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Roma, 17 luglio 2007

 

Circolare n. 106/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di qualificazione del conducente – DD.MM. 7.2.2007 su S.O. alla G.U. n.80 del 5.4.2007.

 

Si rammenta che sono aperti i termini per la richiesta della carta di qualificazione del conducente da parte dei titolari di patente C e CE il cui cognome inizia con le lettere da A ad M. La richiesta va presentata ad un qualsiasi ufficio provinciale della Motorizzazione.

 

I conducenti con cognomi che iniziano con le lettere da N a R potranno chiedere il rilascio della carta a partire dal 5 ottobre 2007, mentre per quelli con l’iniziale del cognome da S a Z la decorrenza è il 5 gennaio 2008.

 

Com’è noto, il rilascio d’ufficio della carta di qualificazione è concesso solo a coloro che erano già titolari di patente C o CE alla data del 5 aprile 2007 (data di entrata in vigore dei decreti indicati in oggetto). Viceversa, a regime il rilascio della carta è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e al superamento di un esame di idoneità.

 

L’obbligo di essere muniti del nuovo documento per la guida di veicoli adibiti al trasporto merci (veicoli e complessi superiori a 3,5 tonnellate) decorrerà dal 10 settembre 2009, termine stabilito dalla direttiva comunitaria 2003/59/CE.

 

In Italia, peraltro, già a partire dal prossimo anno (4 aprile 2008) la carta di qualificazione fungerà da patente professionale da cui saranno detratti i punti relativi alle infrazioni commesse durante la guida professionale. Analogamente a quanto previsto per le ordinarie patenti di guida, sarà possibile ottenere la reintegrazione dei punti persi dalla carta di qualificazione tramite la frequenza di appositi corsi di recupero. Nel caso di perdita totale del punteggio (20 punti) sarà necessario superare un esame di revisione della carta.

 

La carta di qualificazione avrà validità di cinque anni e per ottenerne il rinnovo i conducenti dovranno sostenere un corso di formazione di 35 ore.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.111/2006

 

Allegati tre

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.80 del 5.4.2007 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                      per i trasporti terrestri

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

            Autorita' competente al rilascio della carta

                  di qualificazione del conducente

  1. La  carta  di  qualificazione del conducente e' rilasciata dagli

uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

 

                               Art. 2.

               Rilascio della carta di qualificazione

                  del conducente per documentazione

  1.  La  carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza

obbligo  di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame

di  valutazione  delle  conoscenze  ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

    a) in  Italia,  titolari,  alla  data  di  entrata  in vigore del

presente  decreto,  del  certificato di abilitazione professionale di

tipo KD;

    b) in  Italia,  titolari,  alla  data  di  entrata  in vigore del

presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

    c) in  altri  Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio

economico  europeo  ma  dipendenti  da un'impresa di autotrasporto di

persone  o  di  cose  avente  sede  in Italia, titolari, alla data di

entrata  in vigore del presente decreto, della patente di guida delle

categorie C, C+E, D e D+E;

    d) in  Stati  non  appartenenti  all'Unione europea o allo Spazio

economico  europeo  ma  dipendenti  da un'impresa di autotrasporto di

persone  o  di  cose  avente  sede  in Italia, titolari, alla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della  patente di guida

equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

  2.  La  richiesta  di  rilascio  della  carta di qualificazione del

conducente,  nei  casi  di  cui al comma 1, e' presentata all'ufficio

motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

    a) dai  titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

    b) dai  titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

    c) dai  titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

N,  O,  P,  Q,  R  dopo  sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

    d) dai  titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

  3.  Non  puo'  piu' essere richiesta la carta di qualificazione del

conducente  ai  sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  4.  La  validita'  delle  carte  di  qualificazione  del conducente

rilasciate  ai  sensi  del presente articolo decorre dal 10 settembre

2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009

se abilita al trasporto di cose.

 

                               Art. 3.

     Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

  1.  Sulla  carta  di  qualificazione del conducente sono riportati,

obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:

    1) cognome del titolare;

    2) nome del titolare;

    3) data e luogo di nascita del titolare;

    4) a) data di rilascio;

      b) data di scadenza;

      c) denominazione  dell'autorita'  che ha rilasciato la carta di

qualificazione del conducente;

    5) a) numero della patente di guida posseduta;

      b) numero della carta di qualificazione del conducente;

    6) fotografia del titolare;

    7) firma del titolare;

    9)   categorie  o  sottocategorie  di  veicoli  per  i  quali  il

conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di

formazione periodica;

    10) la   data   di   scadenza   di   validita'   della  carta  di

qualificazione  del  conducente  in  corrispondenza delle categorie o

delle sottocategorie.

  2.   La   data   di   scadenza   da  indicare  al  punto  4.b)  del

comma precedente  deve  essere  riferita  all'abilitazione  che scade

prima,   nel   caso   in   cui   il  titolare  sia  in  possesso  sia

dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di

cose.

 

                               Art. 4.

        Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione

                  del conducente per documentazione

  1.  Alla  richiesta  di  rilascio della carta di qualificazione del

conducente  senza  obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per

rinnovo  di  validita'  o  per  duplicato  per deterioramento, devono

essere  allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al

punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche'

le  tariffe  di  cui  ai  punti  3 e 4 del decreto del Ministro delle

finanze  del  20 agosto  1992  (assolvimento  dell'imposta  di  bollo

relativa   alla   domanda   ed   alla  carta  di  qualificazione  del

conducente).

  2.  Alla  richiesta  di  rilascio della carta di qualificazione del

conducente   con   obbligo   di  esame,  devono  essere  allegate  le

attestazioni  di  pagamento  della  tariffa  di  cui al punto 1 della

tabella  3  (esami  per  conducenti  di  veicoli a motore della legge

1° dicembre  1986,  n. 870), nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4

del   decreto   del   Ministro   delle  finanze  del  20 agosto  1992

(assolvimento  dell'imposta  di  bollo  relativa alla domanda ed alla

carta di qualificazione del conducente).

  3.   Alla  richiesta  di  rilascio  di  duplicato  della  carta  di

qualificazione  del  conducente  a  seguito  di  smarrimento, furto o

distruzione  deve  essere  allegata l'attestazione di pagamento della

tariffa  di  cui  al  punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre

1986, n. 870.

 

                               Art. 5.

        Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione

                           per conducenti

  1.  Il  conducente  ha  l'obbligo  di richiedere anche il duplicato

della  carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel

caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

 

                               Art. 6.

        Conversione e duplicato della carta di qualificazione

        per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione

              europea o dello Spazio economico europeo

  1.  La  carta  di  qualificazione  del conducente rilasciata da uno

Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico

europeo  puo' essere convertita in equipollente documento italiano ad

un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora

alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

  2.  La  carta  di  qualificazione  del conducente rilasciata da uno

Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico

europeo   puo'   essere   duplicata,  per  smarrimento  o  furto,  in

equipollente  documento  italiano, ad un conducente che acquisisce la

residenza  in  Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa

di  autotrasporto  avente sede in Italia, previo accertamento, presso

le  competenti  autorita'  dello  Stato  di rilascio, che la carta di

qualificazione  del conducente da duplicare sia in corso di validita'

e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

 

                               Art. 7.

  Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti

  1.  La  validita'  della  carta di qualificazione del conducente e'

rinnovata   dall'ufficio   motorizzazione   civile   nel  cui  ambito

territoriale  di  competenza  ha  sede  l'autoscuola  o l'ente che ha

svolto   il   corso  di  cui  all'art.  21  del  decreto  legislativo

21 novembre  2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita', detto

ufficio  rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del

conducente, ritirando quella scaduta.

  2.  Al  termine  del  corso di formazione periodica, l'autoscuola o

l'ente  rilasciano  al conducente un attestato di frequenza, conforme

al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.

ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine

del  corso  al  competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di

coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette

giorni  lavorativi  dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una

carta  di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della

nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al ritiro

della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione

di  eventuale  denuncia  di  smarrimento,  furto  o distruzione della

stessa,  nonche'  alla presentazione di una domanda cui sono allegate

le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della

legge  1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3

e  4  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del 20 agosto 1992

(assolvimento  dell'imposta  di  bollo  relativa alla domanda ed alla

carta di qualificazione del conducente.

  3.  La  validita' della nuova carta decorre dal giorno successivo a

quello  di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha

effettuato   il   corso   prima   della   scadenza   della  carta  di

qualificazione   da  rinnovare.  Qualora  il  corso  sia  frequentato

successivamente  alla  scadenza  della  carta  di  qualificazione del

conducente,  la  validita'  della  nuova  carta decorre dalla data di

rilascio dell'attestato di fine corso.

  4.  La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto

di   persone   puo'   essere   rinnovata   fino   al  compimento  del

sessantacinquesimo anno di eta' da parte del suo titolare.

 

                               Art. 8.

              Rilascio dei certificati di abilitazione

                    professionale di tipo KC e KD

  1. L'obbligo  di  condurre  veicoli adibiti al trasporto di persone

con  la  carta  di  qualificazione  del  conducente,  quando occorre,

decorre  dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu' rilasciati

i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

  2.  L'obbligo  di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con

la  carta  di  qualificazione del conducente, quando occorre, decorre

dal  10 settembre  2009.  Da  tale  data  non  sono piu' rilasciati i

certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

  3.  I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria

C  ovvero  il  certificato  di  abilitazione professionale di tipo KD

dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto non possono

ottenere  il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai

sensi dell'art. 2.

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

    Roma, 7 febbraio 2007

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero

 

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                      per i trasporti terrestri

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

                        Cumulo del punteggio

  1.  La  disciplina  sanzionatoria  prevista  dall'art.  126-bis del

decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive

modificazioni  si  applica alla carta di qualificazione di conducenti

residenti in Italia.

  2.  Il  punteggio  attribuito alla carta di qualificazione ai sensi

dell'art.  2, comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e

dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si

cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare

di  carta  di  qualificazione valida per il trasporto di persone e di

carta  di  qualificazione  del  conducente valida per il trasporto di

cose.

  3.  Il  punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente

sia  contemporaneamente  titolare  di  carta  di  qualificazione  del

conducente  e  del  certificato di abilitazione professionale di tipo

KB.

  4.  L'applicazione  dell'art.  126-bis del codice della strada alla

carta  di  qualificazione  del  conducente  decorre  dopo dodici mesi

dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui

all'art.  17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il

rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.

 

                               Art. 2.

       Esame di revisione in caso di azzeramento del punteggio

  1. In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta

di   qualificazione  del  conducente  deve  sottoporsi  ad  esame  di

revisione della carta stessa.

  2.  L'esame  di  revisione  di cui al comma 1 si svolge sull'intero

programma  e secondo le modalita' previste per il conseguimento della

carta di qualificazione del conducente.

  3.  L'esito  positivo  dell'esame  di  revisione  per  la  carta di

qualificazione   del  conducente  non  permette  di  acquisire  punti

eventualmente  detratti  dalla  patente  di guida. Parimenti, l'esito

positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente

di   acquisire   punti   eventualmente   detratti   dalla   carta  di

qualificazione del conducente.

