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Roma, 14 novembre 2007

 

Circolare n. 159/2007

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Autotrasporto – Targhe veicoli e rimorchi – Sono stati fissati i nuovi prezzi di vendita delle targhe per i veicoli a motore e i rimorchi, composti dal costo di produzione più una quota di maggiorazione. Il versamento dei nuovi importi, validi dal 23 novembre 2007, dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 121012, intestato alla Sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (causale acquisto targhe veicoli a motore) – D.M. 27.8.2007, su G.U. n. 260 del 8.11.2007.

 

Tributi – IVA – Corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore – Con la Risoluzione n. 308/E del 5.11.2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corsi di preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori sono esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 20) del DPR n. 633/72 e successive modifiche.

 

Prezzo gasolio auto al 12 novembre 2007 (fonte Ministero Sviluppo Economico) euro/litro

 

 

Prezzo al netto

delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da

settimana prec.

Variazione da inizio anno

 

0,626

 

0,423

0,210

1,259

+ 0,030

+ 0,145

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D-Lo/t

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G.U. n. 260 dell’8.11.2007 (fonte Guritel)

Ministero dei Trasporti

Decreto 27 Agosto 2007

Fissazione  del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

 

Decreta:

 

Art. 1.

    1.  A decorrere  dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per  veicoli  a  motore  e  per  i  rimorchi  e' fissato nella misura seguente:

 

Tipo di targa

Costo

di produzione

Quota di

maggiorazione

Prezzo

di vendita

 

Autoveicoli:

 

 

 

targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi.............................................................................

€ 26,08

€ 13,04

€ 39,12

-

per le province di

 

 

 

 

Aosta, Bolzano, Trento .......................................................................

€ 28,53

€ 14,27

€ 42,80

 

 

 

 

 

targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi.............................................................................

 

€ 25,84

 

€ 12,92

 

€ 38,76

-

per le province di

 

Aosta, Bolzano, Trento ....................................................................

€ 28,30

€ 14,15

€ 42,45

- Escursionisti esteri

 

 

 

targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi....................................................................................................

 

€ 20,72

 

€ 10,36

 

€ 31,08

- CC, CD, NU

 

 

 

targa anteriore + targa posteriore.......................................................

€ 20,72

€ 10,36

€ 31,08

- Rimorchi

€ 12,08

  6,04

€ 18,12

- Ripetitrici

€ 15,46

  7,73

€ 23,19

 

Motoveicoli:

 

 

 

targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi..................

€ 13,90

€ 6,95

€ 20,85

-

per le province di

 

Aosta, Bolzano, Trento ....................................................................

€ 15,12

€ 7,56

€ 22,68

- Escursionisti esteri

 

 

 

comprensive dei bollini autoadesivi.....................................................

€ 11,48

€ 5,74

€ 17,22

 

Macchine agricole:

 

 

 

- Posteriore...................................................................................................

€ 11,48

€ 5,74

€ 17,22

- Rimorchi......................................................................................................

€ 12,08

€ 6,04

€ 18,12

- Ripetitrici.....................................................................................................

€ 11,48

€ 5,74

€ 17,22

 

Macchine operatrici:

 

 

 

- Semoventi..................................................................................................

€ 11,48

€ 5,74

€ 17,22

- Trainate.......................................................................................................

€ 12,08

€ 6,04

€ 18,12

- Ripetitrici.....................................................................................................

€ 11,48

€ 5,74

€ 17,22

 

Prova: ..........................................................................................................

 

€ 11,48

 

€ 5,74

 

€ 17,22

 

Ciclomotori: ...........................................................................................

 

  8,48

 

€ 4,24

 

€ 12,72

 

Art. 2.

    1.  Il versamento del costo di produzione, nonche' della quota di maggiorazione,  dovra'  essere  effettuato  cumulativamente sul conto corrente   postale   n.  121012,  intestato  alla  sezione  tesoreria provinciale  dello  Stato  di  Viterbo  -  Acquisto  targhe veicoli a motore.

    Il presente decreto sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2007

                                                                                                   Il Ministro: Bianchi

 

 
 
 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione n. 308/E

 

Roma, 5 novembre 2007

 

OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 – IVA. Esenzione – Corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore svolti da enti autorizzati.

 

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

 

QUESITO

 

Il Centro Studi “ALFA” fa presente di essere un organismo associativo senza fine di lucro “costituito fra imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola”, aderenti all’Unione …….., per lo svolgimento di “attività di ricerca e formazione attinenti l’attività di circolazione dei mezzi, dei loro conducenti e delle diverse imprenditorialità esistenti nel campo dei trasporti su strada”.

Il Centro istante riferisce, altresì, di essere “autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare i corsi di preparazione agli esami di capacità professionale per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi (…) e per autotrasportatori di viaggiatori (…)”.

Ciò premesso, l’interpellante chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’attività di formazione professionale per l’accesso alle professioni di autotrasportatore da esso resa.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere del Centro Studi “ALFA”, l’attività di formazione finalizzata all’accesso alla professione di autotrasportatore da esso svolta è riconducibile nell’ambito applicativo del regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 10, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’istante ritiene, infatti, di rientrare fra gli “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” menzionati dall’anzidetta disposizione, essendo in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dei Trasporti) per lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami di capacità professionale degli autotrasportatori, concernente sia gli specifici corsi di formazione sia le relative sedi.

