Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 18 febbraio 2008

 

Circolare n. 39/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso al mercato – Circolare ministeriale n.1/2008/APC del 29 gennaio 2008.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha illustrato la nuova disciplina sull’accesso al mercato dell’autotrasporto introdotta dall’articolo 2 comma 227 della legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

 

Come si rammenterà, a seguito dell’abolizione del regime autorizzativo disposta dal decreto legislativo n.85/1998, dal 2001 l’attività di autotrasporto avrebbe dovuto essere subordinata alla sola iscrizione all’Albo senza ulteriori vincoli. Peraltro, su pressione delle associazioni del settore, che hanno manifestato preoccupazione per il rischio di espansione incontrollata dell’offerta di autotrasporto e nello stesso tempo hanno cercato di salvaguardare il valore di mercato delle vecchie autorizzazioni, a partire dal 2001 è stato introdotto un regime transitorio che ha vincolato la possibilità di intraprendere l’attività all’acquisto di un’azienda che cessasse l’attività (acquisizione dell’intera azienda o del suo parco veicolare). Quel regime, previsto dall’articolo 22 del d.lgvo. n.395/2000, per una serie di proroghe è rimasto in vigore fino alla fine dello scorso anno; dall’1 gennaio 2008 sono diventate operative le citate disposizioni della Legge Finanziaria 2008 che aprono il mercato dell’autotrasporto, seppure con alcune cautele.

 

In particolare, è ora possibile costituire una nuova azienda di autotrasporto senza necessità di trovare un’impresa che si cancelli dall’Albo. Peraltro, per evitare il proliferare di aziende monoveicolari e per garantire il rispetto degli standard ambientali, è stato previsto l’obbligo che le nuove aziende - costituite come imprese singole o come cooperative a proprietà divisa o come consorzi - dispongano di un parco veicolare pari ad almeno 80 tonnellate di peso complessivo, composto di veicoli di categoria ecologica Euro 3 e superiori.

 

Il Ministero spiega che ai fini del calcolo della massa globale minima di 80 tonnellate si deve far riferimento alla massa complessiva legale risultante nella carta di circolazione degli autoveicoli. Nel caso di autoarticolati il riferimento è la massa massima teorica del complesso che può essere composto dai singoli trattori.

 

I veicoli possono essere acquistati - nuovi o usati – anche in leasing, usufrutto e patto di riservato dominio. La dimensione minima di 80 tonnellate e la classe ecologica Euro 3 devono essere mantenute anche nel futuro, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l’incendio o la distruzione dell’autoveicolo. Nel caso di cooperative e consorzi il tonnellaggio complessivo di 80 tonnellate si riferisce all’intero gruppo, indipendentemente dal tonnellaggio delle singole imprese.

 

Accanto a questo nuovo regime per l’accesso al mercato, è stato mantenuto anche il precedente regime che consente ad una nuova impresa di entrare nel mercato dell’autotrasporto acquisendo un’azienda che si cancelli dall’Albo, ovvero il suo parco veicolare. Nel caso di acquisizione di un’intera azienda (per cessione d’azienda o per incorporazione) non sono previsti vincoli né di tonnellaggio minimo, né di standard ambientali. Viceversa, nel caso di acquisizione del parco veicolare, è necessario che i veicoli siano di categoria Euro 3 e superiori.

 

La circolare ministeriale rammenta che le nuove disposizioni sull’accesso al mercato si applicano alle imprese che intendono intraprendere l’attività con veicoli di peso superiore a 1,5 tonnellate.

 

Un cambiamento rilevante riguarda le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con i veicoli per i quali al tempo del regime autorizzativo venivano rilasciate autorizzazioni speciali (autoveicoli isolati di portata fino a 7 tonnellate e di peso complessivo fino a 11,5 tonnellate; autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, per trasporto di rifiuti con compattatore, per trasporto di liquami). A tali imprese finora era stata consentita in via amministrativa la libertà di accesso al mercato, fermo restando l’obbligo di iscriversi all’Albo (circolare ministeriale n.24 prot. n.1825 del 19 luglio 2001). Viceversa, con la circolare in esame il Ministero ha ora stabilito che dall’1 gennaio 2008 anche le nuove imprese che intendano esercitare l’attività esclusivamente con veicoli speciali dovranno rispettare le nuove disposizioni della legge n.244/2007.

 

Nulla cambia per le imprese esistenti alla data del 31 dicembre 2007 che già esercitavano l’attività esclusivamente con veicoli speciali: quelle imprese potranno continuare la loro attività, immatricolando liberamente altri veicoli speciali. Ovviamente, qualora decidessero di immatricolare anche altre tipologie di veicoli, saranno soggette alle nuove regole sull’accesso al mercato.

 

Si tenga presente che le materie dell’accesso al mercato e dell’accesso alla professione dovranno ulteriormente essere riviste alla luce delle nuove disposizioni comunitarie contenute in un Regolamento all’esame degli organi di Bruxelles che potrebbero imporre ulteriori vincoli organizzativi (ad esempio l’obbligo di disporre di adeguate aree di sosta).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.29/2008, 12/2006, 117/2001 e 143/1998

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.