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Roma, 12 ottobre 2007

 

Circolare n. 148/2007

 

Oggetto: Tributi – Previdenza – Disegno di legge finanziaria 2008.

 

Rispetto allo scorso anno, la manovra economica 2008 appare più leggera sia nelle dimensioni (11 miliardi di euro anziché 33) che nei contenuti (97 articoli anziché oltre 200).

 

Il relativo disegno di legge ha già iniziato al Senato il suo iter parlamentare. Di seguito si evidenziano le principali disposizioni.

 

Tassazione delle imprese - L’IRES, l’imposta sui redditi delle società, viene ridotta dal 33 al 27,5 per cento; peraltro vengono modificate anche alcune norme sulla determinazione della base imponibile che potrebbero portare in alcuni casi ad un ampliamento della stessa; ad esempio vengono abrogate le cosiddette deduzioni extracontabili; inoltre viene eliminata la possibilità di effettuare gli ammortamenti anticipati e gli ammortamenti accelerati. Per quanto riguarda l’IRAP, l’aliquota viene ridotta dal 4,25 al 3,9 per cento; peraltro viene ampliata la base imponibile. Nella prospettiva che l’Irap divenga un tributo proprio delle Regioni viene previsto che la dichiarazione Irap non sia più all’interno della dichiarazione dei redditi, bensì venga redatta autonomamente e venga presentata direttamente alle Regioni.

 

Deducibilità degli interessi passivi – Come era stato richiesto anche dalla Confetra, è stata abrogata la disciplina sulla indeducibilità degli interessi passivi che penalizzava fortemente le imprese sottocapitalizzate; in base alle nuove disposizioni gli interessi passivi sono interamente deducibili nell’esercizio contabile in cui maturano; qualora il loro ammontare superi il 30 per cento del risultato lordo del conto economico, la deducibilità dell’eccedenza è frazionata negli anni.

 

Consolidato fiscale nazionale e mondiale – Viene modificata la disciplina della tassazione di gruppo eliminando alcuni benefici che incentivavano il consolidato fiscale (es. benefici sui dividendi, sulla neutralità fiscale del trasferimento intragruppo di beni singoli, ecc.).

 

Operazioni straordinarie – Viene alleggerita la tassazione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).

 

IVA di gruppo Vengono introdotte norme antielusive in tema di liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

Imprese minori - Le imprese individuali e i soci delle società di persone in regime di contabilità ordinaria potranno optare per la tassazione delle società di capitali (aliquota Ires fissa del 27,5 per cento anziché aliquota progressiva Irpef) a condizione che il reddito prodotto non sia distribuito tra i soci bensì resti nel patrimonio dell’azienda.

 

Contribuenti minimi e marginali – Dal 2008 vengono introdotti un regime fiscale e un regime IVA particolarmente semplificati per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, ovvero arti e professioni, con ricavi fino a 30 mila euro annui (esenzione dall’Irap, assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva, esclusione dall’applicazione degli studi di settore, riduzione adempimenti contabili, regime di franchigia IVA).

 

Sostituti d’imposta – Vengono semplificati gli adempimenti dei sostituti d’imposta sulla trasmissione mensile dei dati previdenziali e fiscali.

 

Società di comodo – Viene modificata in senso più restrittivo la disciplina delle società non operative (cosiddette società di comodo).

 

Fatturazione elettronica – Dal 2008 i soggetti che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione avranno l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica.

 

Fondi di assistenza sanitaria – Viene confermato il tetto di esenzione fiscale di 3.615 euro annui per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai fondi di assistenza sanitaria integrativi dal SSN; un successivo decreto del Ministro della Salute dovrà disciplinare l’ambito di operatività dei fondi integrativi del SSN (come ad esempio il Fasdac, Fondo di assistenza dei dirigenti del commercio e del trasporto-spedizione).

 

Incentivi al trasporto combinatoVengono prorogati per due anni gli incentivi per le imprese che si impegnano a realizzare determinati quantitativi di traffico combinato strada-ferrovia (incentivi treno/km di cui all’articolo 38 della legge n.166/2002); gli incentivi saranno finanziati con le risorse non utilizzate per le altre misure previste dall’articolo 38 (contributi per l’acquisto di materiale rotabile e contributi alle imprese ferroviarie per progetti di sviluppo del trasporto combinato); vengono inoltre stanziate risorse per il trasporto combinato strada-mare (ecobonus): 77 milioni di euro all’anno per il periodo 2008-2010. Il Governo punta ad incentivare il trasporto strada-mare anche per fronteggiare l’emergenza della chiusura dell’ultimo tratto della Salerno-Reggio Calabria prevista fino al 2010: nel collegato alla legge finanziaria vengono stanziati 12 milioni di euro da utilizzare in ecobonus; il disegno di legge finanziaria in esame stanzia 49 milioni di euro per ulteriori interventi.

