Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 giugno 2007

 

Circolare n.82/2007

 

Oggetto: Imprese di trasporto e custodia valori – Esclusione dagli obblighi previsti per gli intermediari finanziari.

 

Le imprese di trasporto e custodia valori che non svolgono attività finanziaria, e pertanto non sono iscritte nell’elenco UIC ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario, non sono assoggettate ai nuovi obblighi di informazione posti a carico degli intermediari finanziari nell’ambito dell’attività di accertamento svolta dal Fisco.

 

In particolare le imprese di trasporto e custodia valori non devono effettuare la comunicazione dei rapporti finanziari all’Anagrafe tributaria (art.37 del D.L. n.223/2006 convertito nella Legge n.248/2006) e non devono istituire la casella di posta elettronica certificata per fornire informazioni agli uffici fiscali che effettuano indagini finanziarie; tali oneri incombono esclusivamente sugli intermediari finanziari come, ad esempio, le banche e le poste (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005).

 

L’esclusione delle imprese di trasporto e custodia valori dalla disciplina di cui trattasi emerge dalle circolari ministeriali in materia (v. in particolare circolare ministeriale n.32/E del 19.10.2006) ed è stata espressamente ribadita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta di Confetra.

 

Le imprese di trasporto e custodia valori che avessero impropriamente istituito una casella di posta elettronica certificata ai sensi delle citate disposizioni possono disattivarla secondo le modalità previste dal gestore del servizio. Le stesse imprese devono inoltre chiedere che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata venga cancellato dall’elenco degli indirizzi tenuto dall’Agenzia delle Entrate. La domanda di cancellazione deve essere inviata all’Agenzia via fax (al numero 0650769716) o via email all’indirizzo DC.ACC.URD@AGENZIAENTRATE.IT (la lettera deve essere redatta in formato pdf affinchè risulti per esteso la firma di sottoscrizione).

 

Di seguito si fornisce un fac-simile di lettera.

 

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

ROMA

 

La scrivente società __________________ con sede in ____________________ codice fiscale __________________________ comunica di aver provveduto a disattivare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che era stato attivato impropriamente. La scrivente infatti non svolge attività finanziaria, non è iscritta nell’elenco UIC ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario e quindi non rientra tra i soggetti obbligati all’istituzione della posta elettronica certificata ai sensi del provvedimento di codesta Agenzia del 22 dicembre 2005.

Ciò stante, la scrivente chiede che l’indirizzo di posta elettronica certificata ___________________ venga cancellato dall’elenco degli indirizzi tenuto da codesta Direzione.

Distinti saluti

Data e firma del legale rappresentante”

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

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RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Si conferma che le imprese di custodia e trasporto valori che non svolgono attività finanziaria e che non risultino iscritte all’UIC non rientrano nell’elenco degli intermediari finanziari obbligati alle risposte relativamente alle indagini finanziarie di cui all’art. 32, primo comma, n. 7),  del DPR n. 600/73 e dell’art. 51, secondo comma, n. 7), del DPR n. 633/72.

Cordiali saluti

 

Vincenzo Errico

 

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Ufficio Ricerca dati e notizie

Tel: 0650545660 - Fax:0650769716

mail:Vincenzo.Errico@agenziaentrate.it

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Accertamento

Circolare del 19/10/2006 n.32

Oggetto:

Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

 

 

Testo:

OMISSIS

 

1.1. Destinatari delle richieste

Oltre le scansioni soggettive avanti enunciate, si sottolinea che quella di cui all'ultimo alinea costituisce lo snodo essenziale per il decollo della procedura in commento, attesa la notevole dilatazione che tale aspetto ha ricevuto dalla legge, rispetto al piu' ristretto ambito consentito dalla previgente normativa, in quanto limitato a banche e poste.

Con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 sono state individuate le categorie di intermediari destinatari delle richieste, deiquali si fornisce di seguito l'elenco.

OMISSIS

 

C7) - Agenti in attivita' finanziaria

Si tratta della categoria definita dall'art. 1, comma 1, lettera n)**, del D.lgs 25 settembre 1999, n. 374 e dal successivo art. 3 dello stesso decreto. I soggetti appartenenti a questa categoria svolgono attivita' di varia natura come, ad esempio, custodia, trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, oltre ad attivita' come quella immobiliare, dell'esercizio di case d'asta, del recupero crediti, ecc..

OMISSIS

FINE TESTO

 

 

**  art. 1, comma 1, lettera n) d.lgvo n.374/1999

n) agenzia di attività finanziaria prevista dall’art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all’iscrizione all’elenco previsto dall’art.3