Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 11 giugno 2007

 

Circolare n. 78/2007

 

Oggetto: Finanziamenti – Ecoincentivi - Circolare Dipartimento Politiche Fiscali n.2 del 7 giugno 2007.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia, nel rispondere ad una serie di quesiti in merito agli ecoincentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti previsti dall’articolo 1 comma 226 e seguenti della legge n.296/2006, ha, tra l’altro, confermato che le imprese di autotrasporto non rientrano tra i beneficiari di quegli aiuti.

 

Tali incentivi vengono infatti riconosciuti in base al regime comunitario del “de minimis (finanziamenti di importo limitato che non necessitano del preventivo assenso della Commissione UE), un regime che, com’è noto, non vale per gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per l’autotrasporto (v. Regolamento CE n.1998/2006). Il Ministero ha precisato anche che l’esclusione dell’autotrasporto ha natura soggettiva e si applica indipendentemente dalla destinazione d’uso del veicolo da acquistare.

 

Il chiarimento del Ministero non riguarda naturalmente lo stanziamento di 70 milioni di euro previsto dalla stessa legge finanziaria a favore delle imprese di autotrasporto che acquistino veicoli ecologici (articolo 1 comma 919 legge n.296/2006). Tale specifica misura agevolativa per l’autotrasporto è stata notificata alla Commissione Europea che dovrà precisarne a breve i criteri di erogazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/2006

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

 

Circolare n. 2/DPF

 

Roma, 7 giugno 2007

Prot. n. 15493 -2007/DPF/UFF

 

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi 226 e seguenti. Ulteriori chiarimenti in ordine all’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.

 

Sono pervenuti allo scrivente ulteriori quesiti in ordine all’applicazione delle norme contenute nell’art. 1, commi 226 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.......OMISSIS......

Un ulteriore quesito riguarda l’applicabilità degli “ecoincentivi” alle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, anche qualora intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.

A tal proposito si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, richiamato dal comma 229 dell’art. 1 della legge finanziaria in esame, ed il successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 escludono dal regime degli aiuti “de minimis” i sussidi destinati all'acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Il divieto stabilito dalle norme comunitarie è correlato, quindi, alla natura dell’attività svolta dal soggetto beneficiato dall’aiuto e non all’eventuale specifica destinazione del veicolo oggetto dell’aiuto stesso. La ratio delle suddette norme induce, pertanto, a sostenere che gli “ecoincentivi” previsti dalla legge finanziaria per il 2007 non possono essere concessi alle imprese esercenti attività di trasporto per conto terzi nel caso in cui queste intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.

Un’ultima questione riguarda.....OMISSIS....

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Carotti