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Roma, 4 maggio 2007
Circolare n.62/2007
Oggetto: Previdenza complementare – Risposte on line ai
quesiti delle aziende.
In considerazione
della complessità della riforma della previdenza
complementare (DLGVO 252/2005) che entrerà definitivamente a regime dall’1
luglio prossimo, la Confetra ha attivato uno specifico indirizzo di posta
elettronica per rispondere celermente ai quesiti delle imprese. Le richieste
potranno essere inoltrate all’indirizzo mail f.a.q.previdenza@confetra.com.
Le risposte alle
domande più significative saranno pubblicate sul sito
web confederale www.confetra.com per
consentire agli interessati di verificare se l’argomento che intendono
sollevare sia stato già affrontato.
Al fine di fornire una prima
traccia, si riporta di seguito una simulazione di quesiti su aspetti di portata
generale della riforma.
RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI
1) L’azienda come deve calcolare la quota di
TFR da versare mensilmente?
Il TFR deve essere calcolato
mensilmente con le stesse regole applicate sino ad oggi per il calcolo del TFR
annuo, come previsto dalla legge 297/82. In particolare
occorre dividere la retribuzione mensile per 13,5 e detrarre dall’importo così
ottenuto lo 0,50%. Per quanto concerne la determinazione degli elementi che
compongono la retribuzione utile ai fini del TFR, occorre fare riferimento alle
specifiche elencazioni previste dai contratti collettivi.
2) In quali casi le aziende con almeno 50
dipendenti devono versare il TFR dei dipendenti al Fondo
Tesoreria dell’INPS?
Tale obbligo scatta anzitutto per i
lavoratori che optano per la conservazione del TFR.
Inoltre le suddette aziende devono comunque versare al
Fondo di Tesoreria, per i nuovi assunti dal 2007 che optano per una forma
pensionistica complementare, le quote di TFR maturate dal mese di assunzione a
quello della scelta. Il versamento del TFR all’INPS va effettuato
ogni mese secondo i termini e le modalità previsti per i contributi obbligatori
(indicazione nel modello DM10 e versamento col modello F24 entro il giorno 16
del mese successivo).
3) In caso di conferimento del TFR a un fondo pensione, da quando decorre l’obbligo di
versamento da parte dell’azienda?
Secondo la regola generale
applicabile ai lavoratori assunti dall’1 gennaio 2007, in caso di adesione esplicita del lavoratore ad un fondo pensione,
l’azienda deve conferire il TFR al fondo dal mese successivo all’adesione. In
caso invece di adesione tacita, l’obbligo di conferire
il TFR scatta dal settimo mese successivo all’assunzione.
In fase di prima applicazione è stato
previsto che per le adesioni ai fondi intervenute nel primo semestre 2007, il
versamento del TFR deve essere effettuato a decorrere da luglio; la quota di
TFR da versare al fondo è pari a quella maturata dal momento della scelta più la
rivalutazione per i mesi intercorrenti fino al versamento (al tasso annuo del
2,74%).
4) In caso di adesione
del lavoratore ad un fondo pensione, l’azienda è tenuta a versare, oltre al
TFR, un contributo aggiuntivo?
In linea generale le aziende sono tenute a
versare contributi aggiuntivi solo in caso di adesione
del lavoratore al fondo di settore previsto dal CCNL di appartenenza
(PREV.I.LOG. per quanto concerne i contratti dei trasporti, delle agenzie
marittime, delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica e dei porti).
Il versamento del contributo aziendale peraltro non è automatico
ma scatta solamente se il lavoratore decide di versare al Fondo di
settore, in aggiunta al TFR, anche il contributo a proprio carico.
Viceversa non scatta alcun obbligo
contributivo per l’azienda se il lavoratore sceglie di aderire ad una forma
pensionistica diversa dal fondo di settore (ad esempio ad un fondo bancario o
assicurativo).
Discorso a parte va fatto per i
lavoratori iscritti al Fasc che decidano
di aderire a PREV.I.LOG. tramite conferimento del TFR. In tali casi per
espressa previsione contrattuale l’azienda, che già versa al FASC la relativa
contribuzione, non é tenuta a versare contributi aggiuntivi a PREV.I.LOG..
5) I contributi aggiuntivi a carico
dell’azienda e del lavoratore vanno assoggettati alla contribuzione
previdenziale?
La quota a carico dell’azienda deve
essere assoggettata al contributo previdenziale del 10%. La quota a carico del
lavoratore è invece soggetta a contribuzione ordinaria.
6) Quale è il trattamento fiscale dei contributi aggiuntivi
versati alla previdenza completare?
I contributi aggiuntivi versati dal datore
di lavoro e quelli versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito
complessivo del lavoratore fino a 5.164,57 euro annui. Per il datore di lavoro i contributi a proprio carico sono interamente deducibili
dal reddito di impresa.
7) A quali adempimenti informativi nei
confronti dei lavoratori sono tenute le aziende?
Ad ogni lavoratore assunto dal 2007
l’azienda deve fornire al momento dell’assunzione una prima informazione sulle
possibili scelte da esercitare entro il primo semestre in merito al TFR:
destinazione alla previdenza complementare, mantenimento del regime del TFR,
conferimento automatico al fondo di categoria (PREV.I.LOG.)
per silenzio assenso. Sempre al momento dell’assunzione l’azienda deve
consegnare al lavoratore il modello predisposto dal Ministero del Lavoro (modello TFR2) per esercitare la scelta. L’informazione va
ripetuta un mese prima della scadenza del semestre
qualora il lavoratore non si sia ancora espresso. Questa seconda informazione
deve essere più puntuale rispetto alla precedente in quanto vanno fornite al lavoratore indicazioni sul fondo di categoria
(PREV.I.LOG.) al quale confluirà automaticamente il TFR per silenzio assenso al
termine del semestre.
In fase di prima applicazione per i
lavoratori assunti ante 2007, la prima informazione avrebbe
dovuto essere fornita entro il 31 dicembre 2006, mentre la seconda va
effettuata entro il 31 maggio prossimo. Per tali lavoratori è stato previsto un
diverso modello per esprimere la scelta sul TFR (modello TFR1).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 61/2007 |
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