A sostegno della propria tesi l’interpellante richiama le pronunce amministrative in materia, fra le quali la risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992, che ha riconosciuto il beneficio dell’esenzione dall’IVA all’attività di insegnamento svolta dalle autoscuole, autorizzate dall’Amministrazione provinciale, e la risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001, che ha ritenuto esenti dall’imposta le prestazioni didattiche rese dalla scuola di pilotaggio aereo per la formazione di piloti civili, autorizzata dal Ministero dei Trasporti.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, si considerano esenti da IVA le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Con riferimento al requisito soggettivo, con risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007 è stato ribadito che:

-alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;

-l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;

-il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Relativamente all’attività didattica svolta dalle autoscuole finalizzata al

conseguimento dell’abilitazione alla guida, la risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992 aveva chiarito che il controllo e la vigilanza esercitati dalla pubblica amministrazione conferiscono alle anzidette autoscuole, istituite previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale, il requisito del riconoscimento richiesto dal citato articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 ai fini dell’esenzione IVA.

Con la risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005 è stato precisato che il regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 si applica anche ai corsi tenuti dalle autoscuole per il “recupero punti” e per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, introdotti con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che ha riconosciuto le autoscuole come soggetti abilitati a svolgere tale tipologia di corsi.

La citata risoluzione n. 134/E del 2005 ha chiarito, in motivazione, che la ratio della disposizione di cui all’art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 è quella di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico.

Con la risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001 è stata peraltro ritenuta applicabile l’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 alle prestazioni didattiche rese dalla scuola di pilotaggio aereo per la formazione e l’aggiornamento di piloti civili, in base all’autorizzazione ad essa rilasciata dalla Direzione generale dell’Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e successivamente rinnovata dall’Ente a cui sono state devolute, con il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le funzioni tecniche e amministrative già attribuite alla predetta Direzione generale.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, concernente, tra l’altro, “l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori”, stabilisce i requisiti necessari ai fini dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore, fra i quali l’idoneità professionale, il cui accertamento è connesso al superamento di un esame.

L’art. 8 dello stesso d. lgs. n. 395 dispone, fra l’altro, che “possono partecipare alle prove d’esame (…) le persone (…) che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati”.

Con circolare n. 5/2006/APC del 9 novembre 2006, concernente “corsi di formazione ed esami d’idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di terzi”, il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri ha fornito istruzioni sia in merito alle modalità di attuazione dell’esame di idoneità professionale per autotrasportatore sia in relazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale per la preparazione all’anzidetto esame.

Al paragrafo 2 della citata circolare n. 5/2006/APC, rubricato “disposizioni per gli enti che svolgono i corsi”, sono state definite:

-le caratteristiche che, a partire dal 1° gennaio 2007, i corsi in argomento

devono possedere (materie e ore di lezione, durata dei corsi e delle lezioni,

programma dei corsi, ecc.);

-la procedura per la comunicazione di inizio dei corsi da parte degli enti

autorizzati;

-gli adempimenti di fine corso da parte degli stessi enti;

-le modalità per il rilascio di attestati di frequenza;

-il numero minimo dei docenti per lo svolgimento del corso nonché i

requisiti professionali richiesti ai docenti per il conferimento degli

incarichi di insegnamento;

-la gestione dell’elenco degli enti abilitati.

In particolare, il paragrafo 2-C) della suddetta circolare stabilisce che “la comunicazione di inizio corsi dovrà pervenire (…) con la documentazione completa almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso medesimo. A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle lezioni e l’elenco dei docenti che le impartiscono, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi stessi”.

Al paragrafo 2-D) viene precisato che al termine del corso l’ente autorizzato dovrà inviare ai competenti uffici “il verbale di fine corso, che dovrà contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo partecipante, unitamente al registro di classe in originale relativo al corso stesso”.

Il paragrafo 2-F) della medesima circolare stabilisce che “l’attestato di frequenza verrà rilasciato soltanto in seguito alla prevista verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe, il cui esito verrà comunicato agli Enti di volta in volta interessati”.

Il successivo paragrafo 2-G) prevede che venga redatto un elenco completo degli Enti autorizzati ad effettuare i corsi di formazione, il quale “sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero dei Trasporti. A tal fine, la competente struttura del Ministero procederà a verificare periodicamente l’operatività dei diversi enti di formazione accreditati”.

In forza della ricostruzione sopra operata può ritenersi che l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti nonché il controllo e la vigilanza esercitati dal medesimo Ministero sulla base delle disposizioni richiamate possano conferire agli enti autorizzati che svolgono corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore in argomento il requisito del riconoscimento richiesto dall’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 ai fini dell’applicabilità del relativo regime di esenzione dall’IVA.

Pertanto, nel caso di specie, potranno beneficiare del regime di esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 i corsi di preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori svolti dal Centro Studi “ALFA” sempre che siano realizzati sulla base delle autorizzazioni del competente Ministero dei Trasporti nonché sotto il controllo e la vigilanza della stessa Amministrazione secondo quanto stabilito dalla normativa in materia sopra richiamata e dalla circolare citata.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale , viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.