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Roma, 6 agosto 2007

 

Circolare n.121/2007

 

Oggetto: Codice della strada – Inasprimento delle sanzioni – D.L. 3.8.2007 su G.U. n.180 del 4.8.2007.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha reso immediatamente operative alcune modifiche al Codice della Strada contenute in un disegno di legge sulla sicurezza stradale in discussione al Parlamento.

 

Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del decreto legge.

 

Limiti di velocità (articolo 3) – Modificando l’articolo 142 CdS, sono state introdotte sanzioni più severe per chi supera il limite di velocità di oltre 40 km orari (sanzione pecuniaria da 370 a 1.458 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi) e di oltre 60 km orari (sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro e sospensione della patente da 6 a 12 mesi). Per il superamento del limite di velocità da 10 a 40 km orari è stata prevista la decurtazione di 5 punti patente (in precedenza 2). Com’è noto, le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate per il superamento dei limiti di velocità alla guida dei veicoli pesanti. Per i veicoli pesanti muniti di limitatore di velocità, inoltre, il superamento del limite impostato nell’apparecchio fa scattare la sanzione da 713 a 2.853 euro.

 

Alcool e sostanze stupefacenti (articolo 5)E’ stato fortemente inasprito l’apparato sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe (articoli 186 e 187 CdS). Per queste infrazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono stati previsti la revoca della patente, l’arresto e il fermo del veicolo. Peraltro il fermo del veicolo non sarà applicato nel caso il veicolo stesso appartenga a un soggetto estraneo alla violazione. Si rammenta che per i conducenti dei veicoli pesanti, la legge quadro sull’alcool n.125/2001 prevede il divieto di assumere bevande alcoliche durante l’attività.

 

Cellulari (articolo 4) – Per l’utilizzo del cellulare senza auricolare la sanzione pecuniaria è stata fissata da un minimo di 148 a un massimo di 594 euro (in precedenza da 70 a 285 euro); confermata inoltre la decurtazione di 5 punti patente. In caso di due violazioni nel corso di un biennio è stata prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.

 

Varie – E’ stata introdotta l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro per chi guida senza aver conseguito la patente, ovvero con patente revocata; nell’ipotesi di reiterazione della violazione in un biennio è stato previsto l’arresto fino a un anno. Per chi, essendovi obbligato, guida senza lenti la sanzione va da 70 a 285 euro; chi conseguirà la patente di tipo B a partire dal febbraio 2008 per i primi tre anni potrà guidare solo autoveicoli di bassa cilindrata.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.73/2006

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.180 del 4.8.2007 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 
Disposizioni   urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di guida senza patente
  1.  All'articolo 116  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e
 
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
  «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la  patente  di  guida  e'  punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente  perche'  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica.».
 
                               Art. 2.
          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
  1.  All'articolo 117  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
  «1.  E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi
tre  anni  dal  rilascio  non  e'  consentita la guida di autoveicoli
aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50
kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'articolo 188,  purche'  la  persona  invalida  sia  presente sul
veicolo.»;
    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: «e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da
euro  74  a  euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a
euro 594».
  2.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di
categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Sui  veicoli  di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni quattro.»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.».
 
                               Art. 3.
          Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature
debitamente  omologate,»  sono  inserite  le  seguenti: «anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.  Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel
regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita' di
impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.»;
    c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
  «9.  Chiunque  supera  di  oltre  40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti massimi di
velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
 
    d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla  guida  di  uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f),  g),  h),  i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.  L'eccesso di velocita'
oltre  il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179  comporta,  nei  veicoli  obbligati  a  montare tale
apparecchio,  l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste  dai  commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di   limitatore  non  funzionante  o  alterato.  E'  sempre  disposto
l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina autorizzata, per i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
    e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
  «12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo  di  due  anni,  in  una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
  2.  Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all'articolo 126-bis del
decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
 
=====================================================================
             {Norma violata             |           Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8                       |             2
comma 9                                 |            10}
 
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
             {Norma violata             |           Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8                       |             5
commi 9 e 9-bis                         |            10}.
 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  introdotte dal comma 1 del
presente  articolo si  provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
 
                               Art. 4.
Disposizioni  in  materia  di  uso  dei dispositivi radiotrasmittenti
                          durante la guida
  1.  Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  «3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre
mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.».
  2.  Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all'articolo 126-bis del
decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
             {Norma violata             |           Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3                       |             5}
 
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
               {Norma violata               |         Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis                   |          5}.
 
 
 
 
                               Art. 5.
Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992,  in  materia  di  guida  in  stato di ebbrezza alcolica o sotto
                      l'effetto di stupefacenti
  1.  All'articolo 186  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
    a) con  l'ammenda  da  euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un
mese,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro   (g/l).   All'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre a sei mesi;
    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro   (g/l).   La   pena   puo'   essere  sostituita,  a  richiesta
dell'imputato,   con   l'obbligo  di  svolgere  un'attivita'  sociale
gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche  per  un  periodo  da  due a sei mesi. All'accertamento del
reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo'
essere  sostituita,  a  richiesta  dell'imputato,  con  l'obbligo  di
svolgere   un'attivita'   sociale   gratuita  e  continuativa  presso
strutture  sanitarie  traumatologiche pubbliche per un periodo da sei
mesi  ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI, quando il reato e'
commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa
complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di
veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti»;
    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente:    «Si    applicano   le   disposizioni   del   comma 5-bis
dell'articolo 187.»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a  euro  10.000.  Se  la  violazione  e'  commessa in occasione di un
incidente  stradale  in  cui  il  conducente e' rimasto coinvolto, si
applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000.   Dalla  violazione  conseguono  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.  Con  l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  «del comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la
sospensione  della  patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.».
  2.  All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro  1000  a  euro  4000  e  l'arresto fino a tre mesi. La pena puo'
essere  sostituita,  a  richiesta  dell'imputato,  con  l'obbligo  di
svolgere   un'attivita'   sociale   gratuita  e  continuativa  presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a
sei  mesi.  All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata,
ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa
complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di
veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al
comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della
patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216  in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata e'
depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo
accertatore.»;
    c) il comma 7 e' abrogato;
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle  sanzioni  di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con
la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che   il   conducente   si   sottoponga  a  visita  medica  ai  sensi
dell'articolo 119.».
 
                               Art. 6.
Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di
      incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
  1.  All'articolo 230,  comma 1  del  decreto  legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle
regole  di  comportamento  degli  utenti»  sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi
conseguenti  all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche».
  2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi  modalita'  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di  intrattenimento,  congiuntamente  all'attivita'  di  vendita e di
somministrazione  di  bevande  alcoliche, devono esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
    a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
    b) le  quantita',  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande
alcoliche  piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso
alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la
sanzione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
 
                               Art. 7.
                       Norme di coordinamento
  1.  Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore, purche' il
procedimento  penale  non  sia  stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
 
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
 
                             NAPOLITANO
 
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella