) al comma 4:

    1) le  parole:  "dei  crediti  di cui agli articoli 14 e 15" sono

sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

    2) sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e'

dovuta  alla  provincia  e  al comune nel quale il contribuente ha il

domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce

l'addizionale   stessa,   per   le  parti  spettanti.  Il  versamento

dell'addizionale   medesima  e'  effettuato  in  acconto  e  a  saldo

unitamente  al  saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale

ottenuta  applicando  le  aliquote  di  cui ai commi 2 e 3 al reddito

imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai  sensi  del  primo

periodo   del   presente   comma.   Ai   fini   della  determinazione

dell'acconto,  l'aliquota  di  cui al comma 3 e' assunta nella misura

deliberata  per  l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della

delibera  sia  effettuata  non oltre il 15 febbraio del medesimo anno

ovvero   nella   misura  vigente  nell'anno  precedente  in  caso  di

pubblicazione successiva al predetto termine" ;

    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

     "5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50

del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni,  l'acconto  dell'addizionale dovuta e' determinato dai

sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del

Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni,  e  il  relativo  importo  e'  trattenuto in un numero

massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il  saldo  dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto  delle

operazioni  di  conguaglio  e il relativo importo e' trattenuto in un

numero  massimo  di  undici  rate,  a  partire  dal  periodo  di paga

successivo  a  quello  in  cui  le stesse sono effettuate e non oltre

quello  relativamente  al  quale le ritenute sono versate nel mese di

dicembre.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale

residua   dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da

trattenere  e  quello  trattenuto  sono indicati nella certificazione

unica   dei   redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  di  cui

all'articolo  4,  comma  6-ter, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

    e) il comma 6 e' abrogato.

 

                           *** omissis ***

 

   324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

 

n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il  primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni

della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo

   di  imposta  successivo a quello di entrata in vigore del presente

decreto.  Le  altre  disposizioni  del  medesimo  comma 71, in deroga

all'articolo   3   della   legge  27  luglio  2000,  n. 212,  recante

disposizioni  in  materia  di  statuto  dei diritti del contribuente,

hanno  effetto  a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto.";

    b) nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: "legge 23 agosto 1988,

n. 400,",   sono   inserite  le  seguenti:  "sentite  le  Commissioni

parlamentari competenti";

    c) nel   quarto   periodo,   dopo  le  parole:  "La  modifica  e'

effettuata,"   sono   inserite  le  seguenti:  "prioritariamente  con

riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di  reddito  di  lavoro

dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".

 

                           *** omissis ***

 

   399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione

del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di

assistenza  sanitaria,  di  cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),

del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.

 

                           *** omissis ***

FINE TESTO