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Roma, 6 luglio 2007

 

Circolare n. 94/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Misure per il settore – Articolo 12 D.L. 2 luglio 2007, n.81, su G.U. n.151 del 2.7.2007.

 

E’ stato prorogato al 30 settembre prossimo il termine entro cui dovrà essere emanato il regolamento per l’utilizzo del Fondo di 224 milioni di euro a favore delle imprese di autotrasporto (articolo 1 comma 108 della legge n.266/2005).

 

Lo ha stabilito il decreto legge indicato in oggetto, prevedendo anche l’esenzione fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap degli incentivi che verranno erogati tramite il suddetto Fondo.

 

Il provvedimento ha inoltre confermato che nel corso di quest’anno lo Stato procederà al recupero del bonus fiscale degli anni novanta; le somme incassate saranno riassegnate al Fondo per l’autotrasporto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.32/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 151 del 2 .7.2007 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81
Disposizioni urgenti in materia finanziaria
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a

il seguente decreto-legge:
 
                                Art. 1.
                           *** OMISSIS ***
 
                               Art. 12.
              Misure in materia di autotrasporto merci
  1.  Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con   il   regolamento   previsto   dall'articolo 6,   comma 8,   del
decreto-legge    28 dicembre    2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse  sia  mediante  contributi  diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni,  secondo  le  modalita'  da  stabilire con decreto del
Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  2.  Le  misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito,  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96  e  109,  comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
  3.  Il  recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del  riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992,
1993  e  1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione
delle  Comunita'  europee  n.  93/496/CE,  del  9 giugno  1993,  e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di  giustizia  delle  Comunita'  europee  del  29 gennaio  1998 e del
19 maggio  1999,  e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge  20 marzo  2002,  n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   17 maggio  2002,  n.  96,  nell'anno  2007,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le predette
somme  sono  riassegnate,  con  decreti  del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  ai  sensi delle disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una
quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere
destinata  alle  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 920, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.   Il   termine   per   l'emanazione   del   regolamento  di  cui
all'articolo 6,  comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,

e' prorogato al 30 settembre 2007.

 
.                              Art. 13.
                          *** OMISSIS ***
 
                              Art. 18.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 luglio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Parisi, Ministro della difesa
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella