Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 19 settembre 2007

 

Circolare n. 142/2007

 

Oggetto: Tributi – Autotrasporto – Finanziamenti – Porti – Legge 3.8.2007, n.127, su S.O. alla G.U. n.190 del 17.8.2007.

 

Il decreto legge n.81/2007 contenente la manovra estiva è stato convertito con modificazioni dalla legge indicata in oggetto. Di seguito si evidenziano alcune disposizioni di maggiore interesse.

 

Incentivi agli investimenti nelle aree sottoutilizzate (art. 8 bis)E’ stata semplificata la procedura per l’erogazione degli incentivi alle imprese che aprono o potenziano aziende nelle cosiddette aree sottoutilizzate (Regioni del Mezzogiorno e Comuni del Centro Nord in declino industriale) ai sensi della legge n.488/1992; com’è noto, per il settore del trasporto merci, le attività che possono beneficiare della legge 488 sono quelle contraddistinte dal macro codice Istat 63 (attività di spedizione e di logistica).

 

Autotrasporto (art. 12) – Entro la fine del mese di settembre è stata prevista l’emanazione del provvedimento che disciplina l’utilizzo del Fondo di Accompagnamento alla riforma dell’autotrasporto istituito dalla legge finanziaria 2006 (art.1 c.108 legge n.266/2005) il cui stanziamento per il 2007 è pari a 224 milioni di euro; gli incentivi per le imprese di autotrasporto potranno essere erogati sia sotto forma di finanziamenti diretti, che come crediti di imposta da utilizzare in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati col modello di versamento unico F24 e saranno esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap; è stato inoltre confermato che entro quest’anno lo Stato procederà al recupero dei bonus fiscali degli anni ’90 nei confronti delle imprese interessate.

 

Studi di settore (art. 15 c. 3 bis) – E’ stata definita la portata degli indicatori di normalità economica, i nuovi indici di reddito presuntivo relativi ai soggetti cui si applicano gli studi di settore (ricavi fino a 5.164.570 euro annui). In particolare è stato specificato che gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale; i contribuenti che dichiarino ricavi inferiori a quelli derivanti da quegli indici non possono essere assoggettati ad accertamenti automatici; in caso di accertamento spetta poi agli uffici finanziari l’obbligo di fornire gli elementi di prova per gli scostamenti rilevati.

 

Contabilità semplificata- Esonero dagli elenchi Iva clienti e fornitori (art.15 c.3 ter) – Le imprese in regime di contabilità semplificata (ricavi annui fino a 309.874 euro per le attività di servizi) sono state esonerate dal presentare gli elenchi Iva clienti e fornitori relativi all’anno 2006 (il cui termine di presentazione sarebbe scaduto il 15 novembre 2007).

 

Cuneo fiscale (art. 15 bis c.1 lett. b, c.2 e c.3) - La legge di conversione in esame ha esteso alle imprese bancarie e assicurative la riduzione del cuneo fiscale introdotta dalla legge finanziaria 2007 consistente nell’abbattimento della base imponibile Irap (art.1 c.266 legge 296/2006). L’estensione è stata necessaria per rendere il nuovo regime Irap compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

Auto aziendali (art. 15 bis cc.7-11) – Il regime fiscale delle auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti torna ad essere sostanzialmente quello vigente nel passato. In particolare, relativamente alla tassazione in capo ai dipendenti, è stato ripristinato senza soluzione di continuità il regime fiscale che fissa forfetariamente l’utilizzo privato dell’auto in una percorrenza annuale di 4.500 chilometri. Il relativo costo chilometrico deve essere determinato come in precedenza in base alle apposite tabelle che l’Aci pubblica annualmente. Quanto alla deducibilità dei costi delle auto aziendali da parte delle imprese è stato fissato il limite di deducibilità pari al 90 per cento a decorrere dal corrente periodo d’imposta. Inoltre per il periodo d’imposta 2006 è stato previsto un limite di deducibilità pari al 65 per cento; i maggiori importi deducibili rispetto a quelli dedotti in base alla disciplina vigente nel 2006 potranno essere recuperati in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte relative ai redditi 2007 (com’è noto, nel 2006 il decreto legge n.262/2006 convertito dalla legge n.286/2006 aveva previsto che le imprese potessero detrarre come costo dell’auto aziendale solo il valore forfetario imputato al reddito imponibile del dipendente).

 

Tasse e diritti marittimi (art. 16)E’ stata riformulata la delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle tasse e diritti marittimi già contenuta nella legge finanziaria di quest’anno (art.1 c.989 legge n.296/06); in particolare il Governo è stato autorizzato ad emanare entro il 30 ottobre 2007 un regolamento per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi finalizzato a semplificare le procedure di riscossione, ad accorpare la tassa e la sovrattassa di ancoraggio attribuendola alle autorità portuali, e ad adeguare gradualmente l’importo delle tasse e dei diritti marittimi in base al tasso di inflazione. Inoltre il Ministro dei Trasporti è stato autorizzato ad adottare, entro lo stesso termine del 30 ottobre 2007, un regolamento volto a rivedere i criteri per l’istituzione delle autorità portuali tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della loro capacità di autofinanziamento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.127/2007

