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Roma, 31 gennaio 2007
Circolare n. 12/2007
Oggetto: Tributi – Irpef – Nuove disposizioni – Legge 27.12.2006, n.296, su S.O. alla G.U. n.299 del
27.12.2006.
Si riepilogano le
disposizioni della Legge Finanziaria 2007 relative all’applicazione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono tener conto a
decorrere dai periodi di paga 2007.
Scaglioni e aliquote d’imposta (articolo 1 commi da 6 a 8) – E’
stata disegnata una nuova curva Irpef che inasprisce
l’imposizione sulle fasce di reddito più alte.
IRPEF 2007 |
IRPEF 2006 |
||
SCAGLIONI ANNUI |
ALIQUOTE |
SCAGLIONI ANNUI |
ALIQUOTE |
Fino a 15.000 |
23% |
Fino a 26.000 |
23% |
Da 15.001 a 28.000 |
27% |
Da 26.001 a 33.500 |
33% |
Da 28.001 a 55.000 |
38% |
Da 33.501 a
100.000 |
39% |
Da 55.001 a 75.000 |
41% |
Oltre 100.001 |
43% |
Oltre 75.000 |
43% |
|
|
Detrazioni d’imposta (articolo 1
commi da 6 a 8) – Com’è noto, il precedente Governo, aveva introdotto una
specifica deduzione per assicurare la
progressività dell’imposta (la cosiddetta “no tax area”) e aveva trasformato le
detrazioni d’imposta per familiari a carico in deduzioni dal reddito da
calcolare in funzione del reddito stesso. La scelta
dell’attuale Governo è stata quella di reintrodurre le detrazioni d’imposta - per familiari a
carico e per produzione del reddito – e di abolire la “no tax area” (ex art. 11 del TUIR).
L’importo delle nuove detrazioni non è stabilito in cifra fissa, ma deve essere
determinato dal sostituto d’imposta secondo particolari formule, di cui si
riporta un prospetto nelle tabelle sottostanti.
Detrazione per coniuge a carico (importi annui) |
|
Reddito complessivo del dipendente |
Importo detrazione |
fino a 15.000 |
800
– (110 x reddito complessivo / 15.000) |
da 15.001 a 40.000 |
690 |
da 40.001 a 80.000 |
690
x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000 |
|
|
|
Ulteriore detrazione |
da 29.000 a 29.200 – da 35.101 a 35.200 |
10 |
da 29.201 a 34.700 – da 35.001 a 35.100 |
20 |
da 34.701 a 35.000 |
30 |
Detrazione per figli a carico (importi annui) |
|
Un solo figlio |
800
x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000 |
Più figli |
800
x [(95.000 + 15.000 x n.figli
-1) – reddito complessivo] (95.000 + 15.000
x n. figli – 1) |
Aumenti dell’ammontare base |
|
Figli minori di 3 anni |
800
+ 100 |
Nuclei con oltre 3 figli |
800
+ 200 |
Figli portatori di handicap |
800
+ 220 |
Detrazione per altri familiari a carico (importi annui) |
750
x (80.000 – reddito imponibile) / 80.000 |
Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati (importi
annui) |
|
Reddito complessivo del dipendente |
Importo detrazione |
Fino
a 8.000 |
1.840 |
Da
8.001 a 15.000 |
1.338
+ 502 x (15.000 – reddito complessivo) / 7.000 |
Da
15.001 a 55.000 |
1.338
x (55.000 – reddito complessivo) / 40.000 |
|
|
|
Ulteriore detrazione |
Da
23.000 a 24.000 |
10 |
Da
24.001 a 25.000 |
20 |
Da
25.001 a 26.000 |
30 |
Da
26.001 a 27.700 |
40 |
Da
27.701 a 28.000 |
25 |
Per la
determinazione delle detrazioni d’imposta i datori di
lavoro devono basarsi sulle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi
dell’articolo 23 del DPR n. 600/73 (“....le
detrazioni sono riconosciute se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ....”). Si fa notare che
le detrazioni vengono determinate in base al “reddito complessivo” e non in base al “reddito imponibile”: ciò vuol dire che il
lavoratore deve comunicare l’importo dei suoi redditi al lordo degli oneri
deducibili (quali i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge,
il reddito della prima casa, e gli altri oneri elencati all’art. 10 del TUIR).
Si sottolinea che la detrazione per reddito di lavoro
dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro dell’anno, ma non può
comunque essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro
a tempo determinato).
