Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 14 febbraio 2007

 

Circolare n. 29/2007

 

Oggetto: Tributi - Autovetture aziendali - Nuove regole.

 

Si ritiene utile fare il punto sulla disciplina fiscale delle auto aziendali alla luce delle numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi tempi.

 

Detraibilità IVA – Dopo la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea, l’Iva sugli acquisti delle auto aziendali non è più limitata al 15 per cento: le imprese possono ora recuperare l’imposta nella misura corrispondente alla percentuale di utilizzo del veicolo; inoltre è divenuta detraibile nella medesima misura percentuale l’Iva sugli acquisti dei carburanti e dei lubrificanti e sulle spese di riparazione (decreto legge n.258/2006 convertito nella legge n.278/2006). Questo regime peraltro terminerà non appena il Consiglio dell’Unione Europea autorizzerà il Governo italiano a introdurre una nuova percentuale di detraibilità forfettaria. L’autorizzazione è attesa per il prossimo mese di aprile e la nuova misura di detraibilità dovrebbe aggirarsi intorno al 50 per cento, come già avviene in altri Paesi comunitari quali il Belgio e la Spagna. Ovviamente tutte queste limitazioni non si applicano ai veicoli strumentali (come i camion degli autotrasportatori e le autovetture delle scuole guida) per i quali la detrazione Iva è sempre stata totale.

 

Rimborsi IVA – La condanna della Corte di Giustizia Europea (sentenza 14 settembre 2006 nella causa C-228/05) ha comportato anche l’obbligo del governo italiano di consentire ai contribuenti il recupero della parte di Iva non detratta nel passato (acquisti effettuati nel periodo dall’1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006). Il rimborso potrà essere richiesto in misura forfetaria entro il 15 aprile 2007 secondo modalità e criteri che saranno fissati dall’Agenzia delle Entrate con un decreto in corso di emanazione. In alternativa al rimborso forfetario, le imprese potranno optare per la richiesta del rimborso analitico basato sulla percentuale di effettivo utilizzo del veicolo aziendale da comprovare mediante dati e elementi che saranno anch’essi specificati dall’Agenzia delle Entrate col decreto in corso di emanazione. La richiesta di rimborso analitico potrà essere effettuata entro il termine ampio del 13 settembre 2008 ai sensi delle disposizioni sul processo tributario (articolo 21 del d.lgvo n.546/1992).

 

Uso promiscuo – Per controbilanciare gli effetti negativi sul gettito provocati dalla condanna europea, il Governo ha inasprito le disposizioni sulla deducibilità fiscale delle auto aziendali ai fini delle imposte dirette. In particolare, a decorrere da quest’anno i costi delle autovetture aziendali utilizzate promiscuamente dai dipendenti non sono più interamente deducibili dal reddito dell’impresa; le imprese possono dedurre solo l’ammontare corrispondente al valore attribuito al reddito dei dipendenti stessi corrispondente al costo chilometrico di una percorrenza annua di 7.500 chilometri (articolo 2 comma 71 del decreto legge 262/2006 convertito nella legge 286/2006).

 

Ammortamenti – Già a decorrere dal periodo d’imposta 2006 per i veicoli aziendali non sono più consentiti gli ammortamenti anticipati, cioè la facoltà di elevare fino al doppio l’aliquota ordinaria di ammortamento nell’anno in cui il veicolo è entrato in funzione e nei due successivi (articolo 36 comma 5 decreto legge n.223/2006 convertito nella legge n.248/2006); inoltre la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria riferiti ai veicoli aziendali è stata ammessa a condizione che il contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento normale (per il settore trasporti 4 anni).

 

Falsi autocarri – I veicoli immatricolati come “autocarri” sono comunque assoggettati al regime fiscale restrittivo previsto per le auto aziendali qualora possano essere utilizzati per il trasporto privato di persone (articolo 35 comma 11 del decreto legge n.223/2006 convertito nella legge n.248/2006); rientrano in questa disciplina i fuoristrada, i SUV e in generale i veicoli individuati col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. n.289 del 13.12.2006.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.99 e 118/2006

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.