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Roma, 10 gennaio 2008

 

Circolare n. 7/2008

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Test antidroga – Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2007, su G.U. n. 266 del 15.11.2007.

 

In attuazione dell’art. 125 del DPR 309/90 (T.U. in materia di tossicodipendenza) la Conferenza Stato–Regioni ha individuato le mansioni a rischio per le quali i datori di lavoro hanno l’obbligo di sottoporre i dipendenti a test antidroga. Tra tali mansioni sono state ricomprese la guida di mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate e di macchine di movimentazione merci.

 

In attesa di chiarimenti ufficiali sul nuovo provvedimento si evidenziano i seguenti aspetti:

 

·    il datore di lavoro dovrà sottoporre il lavoratore adibito a mansioni a rischio ad accertamenti sanitari preventivi e a controlli periodici (di norma annuali);

 

·    qualora venisse accertata la tossicodipendenza, il datore di lavoro dovrà rimuovere il dipendente dalla mansione a rischio e adibirlo ad altra mansione; se ciò non fosse possibile in ragione delle caratteristiche organizzative aziendali, secondo la giurisprudenza maggioritaria il rapporto di lavoro potrà essere risolto; il licenziamento non potrà essere intimato nei confronti del lavoratore a tempo indeterminato che si sottoponga a programmi di riabilitazione;

 

·    il datore di lavoro che non sospende il lavoratore tossicodipendente dall’esercizio della mansione a rischio è punito con una sanzione che va da un minimo di 5mila ad un massimo di 26mila euro o con l’arresto da 2 a 4 mesi; il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi all’accertamento sanitario è punito con una sanzione che va da un minimo di 103 ad un massimo di 309 euro o con l’arresto fino a 15 giorni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 266 del 15.11.2007 (fonte Guritel)

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n.  131,  in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
(Repertorio atti n. 99/CU).
 
LA CONFERENZA UNIFICATA
 
Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
 
Sancisce intesa
tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
 
 
                               Art. 1.
                         Mansioni a rischio
  1.   Le   mansioni   che   comportano   rischi  per  la  sicurezza,
l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione  solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a
quelle  inerenti  attivita'  di  trasporto,  anche quelle individuate
nell'allegato I,  che  forma  parte integrante della presente intesa.
Per  tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre l994, n. 626.
  2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze   connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni  al
personale,  delle  ferrovie  e di altri servizi di trasporto previsti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle
Forze  armate,  di  polizia,  degli  altri  corpi  armati e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente
intesa.
 
                               Art. 2.
                   Struttura sanitaria competente
  1.   Ai   fini   della  presente  intesa  per  struttura  sanitaria
competente,   si   intende   il  Servizio  per  le  tossicodipendenze
dell'Azienda  sanitaria  locale  nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
  2.  Per  il  personale  navigante  delle  acque  interne  e  per il
personale  in  attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e'
identificata  nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti
territorialmente  competente  ad  effettuare  le visite preventive di
imbarco  e  le  visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente
normativa  sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
  3.  Per  il  personale  marittimo  imbarcato la struttura sanitaria
competente   e'  identificata  in  riferimento  al  compartimento  di
iscrizione  della  nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale,
scelto  dal  datore  di lavoro nell'ambito di competenza territoriale
dell'ufficio  di  sanita'  marittima  servizio  assistenza  sanitaria
naviganti.  Qualora  la  nave  nel  corso  dell'anno solare attracchi
esclusivamente  in  porti  esteri, ferme restando le procedure di cui
all'art.  7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a
cura  dei  medici  fiduciari  nominati  dal Ministero della salute ed
accreditati presso le autorita' italiane.
  4.  Per  il  personale  addetto  alla circolazione dei treni e alla
sicurezza  delle  ferrovie  in concessione e in gestione governativa,
metropolitane,  tranvie  ed impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti  funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla
circolazione  dei  treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
sulla  rete  nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi
del   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del
personale   di   camera   e   mensa,   oltre   al   servizio  per  le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la
struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita'
di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).
 
                               Art. 3.
             Accertamenti sanitari per accertare assenza
               di assunzione di sostanze stupefacenti
  1.  Gli  accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione   sporadica   di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope
comprendono:
    a) visita  medica  da  effettuare  in  conformita' alle procedure
diagnostiche  e  medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  cui all'art. 8, comma 2 della
presente intesa;
    b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare
in  conformita'  alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
  2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.
 
                               Art. 4.
            Accertamenti sanitari preventivi di screening
  1   .   Il  datore  di  lavoro,  prima  di  adibire  un  lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere  al  medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
  2.  Il  medico  competente,  all'atto dell'assunzione del personale
adibito  alle  mansioni  di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita'  da  rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione  di  sostanze  psicotrope  e stupefacenti sottoponendolo a
specifici  tests  di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
  3.  A  seguito  degli  accertamenti  di cui al comma precedente, il
lavoratore  risultato positivo ai tests, comportando tale positivita'
un  giudizio  di  inidoneita'  temporanea, viene inviato da parte del
medico   competente  al  servizio  per  le  tossicodipendenze  (SERT)
dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita'
produttiva  o  in  cui  risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
  4.  Qualora  gli  ulteriori  accertamenti  effettuati dal SERT o da
altra   struttura   sanitaria  competente  evidenzino  uno  stato  di
tossicodipendenza,  il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un
percorso  di  recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
  5.  Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al  comma 2  comunica  la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.
 