  4. In caso di decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di

qualificazione  del  conducente  che  dal certificato di abilitazione

professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione

secondo  il  programma  previsto  per  il  conseguimento  del  titolo

abilitativo  necessario  per la guida del veicolo con cui ha commesso

l'infrazione   (o   le   infrazioni)   che  ha  determinato  maggiore

decurtazione  di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di

due  veicoli diversi, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di

revisione   si   svolge   secondo   il   programma  previsto  per  il

conseguimento  del  titolo  abilitativo  necessario  per la guida del

veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.

 

                               Art. 3.

         Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

  1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione

del  conducente e per il certificato di abilitazione professionale di

tipo  KB  sono  svolti  dalle  autoscuole  e  dagli  enti individuati

dall'art.  19,  comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.

286.

  2.  Il  corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso

le sedi autorizzate.

 

                               Art. 4.

            Programmi dei corsi per il recupero dei punti

  1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei

conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB

hanno  durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo

di nove punti.

  2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 e' il seguente:

    a) segnaletica stradale (un'ora);

    b) norme di comportamento sulla strada (quattro ore);

    c) cause degli incidenti stradali (due ore);

    d) stato  psicofisico  dei  conducenti,  con particolare riguardo

all'abuso di alcool o droghe (due ore);

    e) nozioni  di  responsabilita'  civile  e  penale,  omissione di

soccorso (un'ora);

    f) disposizioni sanzionatorie (due ore);

    g) responsabilita' nel trasporto collettivo di persone (due ore);

    h) responsabilita' nel trasporto di cose (due ore);

    i) elementi   del  veicolo  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza

stradale (due ore);

    l) tempi  di  guida  e  di  riposo  dei  conducenti professionali

(un'ora);

    m) malattie  professionali  connesse all'attivita' dei conducenti

(un'ora).

 

                               Art. 5.

                        Svolgimento dei corsi

  1.   L'avvio   del   corso  e'  comunicato  al  competente  ufficio

motorizzazione  civile  con  un  preavviso di almeno sette giorni. In

tale comunicazione sono indicati:

    a) i giorni e gli orari delle lezioni;

    b) i docenti;

    c) il responsabile del corso;

    d) l'elenco degli iscritti;

    e) la sede del corso.

  2.   Eventuali   variazioni   dei  calendari  sono  tempestivamente

comunicate al competente ufficio motorizzazione civile.

  3.  Il  corso  si  conclude  entro  quattro settimane dalla data di

avvio;  ogni  lezione  non  puo'  avere  durata  superiore  a tre ore

giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo

assente  per  un  numero  superiore  di  ore  ripete  l'intero corso;

l'allievo   assente   per   un  numero  uguale  o  inferiore  ottiene

l'attestato  di  frequenza  solo  dopo  aver  recuperato  le  ore non

frequentate.

 

                               Art. 6.

                         Frequenza dei corsi

  1.  Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Per

ogni   comunicazione  di  decurtazione  del  punteggio  e'  possibile

frequentare un solo corso.

  2.  L'iscrizione  al  corso  e'  subordinata  al  ricevimento della

comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento

dei  trasporti  terrestri. Detta comunicazione e' ritirata al momento

dell'iscrizione dall'autoscuola o dall'ente che organizza il corso.

  3.  Non  e' possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per

il  recupero dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o

del  certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed un corso

per il recupero dei punti della patente di guida.

 

                               Art. 7.

                   Iscrizione e registri dei corsi

  1.  Gli  allievi  dei  corsi  di  cui  all'art. 1 sono iscritti nel

«registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato

1.

  2.  La  presenza  degli  allievi  alle  lezioni  e'  attestata  nel

«registro  di  frequenza»  (conforme al modello previsto all'allegato

2),  sul  quale  sono altresi' annotati data, orario, argomento della

lezione,  il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli

allievi.  L'assenza  di  un  allievo  e'  annotata sul registro entro

quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

  3.   I   registri  hanno  pagine  numerate  consecutivamente,  sono

preventivamente vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile

e sono conservati per almeno cinque anni.

 

                               Art. 8.

                      Attestazione di frequenza

  1.  Al  termine  del  corso  di  recupero dei punti, l'autoscuola o

l'ente  rilasciano  al conducente un attestato di frequenza, conforme

al modello previsto all'allegato 3 e comunicano, tramite il sito www.

ilportaledellautomobilista.it,   per  l'aggiornamento  del  punteggio

dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

 

                               Art. 9.

        Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero

       dei punti della carta di qualificazione del conducente

  1.  Al  fine  di  verificare  la  regolarita' dei corsi, gli uffici

motorizzazione  civile  o  gli  organi  di  Polizia  su richiesta dei

medesimi  effettuano  visite  ispettive,  di  cui  redigono  verbale.

Eventuali  irregolarita'  sono  contestate  immediatamente  al legale

rappresentante dell'autoscuola o dell'ente.

  2.  Qualora  siano  riscontrate  irregolarita'  dei  corsi  per  il

recupero dei punti, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata

relazione  al  SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la

motorizzazione  che,  previa  diffida,  adottano  la  sospensione  da

quindici  giorni  a  tre  mesi  rispettivamente del nulla osta ovvero

dell'autorizzazione  ad effettuare corsi per la formazione iniziale e

periodica  relativi  alla  carta  di  qualificazione del conducente e

conseguenti corsi per il recupero dei punti.

  3.    Accertata    la   responsabilita'   dell'allievo,   l'ufficio

motorizzazione   civile   competente   per   territorio   dispone  la

cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

  4.  Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu' volte nelle

sanzioni  di  cui  ai  commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione

generale  per  la  motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca

rispettivamente  del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i

corsi.

