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Roma, 11 gennaio 2008

 

Circolare n.11/2008

 

Oggetto: Previdenza – Disposizioni in materia di welfare – Legge 24.12.2007, n. 247, su G.U. n. 301 del 29.12.2007.

 

Contestualmente alla finanziaria 2008 è stato approvato il collegato sul welfare che introduce novità su numerose materie (tra cui pensioni, lavoro straordinario, contrattazione di secondo livello, contratti a termine, apprendistato).

 

Il provvedimento contiene purtroppo anche la disposizione illiberale sul CCNL porti (art. 1, comma 89) in base alla quale i titolari di autorizzazioni e concessioni portuali dovranno garantire ai lavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultati da tale contratto. La questione di fiducia posta dal Governo sia alla Camera che al Senato ha impedito di accogliere le proposte emendative suggerite dalla Confetra per considerare equiparabili al suddetto CCNL i più importanti contratti collettivi già applicati nei porti.

 

La nuova legge interviene anche sulla riforma Biagi (DLGVO n.276/2003) sopprimendo il lavoro a chiamata e lo staff leasing (contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato), peraltro già disapplicati dalla contrattazione collettiva di diversi settori (tra cui il CCNL trasporto merci).

 

Si evidenziano i principali aspetti del provvedimento, composto da un unico articolo e 94 commi, con riserva di ulteriori approfondimenti sui singoli temi in concomitanza dei chiarimenti ministeriali.

 

Pensioni (art. 1, commi da 1 a 27) – E’ stato soppresso il cosiddetto scalone previsto dalla riforma Maroni (legge n. 243/04) che dal 2008 avrebbe innalzato da 57 a 60 anni la soglia minima di età per accedere alla pensione di anzianità (cioè con almeno 35 anni di contributi). In sostituzione dello scalone sono stati previsti nuovi criteri di accesso basati, da subito, sull’elevazione a 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) del requisito anagrafico e, dal 2009, sul raggiungimento di “quote” date dalla somma dell’età e dell’anzianità contributiva. Nel dettaglio i nuovi requisiti per la pensione di anzianità sono i seguenti:

 

dall’1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009

58 anni di età + 35 di contributi

dall’1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010

quota 95:

data da 59 anni di età + 36 di contributi oppure da 60 anni di età + 35 di contributi

dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

quota 96:

data da 60 anni di età + 36 di contributi oppure da 61 anni di età + 35 di contributi

dall’1 gennaio 2013 in poi

quota 97:

data da 61 anni di età + 36 di contributi oppure da 62 anni di età + 35 di contributi

 

Resta in ogni caso ferma la possibilità di accedere alla pensione di anzianità a qualsiasi età con almeno 40 anni contributi.

 

Sempre in materia pensionistica è stato previsto:

 

·          uno sconto di 3 anni sui requisiti minimi di età per la pensione di anzianità per gli addetti a mansioni considerate usuranti (tra cui lavori in galleria, cava o miniera, ad alte temperature, in turni di notte); le modalità di attuazione del beneficio, la cui copertura sarà a totale carico dello Stato, saranno fissate con decreto ministeriale;

 

·          l’introduzione di finestre per la decorrenza della pensione di vecchiaia così come già previsto per quella di anzianità; rispetto ad oggi ciò comporterà uno slittamento di almeno tre mesi della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti;

 

·          il blocco per il 2008 dell’indicizzazione automatica delle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS (cioè oltre i 3539 euro mensili).

 

·          l’istituzione dal 2010 di nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni

 

·          l’alleggerimento del regime del riscatto laurea.

 

Lavoro straordinario – (art. 1, comma 71) – A decorrere dall’1 gennaio 2008 è stato soppresso il contributo aggiuntivo INPS sul lavoro straordinario di cui alla legge n. 549/95.

 

Contrattazione di secondo livello (art.1, commi da 67 a 70) – E’ stata prevista una maggiore decontribuzione sui premi di risultato, cioè sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).

Come è noto, in base alla legge 135/97 l’attuale regime di decontribuzione consente alle aziende di applicare, su una quota delle suddette erogazioni pari al 3% della retribuzione annua del lavoratore, un contributo di solidarietà del 10% anziché la contribuzione piena; la stessa quota è contemporaneamente esclusa dalla retribuzione pensionabile. Il nuovo regime, le cui modalità di attuazione saranno stabilite con decreto ministeriale, eleverà dal 3% al 5% la quota annua di premio di risultato ammessa agli sgravi; tale quota sarà decontribuita del 25% per i datori di lavoro e sarà resa interamente pensionabile per i lavoratori con accollo a carico dello Stato dei relativi oneri contributivi. Si fa osservare che, rispetto ad oggi, l’applicazione dell’agevolazione non sarà più automatica ma sarà concessa su domanda delle imprese nei limiti delle risorse disponibili (pari a 650 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010). In aggiunta ai predetti incentivi di natura contributiva per il solo 2008 è stata prevista una detassazione dei premi di risultato da realizzarsi anch’essa tramite decreto ministeriale.

 

Contratti a termine (art. 1, commi da 39 a 43) – E’ stato posto un tetto di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, alla durata dei contratti a termine come del resto già previsto da diversi contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci). Raggiunto tale limite potrà tuttavia essere stipulato tra gli stessi soggetti un nuovo contratto, purché secondo una determinata procedura comportante il coinvolgimento della direzione provinciale del lavoro e del sindacato. La durata del nuovo contratto sarà stabilita con Avvisi comuni delle parti sociali.

 

Parasubordinati (art. 1, comma 79) – A decorrere dall’1 gennaio 2008 la contribuzione per i collaboratori a progetto è stata elevata al 17% (in precedenza 16%), nel caso di soggetti già iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria, e al 24,72% (in precedenza 23,72%), nel caso di soggetti non iscritti; limitatamente ai soggetti non iscritti è stato previsto un ulteriore aumento di un punto percentuale per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Ammortizzatori sociali (art. 1, commi 28 e 29) – Il Governo è stato delegato a riformare entro un anno il sistema degli ammortizzatori sociali prevedendo in particolare la progressiva estensione e armonizzare della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali.

 

Apprendistato (art. 1, comma 33) – Anche per la riforma dell’apprendistato è stata attribuita una specifica delega al Governo. La riforma dovrà rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e favorire una maggiore omogeneità dell’istituto sul territorio nazionale, superando le attuali frammentazioni regionali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.172/2007, 35/2006, 22/2000 e 132/1996

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n.301 del 29.12.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247

Norme  di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,

lavoro   e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la  crescita

sostenibili,   nonche'   ulteriori  norme  in  materia  di  lavoro  e

previdenza sociale.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  La  Tabella  A  allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e'

sostituita  dalle  Tabelle  A  e  B  contenute  nell'Allegato  1 alla

presente legge.

   2.  All'articolo  1  della  legge  23  agosto  2004,  n. 243, sono

apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6 e' cosi' modificato:

   1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

   "a)  il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento pensionistico di

anzianita'   per   i   lavoratori   dipendenti  e  autonomi  iscritti

all'assicurazione   generale   obbligatoria  e  alle  forme  di  essa

sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di

anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al

raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il

periodo  dal  1°  gennaio  2008  al  30  giugno 2009, nella Tabella A

allegata  alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo

restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva non inferiore a

trentacinque  anni,  dei  requisiti indicati nella Tabella B allegata

alla  presente  legge.  Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,

indipendentemente   dall'eta',   in   presenza  di  un  requisito  di

anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni";

   2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:

   "2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari ad almeno trentacinque

anni,  al  raggiungimento  dei requisiti di eta' anagrafica indicati,

per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A

allegata  alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo

restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva non inferiore a

trentacinque  anni,  dei  requisiti indicati nella Tabella B allegata

alla presente legge";

   3)  l'ultimo  periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:

"Per   il   personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,  ai  fini

dell'accesso  al  trattamento  pensionistico,  che  la cessazione dal

servizio  ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e

accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento

economico  nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31

dicembre   dell'anno  avendo  come  riferimento  per  l'anno  2009  i

requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";

   b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

   "7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  dell'anno  2012,  puo'  essere

stabilito   il  differimento  della  decorrenza  dell'incremento  dei

requisiti  di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di

eta'  anagrafica  minima  indicato  dal 2013 nella Tabella B allegata

alla  presente  legge,  qualora,  sulla base di specifica verifica da

effettuarsi,  entro  il  30  settembre 2012, sugli effetti finanziari

derivanti  dalle  modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento

anticipato,  risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti

dall'applicazione  della  Tabella  B  siano tali da assicurare quelli

programmati  con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento

indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";

   c)  al  comma  8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle

seguenti: "20 luglio 2007";

   d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:

   "18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'

vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge

continuano  ad  applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori

beneficiari,  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita' ai sensi degli

articoli  4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

modificazioni,    sulla   base   di   accordi   sindacali   stipulati

anteriormente  al  15  luglio  2007,  che maturano i requisiti per il

pensionamento   di   anzianita'   entro   il   periodo  di  fruizione

dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui  all'articolo 7, commi 1 e 2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223";

   e) il comma 19 e' cosi' modificato:

   1)  le  parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle

seguenti: "15.000 domande di pensione";

   2)  le  parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite

dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".

