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Roma, 26 novembre 2007

 

Circolare n. 168/2007

 

Oggetto: Lavoro – Dimissioni del lavoratore – Legge 17.10.2007 n. 188, su G.U. n. 260 dell’8.11.2007.

 

Le aziende dovranno accettare le dimissioni volontarie del lavoratore solo se presentate su appositi moduli che saranno predisposti con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro tre mesi.

 

In base alla legge in esame infatti, ispirata dalla finalità di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, saranno considerate nulle le dimissioni presentate in forma libera come avviene attualmente.

 

In attesa del decreto che renderà operative le nuove disposizioni, è stato precisato che i moduli dovranno essere utilizzati per le dimissioni concernenti qualsiasi contratto di lavoro, sia di natura subordinata che autonoma (contratti a progetto, collaborazioni occasionali, contratti di associazione in partecipazione) e che gli stessi moduli avranno una validità temporale limitata (15 giorni dalla loro emissione).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

Lo/lo

 

 

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G.U. n. 260 dell’8.11.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188

Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto

di   lavoro   per   dimissioni   volontarie  della  lavoratrice,  del

lavoratore,  nonche'  del  prestatore  d'opera  e  della  prestatrice

d'opera.

 

                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Promulga

                           la seguente legge:

 

                               Art. 1.

  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  2118 del codice

civile,  la  lettera  di  dimissioni  volontarie,  volta a dichiarare

l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla

lavoratrice,  dal  lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla

prestatrice  d'opera,  pena  la  sua  nullita',  su  appositi  moduli

predisposti  e  resi  disponibili  gratuitamente,  oltre  che  con le

modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e

dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti

i  contratti  inerenti  ai  rapporti  di  lavoro  subordinato  di cui

all'articolo 2094   del   codice   civile,   indipendentemente  dalle

caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione

coordinata   e   continuativa,  anche  a  progetto,  i  contratti  di

collaborazione  di natura occasionale, i contratti di associazione in

partecipazione  di  cui  all'articolo 2549  del codice civile per cui

l'associato  fornisca  prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi

derivanti  dalla  partecipazione  agli  utili  siano qualificati come

redditi  di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle

cooperative con i propri soci.

  3.  I  moduli  di  cui  al  comma 1,  realizzati  secondo direttive

definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza

sociale,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella  pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data

di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  riportano un codice

alfanumerico  progressivo  di  identificazione, la data di emissione,

nonche'   spazi,  da  compilare  a  cura  del  firmatario,  destinati

all'identificazione  della  lavoratrice  o del lavoratore, ovvero del

prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro,

della  tipologia  di contratto da cui si intende recedere, della data

della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno

validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

  4.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 3 sono altresi' definite le

modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

  5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche

attraverso  il  sito  internet  del  Ministero  del  lavoro  e  della

previdenza  sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui

al  comma 3,  che garantiscano al contempo la certezza dell'identita'

del   richiedente,   la   riservatezza  dei  dati  personali  nonche'

l'individuazione  della  data di rilascio, ai fini della verifica del

rispetto  del  termine  di  validita'  di  cui al secondo periodo del

comma 3.

  6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme

definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza

sociale,  da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della  presente  legge,  sono disciplinate le modalita' attraverso le

quali  e'  reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al

prestatore    d'opera   e   alla   prestatrice   d'opera,   acquisire

gratuitamente  i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le

organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

  7.  All'attuazione  della  presente  legge  si provvede nell'ambito

delle  risorse  finanziarie  gia'  previste  a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007

 

                                  NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei

                                  Ministri