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Roma, 12 marzo 2007

 

Circolare n.40/2007

 

Oggetto: Tributi – Autovetture aziendali – Rimborso dell’Iva non detratta – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007.

 

Con il provvedimento indicato in oggetto, ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la richiesta di rimborso forfetario dell’Iva non detratta sugli acquisti di auto aziendali, e sulle relative spese di impiego, riferiti al periodo dall’1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

Com’è noto, il diritto al rimborso è stato introdotto col decreto legge n.258/2006 (convertito nella legge n.278/2006) in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto illegittima la normativa italiana sulle limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di auto aziendali.

 

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro lunedì 16 aprile in via telematica utilizzando l’istanza  e il programma informatico realizzati dall’Agenzia delle Entrate e disponibili sul relativo sito www.agenziaentrate.it.

 

Per la generalità dei settori economici la misura di detraibilità dell’Iva è stata fissata al 40 per cento.

 

Gli interessati devono esporre nella richiesta di rimborso per ogni annualità l’Iva detratta in base alle percentuali ammesse a suo tempo (es. 15% per il 2006) e l’Iva detraibile in base alla percentuale del 40 per cento. La somma da chiedere a rimborso, peraltro, non sarà data semplicemente dalla differenza tra le percentuali di detraibilità perché occorrerà tener conto anche dell’influenza che la minore Iva detratta ha prodotto sulle imposte sui redditi e sull’Irap. In pratica l’Iva originariamente non detratta ha concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap quale maggior costo deducibile e ha comportato il versamento di minori imposte che devono ora essere scomputate dall’Iva chiesta a rimborso.

 

In alternativa alla richiesta di rimborso forfetario, gli interessati hanno la facoltà di chiedere il rimborso in percentuale maggiore del 40 per cento, riferita all’effettivo utilizzo del veicolo nell’esercizio dell’impresa (rimborso analitico). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’effettivo utilizzo del mezzo va comprovato con documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività dell’impresa, nonché con documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo sia stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività. Le istanze di rimborso analitico potranno essere presentate anche oltre il termine del 16 aprile 2007.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.29/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO N. 2007/31519 DEL 22 FEBBRAIO 2007

 

Modalità per la richiesta di rimborso dell’. IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

 

1. Approvazione del modello

1. E. approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell’IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.

2. L’istanza di rimborso attraverso l’utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.

 

2. Rimborso in misura forfetaria

1. In relazione agli acquisti indicati nell’articolo 1, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli

a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura ....... 35%

b) altri settori di attività ..................... 40%

2. L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio d’imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile.

3. L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività.

 

3. Rimborso in base a documentazione

1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.

2. L’istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:

 - documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa; - documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.

3. I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati all’istanza di rimborso.

4. Nell’istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l’ammontare dell’IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

 

 4. Variazione dell’imposta relativa alla cessione di veicoli

1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell’articolo 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento di cui all’articolo 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l’intero corrispettivo pattuito.

 

5. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

 1. Il modello di cui al presente provvedimento è reso disponibile gratuitamente d all’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero  dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui  all’allegato A.

2. Lo stesso modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui  all’allegato A e rechi  l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. E. autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui  all’allegato A.

 

Motivazioni

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione  dell’IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti,  all’atto  dell’acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).

Si rammenta che  l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con  l’art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo d all’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori, autovetture. In particolare, detta percentuale è stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d’imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire d all’anno 2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i quali la detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono detrarre integralmente  l’imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro attività.

Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui  all’articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 278 del 2006, è approvato lo specifico modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso  dell’IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti, in quanto prevede  l’indicazione, tra  l’altro, del numero dei documenti posti a fondamento  dell’istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della misura della detrazione IVA già operata.

Secondo quanto previsto dal decreto legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la determinazione  dell’ammontare  dell’imposta da chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di attività, percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate in base  all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento  dell’attività stessa.

 L’ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo d all’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e  dell’Irap (in relazione  all’IVA indetraibile).

In conformità ai principi generali in materia di esercizio della detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e d all’ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti  all’effettivo utilizzo  dell’autoveicolo nel l’attività di impresa arte o professione, è riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante. In tal caso, anziché utilizzare il modello approvato con il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi  dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258). A quest.ultima istanza deve essere allegata la documentazione amministrativo- contabile atta ad individuare la percorrenza e  l’utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo svolgimento  dell’attività esercitata.

Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d’imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile, assoggettando ad IVA  l’intero corrispettivo della rivendita. Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le sanzioni né gli interessi.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore  dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

- Decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), 26;

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, commi 4 e 5, come modificato da ultimo d all’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 febbraio 2007

 

Massimo Romano