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Roma, 14 febbraio 2007
Circolare n. 28/2007
Oggetto: Porti – Le novità della Legge Finanziaria 2007.
Si ritiene utile
riepilogare le norme della Legge Finanziaria 2007 sul rilancio del sistema
portuale (commi da 982 a 1007).
Autonomia delle Autorità Portuali – Com’è noto, è stata concessa
autonomia finanziaria alle Autorità portuali attribuendo loro il gettito delle
tasse erariali di imbarco e sbarco e delle tasse di
ancoraggio; le Autorità potranno applicare una addizionale su tasse, canoni e
diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di
servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali; inoltre è stato istituito
a decorrere da quest’anno un fondo perequativo di 50
milioni di euro da ripartire annualmente fra le Autorità secondo criteri
fissati con successivo decreto del Ministro dei Trasporti.
Opere infrastrutturali – E’
stato autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dal 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili; per i mutui
che verranno accesi per le grandi opere nei porti è inoltre stato autorizzato
un ulteriore contributo di 15 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2007; per
l’anno 2008 è stato infine autorizzato un contributo globale di 100 milioni di
euro da destinare per la metà allo sviluppo del porto di Gioia Tauro.
Dragaggi – E’ stato semplificato l’iter autorizzativo
degli escavi per le Autorità portuali, mantenendo le
prerogative del Ministero dell’Ambiente; i dragaggi potranno essere effettuati contestualmente ai progetti di bonifica
autorizzati dal Ministro dell’Ambiente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimento confronta circ.re conf.le n.117/2006 |
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LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita'
portuali nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attivita'
e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita'
portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive
modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del
titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni.
983. A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero
dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di
euro, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita'
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, al quale compete altresi' il potere di indirizzo e
verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli
stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni
dei porti.
984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di
una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei
compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza
previsti nei piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del
gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo
III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982,
nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le
navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e
sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o
presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,
piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse
di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'
devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali, il Governo e' autorizzato ad
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio
1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri
per la istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed
internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.
990. Al fine del completamento del processo di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata,
per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e
diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine
della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a
farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'
esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle
relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita'
portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non
economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola
imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni
demaniali marittimi introitati dalle autorita' portuali perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007
per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la
circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la
dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o
laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla
suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che
presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche,
analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e
idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non
esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere
immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni
costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del
procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e
di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono essere refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle
infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s
e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1,
allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152
del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area
derivante dall' attivita' di colmata in relazione alla destinazione
d'uso.
11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro
messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato
in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) assicura la navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la
presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi
indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi
11-bis e seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del
settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali peri
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa'
entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate,
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi
del servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria
non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla
Commissione europea per la verifica della loro compatibilita' con il
regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si
applicano le convenzioni attualmente in vigore.
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo
1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio
1989, n. 160;
c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684;
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975,
n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%"
sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di
privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne
fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti
ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per
l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture
procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed
interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di
interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi
mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e
delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100
milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla
concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione
nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei
sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione
dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un
apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e
1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,
sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
*** omissis ***
FINE TESTO