 

Autotrasporto – Viene prorogato per il 2008 il beneficio della riduzione del contributo al SSN sui premi RCauto relativi a veicoli delle imprese di autotrasporto superiori a 11,5 tonnellate, nel limite di 300 euro a camion; inoltre sulla dichiarazione dei redditi 2008 le imprese di autotrasporto di piccola dimensione potranno continuare ad applicare le deduzioni Irpef per i viaggi effettuati personalmente dal titolare e dai soci dell’azienda.

 

Diritti doganali – Al fine di consentire la possibilità di pagare i diritti doganali tramite bonifico bancario e postale viene istituito un conto unico presso la Banca d’Italia; Confetra sollecita da tempo la possibilità di effettuare il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico, una modalità che sulla carta è prevista da anni ma che finora non è stata attuata per problematiche di contabilità di Stato; la soluzione prevista nella legge finanziaria dovrebbe finalmente essere decisiva.

 

Porti – Vengono incrementate le risorse a disposizione delle Regioni per investimenti nel potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti.

 

Proroga ammortizzatori sociali – Come ormai consuetudine sarà prorogata anche per il 2008 la possibilità di ricorso alla CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali).

Sarà inoltre prorogata sempre per il 2008 la facoltà per il Ministero del Lavoro di concedere, anche solo per zone circoscritte, la CIGS e la mobilità a settori rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali.

 

Mobilità – Sarà prorogato per tutto il 2008 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti con conseguente riconoscimento, ai datori di lavoro che assumeranno i lavoratori in questione, degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/91.

 

Contratti di solidarietà – Sarà prorogata anche per il 2008 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n.236/93 usufruendo dei relativi benefici contributivi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

M/t

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SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

***omissis***

 

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Riduzione della pressione fiscale)

***omissis***

    19. L’articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

***omissis***

 

Art. 3.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

    1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

***omissis***

        d) all’articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

***omissis***

        h) l’articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (Interessi passivi) – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.»;

        i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

***omissis***

        o) all’articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.», sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

***omissis***

        p) all’articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

        q) l’articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). – 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

        r) all’articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

        s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

        t) dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero perdite compensate) – 1. Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

        u) all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96».

 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e 3), e u), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) e f), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1º gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera l), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2008. La disposizione di cui al comma 1, lettera o), numero 1), ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1º settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

***omissis***

 

    5. A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

 

    6. L’opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 5 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.

 

    7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

 

    8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

        b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

        c) all’articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

        d) all’articolo 176:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostituiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.»;

3) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

4) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

5) il comma 6 è abrogato.

 

    9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero 2), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.

 

    10. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

 

    11. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

 

    12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa.»;

        b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.»;

        c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;

        d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997.»;

        e) all’articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

        f) all’articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e: «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell’articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;

5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

        g) l’articolo 11-bis è abrogato;

        h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».

***omissis***

 

    16. All’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30».

***omissis***

 

Art. 4.

(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

    1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

        a) nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

        b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

 

    2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

    3. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

 

    4. Non sono considerati contribuenti minimi:

        a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

        b) i soggetti non residenti;

        c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

        d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

 

    5. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

    6. L’applicazione del regime di cui al presente articolo comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

    7. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

 

    8. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

    9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

 

    10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

 

    11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

    12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

    13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

 

    14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

    15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma l ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

 

    16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

 

    17. I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

    18. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.

 

    19. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

    20. Sono abrogati l’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta ferma, fino a scadenza, l’efficacia della opzione già esercitata ai sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.

 

    21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

    22. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all’Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.

***omissis***

 

    28. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. – 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

 

    29. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 28, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle entrate.

 

    30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

        b) previsione di un unico canale telematica per la trasmissione dei dati;
        c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell’articolo 44.

***omissis***

 

    35. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento»;

        b) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

        c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

        d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

        e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

        f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

 

    36. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

 

Art. 5.

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

***omissis***

 

    3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

 

    4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

***omissis***

 

    31. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;»;

        b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

 

    32. All’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le parole: «dell’articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10».

***omissis***

 

    37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

***omissis***

 

    43. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

 

    44. La quota spettante ai sensi del comma 43 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

 

    45. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 43 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

 

    46. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

***omissis***

 

Art. 65.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori –

ammortizzatori sociali)

    1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

 

    2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

 

    3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

***omissis***

 

    5. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

 

Art. 66.

(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

    1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

***omissis***

 

FINE TESTO