 

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.190 del 17.8.2007 (fonte Guritel)

 

LEGGE 3.8.2007, N.127,

Disposizioni urgenti in materia finanziaria
 
                               Art. 1.
                           *** omissis ***
 
                             Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
                          crisi di impresa
  1.  Per  i  programmi  agevolati  ai  sensi  dell'articolo 1  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per
i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  non  e'  stato  emanato  il decreto di concessione
definitiva  e  non  sono  stati  disposti  gli  accertamenti previsti
dall'articolo 10,  comma 1,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 1o febbraio 2006,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante
nuovi   criteri,   condizioni  e  modalita'  per  la  concessione  ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
sottoutilizzate,  il  decreto  di concessione definitiva, a contenuto
non  discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e
conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi
definiti  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Con decreto di
natura  non  regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  dei  controlli sui predetti
programmi,  da  effettuare  anche  a  campione  mediante la nomina di
apposite   commissioni   di   accertamento   ovvero   anche  mediante
l'affidamento  ad  enti  od  organismi. I relativi oneri sono posti a
carico  delle  risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle
accantonate   per  gli  accertamenti  ai  sensi  dell'articolo 4  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi
non  si  applicano  alle  iniziative di cui al presente comma. Con il
medesimo  decreto  sono  inoltre  stabiliti i criteri per la verifica
dello  scostamento  degli  indicatori di cui all'articolo 6, comma 4,
del  citato  regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del
citato  decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento
temporale  della  verifica  stessa e disciplinando modalita' graduali
per  la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente
a detti scostamenti.
  2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le  parole:  «del  60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del
100 per cento».
  3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti
dalla  normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la
competitivita'  e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro
strategico  nazionale  di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa
legge,  con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo  economico  sono  stabiliti  i  criteri,  le condizioni e le
modalita',  anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione
delle  agevolazioni  finanziarie  di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art.  2,  comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.  Con  tale  decreto,  da  emanare  di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e, per quanto riguarda le
attivita'  della  filiera  agricola,  con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  si  provvede  ad  individuare,  in  particolare,  le
attivita',  le  iniziative,  le  categorie  di  imprese  e  le  spese
ammissibili,  la  misura  e  la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili   nei   limiti   consentiti   dalla   vigente   normativa
comunitaria,   gli  indicatori  per  la  formazione  delle  eventuali
graduatorie,  le  limitazioni  e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro dello
sviluppo   economico  di  cui  al  presente  comma sono  abrogate  le
disposizioni  dell'art.  8,  commi 1,  2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio  2005,  n.  80,  e  successive  modificazioni,  fatto salvo
l'eventuale  utilizzo  della quota del fondo rotativo per il sostegno
alle  imprese  di  cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  secondo  le modalita'
stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le disponibilita'
rivenienti  dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti
di  cui  all'articolo 2,  comma 42,  della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni   e   province   autonome,   affluiscono   al  Fondo  di  cui
all'articolo 16,  comma 1,  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266, e
successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini  del  cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo
articolo 16   della   legge  7 agosto  1997,  n.  266,  e  successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono
definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse».
  5.  All'articolo 4  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
  4-ter.  Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti
eseguito  solo  in  parte,  in ragione della particolare complessita'
delle  operazioni  attinenti  alla ristrutturazione o alla cessione a
terzi  dei  complessi  aziendali  e  delle  difficolta' connesse alla
definizione  dei  problemi  occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico,  su  istanza  del  commissario  straordinario,  sentito il
comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
  6.  Le  risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore    di    iniziative   imprenditoriali   e   degli   interventi
infrastrutturali  compresi  nei  patti  territoriali  e nei contratti
d'area,  risultanti  disponibili  a seguito di rinuncia delle imprese
ovvero  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di  rideterminazione delle
agevolazioni,  fatta  salva la copertura finanziaria di rimodulazioni
gia'  autorizzate  dei  patti  territoriali e dei contratti d'area in
essere, sono utilizzate:
    a) per  la  copertura  degli oneri derivanti dalla corresponsione
del  contributo  globale al responsabile unico del contratto d'area o
al  soggetto  responsabile  del patto territoriale per lo svolgimento
dei  compiti  di  cui ai commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge
23 dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  per  la
copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del
presente  articolo,  nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione
alle   societa'   convenzionate   dei  compensi  per  l'attivita'  di
istruttoria e di assistenza tecnica;
    b) per  la  copertura  finanziaria  di  rimodulazioni  non ancora
autorizzate  di  patti  territoriali  e di contratti d'area richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
  7.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Ministro dello
sviluppo  economico  sono  determinate le priorita' di utilizzo delle
risorse  di  cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e
le  modalita'  di  corresponsione dell'incremento, nel limite massimo
del  25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai  contratti  d'area  che  subiscono  un  allungamento  dei tempi di
realizzazione  dovuto  alla rimodulazione delle risorse o per effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
  8.  Il  Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta   al   Parlamento   una   relazione   sull'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo.
 
