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Roma, 14 febbraio 2007
Circolare n. 29/2007
Oggetto: Tributi - Autovetture aziendali - Nuove regole.
Si ritiene utile
fare il punto sulla disciplina fiscale delle auto aziendali alla luce delle
numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi tempi.
Detraibilità IVA – Dopo la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea,
l’Iva sugli acquisti delle auto aziendali non è più limitata al 15 per cento: le
imprese possono ora recuperare l’imposta nella misura corrispondente alla
percentuale di utilizzo del veicolo; inoltre è
divenuta detraibile nella medesima misura percentuale l’Iva sugli acquisti dei
carburanti e dei lubrificanti e sulle spese di riparazione (decreto legge n.258/2006 convertito nella legge n.278/2006).
Questo regime peraltro terminerà non appena il Consiglio dell’Unione Europea
autorizzerà il Governo italiano a introdurre una nuova
percentuale di detraibilità forfettaria.
L’autorizzazione è attesa per il prossimo mese di aprile
e la nuova misura di detraibilità dovrebbe aggirarsi intorno al 50 per cento,
come già avviene in altri Paesi comunitari quali il Belgio e la Spagna. Ovviamente
tutte queste limitazioni non si applicano ai veicoli strumentali (come i camion
degli autotrasportatori e le autovetture delle scuole guida) per i quali la
detrazione Iva è sempre stata totale.
Rimborsi IVA – La condanna della Corte di Giustizia Europea (sentenza 14
settembre 2006 nella causa C-228/05) ha comportato anche l’obbligo del governo
italiano di consentire ai contribuenti il recupero della parte di Iva non detratta nel passato (acquisti effettuati nel
periodo dall’1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006). Il rimborso potrà essere
richiesto in misura forfetaria entro il 15 aprile 2007 secondo modalità e
criteri che saranno fissati dall’Agenzia delle Entrate con un decreto in corso di emanazione. In alternativa al rimborso
forfetario, le imprese potranno optare per la richiesta del rimborso analitico
basato sulla percentuale di effettivo utilizzo del veicolo aziendale da
comprovare mediante dati e elementi che saranno anch’essi specificati
dall’Agenzia delle Entrate col decreto in corso di emanazione. La richiesta di rimborso
analitico potrà essere effettuata entro il termine
ampio del 13 settembre 2008 ai sensi delle disposizioni sul processo tributario
(articolo 21 del d.lgvo n.546/1992).
Uso promiscuo – Per controbilanciare gli effetti negativi sul gettito provocati
dalla condanna europea, il Governo ha inasprito le disposizioni sulla deducibilità fiscale delle auto aziendali ai fini delle
imposte dirette. In particolare, a decorrere da quest’anno
i costi delle autovetture aziendali utilizzate
promiscuamente dai dipendenti non sono più interamente deducibili dal reddito
dell’impresa; le imprese possono dedurre solo l’ammontare corrispondente al
valore attribuito al reddito dei dipendenti stessi corrispondente al costo
chilometrico di una percorrenza annua di 7.500 chilometri (articolo 2 comma 71
del decreto legge 262/2006 convertito nella legge 286/2006).
Ammortamenti – Già a decorrere dal periodo d’imposta 2006 per i veicoli
aziendali non sono più consentiti gli ammortamenti anticipati, cioè la facoltà di elevare fino al doppio l’aliquota
ordinaria di ammortamento nell’anno in cui il veicolo è entrato in funzione e
nei due successivi (articolo 36 comma 5 decreto legge n.223/2006
convertito nella legge n.248/2006); inoltre la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria riferiti
ai veicoli aziendali è stata ammessa a condizione che il contratto di leasing
non sia inferiore al periodo di ammortamento normale (per il settore trasporti
4 anni).
Falsi autocarri – I veicoli immatricolati come “autocarri” sono comunque assoggettati al regime fiscale restrittivo previsto
per le auto aziendali qualora possano essere utilizzati per il trasporto
privato di persone (articolo 35 comma 11 del decreto legge n.223/2006
convertito nella legge n.248/2006); rientrano in
questa disciplina i fuoristrada, i SUV e in generale i veicoli individuati col
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U.
n.289 del 13.12.2006.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.99 e 118/2006 |
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