Addizionali Irpef regionali – La legge finanziaria in esame non
prevede più, come era accaduto nelle ultime leggi
finanziarie, il blocco della facoltà delle regioni di aumentare le aliquote
delle addizionali Irpef; in virtù di questo molte regioni
hanno innalzato già a decorrere dal periodo d’imposta 2006 l’aliquota dell’addizionale
dallo 0,9 all’1,4%. L’elenco delle aliquote regionali è disponibile sul sito
internet ministeriale www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm,
nonché sui siti internet delle singole regioni. Come
in precedenza, l’addizionale deve essere trattenuta dalle retribuzioni nel
periodo d’imposta successivo a quello cui
l’addizionale stessa si riferisce. Ad es. l’addizionale 2006 deve essere
determinata dai datori di lavoro in sede di conguaglio fiscale dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati relativi all’anno 2006
(da eseguire entro il termine del 28 febbraio 2007) e deve essere trattenuta in
quote mensili fino al mese di novembre.
Addizionali Irpef comunali (articolo
1 comma 142) – Fermo
restando che anche i Comuni possono aver aumentato l’aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2006 (occorre verificare in tal senso il
sito internet ministeriale già indicato), la novità introdotta dalla legge Finanziaria riguarda l’obbligo per i sostituti di trattenere
in busta paga a partire dal prossimo mese di marzo l’acconto dell’addizionale
comunale relativa all’anno 2007. Tale acconto è pari al 30% dell’addizionale
calcolata applicando al reddito dell’anno precedente l’aliquota deliberata dal
Comune per l’anno 2007 (e pubblicata sul sito internet ministeriale entro il 15
febbraio; nel caso non sia pubblicata l’aliquota 2007 il
sostituto applica l’aliquota dello scorso anno). L’acconto dovrà essere
trattenuto in rate mensili fino al mese di novembre.
Complessivamente quindi a decorrere dal prossimo mese di marzo il sostituto
dovrà trattenere in busta paga 3 tipi di addizionali
(le addizionali regionali e comunali 2006 e l’acconto dell’addizionale comunale
2007). A rendere ancora più complessi gli adempimenti dei sostituti potrebbe contribuire una ulteriore norma contenuta nel comma
692 dell’articolo unico della legge in esame secondo cui nei Comuni che non
rispettano il patto di stabilità, segnalati sul sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
l’aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%. Sull’applicazione
pratica di questa disposizione sarà opportuno attendere le relative istruzioni
ministeriali.
Contributi per l’assistenza sanitaria integrativa (articolo
1 comma 399) – E’ stato confermato anche per il 2007 il tetto di esenzione
fiscale di 3.615,20 euro annui per i contributi di assistenza sanitaria
integrativa. La disposizione consente tra l’altro di non assoggettare ad Irpef i contributi versati dalle imprese e dai dirigenti al
Fondo di assistenza integrativa Mario Besusso (Fasdac).
Autovetture aziendali (articolo 1 comma
324) – La
legge finanziaria ha confermato l’innalzamento – a decorrere dal corrente anno
d’imposta 2007 – dell’importo su cui i dipendenti che utilizzano auto aziendali
devono versare l’Irpef. In particolare concorre ora a
formare il reddito di lavoro del dipendente l’ammontare corrispondente ad una
percorrenza di 7.500 chilometri annui (in precedenza 4.500), calcolato sulla
base del costo chilometrico indicato nelle apposite
tabelle ACI (per l’anno 2007 valgono le tabelle pubblicate sul S.O. alla G.U. n.288 del 12.12.2006).
Tassazione del T.F.R. (articolo
1 comma 9) – E’
stata introdotta una clausola di salvaguardia che
consente di tassare i trattamenti di fine rapporto, le indennità equipollenti e
le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro con
le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 se risultano
più favorevoli per il contribuente. La disposizione non è chiara perché non
precisa se la clausola di salvaguardia debba essere
applicata dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Amministrazione
finanziaria che, com’è noto, ricalcola le imposte dovute
sul TFR con riferimento al quinquennio precedente alla fine del rapporto.
Sull’applicabilità di questa disposizione occorrerà quindi attendere le
istruzioni ministeriali.
Nulla risulta modificato riguardo ad altre disposizioni Irpef che i datori di lavoro applicano più frequentemente
in sede di predisposizione delle buste paga. Vale la pena rammentare in particolare:
l’indennità di trasferta (articolo 51 comma 5 TUIR), che è esclusa dal reddito imponibile
dei dipendenti fino all’importo di 46,48 euro giornalieri (77,47 euro in caso
di trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; l’importo
è ridotto a 30,99 euro (51,65 euro per le trasferte all’estero) qualora il
datore di lavoro rimborsi le spese di alloggio o quelle di vitto; se vengono
rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto, è tassabile
l’indennità di trasferta che supera l’importo di 15,49 euro giornalieri (25,82
euro per le trasferte all’estero); nel caso di rimborsi spese analitici sono
esenti da tassazione - oltre alle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio
e trasporto – i rimborsi di altre spese anche non documentate fino ad un
massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero);
gli importi sostitutivi della mensa e i buoni pasto (articolo 51 comma 2 lettera c), per
i quali resta confermato il tetto di esenzione fiscale di 5,29 euro
giornalieri; secondo l’ultimo orientamento dell’Agenzia delle Entrate tale
tetto di esenzione si applica anche ai buoni pasto erogati ai lavoratori con
contratto a tempo determinato la cui articolazione dell’orario di lavoro non
preveda il diritto alla pausa per il pranzo (risoluzione ministeriale n.118/2006).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.299
del 27.12.2006
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
La Camera
dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
*** omissis ***
6. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla
base imponibile, al comma 1, le
parole: ", nonche'
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e
12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e'
sostituito dal seguente:
"Art.
11. - (Determinazione
dell'imposta). - 1. L'imposta lorda
e' determinata
applicando al reddito
complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro,
23 per cento;
b)
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c)
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d)
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e)
oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto
redditi di
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero
anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative
pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta
e' determinata operando
sull'imposta lorda,
fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, 15 e
16 nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta
spettanti al
contribuente a norma dell'articolo 165. Se
l'ammontare
dei crediti
d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha
diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta
relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il
rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art.
12. - (Detrazioni per
carichi di famiglia).
- 1.
Dall'imposta
lorda si detraggono per
carichi di famiglia i seguenti
importi:
a) per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti
del prodotto tra 110 euro e
l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000
euro, se
il reddito
complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se
il reddito complessivo e'
superiore a 15.000
euro ma non a
40.000 euro;
3) 690 euro, se
il reddito complessivo e'
superiore a 40.000
euro ma
non a 80.000
euro. La detrazione spetta
per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito
del reddito complessivo,
e 40.000 euro;
b) la detrazione
spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata
di un importo
pari a:
1) 10 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 29.200
euro;
2) 20 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro
ma non a 34.700
euro;
3) 30 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro
ma non a 35.000
euro;
4) 20 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma non a 35.100
euro;
5) 10 euro, se il reddito
complessivo e' superiore a 35.100 euro
ma non a 35.200
euro;
c) 800 euro per
ciascun figlio, compresi
i figli naturali
riconosciuti, i
figli adottivi e
gli affidati o
affiliati. La
detrazione e'
aumentata a 900
euro per ciascun
figlio di eta'
inferiore a
tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un
importo pari
a 220 euro
per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell'articolo
3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con piu' di tre
figli a carico
la detrazione e'
aumentata di
200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta
per la parte
corrispondente al rapporto
tra
l'importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In presenza di piu' figli, l'importo
di 95.000 euro e'
aumentato per
tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al
primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento
tra i
genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra
gli stessi, spetta al genitore
che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu'
elevato. In caso di separazione legale
ed effettiva
o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli
effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento
congiunto o
condiviso la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50
per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari
non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti
di reddito,
la detrazione e'
assegnata per intero
al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso
accordo tra le parti, e' tenuto
a riversare
all'altro genitore affidatario un importo pari
all'intera
detrazione ovvero,
in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per
cento della
detrazione stessa. In caso
di coniuge fiscalmente a
carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Se l'altro genitore
manca o non ha riconosciuto i
figli
naturali e
il contribuente non e' coniugato
o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non
e' coniugato o,
se coniugato, si e' successivamente
legalmente ed
effettivamente separato, per il primo
figlio si
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire
pro quota tra coloro che hanno diritto
alla detrazione,
per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433
del codice
civile che conviva
con il contribuente o percepisca
assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al
rapporto tra
l'importo di 80.000
euro, diminuito del
reddito
complessivo, e 80.000
euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che
le
persone alle quali si riferiscono possiedano un
reddito complessivo,
computando anche
le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonche' quelle corrisposte
dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti
direttamente da
essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica,
non superiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e
competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto
di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e'
uguale a
uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i
rapporti di cui al
comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la
detrazione non compete. Se i
rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le
detrazioni non competono.
Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume
nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e'
sostituito dal seguente:
"Art.
