Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 giugno 2007

 

Circolare n. 89/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro – Riapertura dei termini di recepimento della direttiva 15/2002 – Legge 20.06.2007, n. 77, su G.U. n. 142 del 21.06.2007.

 

In considerazione del contenzioso in atto in sede comunitaria nei confronti dell’Italia, sono stati riaperti sino al 30 settembre 2007 i termini di recepimento della direttiva 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti (i precedenti termini erano scaduti lo scorso novembre). Il recepimento dovrà avvenire tramite decreto legislativo le cui disposizioni potranno essere corrette e integrate dal Governo entro i due anni successivi.

 

Si fa osservare che il Ministero del Lavoro ha convocato per il 28 giugno le organizzazioni imprenditoriali del settore e i sindacati per affrontare il tema del recepimento della direttiva 15 che estende all’orario di lavoro degli autisti il limite massimo delle 48 ore settimanali (comprensive degli straordinari) previsto per la generalità dei lavoratori. Come é noto, sulla questione é stato da tempo presentato al Governo un Avviso comune che tenta di armonizzare le disposizioni europee con la realtà italiana, caratterizzata da limiti di orario più elevati in ragione della discontinuità della prestazione dell’autista.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 42/2007

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 142 del 21.06.2007 (fonte Guritel)

 

LEGGE 20 giugno 2007, n. 77

Delega  legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del

Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21 aprile  2004  e

2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004,   nonche'  per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e

correttive  del  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  191,  di

attuazione della direttiva 2002/98/CE.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il termine del 30

settembre   2007,   i   decreti   legislativi   per  il  recepimento,

rispettivamente,  delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e

del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  concernente  l'organizzazione

dell'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili

di  autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del  21  aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e

2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile

2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti

finanziari,  nonche'  le  disposizioni  integrative  e correttive del

decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  191, di attuazione della

direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza

per  la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la

distribuzione  del  sangue umano e dei suoi componenti e che modifica

la direttiva 2001/83/CE.

2.  I  decreti  legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i

principi  e  i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18

aprile   2005,   n.  62,  nonche',  con  riferimento  alla  direttiva

2004/39/CE,  secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis

della  medesima  legge.  I medesimi decreti legislativi sono altresi'

adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge

n.  62  del  2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel

rispetto  dei  principi e criteri direttivi e delle procedure fissati

dalla  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  in  coordinamento  con le

prescrizioni  della  legge  21  ottobre  2005, n. 219. Gli schemi dei

decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del

decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  191, di attuazione della

direttiva  2002/98/CE,  sono corredati della relazione tecnica di cui

all'articolo  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive  modificazioni.  Su  di  essi e' richiesto anche il parere

delle  Commissioni  parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con

riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,

quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

corredati  dei  necessari elementi integrativi di informazione, per i

pareri   definitivi   delle  Commissioni  competenti  per  i  profili

finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti

legislativi  di  recepimento  delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE

emanati  ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto

dei  principi  e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis

della  legge  18  aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel

comma  5  dell'articolo  1  della  medesima  legge  n.  62  del 2005,

disposizioni   correttive   e   integrative   dei   predetti  decreti

legislativi,  al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di

attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di

cui,  rispettivamente,  all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

2004/25/CE   e   all'articolo   64,   paragrafo  2,  della  direttiva

2004/39/CE.  All'articolo  1  della  citata  legge n. 62 del 2005, il

comma 5-bis e' abrogato.

4.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto

legislativo  di  recepimento  della  direttiva  2002/15/CE emanato ai

sensi  del  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare,  nel rispetto dei

principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18

aprile  2005,  n.  62,  e  con  la  procedura  indicata  nel  comma 5

dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  62 del 2005, disposizioni

correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

 

                               Art. 2.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.     La presente

legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta

ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come

legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 giugno 2007

 

                              NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche

                              europee