Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 gennaio 2008

 

Circolare n. 12/2008

 

Oggetto: Previdenza – Manovra finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n.244, su S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007.

 

Come è noto, il nucleo centrale della manovra economica 2008 in materia previdenziale è stato inserito nel collegato sul welfare (legge n.247/2007). Si evidenziano di seguito le poche disposizioni, concernenti proroghe di termini, previste sulla stessa materia dalla legge finanziaria.

 

Proroga ammortizzatori sociali (art.2, commi da 521 a 523) – Come ormai consuetudine è stata prorogata anche per il 2008 la possibilità di ricorso alla CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente dagli ammortizzatori sociali). Le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare per tutto il corrente anno i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro).

E’ stata inoltre prorogata sempre per il 2008 la facoltà per il Ministero del lavoro di concedere, anche solo per zone circoscritte, la CIGS e la mobilità a settori non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali. Come in passato tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di accordi delle categorie interessata da stipularsi al più tardi entro il 15 giugno 2008.

 

Mobilità (art.2, comma 525) - E’ stato prorogato per tutto il 2008 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi. Come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione perché consente alle aziende che li assumono di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla legge n.223/91 (contribuzione ridotta come per gli apprendisti) per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

Contratti di solidarietà (art.2, comma 531) – E’ stata prorogata anche per il 2008 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art.5 della legge n.236/93. Come è noto, quei contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.148 e 8/2007

 

Allegato uno

 

M/n

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S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           *** omissis ***
 
                               Art. 2.
                           *** omissis ***
  521.  In  attesa  della  riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per  il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre  2008,  in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,  ovvero  miranti  al  reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
intervenuti  entro  il  15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia'
stipulate  in  sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse  finanziarie  di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  qualora  i piani di gestione delle eccedenze gia'
definiti  in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una  riduzione  nella  misura  almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
 
  522.  La  misura  dei  trattamenti  di  cui  al secondo periodo del
comma 521  e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30  per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso
di proroghe successive.
 
  523.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008, possono essere concessi
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, e
delle  imprese  di  vigilanza  con  piu'  di quindici dipendenti, nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione    di   cui   all'articolo 1,   comma 7,   del   citato
decreto-legge  n. 148  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993.
                           *** omissis ***
  525.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita' dei lavoratori
licenziati  per  giustificato  motivo  oggettivo  da  aziende  fino a
quindici  dipendenti,  all'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre  2007"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e
dopo  le  parole:  "nonche'  di  37 milioni di euro per il 2007" sono
inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008".
                           *** omissis ***
  531.  All'articolo 1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Ai
fini  dell'attuazione  del  presente comma, e' autorizzata per l'anno
2008  la  spesa  di  20  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
                           *** omissis ***

FINE TESTO