                               Art. 5.
       Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono
le   mansioni  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I  siano
sottoposti  ad  accertamenti  sanitari,  di  norma  con  periodicita'
annuale,  dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi
la   necessita'   che  un  lavoratore  sia  sottoposto  ad  ulteriori
accertamenti   sanitari   per   verificare   un'eventuale   stato  di
tossicodipendenza,  invia  il  lavoratore  stesso  al Servizio per le
tossicodipendenze   dell'azienda   sanitaria  locale  competente  per
territorio,  o  alle  altre  strutture  sanitarie  competenti  di cui
all'art. 2.
  2.  Al  fine  di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente  concorda  con  il  datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono
effettuati  dal  Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle
altre   strutture   sanitarie   di  cui  all'art.  2  rispettivamente
competenti.
  4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento  e  gli  comunica  il  luogo  ove l'accertamento si
svolgera'  all'inizio  del  turno  di  lavoro  del giorno fissato per
l'accertamento.
  5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento
di  assenza  di  tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente
dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
  6.  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  non  si  sottoponga,  senza
giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  farlo cessare dall'espletamento delle mansioni
comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
  7.  La  sospensione  intervenuta  ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore
puo'  essere  adibito  a  mansioni  diverse, trovando applicazione la
disciplina  normativa  o  contrattuale collettiva relativa al settore
lavorativo di appartenenza.
  8.  Per  il  lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di
cui  al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  9.  Nei  confronti  del  datore  di  lavoro, che non ottempera alle
disposizioni  relative  all'obbligo  della  cessazione  da  parte del
lavoratore  dall'espletamento  delle mansioni in caso di accertamento
dello  stato  di  tossicodipendenza,  trova  applicazione la sanzione
prevista  dall'art.  125,  comma 4,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.
 
                               Art. 6.
                           Corpi speciali
  1.  Per  il  personale  delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza
di   tossicodipendenza   di  cui  all'art.  3,  sono  effettuati  dai
rispettivi  servizi  sanitari  secondo le disposizioni vigenti con le
modalita'  di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la
facolta'    delle    rispettive    amministrazioni    di   provvedere
all'effettuazione  di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.
 
                               Art. 7.
                         Personale marittimo
  1.   Per  il  personale  marittimo  l'accertamento  di  assenza  di
tossicodipendenza   viene   effettuato   in  occasione  delle  visite
preventive   di   immatricolazione  di  cui  al  regio  decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  strutture  sanitarie  competenti effettuano, direttamente o
mediante   apposite   convenzioni   con   strutture   pubbliche,  gli
accertamenti  sanitari  periodici  di assenza di tossicodipendenza di
cui   all'art.   5,  selezionando  per  sorteggio  i  nominativi  dei
componentivi l'equipaggio.
  3.  Il  datore  di  lavoro  invia  l'elenco  con  i  nominativi dei
componenti  l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare
con  un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave
nel  porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui
all'art.  2,  comma 2,  della  presente  intesa.  Il datore di lavoro
invia,  altresi',  l'elenco  dei  periodi programmati di permanenza a
terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
  4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo  stesso  ai  sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa,
almeno  ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal
porto.  Il  datore  di lavoro informa il lavoratore interessato della
data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
  5.  Restano  a  carico  del  datore  di  lavoro  sia l'onere di cui
all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del
lavoratore.
 
                               Art. 8.
                     Modalita' dell'accertamento
                  dell'assenza di tossicodipendenza
  1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3,  comma 1,  sono  effettuati  nel  rispetto  della dignita' e della
liberta' della persona.
  2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di  prelievo,  conservazione  e catena di custodia dei campioni, sono
individuate  con  accordo  tra  lo  Stato,  le  regioni e le province
autonome,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  intesa.  L'accordo  individua  altresi'  le
tecniche  analitiche  piu'  specifiche  con  le  quali  effettuare la
ripetizione  delle  analisi,  garantendo  affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
  3.  La  struttura  sanitaria competente adotta le misure necessarie
per  accertare  la  sicura  appartenenza  dei  campioni  biologici al
soggetto  sottoposto  ad  accertamento  e  per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per  custodirli  idoneamente  al  fine  di  eventuale  ripetizione di
analisi.
  4.  La  struttura  sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito  degli  accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel  rispetto  della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato.  Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
  5.  Il  lavoratore  di  cui  sia  accertata la tossicodipendenza ha
diritto   di   chiedere,   entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
dell'esito,  la  ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per
le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
  6.  La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata
sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.
 
                               Art. 9.
          Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
  1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi
di  cui  all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea
inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove
venga  esclusa  dal  SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato  il  positivo  recupero.  Il  medico  competente al fine di
certificare   l'idoneita'   alla  mansione  provvedera',  in  maniera
individualizzata  rispetto  ai  rischi  di  assunzione  sporadica,  a
effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da
parte del lavoratore.
  2.  In  caso  di  esito positivo degli accertamenti sanitari di cui
all'art.  5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
interessato  dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato 1.
  3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza
puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco
di  cui  all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione
del  posto  di  lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
 
                              Art. 10.
                               Tariffe
  1.  I  costi  degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente  intesa  non  possono essere superiori a quelli previsti per
tali   specifiche   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
17 febbraio   1992,   recante   «Approvazione  della  tariffa  minima
nazionale  degli  onorari  per  le  prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico
del datore di lavoro.
 
                              Art. 11.
                            Aggiornamenti
  1.  La  presente  intesa  e' aggiornata sulla base delle esperienze
acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
 
                              Art. 12.
                          Invarianza oneri
  1.  L'applicazione  della  presente intesa deve avvenire nei limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente,  e  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
 
                              Art. 13.
                          Norme transitorie
  1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  cui  all'art.  8,  comma 2,  si  applicano le
procedure  e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della
sanita'  12 luglio  1990,  n.  186,  per  accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Roma, 30 ottobre 2007
                                           Il presidente: Lanzillotta

                                                 Il segretario: Busia