 

                              Art. 10.

                Decorrenza del recupero del punteggio

  1.  Il competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe

degli   abilitati   alla   guida   a   seguito   della   trasmissione

dell'attestato  di  frequenza  effettuata dall'autoscuola o dell'ente

entro tre giorni dalla data di fine corso.

  2.  Qualora  dall'anagrafe  degli  abilitati  alla guida risulti la

perdita   totale   del   punteggio   della  carta  di  qualificazione

anteriormente  alla  data di rilascio dell'attestato di frequenza, il

conducente  non  recupera  i  relativi  punti, ma sostiene l'esame di

revisione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto

legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.

  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte

integrante,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

    Roma, 7 febbraio 2007

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero

 

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Enti  per  la formazione dei conducenti professionali e programmi del

corso  e  procedure  d'esame  per  il  conseguimento  della  carta di

qualificazione del conducente.

 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

     Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

  1.  I  soggetti  di  cui  all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del

decreto  legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi

di  qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano

professionalmente  autotrasporto  di persone e di cose su veicoli per

la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E,

sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

 

                               Art. 2.

         Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione

           iniziale e periodica da parte delle autoscuole

  1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di

cui  agli  articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n.  286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui

all'art.  335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della

Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  ed  i  centri di istruzione

automobilistica  costituiti  da  consorzi  di autoscuole che svolgono

corsi  di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti,

che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

    a) insegnante  di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto

attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    b) istruttore  di  guida,  in  possesso  di tutte le categorie di

patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',

negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina legale o

medicina del lavoro;

    d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare

riguardo  alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre

anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque

anni   o   che   abbia   pubblicato  testi  specifici  sull'attivita'

giuridica-amministrativa    dell'autotrasporto.    Sono    equiparati

all'esperto di organizzazione aziendale:

      d1)  gli  insegnanti  di  teoria di cui al punto a) che abbiano

conseguito  l'attestato  di  idoneita' per l'accesso alla professione

sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

      d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi

cinque  anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione

connessi all'attivita' di autotrasporto.

  2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono

il   nulla   osta,  al  SIIT  trasporti  competente  per  territorio,

utilizzando  lo  schema  di  domanda  di cui all'allegato 1. Il SIIT,

verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare,

l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola

o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei

corsi.  Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle

attrezzature   deve   essere   comunicata   al  SIIT  competente  per

l'aggiornamento del nulla osta.

  3.  L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica

al  SIIT  territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di

ogni  corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al

fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

  4.  Al  centro  di istruzione automobilistica confluiscono solo gli

allievi  iscritti  presso  le autoscuole aderenti al consorzio che ha

formato  il  centro  stesso.  Non  e'  consentito  iscrivere  allievi

direttamente al centro di istruzione automobilistica.

 

                               Art. 3.

         Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione

 iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

  1.  Possono  svolgere  i  corsi di formazione iniziale e periodica,

previa  autorizzazione,  enti  che hanno maturato, anche direttamente

all'interno  delle  associazioni  di  categoria,  almeno  tre anni di

esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e

funzionalmente collegati a:

    a) associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto di cose membri

del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

    b) associazioni   di   categoria  dell'autotrasporto  di  persone

firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    c) federazioni,     confederazioni,     nonche'     articolazioni

territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

  2.  Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi

anche  aziende  esercenti  servizi  automobilistici  per il trasporto

pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi

un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

  3.  L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per l'effettuazione

di  corsi  per  la carta di qualificazione del conducente relativa al

trasporto  di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente

relativa  al  trasporto  di  persone.  L'autorizzazione  puo'  essere

rilasciata  limitatamente  allo  svolgimento  della parte teorica del

programma,  ovvero,  per  lo  svolgimento sia della parte teorica che

della parte pratica del programma.

  4.  La  richiesta  di  autorizzazione  e'  inoltrata alla Direzione

generale  per  la  motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui

all'allegato 2.

  5.  L'ente  deve  dimostrare  di  avvalersi  delle  seguenti figure

professionali:

    a) insegnante  di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto

attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    b) istruttore  di  guida,  in  possesso  di tutte le categorie di

patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',

negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina legale o

medicina del lavoro;

    d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare

riguardo  alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre

anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque

anni   o   che   abbia   pubblicato  testi  specifici  sull'attivita'

giuridica-amministrativa    dell'autotrasporto.    Sono    equiparati

all'esperto di organizzazione aziendale:

      d1)  gli  insegnanti  di  teoria di cui al punto a) che abbiano

conseguito  l'attestato  di  idoneita' per l'accesso alla professione

sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

      d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi

cinque  anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione

connessi all'attivita' di autotrasporto.

  6.  Gli  enti  che  svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno

l'obbligo  di  avvalersi  anche di un istruttore di guida. I corsi si

svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.

  7.  L'ente  comunica al SIIT trasporti territorialmente competente,

tre  giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed

il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli

di cui all'art. 12.

 

                               Art. 4.