                               Art. 9.
                          *** omissis ***
 
                              Art. 12.
              Misure in materia di autotrasporto merci
  1.  Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con   il   regolamento   previsto   dall'articolo 6,   comma 8,   del
decreto-legge    28 dicembre    2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse  sia  mediante  contributi  diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni,  secondo  le  modalita'  da  stabilire con decreto del
Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  2.  Le  misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito,  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96  e  109,  comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
  3.  Il  recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del  riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992,
1993  e  1994,  da compiereai sensi delle decisioni della Commissione
delle  Comunita'  europee  n.  93/496/CE,  del  9 giugno  1993,  e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di  giustizia  delle  Comunita'  europee  del  29 gennaio  1998 e del
19 maggio  1999,  e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge  20 marzo  2002,  n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   17 maggio  2002,  n.  96,  nell'anno  2007,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le
predette   somme   sono   riassegnate,   con   decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  al  Fondo  di  cui all'articolo 1,
comma 108,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, ai sensi delle
disposizioni  recate  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 novembre  1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a
5  milioni  di  euro,  puo'  essere  destinata  alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.   Il   termine   per   l'emanazione   del   regolamento  di  cui
all'articolo 6,  comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
e' prorogato al 30 settembre 2007.
 
                              Art. 13.      
                          *** omissis ***
 
                              Art. 15.
         Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
                         **** omissis ***
  3-bis.  Dopo  il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno   natura   sperimentale   e   i  maggiori  ricavi,  compensi  o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
  14-ter.  I  contribuenti  che  dichiarano  un  ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori  di  cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici  e  in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare   e   fornire   elementi   di   prova  per  gli  scostamenti
riscontrati».
  3-ter.   Per  l'anno  d'imposta  2006,  i  soggetti  in  regime  di
contabilita'  semplificata  di  cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  sono  esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di  cui  al  precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei  registri  nazionali,  regionali e provinciali istituiti ai sensi
della  legge  7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266,  e  successive  modificazioni,  e  per gli iscritti all'anagrafe
delle  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni.   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  per la semplificazione, a
favore  dei  soggetti  di  cui  al  periodo precedente, relativamente
all'anno  d'imposta  2007,  degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
                          *** omissis ***
 
                            Art. 15-bis.
Misure  in  materia  di  IRAP  e  di  oneri  contributivi  nel lavoro
subordinato  privato,  nonche'  in  materia  di  rimborsi  IVA  e  di
deducibilita'  delle  spese per veicoli non utilizzati esclusivamente
                        come beni strumentali
  1.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) omissis
    b) all'art.  11,  comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole:
«esclusi  le  banche,  gli  altri  enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».
  2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le  parole:  «,  subordinatamente all'autorizzazione delle competenti
autorita' europee,» sono soppresse.
  3.  In  deroga  all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  le  disposizioni  di  cui  al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui  al  comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal  comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato  dal  comma 2  del  presente  articolo.  Agli  effetti dei
versamenti   in   acconto   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a  partire  dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato art. 1
della legge n. 296 del 2006.
                           *** omissis ***
  7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art.  51,  comma 4,  lettera a), le parole: «50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
    b) all'art. 164, comma 1, lettera b):
      1)  il  primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nella misura
del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
alle  citate  lettere  dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
285  del  1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da  quello  indicato  alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e'
elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli  utilizzati dai soggetti
esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio»;
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole: «nella misura del 25 per
cento»  sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40
per cento»;
    c)  la  lettera  b-bis)  del  medesimo  comma 1  dell'art. 164 e'
sostituita dalla seguente:
    «b-bis)  nella  misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
  9.  Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la  percentuale  di  deducibilita'  del  40  per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  20  per  cento,  quella  del 40 per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  30  per  cento  e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni  di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento.  I  maggiori  importi  deducibili,  per  il  suddetto  periodo
d'imposta,  rispetto  a  quelli  dedotti  sulla base della disciplina
vigente  ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre  2006, n. 286, sono recuperati in deduzione
nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi
si  tiene  conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di
acconto relativa a tale periodo.
  10.  Ai  soli  fini  dei  versamenti  in  acconto delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in corso alla data del
3 ottobre  2006,  il  contribuente  puo'  continuare  ad applicare le
disposizioni  previgenti  all'art.  2,  comma 71,  del  decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
  11.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  anche  ai  fini  dell'adozione dei provvedimenti
correttivi  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o  delle  misure  di  cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
                           *** omissis ***
 
                              Art. 16.
    Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
  1.  Il  comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' sostituito dai seguenti:
  «989.  Il  Governo  e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007  un  regolamento,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
    a) semplificazione,   con   accorpamento   delle  tasse  e  delle
procedure di riscossione;
    b) accorpamento  della  tassa  e della sovrattassa di ancoraggio,
con attribuzione alle Autorita' portuali;
    c) adeguamento  graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla  base  del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro
ultima  determinazione,  con  decreto  del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
    989-bis.  Il  Ministro  dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro  il  30 ottobre  2007,  un  regolamento, ai sensi dell'art. 17,
comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, volto a rivedere i
criteri  per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso  dei  requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione,   tenendo   conto   della   rilevanza  dei  porti,  del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.».
                              Art. 17.
                          *** omissis ***

FINE TESTO