13. - (Altre
detrazioni). - 1. Se alla
formazione del
reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui
agli
articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50,
comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una
detrazione dall'imposta lorda,
rapportata al periodo di
lavoro nell'anno,
pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000
euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690
euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata
del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e'
superiore a 8.000 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma
non a 55.000
euro. La detrazione spetta
per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito
del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c),
e'
aumentata di un importo
pari a:
a) 10 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
a),
spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella
di cui
al comma 1 del presente articolo, rapportata al
periodo di
pensione nell'anno,
pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500
euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata
del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e'
superiore a 7.500 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma
non a 55.000
euro. La detrazione spetta
per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito
del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione
del reddito complessivo dei soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo
49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda,
in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata
al periodo di
pensione nell'anno e non
cumulabile con quella
prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata
del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e'
superiore a 7.750 euro
ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma
non a 55.000
euro. La detrazione spetta
per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito
del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g),
h)
e i),
53, 66 e 67, comma 1, lettere i)
e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,
3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il
reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se
il reddito complessivo e'
superiore a 4.800
euro ma
non a 55.000
euro. La detrazione spetta
per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito
del reddito
complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei
commi 1, 3, 4 e 5 e'
maggiore di
zero, lo stesso
si assume nelle prime quattro
cifre
decimali.";
e)
all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta lorda
si scomputano le
detrazioni di cui
all'articolo 13 nonche' quelle di
cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a),
b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di
famiglia non
competono".
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a),
al primo periodo, le parole da: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi i e 2, del
medesimo testo
unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite
dalle seguenti:
"ed effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al
secondo periodo,
le parole: "Le deduzioni di
cui all' articolo 12,
commi 1 e
2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e
13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto
delle deduzioni
di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle
seguenti: "effettuando le
detrazioni previste negli
articoli 12 e
13";
c) al comma 3, primo
periodo, le parole: "delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti:
"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli
articoli 12 e
13".
8. Il comma
350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e'
abrogato.
9. Ai fini
della determinazione dell'imposta
sul reddito delle
persone fisiche
dovuta sui trattamenti
di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e
sulle altre indennita'
e somme connesse
alla cessazione del
rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si
applicano, se piu' favorevoli,
le
aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
*** omissis ***
142. All'articolo 1
del decreto legislativo 28
settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a
nonna dell'articolo
48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell' articolo
52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive
modificazioni, possono
disporre la variazione
dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di
cui al comma
2 con
deliberazione da pubblicare
nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del
5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre
dalla data
di pubblicazione nel
predetto sito informatico.
La
variazione dell'aliquota
di compartecipazione
dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza
dei
decreti di cui al
comma 2";
b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Con il
medesimo regolamento di cui
al comma 3 puo'
essere stabilita
una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei
crediti di cui agli articoli 14 e
15" sono
sostituite dalle
seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'addizionale e'
dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla
data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa,
per le parti
spettanti. Il versamento
dell'addizionale medesima
e' effettuato in
acconto e a
saldo
unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando
le aliquote di cui
ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell'anno
precedente determinato ai
sensi del primo
periodo del
presente comma. Ai fini
della determinazione
dell'acconto, l'aliquota
di cui al comma 3 e' assunta
nella misura
deliberata per
l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della
delibera sia
effettuata non oltre il 15
febbraio del medesimo anno
ovvero nella
misura vigente nell'anno
precedente in caso
di
pubblicazione successiva al
predetto termine" ;
d) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi
assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del testo
unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, l'acconto
dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta
di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e
il relativo importo
e' trattenuto in un numero
massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta
e' determinato all'atto
delle
operazioni di
conguaglio e il relativo importo
e' trattenuto in un
numero massimo
di undici rate,
a partire dal
periodo di paga
successivo a
quello in cui le
stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente
al quale le ritenute sono versate
nel mese di
dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale
residua dovuta
e' prelevata in
unica soluzione. L'importo da
trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei
redditi di lavoro
dipendente e assimilati
di cui
all'articolo 4,
comma 6-ter, del regolamento di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e'
abrogato.
*** omissis ***
324. Al comma 72
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006,
n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della lettera a) del
comma 71 hanno effetto a partire dal periodo
di imposta
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre disposizioni
del medesimo comma 71, in deroga
all'articolo 3
della legge 27
luglio 2000, n. 212,
recante
disposizioni in
materia di statuto
dei diritti del contribuente,
hanno effetto
a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.";
b) nel terzo periodo,
dopo le parole: "legge 23 agosto 1988,
n.
400,", sono inserite
le seguenti: "sentite
le Commissioni
parlamentari
competenti";
c) nel quarto periodo,
dopo le parole:
"La modifica e'
effettuata," sono
inserite le seguenti:
"prioritariamente con
riferimento alle
disposizioni in materia
di reddito di
lavoro
dipendente di cui alla
lettera a) del comma 71,".
*** omissis ***
399. Per l'anno 2007,
il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito
di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria,
di cui all'articolo 51, comma 2,
lettera a),
del testo
unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in
euro 3.615,20.
*** omissis ***
FINE TESTO