                       Locali ed attrezzature

  1.  I  soggetti  di  cui  agli  articoli 2  e  3,  devono  altresi'

dimostrare di avere la disponibilita':

    a) di  un'aula  di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che

per  ogni  allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di

una  cattedra  od  un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per

gli   allievi   in  proporzione  alla  disponibilita'  di  superficie

dell'aula.  L'altezza  minima  dei  locali  e'  quella  prevista  dal

regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

    b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

  2.  Il  materiale  didattico  per  le  lezioni teoriche deve essere

costituito almeno da:

    a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)

con  le  segnalazioni  stradali:  segnaletica  verticale, segnaletica

orizzontale, segnaletica luminosa;

    b) un  quadro  elettrico  con  impianto  di  illuminazione  degli

autoveicoli;

    c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti

i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

    d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti

gli interventi di primo soccorso;

    e) pannelli   ovvero   tavole  relativi  al  trasporto  di  merci

pericolose e carichi sporgenti;

    f) una  serie  di  tavole  raffiguranti  i  principali organi del

motore,   gli  impianti  di  raffreddamento,  di  lubrificazione,  di

accensione,  il  carburatore,  la  pompa  d'iniezione,  gli  elementi

frenanti,  le  sospensioni,  la  struttura  della  carrozzeria  degli

autoveicoli;

    g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta

pur   se   monocilindrico,   sezionato,  dove  siano  evidenziati  il

monoblocco,  l'impianto  di  raffreddamento  e  di lubrificazione; un

cambio  e  freni  idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico

sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

    h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)

raffiguranti  il  motore  diesel,  l'iniezione,  l'alimentazione,  il

servosterzo,  l'idroguida,  gli  impianti e gli elementi frenanti dei

veicoli industriali;

    i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)

raffiguranti  gli  organi  di traino dei veicoli industriali, le loro

sospensioni,  gli  organi  di  frenatura  dei  rimorchi,  la  diversa

classificazione di detti veicoli;

    l)  elementi  frenanti  sia per il freno misto che per quello del

tipo  ad  aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di frenatura del

rimorchio;

    m) pannelli con fasce di ingombro.

  3. Il materiale didattico di cui al comma 2, puo' essere sostituito

con supporti audiovisivi o multimediali.

  4.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2  devono disporre dei seguenti

veicoli, muniti di doppi comandi, in proprieta' o in leasing:

    a) un  autocarro  con  massa  limite  pari  o  superiore a 12.000

chilogrammi,  lunghezza  pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o

superiore  a  2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno

80  km/h;  il  veicolo  deve  disporre di ABS, di un cambio dotato di

almeno    otto rapporti   per   la   marcia   avanti,   nonche'   del

cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in

un  cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del

trattore  deve  essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi

di massa totale effettiva;

    b) un  autoarticolato  o  un  autocarro  di  cui  alla lettera a)

combinato  ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri;

nei  due  casi  la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000

chili,  la  lunghezza  complessiva  pari o superiore ai 14 metri e la

larghezza  pari  o  superiore  ai 2,40 metri, i veicoli devono essere

capaci  di  sviluppare  una  velocita'  di  almeno  80  km/h e devono

disporre  di  ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la

marcia  avanti,  nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di carico del

rimorchio  deve  consistere  in  un  cassone  chiuso  di altezza e di

larghezza  almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo

di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;

    c) un  autobus  di  lunghezza  pari  o  superiore  a 10 metri, di

larghezza  pari  o  superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una

velocita'  di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere

dotato del cronotachigrafo;

    d) un   autobus  avente  almeno  le  caratteristiche  di  cui  al

punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore

a  1.250  chilogrammi,  di  larghezza pari o superiore a 2,40 metri e

capace  di  sviluppare  una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di

carico  del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza

e  di  larghezza  di  almeno  2 metri presentato con un minimo di 800

chilogrammi di massa totale effettiva.

  5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al

comma 4,  lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano

la  formazione  sia  teorica  che  pratica per il conseguimento della

carta  di  qualificazione  per  il  trasporto  di cose, ovvero devono

disporre  dei  veicoli  di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di

doppi  comandi,  quando  effettuano  la  formazione  sia  teorica che

pratica  per  il  conseguimento  della carta di qualificazione per il

trasporto di persone.

 

                               Art. 5.

                         Finalita' dei corsi

  1.  Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica,

i   docenti   avranno  cura  di  trattare  i  diversi  argomenti  con

riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi

presteranno  la  loro  attivita'.  I docenti avranno altresi' cura di

richiamare  l'attenzione  degli allievi sulla necessita' di una guida

che,  nell'assicurare  il rispetto delle regole, garantisca la tutela

della  vita  umana, nonche' valorizzi l'attivita' dell'impresa presso

cui operano.

 

 

                               Art. 6.

             Programma dei corsi di formazione iniziale

  1.  Il  corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni

teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui

guida  occorre  la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende

conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto

di  cose,  ovvero  su  un  veicolo  per la cui guida e' necessaria la

patente  delle  categorie  D  ovvero  D+E se si intende conseguire la

carta  di  qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

Nell'ambito  delle  ore  di lezioni di pratica, 10 ore possono essere

svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,

sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto

che  abbia  maturato  almeno  dieci anni di esperienza in qualita' di

conducente.

  2. Il programma del corso teorico e' il seguente:

    a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e

D+E:

      MOD.1)  forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti

del  cambio  di  velocita' in funzione del carico del veicolo e delle

caratteristiche  stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e

trasversali,  ripartizione  della  rete  stradale, posizionamento sul

fondo  stradale,  fluidita'  della  frenata,  dinamica  dello  sbalzo

(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);

      MOD.2)  peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico,

limiti  dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni

e  rallentatore,  ricerca  del  miglior  compromesso  fra velocita' e

rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei

dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso

di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);

      MOD.3)  curve  di coppia, di potenza e di consumo specifico del

motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento

dei   rapporti   di   trasmissione.  Ottimizzazione  del  consumo  di

carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);

