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Roma, 19 giugno 2007

Circolare n. 85/2007

Oggetto: Valute – Trasferimenti al seguito – Regolamento (CE) n.1889 del 26.10.2005 – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.8105/VCT/3 del 14.6.2006.

Il regolamento comunitario indicato in oggetto ha fissato la nuova soglia di 10 mila euro per il trasferimento di denaro al seguito: dal 15 giugno chi entra ed esce dal territorio dell’Unione Europea portando al seguito denaro contante, titoli al portatore o nominativi, assegni o vaglia stranieri, per un importo superiore al predetto ammontare deve effettuare l’apposita dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi (fino ad oggi il limite era pari a 12.500 euro). L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso i valori siano spediti tramite plico postale.

La dichiarazione va depositata presso la dogana di transito: a tal fine l’Agenzia delle Dogane ha fornito un modello che integra quello precedente.

Si rammenta che sono esentati dalla dichiarazione gli assegni e i vaglia nazionali che rechino l’intestazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre i titoli rappresentativi di merce (es. fede di deposito) non rientrano tra quelli sottoposti alla dichiarazione.

Riguardo ai trasferimenti al seguito effettuati all’interno dell’Unione Europea, il limite al di sopra del quale occorre effettuare la dichiarazione all’UIC rimane fissato a 12.500 euro. La dichiarazione può essere depositata presso banche, uffici postali, uffici doganali o Comandi della Guardia di Finanza entro i due giorni precedenti o successivi al trasferimento, rispettivamente nel caso di esportazione o di importazione.

Si rammenta che l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione fino al 40 per cento della somma trasferita eccedente l’importo di 12.500 euro. La mancata o la falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento dei capitali è considerato reato in base alla normativa antiriciclaggio e punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre la multa da 516 a 5.160 euro (d.l. n.167/1990 convertito nella legge n.227/1990).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/2006

 

Allegato uno

 

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