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Roma, 6 marzo 2007

 

Circolare n.36/2007

 

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 34 del 6.2.2007.

L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1 gennaio 2007 relativi a:

 

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

1)   Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

   euro 41,43 e 1077,18 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;

          euro 114,63 e 2.980,38, rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà essere eseguita per i contributi dovuti sulle retribuzioni minime dei dirigenti di cui ai CCNL sia trasporto merci che magazzini generali.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,37. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)   Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 40.083,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.340,00 (in precedenza 3.274,00); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)   Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 87.187,00 annui (in precedenza 85.478,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.

 

4)   Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 23/2006

 

Allegato uno

 

M/t

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INPS - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
CIRCOLARE N. 34 del 6.2.2007
OGGETTO: Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

SOMMARIO:      1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;

2. Retribuzioni convenzionali in genere;

3. Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70;

4. Cooperative sociali;

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale;

6. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;

7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;

9. Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

10 Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);

11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 

12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

13.    Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione  minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai  minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

 

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2007, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2007 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 41,43 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2007, pari a € 436,14 mensili) (4). 

 

anno 2007

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

436,14

Minimale giornaliero (9,5%)

41,43

 

1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).

 

***OMISSIS***

 

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (11), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989,  confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (12).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

(€  41,43)   x (6) / (40) =  €   6,21

 

6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (13) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2007 in € 40.083,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2007 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3340,00.

 

anno 2007

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

40.083,00

Importo mensilizzato

3340,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (14).

 

7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (15) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0 %, è pari, per l'anno 2007, a € 87.187,13 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 87.187,00.

 

anno 2007

Euro

Massimale annuo della base contributiva

87.187,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto  per i dirigenti di aziende industriali .

 

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (16) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 436,14 per l'anno 2007 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di  € 174,46.

 

anno 2007

Euro

trattamento minimo di pensione

436,14

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

174,46

Limite annuale per l’accredito dei contributi

9071,92

 

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (17). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.

 

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2007 (18) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2007

Lire

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

500.000

258,23

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

 

10.240

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

 

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.

 

10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (19) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

 

***OMISSIS***

 

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

13.1. regolarizzazione di cui ai punti  1), 2, 5).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

 

13.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

Riferimenti normativi:

(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.

(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.

(3) gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione  che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11,  D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).

(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..

 

***OMISSIS***

 

(11) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(12) Pertanto in tale settore l’esistenza di  un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(13) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(14) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 4.

(15) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 3.

(16) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(17) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.

(18) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(19)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 153 del 22.12. 2006 punto 2.

(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1)

 

Allegato uno

 

Tabella A  Anno 2007 (valori espressi in euro)

 

 

Settore

 

Qualifiche

 

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

 

Industria

 

Euro

114,63

Euro

34,63(1)

Euro

32,33(1)

 

Amministrazioni dello Stato ed

Altre Pubbliche Amministrazioni

 

Euro

87,15

Euro

41,49

Euro

36,89(1)

 

Artigianato 

 

 

Euro

36,89(1)

Euro

32,33(1)

 

Agricoltura 

 

Euro

91,72

Euro

48,37

Euro

36,86 (2)

 

Credito assicurazioni e servizi 

 

Euro

114,63

Euro

39,20(1)

Euro

36,89(1)

 

Commercio 

 

Euro

114,63

Euro

32,33(1)

Euro

32,33(1)

 

(1)   Da adeguare a euro 41,43 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2)   Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

 

***OMISSIS***