      MOD.4)   durata   massima   della  prestazione  lavorativa  nei

trasporti;  principi,  applicazione  e  conseguenze  delle  norme  in

materia  sociale  nel  settore  dei trasporti su strada; sanzioni per

omissione  di  uso,  uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;

conoscenza  del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri

del  conducente  in  materia  di qualificazione iniziale e formazione

permanente  (docente  esperto  in materia di organizzazione aziendale

con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

      MOD.5)  tipologia  degli  infortuni  sul lavoro nel settore dei

trasporti,  statistiche  sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di

automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni

materiali  ed  economici  (docente:  medico  specialista  in medicina

sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

      MOD.6)   prevenzione  della  criminalita'  e  del  traffico  di

clandestini.  Informazioni  generali,  implicazioni per i conducenti,

misure  preventive,  promemoria  verifiche,  normativa  in materia di

responsabilita'  degli  autotrasportatori (docente esperto in materia

di  organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di

autotrasporto) - (20 ore);

      MOD.7)  capacita'  di  prevenire  i  rischi fisici: principi di

ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi

di  mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista

in  medicina  sociale,  medicina  legale o medicina del lavoro) - (15

ore);

      MOD.8)  consapevolezza  dell'importanza dell'idoneita' fisica e

mentale:  principi  di  un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti

dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di

alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello

stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita'

lavorativa/riposo  (docente:  medico specialista in medicina sociale,

medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

      MOD.9)   capacita'   di  valutare  le  situazioni  d'emergenza:

condotta  in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare

di  aggravare  l'incidente,  chiamare soccorsi, prestare assistenza e

primo  soccorso  ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione

degli   occupanti  del  mezzo  pesante/dei  passeggeri  dell'autobus,

garantire  la  sicurezza  di  tutti i passeggeri, condotta in caso di

aggressione;  principi  di  base  per  la compilazione del verbale di

incidente  (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina

legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

      MOD.10)   capacita'  di  comportarsi  in  modo  da  valorizzare

l'immagine   dell'azienda:   condotta   del   conducente  e  immagine

aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente

per  l'impresa,  pluralita'  dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del

conducente,  manutenzione  del  veicolo,  organizzazione  del lavoro,

conseguenze  delle  vertenze  sul  piano  commerciale  e  finanziario

(docente:   esperto   in  materia  di  organizzazione  aziendale  con

particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

    b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione

del conducente per il trasporto di cose:

      b.1)  calcolo  del carico utile di un veicolo o di un complesso

di  veicoli,  calcolo  del  volume  totale,  ripartizione del carico,

conseguenze  del  sovraccarico  assiale,  stabilita'  del  veicolo  e

baricentro,  tipi  di  imballaggio  e supporto del carico. Principali

categorie  di  merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e

di   stivaggio,   uso   delle  cinghie  di  stivaggio,  verifica  dei

dispositivi  di  stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione,

montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di

teoria) - (20 ore);

      b.2)  licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti

dai  contratti  standard  per  il  trasporto  di merci, redazione dei

documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni

al  trasporto  internazionale,  obblighi  previsti  dalla convenzione

relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada

(CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale,

attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto,

documenti   particolari  di  accompagnamento  delle  merci  (docente:

esperto  in  materia  di  organizzazione  aziendale  con  particolare

riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

      b.3)  conoscenza  del  contesto economico dell'autotrasporto di

merci  e  dell'organizzazione  del  mercato: l'autotrasporto rispetto

agli  altri  modi  di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse

attivita'  connesse  all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in

conto  proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei

principali  tipi  di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di

trasporto,  diversi  trasporti specializzati (trasporti su strada con

autocisterna,   a  temperatura  controllata,  ecc.),  evoluzioni  del

settore  (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,

ecc.),  (docente:  esperto in materia di organizzazione aziendale con

particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);

    c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione

del conducente per il trasporto di persone:

      c.1)   uso   d'infrastrutture   specifiche  (aree  di  fermata,

autostazioni,   corsie   riservate),  gestione  delle  situazioni  di

conflitto  fra  la  guida  in  sicurezza  e  le  altre  funzioni  del

conducente,  interazione  con  i  passeggeri  (docente: insegnante di

teoria) - (25 ore);

      c.2)  trasporto  di  gruppi  specifici di persone, dotazioni di

sicurezza  a  bordo  di  autobus,  cinture  di  sicurezza, carico del

veicolo,  trasporto  di  persone  in  piedi  (docente:  insegnante di

teoria) - (15 ore);

      c.3)  conoscenza  del  contesto economico dell'autotrasporto di

persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone

rispetto  alle  varie  modalita'  di  trasporto di persone (ferrovia,

autovetture  private),  diverse  attivita' connesse all'autotrasporto

di persone,     attraversamento     delle     frontiere    (trasporto

internazionale),  organizzazione  dei  principali  tipi di impresa di

autotrasporto  di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di

trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di

organizzazione  aziendale  con  particolare  riguardo alle imprese di

autotrasporto) - (30 ore).

  3. Il programma del corso pratico e' il seguente:

    a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e

D+E:

      a.1) guida in autostrada;

      a.2) guida notturna;

      a.3)  uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione

ordinaria;

      a.4) sostituzione pneumatico;

      a.5) montaggio catene da neve;

      a.6) uso del cronotachigrafo;

      a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio

stretto;

      a.8)  manovre  di emergenza (frenata differenziata, frenata con

evitamento ostacolo, ecc.);

    b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione

del conducente per il trasporto di cose:

      b.1)  esercizi  di  sistemazione del carico e posizionamento in

sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;

      b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita';

      b.3)  perfezionamento  nell'uso  dei  sistemi  di rallentamento

ausiliari (freno motore e/o rallentatore);

      b.4) uso degli estintori;

    c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione

del conducente per il trasporto di persone:

      c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei

sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);

      c.2)  sistemazione  dei  bagagli e verifica delle variazioni di

assetto del veicolo;

      c.3)  manovre  particolari  (posizionamento  in  sicurezza  del

veicolo per il carico e scarico dei bagagli);

      c.4)  perfezionamento  nell'uso  dei  sistemi  di rallentamento

ausiliari (freno motore e/o rallentatore);

      c.5)  esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole

per i passeggeri.

