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Roma, 12 marzo 2007
Circolare n.40/2007
Oggetto: Tributi – Autovetture
aziendali – Rimborso dell’Iva non detratta – Provvedimento Agenzia delle
Entrate del 22 febbraio 2007.
Con il provvedimento
indicato in oggetto, ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la richiesta di rimborso
forfetario dell’Iva non detratta sugli acquisti di auto
aziendali, e sulle relative spese di impiego, riferiti al periodo dall’1
gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Com’è noto, il
diritto al rimborso è stato introdotto col decreto legge n.258/2006
(convertito nella legge n.278/2006) in attuazione
della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto illegittima la
normativa italiana sulle limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di auto aziendali.
Le richieste di
rimborso dovranno essere presentate entro lunedì 16 aprile in via telematica
utilizzando l’istanza
e il programma informatico realizzati dall’Agenzia delle Entrate e
disponibili sul relativo sito www.agenziaentrate.it.
Per la generalità
dei settori economici la misura di detraibilità
dell’Iva è stata fissata al 40 per cento.
Gli interessati
devono esporre nella richiesta di rimborso per ogni annualità
l’Iva detratta in base alle percentuali ammesse a suo tempo (es. 15% per
il 2006) e l’Iva detraibile in base alla percentuale del 40 per cento. La somma
da chiedere a rimborso, peraltro, non sarà data semplicemente dalla differenza
tra le percentuali di detraibilità perché occorrerà tener conto anche dell’influenza che la minore Iva detratta ha prodotto sulle
imposte sui redditi e sull’Irap. In pratica l’Iva
originariamente non detratta ha concorso alla determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
quale maggior costo deducibile e ha comportato il versamento di minori imposte
che devono ora essere scomputate dall’Iva chiesta a
rimborso.
In alternativa alla richiesta di rimborso forfetario, gli
interessati hanno la facoltà di chiedere il rimborso in percentuale maggiore
del 40 per cento, riferita all’effettivo utilizzo del veicolo nell’esercizio
dell’impresa (rimborso analitico). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che
l’effettivo utilizzo del mezzo va comprovato con documenti di contabilità
aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in
relazione all’esercizio dell’attività dell’impresa, nonché con
documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi
idonei ad attestare che il veicolo sia stato utilizzato in orari e su percorsi
coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività. Le istanze
di rimborso analitico potranno essere presentate anche oltre il termine del 16 aprile
2007.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.29/2007 |
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Allegato uno |
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D/d |
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AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO N.
2007/31519 DEL 22 FEBBRAIO 2007
Modalità per la richiesta di
rimborso dell’. IVA pagata sugli acquisti di
autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR
26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
In
base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello
1.
E. approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere
utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006
pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono
presentare apposita istanza di rimborso dell’IVA detraibile, forfetariamente
determinata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito
con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti,
anche intracomunitari, ed importazioni di beni e
servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data
del 13 settembre 2006.
2.
L’istanza di rimborso attraverso l’utilizzo del
predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile
2007.
2. Rimborso in misura forfetaria
1.
In relazione agli acquisti indicati nell’articolo 1,
la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito
indicate, stabilite per settori di attività, in base all'utilizzo medio delle
autovetture e degli autoveicoli
a) agricoltura, caccia,
silvicoltura, pesca, piscicoltura ....... 35%
b) altri settori di attività ..................... 40%
2.
L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo,
dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione
IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio
d’imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per effetto
delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile.
3.
L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve
conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia
richiesta, i documenti indicati nel modello.
4.
Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di
detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività.
3.
Rimborso in base a documentazione
1.
I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria
delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura
della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici
dell’Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il
termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore
della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
2.
L’istanza deve essere corredata dai dati indicanti la
misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai
seguenti atti:
- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione
all’esercizio dell’attività d’impresa; - documentazione amministrativo-contabile
nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è
stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento
dell’attività.
3.
I documenti posti a fondamento dell’istanza di
rimborso devono essere allegati all’istanza di rimborso.
4.
Nell’istanza di rimborso, al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l’ammontare
dell’IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al
momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli
altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente
spettanti.
4. Variazione
dell’imposta relativa alla cessione di veicoli
1.
Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del presente
provvedimento, devono operare la variazione in aumento di cui all’articolo 26,
primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base
imponibile l’intero corrispettivo pattuito.
5. Reperibilità del modello e
autorizzazione alla stampa
1. Il modello di cui al presente
provvedimento è reso disponibile gratuitamente d all’Agenzia delle Entrate in
formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche
tecniche di cui all’allegato A.
2.
Lo stesso modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a
condizione che abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato
prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.
E. autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
Motivazioni
La
sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa
C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell’IVA assolta da
imprenditori, artisti e professionisti,
all’atto dell’acquisizione, anche
attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli,
nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione,
manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta
direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).
Si
rammenta che l’articolo
19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con
l’art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da
ultimo d all’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005,
consente la detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli
acquisti di motocicli, ciclomotori, autovetture. In particolare, detta
percentuale è stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d’imposta dal
2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire d all’anno
2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione
interna, per i quali la detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti
gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e
rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e
motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono
detrarre integralmente
l’imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro
attività.
Con
il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del
decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla
legge 278 del 2006, è approvato lo specifico modello, corredato delle relative
istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il
rimborso dell’IVA non detratta in
relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il
modello consente di giungere alla complessiva determinazione delle somme
effettivamente
spettanti, in quanto
prevede l’indicazione,
tra l’altro, del numero dei documenti
posti a fondamento dell’istanza, dei
dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della misura della detrazione IVA
già operata.
Secondo
quanto previsto dal decreto legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la
determinazione dell’ammontare dell’imposta da chiedere a rimborso, sono
indicate, per distinti settori di attività, percentuali forfetarie di imposta
detraibile, individuate in base
all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie
modalità di svolgimento dell’attività
stessa.
L’ammontare effettivamente spettante a
rimborso deve essere determinato sottraendo d all’importo che si ottiene
applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta
correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Irap
(in relazione all’IVA indetraibile).
In
conformità ai principi generali in materia di esercizio
della detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e d
all’ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nel l’attività di impresa
arte o professione, è riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente
la misura di detrazione spettante. In tal caso, anziché utilizzare il modello
approvato con il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il
rimborso della detrazione non fruita mediante apposita
istanza da produrre ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel
termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore
della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto legge 15
settembre 2006, n. 258). A quest.ultima istanza deve essere allegata la documentazione
amministrativo- contabile atta ad individuare la percorrenza e l’utilizzo del veicolo in orari e su percorsi
coerenti con lo svolgimento
dell’attività esercitata.
Il
provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d’imposta che
devono essere operate in relazione alla rivendita dei
veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto
alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base
imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla
detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento
della base imponibile, assoggettando ad IVA
l’intero corrispettivo della rivendita. Tuttavia, in considerazione del
fatto che la determinazione di una base imponibile ridotta era conforme a
disposizioni normative nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei
principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente,
che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le sanzioni né
gli interessi.
Riferimenti
normativi
a)
Attribuzioni del Direttore
dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12
gennaio 2001.
b)
Disciplina normativa di riferimento:
- Decreto
legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2006, n. 278;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis
1, comma 1, lettere c) e d), 26;
- Decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21
- Legge
23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, commi 4 e 5,
come modificato da ultimo d all’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge
n. 266 del 2005;
- Legge
27 luglio 2000, n. 212
Il presente provvedimento sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
Massimo Romano