   3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data

di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti

legislativi,  al  fine  di  concedere  ai  lavoratori  dipendenti che

maturano  i  requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal

1°  gennaio  2008  impegnati  in  particolari  lavori  o attivita' la

possibilita'  di  conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento

anticipato   con   requisiti  inferiori  a  quelli  previsti  per  la

generalita'  dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

   a)  previsione  di  un  requisito anagrafico minimo ridotto di tre

anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando

il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime

di   decorrenza   del  pensionamento  secondo  le  modalita'  di  cui

all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004,

n. 243;

   b)  i  lavoratori  siano  impegnati  in  mansioni  particolarmente

usuranti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  19  maggio 1999 del

Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i

Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

della  sanita'  e  per  la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori

dipendenti  notturni  come  definiti dal decreto legislativo 8 aprile

2003,  n.  66,  che,  fermi restando i criteri di cui alla successiva

lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una

permanenza  minima  nel  periodo  notturno;  ovvero  siano lavoratori

addetti  alla  cosiddetta  "linea  catena"  che,  all'interno  di  un

processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a

lavorazioni  o  a  misurazione  di  tempi  di produzione con mansioni

organizzate   in   sequenze   di   postazioni,   svolgano   attivita'

caratterizzate   dalla   ripetizione   costante  dello  stesso  ciclo

lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a

flusso   continuo   o   a   scatti   con  cadenze  brevi  determinate

dall'organizzazione  del  lavoro  o  dalla tecnologia, con esclusione

degli  addetti  a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla

manutenzione,  al  rifornimento materiali e al controllo di qualita';

ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici

di trasporto di persone;

   c)  i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si

trovano  nelle  condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto

nelle attivita' di cui alla lettera medesima:

   1)  nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli

ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;

   2)  a  regime,  un  periodo  pari  almeno  alla  meta'  della vita

lavorativa;

   d)  stabilire  la  documentazione  e gli elementi di prova in data

certa  attestanti  l'esistenza  dei requisiti soggettivi e oggettivi,

anche  con  riferimento  alla  dimensione e all'assetto organizzativo

dell'azienda,   richiesti  dal  presente  comma,  e  disciplinare  il

relativo   procedimento   accertativo,   anche   attraverso  verifica

ispettiva;

   e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500

euro  e  non  superiore  a  2.000  euro  e  altre misure di carattere

sanzionatorio  nel  caso  di  omissione da parte del datore di lavoro

degli   adempimenti   relativi  agli  obblighi  di  comunicazione  ai

competenti     uffici     dell'Amministrazione     dell'articolazione

dell'attivita'  produttiva  ovvero dell'organizzazione dell'orario di

lavoro   aventi   le   caratteristiche   di   cui  alla  lettera  b),

relativamente,  rispettivamente,  alla cosiddetta "linea catena" e al

lavoro  notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto previsto

dall'articolo  484  del  codice penale e dalle altre ipotesi di reato

previste  dall'ordinamento,  in  caso di comunicazioni non veritiere,

anche  relativamente  ai  presupposti del conseguimento dei benefici,

una  sanzione  pari  fino  al 200 per cento delle somme indebitamente

corrisposte;

   f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione

dei  benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di

un  apposito  Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e' di 83

milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per

il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

   g)   prevedere   che,   qualora   nell'ambito  della  funzione  di

accertamento  del  diritto  di  cui  alle lettere c) e d) emerga, dal

monitoraggio  delle  domande  presentate e accolte, il verificarsi di

scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f),

il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale ne dia notizia

tempestivamente  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai fini

dell'adozione  dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

   4.  Il  Governo  si  impegna,  previa  verifica  del  rispetto del

principio  della  compensazione  finanziaria, a stabilire entro il 31

dicembre   2011,   per  i  soggetti  che  accedono  al  pensionamento

anticipato  con  40  anni  di  contribuzione  e  al  pensionamento di

vecchiaia  con  eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60

per   le  donne,  la  disciplina  della  decorrenza  dei  trattamenti

pensionistici a regime.

   5.  In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui

al  comma  4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato

con  40  anni  di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i

requisiti  previsti  dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base

di  quanto  sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza

del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito

quanto segue:

   a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme

di   previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in

possesso  dei  previsti  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento

anticipato   con  40  anni  di  contribuzione,  possono  accedere  al

pensionamento  sulla  base  del  regime  delle  decorrenze  stabilito

dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme

di   previdenza  dei  lavoratori  dipendenti,  qualora  risultino  in

possesso  dei  previsti  requisiti  per l'accesso al pensionamento di

vecchiaia  entro  il  primo  trimestre dell'anno, possono accedere al

pensionamento  dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in

possesso  dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono

accedere  al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora

risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre

dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno

successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti requisiti

entro   il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere  al

pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

   c)  coloro  i quali conseguono il trattamento di pensione a carico

delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i commercianti e i coltivatori

diretti,  qualora  risultino in possesso dei previsti requisiti entro

il  primo  trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal

1°  ottobre  dell'anno  medesimo;  qualora  risultino in possesso dei

previsti  requisiti  entro  il secondo trimestre, possono accedere al

pensionamento  dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino

in   possesso   dei  previsti  requisiti  entro  il  terzo  trimestre

dell'anno,  possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno

successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti requisiti

entro   il   quarto   trimestre   dell'anno,   possono   accedere  al

pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

   d)   per   il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano  le

disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  59 della legge 27

dicembre 1997, n. 449.

   6.   Il   Governo,   allo   scopo   di   assicurare   l'estensione

dell'obiettivo   dell'elevazione   dell'eta'   media  di  accesso  al

pensionamento  anche  ai  regimi  pensionistici  armonizzati  secondo

quanto  previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto

1995,   n.   335,   nonche'   agli   altri  regimi  e  alle  gestioni

pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore

della   presente   legge,   requisiti   diversi   da  quelli  vigenti

nell'assicurazione  generale  obbligatoria, ivi compresi i lavoratori

di  cui  all'articolo  78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.

388,  e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

195,  di  cui  alla  legge  27  dicembre  1941,  n. 1570, nonche' dei

rispettivi  dirigenti,  e'  delegato  ad  adottare, entro dodici mesi

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'

decreti  legislativi,  tenendo  conto delle obiettive peculiarita' ed

esigenze  dei  settori  di  attivita' e, in particolare, per le Forze

armate  e  per  quelle  di  polizia ad ordinamento civile e militare,

della specificita' dei relativi comparti, della condizione militare e

della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

   7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la

riorganizzazione,  in  via  regolamentare,  degli  enti pubblici sono

integrati,  limitatamente  agli  enti  previdenziali  pubblici, dalla

possibilita'  di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a

realizzare  sinergie  e conseguire risparmi di spesa anche attraverso

gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.

   8.  Ai  fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, un piano

industriale   volto   a   razionalizzare   il   sistema   degli  enti

previdenziali  e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio,

risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

   9.  Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al comma 7, i

provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici

di  livello  dirigenziale  degli  enti  previdenziali pubblici resisi

vacanti  sono  condizionati  al parere positivo delle amministrazioni

vigilanti  e  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  presso la

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  finalizzato alla verifica

della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.

   10.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1°

gennaio   2011   l'aliquota  contributiva  riguardante  i  lavoratori

iscritti   all'assicurazione   generale  obbligatoria  e  alle  forme

sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e' elevata di 0,09 punti

percentuali.  Con  effetto  dalla  medesima data sono incrementate in

uguale  misura  le  aliquote  contributive per il finanziamento delle

gestioni  pensionistiche  dei  lavoratori  artigiani,  commercianti e

coltivatori   diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alle  gestioni

autonome  dell'INPS,  nonche'  quelle  relative  agli  iscritti  alla

gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8

agosto  1995,  n.  335. Le aliquote contributive per il computo delle

prestazioni  pensionistiche  sono  incrementate,  a  decorrere  dalla

medesima   data,   in   misura   corrispondente   alle   aliquote  di

finanziamento.