  4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore

di assenza, di cui non piu' di dieci ore relativamente agli argomenti

di  cui  al comma 2, lettere b) e c). L'allievo assente per un numero

di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere

all'esame,  deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro

un  mese  dalla  fine  del  corso ordinario. L'allievo assente per un

numero  di  ore  superiore  a  cinquantasei ripete l'intero corso per

poter  essere  ammesso  all'esame.  E' obbligatoria la frequenza alle

20 ore  di  esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di

guida  devono  essere  recuperate  entro un mese dalla fine del corso

ordinario.

 

                               Art. 7.

            Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

  1.  I  corsi  di  formazione  iniziale  sono  svolti presso le sedi

autorizzate  dei  soggetti  di  cui  agli  articoli 2 e 3. Le lezioni

giornaliere  devono  avere  durata  non inferiore a quattro ore e non

superiore  ad  otto  ore.  Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni

feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato

dalle  ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedi'

al venerdi' dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore

14.

  2.    Non    e'   consentito   frequentare   due   o   piu'   corsi

contemporaneamente.  Ogni  corso puo' essere frequentato, al massimo,

da venticinque partecipanti.

  3.  I  titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto  di  cose  che  intendono  estenderla anche al trasporto di

persone  frequentano  il  programma  relativo  agli  argomenti di cui

all'art. 6, com-ma 2, lettera c).

  4.  I  titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto  di  persone che intendono estenderla anche al trasporto di

cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art.

6, com-ma 2, lettera b).

  5.  I  titolari di attestato di idoneita' professionale all'accesso

della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione

del  conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma

relativo  agli  argomenti  di  cui all'art. 6, comma 2, lettera a) ed

effettuano le lezioni pratiche.

  6.  Gli  allievi  che  frequentano  i  corsi di formazione iniziale

devono  essere  iscritti  nel «registro delle iscrizioni» conforme al

modello  previsto  all'allegato  3.  La  presenza  degli allievi alle

lezioni e' attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello

previsto  all'allegato  4).  Sul «registro di frequenza» e' annotata,

oltre  alla  presenza,  la  data  e  l'argomento  della lezione ed il

nominativo  del docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul

registro  entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri

sono  numerati,  hanno  le  pagine  numerate  consecutivamente,  sono

preventivamente    vidimati    dall'ufficio   motorizzazione   civile

competente  per  territorio  e  devono  essere  conservati per almeno

cinque anni.

  7.   Al   termine  del  corso  l'autoscuola  o  l'ente  rilasciano,

all'allievo,  un  attestato di frequenza conforme al modello previsto

all'allegato 5.

 

                               Art. 8.

     Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti

       residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea

                   o allo Spazio economico europeo

  1.  I  conducenti  residenti  in  Stati non appartenenti all'Unione

europea  o  allo  Spazio  economico  europeo, che prestano la propria

attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o

di  cose  stabilita  in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di

qualificazione  iniziale  previa esibizione del permesso di soggiorno

in corso di validita'.

 

                               Art. 9.

      Esame per il conseguimento della carta di qualificazione

                           del conducente

  1.  L'esame  di  cui  all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo

21 novembre  2005,  n.  286,  consiste  in  due  prove svolte tramite

questionario.  Il  candidato  risponde ai quesiti barrando la lettera

«V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa.

La  prima  prova  attiene  agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2,

lettera a).  Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a

sessanta  quesiti.  La  prova  si  intende  superata  se il numero di

risposte errate e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli

argomenti  di  cui  all'art.  6, comma 2, lettere b) o c), secondo il

tipo   di  abilitazione  che  il  candidato  intende  conseguire.  Il

candidato  risponde,  entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La

prova  si  intende  superata  se  il numero di risposte errate e', al

massimo, di sei.

  2.  I  titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto  di  persone che intendono estenderla anche al trasporto di

cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti,

relative  agli  argomenti  di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La

prova  ha  durata  di  centoventi  minuti e si intende superata se il

numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

  3.  I  titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto  di  cose  che  intendono  estenderla anche al trasporto di

persone  sostengono  l'esame  tramite  un  questionario  con sessanta

quesiti,   relative  agli  argomenti  di  cui  all'art.  6,  comma 2,

lettera c).  La  prova  ha  durata  di centoventi minuti e si intende

superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.

  4.   L'esame   dei   candidati  al  conseguimento  della  carta  di

qualificazione  del  conducente,  gia'  in  possesso  di attestato di

idoneita'  professionale  per l'accesso alla professione, relativa al

medesimo  settore,  consiste in una prova svolta tramite questionario

comprendente  sessanta  quesiti  ed  attiene agli argomenti di cui al

punto a),  del comma 2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi

minuti  e  si intende superata se il numero di risposte errate e', al

massimo, di sei.

  5.  Al  candidato che ha superato l'esame e' rilasciata la relativa

carta di qualificazione del conducente.

  6.  Gli  esami  sono  svolti  da  funzionari  del  Dipartimento dei

trasporti   terrestri   del  Ministero  dei  trasporti,  appartenenti

all'area  C,  ovvero  all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli

esami per il conseguimento delle patenti di guida.

