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Roma, 29 gennaio 2008

 

Circolare n. 25/2008

 

Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n.244, su S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007.

 

Si riepilogano qui di seguito le disposizione di carattere fiscale di maggiore interesse per le imprese.

 

IRES - Art.1 comma 33 lettere e), n), o), q) – A decorrere dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è stata ridotta al 27,5 per cento (in precedenza 33 per cento). Per contro è stata ampliata la base imponibile in quanto sono state abolite le cosiddette deduzioni extracontabili, ossia le deduzioni a titolo di ammortamento (ammortamento anticipato e ammortamento accelerato) e per altre rettifiche di valore che potevano essere effettuate nella dichiarazione dei redditi in aggiunta agli importi già considerati ai fini civilistici.

 

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IRAP -  Art.1 commi da 43 a 45; commi da 50 a 52 – A decorrere dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota base dell’Imposta Regionale sull’Attività Produttive scende al 3,90 per cento (in precedenza 4,25 per cento). Peraltro è stata ampliata la base imponibile che ora si avvicina maggiormente alla base imponibile delle imposte sui redditi. Resta ferma la tassazione del costo del lavoro (ad eccezione, come nel passato, dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi che continuano a non concorrere alla determinazione della base imponibile). Per le imprese di autotrasporto rimane inoltre deducibile l’indennità di trasferta erogata agli autisti nel limite di 46,48 euro giornalieri (77,47 euro per le trasferte all’estero). Le disposizioni sulla determinazione della base imponibile per le associazioni di categoria sono rimaste invariate. Sempre a decorrere da quest’anno la dichiarazione annuale Irap non dovrà più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi e dovrà essere presentata direttamente alle regioni secondo le modalità che verranno stabiliti con successivo decreto. Dal 2009 inoltre l’imposta sarà disciplinata da ciascuna regione con propria legge; in particolare le regioni potranno variare la misura dell’aliquota, l’importo delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta e potranno prevedere speciali agevolazioni.

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Art.1 commi da 121 a 123 e da 217 a 221 – A partire dal 2009 i datori di lavoro dovranno comunicare mensilmente in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati retributivi e le notizie necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, nonché per il calcolo dei contributi previdenziali e assicurativi; questa dichiarazione mensile consentirà un sostanziale snellimento della dichiarazione annuale modello 770. Per l’attuazione delle nuove disposizioni saranno emanati successivi decreti interministeriali del Ministro dell’Economia e del Ministro del Lavoro.

Da quest’anno il termine di presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 è stato anticipato al 31 luglio. E’ stato inoltre stabilito che le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti per fruire delle detrazioni Irpef debbano essere rinnovate annualmente e debbano contenere l’indicazione del codice fiscale dei soggetti fiscalmente a carico del dipendente.

 

FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA - Art.1 comma 197 – E’ stato confermato il tetto di esenzione fiscale di 3.615 euro annui per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai Fondi di Assistenza Sanitaria integrativi del SSN, come ad esempio il Fasdac, il Fondo di assistenza dei dirigenti del commercio e del trasporto-spedizione. Relativamente ai contributi Fasdac si rammenta che essi sono interamente deducibili sia per la quota dovuta per la gestione dei dirigenti in servizio (in quanto rientrante nel tetto dei 3.615 euro annui), sia per la quota dovuta dalle aziende per la gestione dei dirigenti pensionati (in quanto priva di limite di deducibilità come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E/1999).

 

INTERESSI PASSIVI - Art.1 comma 33 lettere da a) a d), lettera l) – E’ stato rivisto il regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in un’ottica di snellimento e di semplificazione. In particolare, per le società di capitali la deducibilità degli interessi passivi è ora vincolata all’ammontare dei corrispondenti interessi attivi e all’andamento gestionale della società (nuovo testo dell’articolo 96 del TUIR). Inoltre è stata completamente superata la disciplina sul contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese che limitava la deducibilità degli interessi passivi dei finanziamenti garantiti da soci dell’impresa (abrogato l’articolo 98 del TUIR). Anche per le imprese individuali e per le società di persone la deducibilità degli interessi passivi è stata legata all’andamento dell’impresa (la deducibilità è consentita pro-rata in base ai ricavi dell’esercizio).

 

TERRENI DEI FABBRICATI strumentali Art.1 comma 81 – Com’è noto la legge n.248/2006 ha stabilito che il costo dei fabbricati strumentali è ammortizzabile al netto del valore dei terreni sui cui insistono i fabbricati stessi. Con una norma di interpretazione autentica è stato chiarito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al 2006 e riferite al costo complessivo (costo del fabbricato più costoso dell’area) si intendono riferite proporzionalmente al valore del fabbricato e al valore dell’area (per i fabbricati industriali rispettivamente 70 e 30 per cento). La norma di interpretazione autentica era contenuta nel decreto legge n.118/2007 poi decaduto per non essere stato convertito in legge.

 

CAPITAL GAIN – Art.1 comma 33 lettera h) – E’ stata innalzata al 95 per cento (in precedenza 84 per cento) la percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate ex art. 87 del TUIR. La nuova disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere del periodo d’imposta 2008.