   11.  In  funzione  delle economie rivenienti dall'attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento

di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  con  decreto del

Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro

del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono corrispondentemente

rideterminati  gli  incrementi  delle aliquote contributive di cui al

comma  10,  a  decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del

lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'  per

l'accertamento  delle  economie riscontrate in seguito all'attuazione

delle  disposizioni  di  cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni

della  spesa  a  normativa  vigente degli enti previdenziali pubblici

quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

   12.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e'  costituita  una Commissione composta da dieci esperti, di cui due

indicati  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, due

indicati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, sei indicati

dalle  organizzazioni  dei  lavoratori  dipendenti  e  autonomi e dei

datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano

nazionale,  con  il  compito  di proporre, entro il 31 dicembre 2008,

modifiche  dei  criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione

di  cui  all'articolo  1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

nel   rispetto   degli   andamenti  e  degli  equilibri  della  spesa

pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel  rispetto  delle  procedure

europee, che tengano conto:

   a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e

migratorie   che   incidono  sulla  determinazione  dei  coefficienti

medesimi;

   b)  dell'incidenza  dei  percorsi  lavorativi,  anche  al  fine di

verificare  l'adeguatezza  degli  attuali  meccanismi di tutela delle

pensioni  piu'  basse  e  di  proporre  meccanismi  di solidarieta' e

garanzia  per  tutti  i  percorsi  lavorativi,  nonche'  di  proporre

politiche  attive  che possano favorire il raggiungimento di un tasso

di  sostituzione  al  netto  della fiscalita' non inferiore al 60 per

cento,   con  riferimento  all'aliquota  prevista  per  i  lavoratori

dipendenti;

   c)  del  rapporto  intercorrente tra l'eta' media attesa di vita e

quella dei singoli settori di attivita'.

   13.  La  Commissione  di  cui  al  comma  12  inoltre valuta nuove

possibili  forme  di  flessibilita'  in  uscita  collegate al sistema

contributivo,   nel  rispetto  delle  compatibilita'  di  medio-lungo

periodo   del   sistema   pensionistico.  Dalla  costituzione  e  dal

funzionamento  della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri  per  la  finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non

sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.

   14.   In  fase  di  prima  rideterminazione  dei  coefficienti  di

trasformazione  di  cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto

1995,  n.  335,  in  applicazione  dei criteri di cui all'articolo 1,

comma  11,  della  medesima  legge, la Tabella A allegata alla citata

legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,

dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.

   15.  All'articolo  1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

le  parole da: "il Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono

sostituite  dalle  seguenti:  "con decreto del Ministero del lavoro e

della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia

e  delle  finanze,  e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di

trasformazione previsto al comma 6".

   16.  Il  Governo procede con cadenza decennale alla verifica della

sostenibilita'  ed  equita'  del  sistema  pensionistico con le parti

sociali.

   17.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla

data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi,   recanti   norme  finalizzate  all'introduzione  di  un

contributo  di  solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati

delle  gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori

dipendenti  e  del  Fondo  di  previdenza  per  il  personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare

in  modo  equo  il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto

Fondo.

   18.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si

atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  previsione  di  un  contributo limitato nell'ammontare e nella

durata;

   b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di

iscrizione  antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge 8

agosto  1995,  n.  335, e alla quota di pensione calcolata in base ai

parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime  dell'assicurazione

generale obbligatoria.

   19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto

volte  il  trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle

pensioni,  secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,

della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  non  e' concessa. Per le

pensioni  di  importo  superiore a otto volte il predetto trattamento

minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di

rivalutazione  automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008

e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite

maggiorato.

   20.  Ai  fini  del conseguimento dei benefici previdenziali di cui

all'articolo  13,  comma  8,  della  legge  27  marzo 1992, n. 257, e

successive  modificazioni,  sono  valide le certificazioni rilasciate

dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro  (INAIL)  ai  lavoratori  che  abbiano  presentato  domanda al

predetto  Istituto  entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'

lavorativa   svolta   con   esposizione  all'amianto  fino  all'avvio

dell'azione  di  bonifica  e,  comunque, non oltre il 2 ottobre 2003,

nelle  aziende  interessate  dagli  atti di indirizzo gia' emanati in

materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

   21.  Il  diritto  ai benefici previdenziali previsti dall'articolo

13,  comma  8,  della  legge  27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di

esposizione  riconosciuti  per  effetto  della disposizione di cui al

comma   20,   spetta   ai  lavoratori  non  titolari  di  trattamento

pensionistico  avente  decorrenza  anteriore  alla data di entrata in

vigore della presente legge.

   22.  Le  modalita'  di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite

con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

   23.  In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione

automatica  degli  importi  indicati  nella "tabella indennizzo danno

biologico",  di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui

all'articolo  1,  comma  780,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,

accertate  in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di

50  milioni  di  euro,  e' destinata all'aumento in via straordinaria

delle  indennita'  dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del

valore  dell'indennita'  risarcitoria  del  danno biologico di cui al

citato  articolo  13  del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo

conto  della  variazione  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di

impiegati  ed  operai  accertati  dall'ISTAT,  delle  retribuzioni di

riferimento  per  la  liquidazione delle rendite, intervenuta per gli

anni dal 2000 al 2007.

   24.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.

   25.  Per  i  trattamenti  di  disoccupazione  in  pagamento dal 1°

gennaio  2008  la  durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione

con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio

decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e'

elevata  a  otto  mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a

cinquanta  anni  e  a  dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica

pari  o  superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione

figurativa  per  l'intero  periodo  di percezione del trattamento nel

limite  massimo  delle  durate legali previste dal presente comma. La

percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta

indennita'  e'  elevata  al  60  per cento per i primi sei mesi ed e'

fissata  al  50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento

per  gli  ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui

al  presente  comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione

agricoli,  ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria con

requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge

21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio  1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle

ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione

disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e

offerta di lavoro.

   26.  Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento

dal   1°   gennaio   2008   la  percentuale  di  commisurazione  alla

retribuzione  dell'indennita'  ordinaria con requisiti ridotti di cui

all'articolo  7,  comma  3,  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'

rideterminata  al  35  per  cento  per i primi 120 giorni e al 40 per

cento  per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i

medesimi  trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero

di  giornate  pari  a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non

superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate

di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle

giornate di lavoro prestate.

   27.  Con  effetto  dal  1°  gennaio di ciascun anno, a partire dal

2008,  gli  aumenti  di  cui  all'ultimo  periodo  del  secondo comma

dell'articolo  1  della  legge  13  agosto 1980, n. 427, e successive

modificazioni  e  integrazioni, sono determinati nella misura del 100

per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice

ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie degli operai e degli

impiegati.

   28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici

mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su

proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, in

conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle

regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo

l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale

attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni

concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle

differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei

lavoratori  immigrati,  uno  o piu' decreti legislativi finalizzati a

riformare  la  materia  degli  ammortizzatori sociali per il riordino

degli istituti a sostegno del reddito.

   29.  La  delega  di cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  graduale  armonizzazione  dei  trattamenti di disoccupazione e

creazione  di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito

e   al   reinserimento  lavorativo  dei  soggetti  disoccupati  senza

distinzione  di  qualifica,  appartenenza  settoriale,  dimensione di

impresa e tipologia di contratti di lavoro;

   b)  modulazione  dei trattamenti collegata all'eta' anagrafica dei

lavoratori  e  alle  condizioni occupazionali piu' difficili presenti

nelle   regioni   del  Mezzogiorno,  con  particolare  riguardo  alla

condizione femminile;

   c)  previsione,  per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di

disoccupazione,  della  copertura  figurativa  ai  fini previdenziali

calcolata sulla base della retribuzione;

   d)   progressiva   estensione   e   armonizzazione   della   cassa

integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalita'

di  regolazione  diverse  a  seconda degli interventi da attuare e di

applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e

risanamento  ambientale che determinino la sospensione dell'attivita'

lavorativa;

   e)  coinvolgimento  e  partecipazione  attiva  delle  aziende  nel

processo di ricollocazione dei lavoratori;

   f)  valorizzazione  del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine

dell'individuazione  di  eventuali  prestazioni aggiuntive rispetto a

quelle assicurate dal sistema generale;

   g)  connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare

favorendo  la  stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione,

soprattutto  giovanile  e femminile, nonche' l'inserimento lavorativo

di   soggetti   appartenenti  alle  fasce  deboli  del  mercato,  con

particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu'

matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

   h)   potenziare  i  servizi  per  l'impiego,  in  connessione  con

l'esercizio  della  delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di

collegare    e   coordinare   l'erogazione   delle   prestazioni   di

disoccupazione  a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in

coordinamento  con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei

relativi  sussidi  e benefici anche attraverso la previsione di forme

di  comunicazione  informatica  da  parte degli enti previdenziali al

Ministero  del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai

lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

   30.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del

Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in conformita'

all'articolo  117  della  Costituzione e agli statuti delle regioni a

statuto  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e

alle  relative  norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della

tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e  sociali,  anche  con  riguardo  alle  differenze  di genere e alla

condizione  delle  lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu'

decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in

materia di:

   a) servizi per l'impiego;

   b) incentivi all'occupazione;

   c) apprendistato.

   31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il

Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una

velocizzazione  e  semplificazione  dei  dati  utili  per la gestione

complessiva del mercato del lavoro;

   b)  valorizzazione  delle  sinergie tra servizi pubblici e agenzie

private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine

di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra  domanda  e offerta di

lavoro,  prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei criteri per

l'accreditamento  e  l'autorizzazione  dei  soggetti  che operano sul

mercato  del  lavoro  e  la  definizione dei livelli essenziali delle

prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

   c)  programmazione  e  pianificazione  delle  misure relative alla

promozione   dell'invecchiamento  attivo  verso  i  lavoratori  e  le

imprese, valorizzando il momento formativo;

   d)  promozione  del  patto  di servizio come strumento di gestione

adottato  dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva

del lavoro;

   e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

   32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il

Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

   b)  migliorare,  in  particolare,  il tasso di occupazione stabile

delle  donne,  dei  giovani  e  delle  persone ultracinquantenni, con

riferimento,  nell'ambito  della  Strategia  di Lisbona, ai benchmark

europei  in  materia  di  occupazione, formazione e istruzione, cosi'

come   stabiliti  nei  documenti  della  Commissione  europea  e  del

Consiglio europeo;

   c)  ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina

del  contratto  di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di

discriminazione  diretta  e  indiretta, in particolare dei divieti di

discriminazione  per  ragione  di  sesso  e  di  eta',  per  espressa

individuazione,  nell'ambito  dei  soggetti  di  cui alla lettera b),

degli  appartenenti  a  gruppi  caratterizzati da maggiore rischio di

esclusione sociale;

   d)  prevedere  aumenti  contributivi  per  i contratti di lavoro a

tempo  parziale  con  orario inferiore alle dodici ore settimanali al

fine   di   promuovere,  soprattutto  nei  settori  dei  servizi,  la

diffusione  di  contratti  di  lavoro  con  orario  giornaliero  piu'

elevato;

   e)  prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia,

incentivi  per  la  stipula  di contratti a tempo parziale con orario

giornaliero  elevato  e  agevolazioni  per  le  trasformazioni, anche

temporanee  e  reversibili,  di  rapporti a tempo pieno in rapporti a

tempo  parziale  avvenute  su richiesta di lavoratrici o lavoratori e

giustificate da comprovati compiti di cura;

   f)  prevedere  specifiche  misure volte all'inserimento lavorativo

dei lavoratori socialmente utili.

   33.  In  ordine  alla  delega  di  cui al comma 30, lettera c), da

esercitare  previa  intesa  con  le  regioni  e  le parti sociali, il

Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  rafforzamento  del  ruolo  della contrattazione collettiva nel

quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

   b)   individuazione   di  standard  nazionali  di  qualita'  della

formazione  in materia di profili professionali e percorsi formativi,

certificazione  delle  competenze, validazione dei progetti formativi

individuali e riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,

anche   al   fine   di  agevolare  la  mobilita'  territoriale  degli

apprendisti   mediante   l'individuazione  di  requisiti  minimi  per

l'erogazione della formazione formale;

   c)    con   riferimento   all'apprendistato   professionalizzante,

individuazione  di meccanismi in grado di garantire la determinazione

dei  livelli  essenziali  delle prestazioni e l'attuazione uniforme e

immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

   d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei

contratti di apprendistato.

   34.   Per   il   finanziamento   delle   attivita'  di  formazione

professionale  di  cui  all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre

1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1982,  n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la

spesa  di  10  milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del

Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante

corrispondente  riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009,

dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 1, comma 1161,

della  legge  27  dicembre  2006, n. 296. Per i periodi successivi si

provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

   35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito

dal seguente:

   "Art.  13.  - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di eta'

compresa  fra  il  diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui

confronti  sia  accertata  una  riduzione della capacita' lavorativa,

nella  misura  pari  o  superiore  al  74 per cento, che non svolgono

attivita'  lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,

e'  concesso,  a  carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno

mensile  di  euro  242,84  per  tredici  mensilita',  con  le  stesse

condizioni  e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di

cui all'articolo 12.

   2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS

ai  sensi  dell'articolo  46  e  seguenti  del  testo unico di cui al

decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il

soggetto  di  cui  al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita'

lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a

darne tempestiva comunicazione all'INPS".

   36.  Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e' abrogato.

   37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:

   a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

   "Art.  12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con

finalita' formative). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli

articoli  9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con

i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo

3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),

della  legge  8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le

imprese  sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,

i  disabili  liberi  professionisti,  anche  se  operanti  con  ditta

individuale,  nonche'  con  i  datori  di lavoro privati non soggetti

all'obbligo  di  assunzione previsto dalla presente legge, di seguito

denominati   soggetti  ospitanti,  apposite  convenzioni  finalizzate

all'inserimento  temporaneo  dei disabili appartenenti alle categorie

di  cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori

di   lavoro  si  impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.  Tali

convenzioni,  non  ripetibili  per  lo stesso soggetto, salvo diversa

valutazione  del  comitato  tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6

del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, come modificato

dall'articolo  6 della presente legge, non possono riguardare piu' di

un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50

dipendenti,  ovvero  piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da

assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'

di 50 dipendenti.

   2.  La  convenzione  e'  subordinata alla sussistenza dei seguenti

requisiti:

   a)  contestuale  assunzione  a tempo indeterminato del disabile da

parte del datore di lavoro;

   b)  computabilita'  ai  fini  dell'adempimento dell'obbligo di cui

all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

   c)  impiego  del  disabile  presso  i soggetti ospitanti di cui al

comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico

di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo'

eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte

degli uffici competenti;

   d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

   1)  l'ammontare  delle commesse che il datore di lavoro si impegna

ad  affidare  ai  soggetti  ospitanti; tale ammontare non deve essere

inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la

parte  normativa  e retributiva dei contratti collettivi nazionali di

lavoro,  ivi  compresi  gli oneri previdenziali e assistenziali, e di

svolgere  le  funzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  dei

disabili;

   2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

   3)   la   descrizione  del  piano  personalizzato  di  inserimento

lavorativo.

   3.  Alle  convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

   4.  Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro

privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le

cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della

legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite

convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei

detenuti disabili";

   b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

   "Art.  12-bis.  -  (Convenzioni  di  inserimento lavorativo). - 1.

Ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli

uffici  competenti  possono  stipulare con i datori di lavoro privati

tenuti  all'obbligo  di  assunzione  di  cui all'articolo 3, comma 1,

lettera  a),  di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti

di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo, di seguito denominati

soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione

da  parte  dei  soggetti destinatari medesimi di persone disabili che

presentino  particolari  caratteristiche e difficolta' di inserimento

nel  ciclo  lavorativo  ordinario,  ai quali i soggetti conferenti si

impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.  Sono  fatte  salve le

convenzioni   in   essere  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

   2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente a

copertura  dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10

per  cento  della  quota  di  riserva di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.

   3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

   a)  individuazione  delle  persone  disabili  da inserire con tale

tipologia  di  convenzione,  previo  loro  consenso, effettuata dagli

uffici  competenti,  sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma

3,  del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato

dall'articolo  6  della  presente  legge,  e  definizione di un piano

personalizzato di inserimento lavorativo;

   b) durata non inferiore a tre anni;

   c)   determinazione  del  valore  della  commessa  di  lavoro  non

inferiore  alla  copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita'

di  personale  assunta,  dei  costi derivanti dall'applicazione della

parte  normativa  e retributiva dei contratti collettivi nazionali di

lavoro,  nonche'  dei  costi  previsti  nel  piano  personalizzato di

inserimento   lavorativo.  E'  consentito  il  conferimento  di  piu'

commesse di lavoro;

   d)  conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione

delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

   4.  Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  le

cooperative  sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),

della  legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e

loro  consorzi;  le  imprese  sociali di cui all'articolo 2, comma 2,

lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i

datori  di  lavoro  privati non soggetti all'obbligo di assunzione di

cui  all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso

dei seguenti requisiti:

   a) non avere in corso procedure concorsuali;

   b)  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

   c) essere dotati di locali idonei;

   d)  non  avere  proceduto  nei dodici mesi precedenti l'avviamento

lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse

quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

   e)  avere  nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa

svolgere le funzioni di tutor.

   5.  Alla  scadenza  della  convenzione,  salvo il ricorso ad altri

istituti   previsti   dalla  presente  legge,  il  datore  di  lavoro

committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':

   a)  rinnovare  la  convenzione  una  sola volta per un periodo non

inferiore a due anni;

   b)  assumere  il  lavoratore  disabile  dedotto in convenzione con

contratto  a  tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche

in  deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in

tal  caso  il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per

il  diritto  al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,

nei   limiti  delle  disponibilita'  ivi  previste,  con  diritto  di

prelazione nell'assegnazione delle risorse.

   6.  La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti  in

convenzione  viene  effettuata dai servizi incaricati delle attivita'

di  sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative

in caso di inadempimento.

   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno

definiti  modalita'  e  criteri  di attuazione di quanto previsto nel

presente articolo";

   c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

   "Art.  13.  - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle

disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del

5  dicembre  2002,  e  successive  modifiche e integrazioni, relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di

Stato  a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

delle  Comunita'  europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e

le  province autonome possono concedere un contributo all'assunzione,

a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle

disponibilita' ivi indicate:

   a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale,

per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni

di  cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

abbia  una  riduzione  della capacita' lavorativa superiore al 79 per

cento  o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui

alle  tabelle  annesse  al  testo  unico  delle  norme  in materia di

pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente della

Repubblica  23  dicembre  1978,  n.  915, e successive modificazioni,

ovvero  con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle

percentuali di invalidita';

   b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale,

per  ogni  lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni

di  cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per

cento  e  il  79  per  cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla

sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

   c)  in  ogni  caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione

deve  essere  calcolato  sul  totale  del  costo  salariale  annuo da

corrispondere al lavoratore;

   d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla

trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle

possibilita'  operative  dei  disabili  con riduzione della capacita'

lavorativa  superiore  al  50  per  cento  o  per  l'apprestamento di

tecnologie  di  telelavoro  ovvero  per  la  rimozione delle barriere

architettoniche   che   limitano  in  qualsiasi  modo  l'integrazione

lavorativa del disabile.

   2.  Possono  essere  ammesse  ai  contributi  di cui al comma 1 le

assunzioni   a  tempo  indeterminato.  Le  assunzioni  devono  essere

realizzate  nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di

riparto  di  cui  al  comma  4.  La  concessione  del  contributo  e'

subordinata  alla  verifica,  da parte degli uffici competenti, della

permanenza    del   rapporto   di   lavoro   o,   qualora   previsto,

dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

   3.  Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di

lavoro  privati  che,  pur  non  essendo soggetti agli obblighi della

presente  legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato

di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.

   4.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e' istituito

presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale il Fondo

per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e'

autorizzata  la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti,

euro  37  milioni  per  l'anno  2007  ed  euro 42 milioni a decorrere

dall'anno  2008,  annualmente  ripartito fra le regioni e le province

autonome  proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute

ammissibili  secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di

cui al comma 5.

   5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della   presente   disposizione,   di   concerto   con   il  Ministro

dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono

definiti   i  criteri  e  le  modalita'  per  la  ripartizione  delle

disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.

   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante

corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa  di  cui

all'articolo  29-quater  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e

successive   modifiche   e   integrazioni.  Le  somme  non  impegnate

nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

   7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   8.  Le  regioni  e le province autonome disciplinano, nel rispetto

delle  disposizioni  introdotte  con  il decreto di cui al comma 5, i

procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

   9.  Le  regioni  e  le  province  autonome, tenuto conto di quanto

previsto  all'articolo  10  del  regolamento  (CE) n. 2204/2002 della

Commissione,   del  5  dicembre  2002,  comunicano  annualmente,  con

relazione,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale un

resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui

al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

   10.  Il  Governo,  ogni  due  anni,  procede ad una verifica degli

effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione

dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".

   38.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore della presente

legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276.

   39.  All'articolo  1  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

368, e' premesso il seguente comma:

   "01.  Il  contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a

tempo indeterminato".

   40.  All'articolo  5  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

368, sono apportate le seguenti modifiche:

   a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "inferiore  a sei mesi" sono

inserite  le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui

al comma 4-bis,";

   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.   Ferma   restando  la  disciplina  della  successione  di

contratti  di  cui  ai  commi  precedenti,  qualora  per  effetto  di

successione  di  contratti  a  termine per lo svolgimento di mansioni

equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo

stesso  lavoratore  abbia  complessivamente superato i trentasei mesi

comprensivi  di  proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di

interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto

di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In

deroga  a  quanto  disposto  dal primo periodo del presente comma, un

ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'

essere  stipulato  per  una  sola  volta, a condizione che la stipula

avvenga  presso  la  direzione  provinciale del lavoro competente per

territorio  e  con  l'assistenza  di  un  rappresentante di una delle

organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul

piano  nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente    piu'    rappresentative   sul   piano   nazionale

stabiliscono  con  avvisi  comuni  la  durata  del predetto ulteriore

contratto.  In  caso  di  mancato rispetto della descritta procedura,

nonche'  nel  caso  di superamento del termine stabilito nel medesimo

contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

   4-ter.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non  trovano

applicazione  nei  confronti  delle attivita' stagionali definite dal

decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e

successive  modifiche  e  integrazioni, nonche' di quelle che saranno

individuate  dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali

stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative.

   4-quater.  Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o  piu'

contratti   a  termine  presso  la  stessa  azienda,  abbia  prestato

attivita'  lavorativa  per un periodo superiore a sei mesi ha diritto

di  precedenza  nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal

datore  di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle

mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

   4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di

attivita'  stagionali  ha  diritto  di  precedenza,  rispetto a nuove

assunzioni  a  termine  da parte dello stesso datore di lavoro per le

medesime attivita' stagionali.

   4-sexies.  Il  diritto  di  precedenza  di cui ai commi 4-quater e

4-quinquies  puo'  essere  esercitato  a condizione che il lavoratore

manifesti  in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro

rispettivamente  sei  mesi  e  tre  mesi dalla data di cessazione del

rapporto  stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione

del rapporto di lavoro".

   41.  L'articolo  10  del  decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

368, e' cosi' modificato:

   a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

   "c)   per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici  programmi

radiofonici o televisivi;

   d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni";

   b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

   c)  al  comma  4  sono  premesse  le seguenti parole: "In deroga a

quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".

   42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre

2003,  n.  276,  le  parole:  "all'articolo  5,  commi  3  e  4" sono

sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".

   43.  In  fase  di  prima applicazione delle disposizioni di cui ai

commi da 40 a 42:

   a)  i  contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore

della   presente  legge  continuano  fino  al  termine  previsto  dal

contratto,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis

dell'articolo  5  del  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368,

introdotto dal presente articolo;

   b)  il  periodo  di lavoro gia' effettuato alla data di entrata in

vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi

di  attivita' ai fini della determinazione del periodo massimo di cui

al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

   44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo

modificato  dal  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono

apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 7:

   1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro

a  tempo  parziale  possono,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal

presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i

contratti   collettivi   stipulati   dalle  organizzazioni  sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale possono,

nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  commi  8 e 9," e la parola:

"concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";

   2)  nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino

alla  parola:  "stabiliscono:"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "I

predetti contratti collettivi stabiliscono:";

   b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

   "8.  L'esercizio,  ove previsto dai contratti collettivi di cui al

comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte

del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della

prestazione   lavorativa,   nonche'  di  modificare  la  collocazione

temporale  della  stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro

un  preavviso,  fatte  salve le intese fra le parti, di almeno cinque

giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto a specifiche compensazioni,

nella  misura  ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di

cui all'articolo 1, comma 3";

   c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;

   d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:

   "Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore

privato  affetti  da  patologie  oncologiche, per i quali residui una

ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti

di  terapie  salvavita, accertata da una commissione medica istituita

presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,

hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo

pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il

rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato

nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del

lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli

per il prestatore di lavoro.

   2.  In  caso  di  patologie  oncologiche riguardanti il coniuge, i

figli  o  i  genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel

caso  in  cui  il  lavoratore  o  la  lavoratrice assista una persona

convivente  con totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma

connotazione  di  gravita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della

legge  5  febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta una

percentuale  di  invalidita' pari al 100 per cento, con necessita' di

assistenza  continua  in  quanto  non  in  grado di compiere gli atti

quotidiani  della  vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di

cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato

nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del 26

febbraio  1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del

contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

   3.  In  caso  di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con

figlio  convivente  di  eta'  non  superiore  agli anni tredici o con

figlio  convivente  portatore  di  handicap  ai sensi dell'articolo 3

della  legge  5  febbraio  1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita'

alla  trasformazione  del  contratto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale";

   e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:

   "Art.  12-ter.  -  (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che

abbia  trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di

lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con

contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di

quelle  equivalenti  a  quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo

parziale".

   45.  Gli  articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, sono abrogati.

   46.  E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo

indeterminato  di  cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

   47.  Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro

irregolare  o  sommerso  per  sopperire  ad  esigenze  di utilizzo di

personale  per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo

nel  settore  del  turismo  e  dello spettacolo, i relativi contratti

collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello

nazionale  possono  prevedere  la  stipula  di  specifici rapporti di

lavoro  per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine

settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per

ulteriori  casi,  comprese  le  fattispecie gia' individuate ai sensi

dell'articolo  10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001,

n. 368.

   48.  I  contratti  collettivi  di cui al comma 47 disciplinano, in

particolare:

   a)  le  condizioni,  i requisiti e le modalita' dell'effettuazione

della  prestazione  connesse  ad  esigenze  oggettive e i suoi limiti

massimi temporali;

   b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a

quello  corrisposto  ad  altro  lavoratore  per le medesime mansioni,

riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

   c) la corresponsione di una specifica indennita' di disponibilita'

nel  caso  sia prevista una disponibilita' del lavoratore a svolgere,

in un arco temporale definito, la prestazione.

   49.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  sentite  le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei  lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalita' per lo

svolgimento  in  forma  semplificata degli adempimenti amministrativi

concernenti  l'instaurazione,  la  trasformazione  e la cessazione di

rapporti  di  lavoro  di  cui  ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e

disposizioni  specifiche  per  disciplinare  in particolare i profili

previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.

   50.   Decorsi   due   anni   dall'emanazione   delle  disposizioni

contrattuali  di  cui  al  comma  47, il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie

dei   contratti   collettivi  alla  loro  verifica,  con  particolare

riferimento  agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso

e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

   51.  Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,

n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.

341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

   "5.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno il Governo procede a

verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma

1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero

del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero

dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello

stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento

la  riduzione  contributiva  di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni

dalla  predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato

decreto,  si  applica la riduzione determinata per l'anno precedente,

salvo  conguaglio  da parte degli istituti previdenziali in relazione

all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione

del  decreto  stesso  entro  e  non oltre il 15 dicembre dell'anno di

riferimento".

   52.  In  caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di

lavoro  nel  settore  edile  comunica  all'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

   53.  All'articolo  5,  comma  2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

dopo  il  primo  periodo,  e' inserito il seguente: "Non sono inoltre

tenuti  all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di

lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere

e gli addetti al trasporto del settore".

   54.  All'articolo  36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

   "7-bis.  L'adozione  dei provvedimenti sanzionatori amministrativi

di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,

relativi  alle  violazioni  constatate prima della data di entrata in

vigore  del  presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle

entrate  ed  e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18

dicembre  1997,  n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del

comma 2 dell'articolo 16".

   55.  Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato e le figure

equiparate,   l'importo   giornaliero  dell'indennita'  ordinaria  di

disoccupazione  di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21

marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20

maggio  1988,  n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche'

dei  trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto

1972,  n.  457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,

e'  fissato  con  riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1°

gennaio  2008  nella  misura  del  40  per  cento  della retribuzione

indicata  all'articolo  1  del  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,

ed  e'  corrisposto  per  il  numero  di giornate di iscrizione negli

elenchi  nominativi,  entro  il  limite di 365 giornate del parametro

annuo di riferimento.

   56.  Ai  fini  dell'indennita' di cui al comma 55, sono valutati i

periodi  di  lavoro  dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in

altri   settori,   purche'  in  tal  caso  l'attivita'  agricola  sia

prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

   57.  Ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  annuo  di  270

contributi  giornalieri,  valido  per  il  diritto  e la misura delle

prestazioni  pensionistiche,  l'Istituto  nazionale  della previdenza

sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55

spettante  al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma

pari  al  9  per  cento della medesima per ogni giornata indennizzata

sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo

utile  per  la  pensione  di  anzianita'  restano confermate le norme

vigenti.

   58.  In  via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto

disposto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1/2004 della Commissione, del 23

dicembre  2003,  e  n.  1857/2006  della Commissione, del 15 dicembre

2006,  i  datori  di  lavoro  agricolo  hanno  diritto  ad un credito

d'imposta  complessivo  per  ciascuna  giornata  lavorativa ulteriore

rispetto  a  quelle  dichiarate  nell'anno  precedente  pari a 1 euro

ovvero  a  0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo

"convergenza"  e  nelle  zone  di  cui  all'obiettivo "competitivita'

regionale  e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n.

1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

   59.  Il  Governo,  all'esito  della  sperimentazione,  sentite  le

associazioni  datoriali  e  le  organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative  delle  categorie  interessate, procede alla verifica

delle  disposizioni  di  cui  al comma 58, anche al fine di valutarne

l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati

di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

   60.  Al  fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di

lavoro,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle

condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore

al  20  per  cento  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione dei

lavoratori  agricoli  dipendenti dalle imprese con almeno due anni di

attivita'  e  comunque  nei  limiti  di  20 milioni di euro annui, le

quali:

   a)  siano  in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e

igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,

n.  626,  e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di

settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

   b)   abbiano   adottato,   nell'ambito  di  piani  pluriennali  di

prevenzione,  misure  per l'eliminazione delle fonti di rischio e per

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi

di lavoro;

   c)  non  abbiano  registrato infortuni nel biennio precedente alla

data  della  richiesta  di  ammissione  al  beneficio  o  siano state

destinatarie  dei  provvedimenti  sanzionatori  di cui all'articolo 5

della legge 3 agosto 2007, n. 123.

   61.  Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n.

240,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Limitatamente

all'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro, le disposizioni

del  primo  periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di

lavoro a tempo determinato".

   62.  A  decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per

l'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione involontaria,

di  cui  all'articolo  11,  ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio

1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre

1981,  n.  537,  e'  ridotta  di  0,3  punti  percentuali;  l'importo

derivante  dalla  riduzione  di  0,3 punti percentuali della predetta

aliquota  contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative

di  formazione  continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore

agricolo.

   63.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  Fondi  paritetici

interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai

sensi  del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.

388,  e  successive  modificazioni,  effettuano  l'intero  versamento

contributivo,  pari  al  2,75  per cento delle retribuzioni, all'INPS

che,  dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative

di  cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al

Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

   64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi

paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di

versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso,

la  quota  dello  0,30  per  cento di cui al comma 62 segue la stessa

destinazione  del  contributo  integrativo previsto dall'articolo 25,

quarto  comma,  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, e successive

modificazioni.

   65.  Il  comma  6  dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n.

223, e' sostituito dal seguente:

   "6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per

almeno  cinque  giornate,  come  risultanti  dalle  iscrizioni  degli

elenchi  anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di cui

all'articolo  2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate

ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,

n.   296,   e   che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui

all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

102,  e'  riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e assistenziali, in

aggiunta  alle  giornate  di  lavoro  prestate, un numero di giornate

necessarie  al  raggiungimento  di  quelle  lavorative effettivamente

svolte  alle  dipendenze  dei  medesimi  datori  di  lavoro nell'anno

precedente  a  quello  di  fruizione  dei  benefici  di cui al citato

articolo  1  del  decreto  legislativo  n.  102  del  2004. Lo stesso

beneficio  si  applica  ai piccoli coloni e compartecipanti familiari

delle  aziende  che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui

all'articolo  1,  comma  3, del citato decreto legislativo n. 102 del

2004".

   66.  Il  secondo  e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01

del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con

modificazioni,   dalla   legge   11   marzo  2006,  n.  81,  aggiunti

dall'articolo  4-bis  del  decreto-legge  15  febbraio  2007,  n. 10,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono

sostituiti  dai  seguenti:  "A  tale fine, in sede di pagamento degli

aiuti   comunitari,   gli   organismi  pagatori  sono  autorizzati  a

compensare   tali   aiuti   con  i  contributi  previdenziali  dovuti

dall'impresa  agricola  beneficiaria,  gia'  scaduti  alla  data  del

pagamento  degli  aiuti  medesimi,  compresi gli interessi di legge a

qualsiasi  titolo  maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A

tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati

relativi   ai   contributi   previdenziali   scaduti  contestualmente

all'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi

pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati

di  assistenza  agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis

del  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  e  successive

modificazioni.   In   caso   di   contestazioni,   la  legittimazione

processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

   67.  Con  effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del

decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135. E' istituito, nello stato di

previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un

Fondo  per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la

contrattazione  di  secondo  livello con dotazione finanziaria pari a

650  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008-2010. In via

sperimentale,  con  riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a

domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto

Fondo,  uno  sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione

imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile

1969,  n.  153,  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti

collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle

quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura

sia  correlata  dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di

incrementi   di   produttivita',   qualita'   e   altri  elementi  di

competitivita'   assunti  come  indicatori  dell'andamento  economico

dell'impresa  e  dei  suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso

sulla base dei seguenti criteri:

   a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente

comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5

per cento della retribuzione contrattuale percepita;

   b)  con  riferimento  alla quota di erogazioni di cui alla lettera

a),  lo  sgravio  sui  contributi  previdenziali dovuti dai datori di

lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali;

   c)  con  riferimento  alla quota di erogazioni di cui alla lettera

a),  lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e'

pari  ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di

erogazioni di cui alla lettera a).

   68.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono  stabilite  le  modalita'  di attuazione del comma 67, anche con

riferimento  all'individuazione  dei  criteri di priorita' sulla base

dei  quali  debba  essere  concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti

finanziari  previsti,  l'ammissione  al beneficio contributivo, e con

particolare  riguardo  al  monitoraggio dell'attuazione, al controllo

del  flusso  di  erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini

del  monitoraggio  e  della  verifica di coerenza dell'attuazione del

comma  67  con  gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza,

lavoro  e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del

23  luglio  2007  e  delle  caratteristiche  della  contrattazione di

secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o

maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, un Osservatorio presso il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione

delle  parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo

per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica

ed  effettuata,  in  ogni  caso,  compatibilmente  con  gli andamenti

programmati  di  finanza  pubblica.  A  tale  fine  e'  stabilito uno

specifico  incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2011.

   69.  E'  abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4,

lettera  e),  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

   70.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del

Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le

organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello

nazionale,  sono  emanate  disposizioni finalizzate a realizzare, per

l'anno  2008,  la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione

di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale

sulle  somme  oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di

secondo  livello  di  cui al comma 67, entro il limite complessivo di

150 milioni di euro per il medesimo anno.

   71.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  il  contributo  di  cui

all'articolo  2,  comma  19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'

soppresso.

   72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni,

ovvero  a  29  se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per

sopperire   alle   esigenze   scaturenti  dalla  peculiare  attivita'

lavorativa  svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative e

imprenditoriali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2008 sono istituiti,

presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti

Fondi:

   a)  Fondo credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei

lavoratori   a  progetto  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui

all'articolo  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che

non  risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di

consentire  in  via  esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in

assenza  di  contratto,  ad  un  credito  fino a 600 euro mensili per

dodici  mesi  con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei

mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attivita'

intermittenti;

   b)  Fondo  microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani,

al fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le

donne;

   c)  Fondo  per  il  credito  ai  giovani  lavoratori autonomi, per

sostenere   le   necessita'   finanziarie   legate  al  trasferimento

generazionale  delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio

e  del  turismo,  dell'agricoltura  e della cooperazione e l'avvio di

nuove attivita' in tali ambiti.

   73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72

e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

   74.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza

sociale,  di  concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze,

dello  sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attivita'

sportive,  da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono

disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui

al comma 72.

   75.  Allo  scopo  di  provvedere all'integrazione degli emolumenti

spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui

all'articolo  51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in

servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca

vigilati  dal  Ministero  dell'universita' e della ricerca e iscritti

alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto  1995,  n.  335,  il  fondo  di  finanziamento ordinario delle

predette   universita'   statali  ed  enti  pubblici  di  ricerca  e'

incrementato  di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009

e 2010.

   76.  In  attesa  di  una  complessiva  riforma dell'istituto della

totalizzazione  dei contributi assicurativi che riassorba e superi la

ricongiunzione  dei  medesimi,  sono  adottate,  a  decorrere  dal 1°

gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

   a)  all'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 2 febbraio

2006,  n.  42,  le  parole: "di durata non inferiore a sei anni" sono

sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";

   b)  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 30 aprile

1997,  n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in

alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".

   77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,

sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

   "4-bis.  Gli  oneri  da riscatto per periodi in relazione ai quali

trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono

essere  versati  ai  regimi  previdenziali  di  appartenenza in unica

soluzione   ovvero  in  120  rate  mensili  senza  l'applicazione  di

interessi   per   la  rateizzazione.  Tale  disposizione  si  applica

esclusivamente  alle  domande  presentate  a decorrere dal 1° gennaio

2008";

   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   "5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche

per   i  soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma  obbligatoria  di

previdenza  che  non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale

caso,   il  contributo  e'  versato  all'INPS  in  apposita  evidenza

contabile  separata  e viene rivalutato secondo le regole del sistema

contributivo,  con  riferimento  alla data della domanda. Il montante

maturato   e'  trasferito,  a  domanda  dell'interessato,  presso  la

gestione  previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere

dei   periodi   di  riscatto  e'  costituito  dal  versamento  di  un

contributo,  per  ogni  anno  da  riscattare,  pari al livello minimo

imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto

1990,   n.   233,   moltiplicato  per  l'aliquota  di  computo  delle

prestazioni  pensionistiche  dell'assicurazione generale obbligatoria

per  i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente deducibile

dall'interessato;  il  contributo e' altresi' detraibile dall'imposta

dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico

nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

   5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della

legge  8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi

da  5  a  5-bis  sono  utili ai fini del raggiungimento del diritto a

pensione".

   78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a

200  milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2

luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2007, n. 127.

   79.  Con  riferimento  agli iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non

risultino  assicurati  presso  altre  forme  obbligatorie, l'aliquota

contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il

computo  delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari

al  24  per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per

l'anno  2009  e  in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno

2010.  Con  effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla

predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa

aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche

sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

   80.  Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo

2  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  l'Istituto

nazionale   di   previdenza   dei   giornalisti   italiani   provvede

all'approvazione di apposite delibere intese a:

   a)   coordinare   il   regime   della  propria  gestione  separata

previdenziale  con quello della gestione separata di cui al comma 79,

modificando  conformemente  la struttura di contribuzione, il riparto

della  stessa  tra  lavoratore e committente, nonche' l'entita' della

medesima,  al  fine  di pervenire, secondo principi di gradualita', a

decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei

collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

   b)  prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli

iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto

dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, stabilendo le relative modalita'.

   81.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del

Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, del Ministro per i

diritti  e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la

famiglia,  in  conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli

statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e

garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio

nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle

prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  uno o piu'

decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in

materia  di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi

e criteri direttivi:

   a)  previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di

riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi

e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili

legati   alle  necessita'  della  conciliazione  tra  lavoro  e  vita

familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

   b)  revisione  della  vigente  normativa  in  materia  di  congedi

parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di

tali  congedi  e  all'incremento della relativa indennita' al fine di

incentivarne l'utilizzo;

   c)  rafforzamento  degli  istituti  previsti dall'articolo 9 della

legge  8  marzo  2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a

tempo parziale e al telelavoro;

   d)  rafforzamento  dell'azione  dei  diversi  livelli di governo e

delle  diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi

per  l'infanzia  e  agli  anziani non autosufficienti, in funzione di

sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne

nel campo del lavoro;

   e)  orientamento  dell'intervento  legato  alla programmazione dei

Fondi  comunitari,  a  partire  dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal

Programma   operativo   nazionale   (PON),  in  via  prioritaria  per

l'occupazione   femminile,   a  supporto  non  solo  delle  attivita'

formative,  ma  anche  di  quelle di accompagnamento e inserimento al

lavoro,  con  destinazione  di  risorse  alla formazione di programmi

mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

   f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della

parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e

di lavoro;

   g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi

di  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  in  grado di far emergere e

rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere  anche  di  tipo

retributivo;

   h)  potenziamento  delle  azioni  intese  a  favorire  lo sviluppo

dell'imprenditoria femminile;

   i)  previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il

rientro   nel  mercato  del  lavoro  delle  donne,  anche  attraverso

formazione   professionale   mirata  con  conseguente  certificazione

secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

   l)  definizione  degli adempimenti dei datori di lavoro in materia

di attenzione al genere.