  7. L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione civile.

  8.  L'esame  deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso,

trascorsi i quali, il candidato dovra' frequentare un nuovo corso per

essere ammesso all'esame.

  9.  Nel  caso  di  esito  negativo  dell'esame  di abilitazione, il

candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi

almeno un mese dalla data del precedente esame.

  10.  I  candidati  cittadini  di  Stati non appartenenti all'Unione

europea  esibiscono,  al  momento  dell'esame, pena la non ammissione

all'esame  stesso,  il  permesso  di soggiorno in corso di validita',

ovvero  la  ricevuta  della  richiesta  di  rinnovo  del  permesso di

soggiorno.

 

                              Art. 10.

                         Questionari d'esame

  1.  I  quesiti  sono  contenuti  in  un  database predisposto dalla

Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti,

e sono combinati secondo un metodo di casualita'.

  2.  La  Direzione  generale  per  la motorizzazione puo', altresi',

predisporre   procedure  informatizzate  d'esame,  fermi  restando  i

criteri stabiliti all'art. 9.

 

                              Art. 11.

                    Corsi di formazione periodica

  1.  I  corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto

legislativo  21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e

dagli enti ai sensi dell'art. 3.

  2.  Il  programma del corso di formazione periodica e' solo teorico

ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:

    a) programma comune:

      a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida

(docente: insegnante di teoria);

      a.2)  conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita'

del conducente (docente: insegnante di teoria);

      a.3)    conoscenza   dei   rischi   professionali.   Condizioni

psicofisiche  dei conducenti (docente: medico specialista in medicina

sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

    b) programma  per  i  titolari  della carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di cose:

      b.1)  carico  e  scarico  delle  merci e compiti del conducente

(docente:   esperto   in  materia  di  organizzazione  aziendale  con

particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

      b.2)  disposizioni  normative  sul  trasporto di cose (docente:

esperto  in  materia  di  organizzazione  aziendale  con  particolare

riguardo alle imprese di autotrasporto);

    c) programma  per  i  titolari  della carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di persone:

      c.1)  compiti  del  conducente nei confronti dell'azienda e dei

passeggeri  (docente:  esperto in materia di organizzazione aziendale

con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

      c.2)  disposizioni normative sul trasporto di persone (docente:

esperto  in  materia  di  organizzazione  aziendale  con  particolare

riguardo alle imprese di autotrasporto).

  3.  Il  corso  di  formazione  periodica  puo'  essere effettuato a

partire  dai  sei  mesi  antecedenti la data di scadenza di validita'

della  carta  di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia

scaduta  da  meno  di  due  anni, il rinnovo si effettua frequentando

esclusivamente  il  corso  di formazione periodica. Il titolare della

carta  di  qualificazione  del  conducente  scaduta da oltre due anni

procede  al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica

e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.

  4.  Tutti  coloro  che  frequentano i corsi di formazione periodica

sono  iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al

modello    previsto    all'allegato   6,   preventivamente   vidimato

dall'ufficio motorizzazione civile.

  5.  Durante  i  corsi  di  formazione  periodica  sono  ammesse, al

massimo, tre ore di assenza.

  6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di

un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto

di  conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile del corso.

Non  sono  ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli

allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza (conforme

all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in

uscita.  L'assenza  e'  annotata  sul  registro entro quindici minuti

dall'orario  di  inizio  delle  lezioni.  I  registri hanno le pagine

numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio

motorizzazione  civile  e  devono essere conservati per almeno cinque

anni.

  7.  La  carta  di  qualificazione  del conducente valida sia per il

trasporto  di  merci  che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata

previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.

 

                              Art. 12.

      Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione

         a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica

  1.  Gli  uffici  motorizzazione  civile e gli organi di Polizia, su

richiesta   degli  uffici  motorizzazione  civile  effettuano  visite

ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti

nel  presente decreto, nonche' la regolarita' dei corsi. In occasione

delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano

le  irregolarita' riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al

legale  rappresentante  dell'autoscuola,  del  centro  di  istruzione

automobilistica o dell'ente.

  2.  Qualora  siano  riscontrate  irregolarita' dei corsi, l'ufficio

motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,

ovvero  alla  Direzione  generale  per  la motorizzazione che, previa

diffida,  adottano  la  sospensione  da  quindici  giorni  a tre mesi

rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

  3.    Accertata    la   responsabilita'   dell'allievo,   l'ufficio

motorizzazione  civile  dispone  la  cancellazione  dell'allievo  dal

registro di iscrizione.

  4.  Accertata  la  mancanza  di  uno o piu' requisiti necessari per

ottenere  il  nulla  osta  nel  caso  dei soggetti di cui all'art. 2,

ovvero  l'autorizzazione,  nel  caso  dei soggetti di cui all'art. 3,

l'ufficio   motorizzazione   civile   emana   atto   di  diffida  per

l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarita'

accertate.   Nel  caso  di  inottemperanza  alla  diffida,  l'ufficio

motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,

ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la

sospensione  da  quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla

osta ovvero dell'autorizzazione.

  5.  Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu' volte nelle

sanzioni  di  cui  ai  commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione

generale  per  la  motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca

rispettivamente  del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i

corsi.

 

                              Art. 13.

                      Disposizioni transitorie

  1.  Fino  alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di

cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto esame e'

svolto   congiuntamente   da  due  funzionari  del  Dipartimento  dei

trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area

C,  ovvero  all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per

il   conseguimento  delle  patenti  di  guida.  Almeno  uno  dei  due

esaminatori deve appartenere all'area tecnica.

  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte

integrante,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

    Roma, 7 febbraio 2007

                                                 Il Ministro: Bianchi