   82.  All'articolo  8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche

complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite

dalle  seguenti:  "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo

16  settembre  1996,  n.  565,  anche  se  non  iscritti al fondo ivi

previsto,  sono  consentite  contribuzioni  saltuarie  e non fisse. I

medesimi soggetti possono altresi' delegare".

   83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre

2006,  n.  296,  le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti:

"7,  17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo

1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

   84.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori sociali, per

l'anno  2008,  le  indennita'  ordinarie  di  disoccupazione  di  cui

all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,

sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga

ai   primi  due  periodi  dell'articolo  13,  comma  10,  del  citato

decreto-legge  n.  35  del  2005,  esclusivamente  in  base ad intese

stipulate  in  sede  istituzionale territoriale tra le parti sociali,

recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle  finanze,  che  individua,  altresi',  l'ambito  territoriale e

settoriale  cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e

il  numero  dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di

spesa di cui al presente comma.

   85.  Il  comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e' sostituito dal seguente:

   "15.  Per  l'anno  2008  ai lavoratori addetti alle prestazioni di

lavoro   temporaneo   occupati   con  contratto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato  nelle  imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i

lavoratori   delle   societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle

compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e'

riconosciuta  un'indennita'  pari  a un ventiseiesimo del trattamento

massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle

vigenti  disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e

gli  assegni  per  il  nucleo familiare, per ogni giornata di mancato

avviamento  al  lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento

al  lavoro  che  coincidano,  in  base  al programma, con le giornate

definite  festive,  durante  le  quali  il  lavoratore  sia risultato

disponibile.  Detta  indennita'  e'  riconosciuta  per  un  numero di

giornate  di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il

numero  massimo  di  26  giornate mensili erogabili e il numero delle

giornate  effettivamente  lavorate  in ciascun mese, incrementato del

numero  delle  giornate  di  ferie,  malattia, infortunio, permesso e

indisponibilita'.  L'erogazione  dei  trattamenti  di cui al presente

comma  da  parte  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e'

subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,

distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato

avviamento  al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base

agli   accertamenti   effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti

autorita'   portuali   o,  laddove  non  istituite,  dalle  autorita'

marittime".

   86.   Le   disposizioni   di  cui  al  comma  85  hanno  efficacia

successivamente  all'entrata  in  vigore  delle disposizioni relative

alla  proroga  degli  strumenti  per  il  reddito  dei  lavoratori  -

ammortizzatori  sociali,  recate  dalla  legge finanziaria per l'anno

2008,  a  valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel

limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

   87.  All'articolo  21  della  legge  28  gennaio 1994, n. 84, sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al  comma  1,  la  parola:  "trasformarsi" e' sostituita dalla

seguente: "costituirsi";

   b)  ai  commi  4,  7  e  8,  la  parola: "trasformazione", ovunque

ricorre, e' sostituita dalla seguente: "costituzione";

   c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

   "8-bis.  Per favorire i processi di riconversione produttiva e per

contenere  gli  oneri  a carico dello Stato derivanti dall'attuazione

del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, nei porti, con

l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e

c),  ove  sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera

b),  e  dell'articolo  17,  il  cui  organico  non superi le quindici

unita',  le  stesse  possono  svolgere,  in  deroga a quanto previsto

dall'articolo  17,  altre  tipologie  di  lavori in ambito portuale e

hanno   titolo  preferenziale  ai  fini  del  rilascio  di  eventuali

concessioni  demaniali  relative ad attivita' comunque connesse ad un

utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei

trasporti".

   88.  Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge

28  gennaio  1994,  n.  84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   89.  Il  comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e' sostituito dal seguente:

   "13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita'

marittime,  inseriscono  negli  atti  di  autorizzazione  di  cui  al

presente  articolo,  nonche'  in  quelli  previsti dall'articolo 16 e

negli  atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte

a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile

ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui

al  presente  articolo  e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera

b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'  essere inferiore a quello

risultante  dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori

dei  porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni

sindacali  dei  lavoratori,  comparativamente  piu' rappresentative a

livello  nazionale,  dalle  associazioni  nazionali di categoria piu'

rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli

e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".

   90.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi adottati ai sensi della

presente  legge,  ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato della

relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5

agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in

via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni

sindacali   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente

rappresentative  a  livello  nazionale,  nonche',  relativamente agli

schemi  dei  decreti  legislativi  adottati ai sensi del comma 6, gli

organismi  a livello nazionale rappresentativi del personale militare

e  delle  forze  di  polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di essi e'

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle

materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini

dell'espressione  dei  pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,

che  sono  resi  entro  trenta  giorni dalla data di assegnazione dei

medesimi  schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle

Camere  una  proroga  di  venti  giorni per l'espressione del parere,

qualora  cio' si renda necessario per la complessita' della materia o

per  il  numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame

delle  Commissioni.  Qualora  i  termini per l'espressione del parere

delle   Commissioni   parlamentari  scadano  nei  trenta  giorni  che

precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della delega, o

successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di sessanta giorni. Il

predetto  termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui

sia  concessa  la  proroga  del termine per l'espressione del parere.

Decorso  il  termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato

ai  sensi  del  quarto  periodo,  senza  che  le  Commissioni abbiano

espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, i decreti legislativi

possono  essere  comunque  emanati.  Entro i trenta giorni successivi

all'espressione  dei  pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi

alle   condizioni   ivi   eventualmente   formulate  con  riferimento

all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,

della  Costituzione,  ritrasmette  alle Camere i testi, corredati dei

necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri

definitivi  delle  Commissioni  competenti,  che  sono espressi entro

trenta giorni dalla data di trasmissione.

   91.  Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi

di  cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore  dei decreti medesimi, nel rispetto dei

principi  e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con

le  stesse  modalita'  di  cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla

data   di   entrata   in   vigore  delle  disposizioni  correttive  e

integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi

recanti  le  norme  eventualmente occorrenti per il coordinamento dei

decreti  emanati  ai  sensi  della  presente legge con le altre leggi

dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

   92.   Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  le  quali

determinano  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica pari a

1.264  milioni  di  euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per

l'anno  2009,  a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e

2011  e  a  1.898  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno

efficacia   solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  delle

disposizioni  relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento

del  Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla

legge  finanziaria  per  l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente

periodo  si  provvede  a  valere sulle risorse di cui al citato Fondo

entro i limiti delle medesime.

   93.   Dall'emanazione  dei  decreti  legislativi  attuativi  delle

deleghe  previste  dai  commi  28  e  29,  da 30 a 33 e 81 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

   94.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai commi 86 e 92, la presente

legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

 

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'

inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana.

       E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

         Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007

                             NAPOLITANO

                                 Prodi,  Presidente del Consiglio dei

                              Ministri

                                 Damiano, Ministro del lavoro e della

                              previdenza sociale

                                 Padoa       Schioppa,       Ministro

                              dell'economia e delle finanze

   Visto, il Guardasigilli: Mastella




Allegato 1




Tabella A 

 

 

Anno

 

Età anagrafica

 

 

Lavoratori dipendenti

pubblici e privati

 

Lavoratori autonomi

iscritti all’INPS

 

2008

 

58

59

 

2009 – dal

01/01/2009 al

30/06/2009

 

58

 

59

 

 

 



Tabella B 

 

 

 

Lavoratori dipendenti pubblici

e privati

 

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

 

(1)

Somma di età anagrafica e anzianità

contributiva

 

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

 

(2)

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

 

2009 – dal

01/07/2009

al 31/12/2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

dal 2013

 

 

 

 

95

 

95

 

96

 

96

 

97

 

 

 

 

59

 

59

 

60

 

60

 

61

 

 

 

96

 

96

 

97

 

97

 

98

 

 

 

 

60

 

60

 

61

 

61

 

62

 




Allegato 2

Tabella A

 

                   COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

 

 

Divisori

 

Età

Valori

 

22,627

22,035

21,441

20,843

20,241

19,635

19,024

18,409

17,792

 

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 

4,419%

4,538%

4,664%

4,798%

4,940%

5,093%

5,257%

5,432%

5,620%

 

Tasso di sconto = 1,5%