 

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E MONDIALE - Art.1 comma 33 lettere r), s), t), v) – E’ stata modificata in senso restrittivo la disciplina della fiscalità di gruppo (nuovo testo dell’articolo 122 del TUIR) con l’abolizione dei benefici fiscali prima previsti. La scelta è stata motivata con la considerazione che il regime di tassazione di gruppo rappresenterebbe un beneficio in e dunque non sarebbero necessarie ulteriori agevolazioni per incentivarne l’applicazione. In base alle nuove norme la società capogruppo deve dichiarare il reddito complessivo del gruppo quale mera somma algebrica dei redditi di ciascuna società partecipante al regime consolidato; norme particolari restano in vigore per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE – Art.1 commi 46 e 47 – Il regime di neutralità fiscale ex 176 del TUIR finora previsto solo per i conferimenti di aziende tra residenti è stato esteso ai conferimenti di aziende site in Italia effettuati tra non residenti. Mentre quindi ai fini civilistici le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) sono operazioni che generano plusvalenze e minusvalenze, ai fini fiscali è stato ribadito il principio di considerarle neutrali. In alternativa alla neutralità è peraltro stato introdotto un regime fiscale sostituivo (con aliquota al 18 per cento) che consente di far emergere i maggiori valori dei cespiti risultanti nel bilancio della società conferitaria o incorporante. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa a quella in cui interviene l’operazione e nella dichiarazione dei redditi successiva.

 

IVA DI GRUPPO – Art.1 commi 63 e 64 – E’ stata abolita la possibilità di compensare i crediti IVA risultanti dalle singole dichiarazioni annuali societarie relative ad anni precedenti a quello in cui inizia l’applicazione della liquidazione di gruppo. Quei crediti potranno essere recuperati solo attraverso la procedura del rimborso. La nuova disposizione si applica con decorrenza dalla liquidazione IVA di gruppo relativa al 2008.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art.1 commi da 209 a 214 – Le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nazionali dovranno essere esclusivamente elettroniche; la disposizione entrerà in vigore successivamente all’emanazione di un apposito regolamento attuativo.

 
SANATORIA ELENCO CLIENTI E FORNITORI – Art.1 comma 207 – Gli elenchi IVA clienti e fornitori relativi al periodo d’imposta 2006 trasmessi entro il 15 novembre 2007 si considerano presentati entro i termini.

 

STUDI DI SETTORE – Art.1 comma 252 – La legge Finanziaria 2008 ribadisce che l’onere della prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi sulla base gli indicatori di normalità economica (di cui al D.M. 20.3.07) incombe sull’Amministrazione Finanziaria; inoltre i soggetti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei suddetti indicatori non possono essere sottoposti ad accertamenti automatici. Si rammenta che rientrano nella disciplina degli studi di settore le imprese che dichiarano ricavi fino a 7,5 milioni annui (in precedenza 5,2 milioni di euro annui).

 

CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI – Art.1 commi da 96 a 117 – E’ stato introdotto a decorrere dal 2008 un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che nell’anno solare precedente abbiano avuto ricavi o compensi fino a 30 mila euro, non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e non abbiano avuto dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione; inoltre nel triennio solare precedente non devono aver acquistato beni strumentali per ammontare superiore a 15 mila euro. Il nuovo regime è obbligatorio e consiste sostanzialmente nell’esclusione dell’applicazione del regime IVA, nell’esenzione dall’IRAP, nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi pari al 20 per cento e nella estrema semplificazione delle scritture contabili obbligatorie.

 

IMPRESE MINORI – Art.1 commi da 40 a 42 – E’ stata introdotta la facoltà per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società di persone di optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che tali redditi non siano prelevati o distribuiti, ma restino nel patrimonio dell’azienda.

 

BONUS PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO – Art.2 commi da 539 a 553 – E’ stato previsto un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno che nel corso del 2008 incrementano la base occupazionale. L’operatività del beneficio peraltro scatterà solo dopo il nulla osta della Commissione Europea. Il credito d’imposta sarà pari a 333 euro/mese per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato (426 euro in caso di lavoratrici). La base cui far riferimento per determinare gli incrementi occupazionali che daranno diritto al credito d’imposta è la media dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nel 2007. I neo assunti devono appartenere alle categorie dei lavoratori in cerca di prima occupazione, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità, ovvero dei portatori di handicap.

 

PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI – Art.1 comma 119 – E’ stata autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca d’Italia che consentirà finalmente di poter pagare i diritti doganali tramite bonifico bancario o postale. E’ auspicabile che la disposizione venga messa in atto in tempi brevi.

 

SOCIETA DI COMODO – Art.1 commi 128 e 129 – Sono state introdotte numerose modifiche alla legge n. 724/1994 tese a rendere ancora più restrittive le disposizioni che individuano le società non operative al fine di scongiurare i rischi di elusione fiscale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 148, 127 e 124/2007

 

Allegato uno

 

D/n

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S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 
Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)
*** omissis ***
  33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  56,  comma 2,  le  parole:  "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non  dedotti  ai  sensi  degli  articoli  61  e  109, comma 5" ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla  partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
   b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61.  -  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi passivi
inerenti   all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili  per  la  parte
corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri
proventi  che  concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono  in  quanto  esclusi  e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
  2. La  parte  di  interessi  passivi  non  deducibile  ai sensi del
comma 1  del  presente  articolo  non  da'  diritto  alla  detrazione
dall'imposta  prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
15";
   c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
   d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
   e) all'articolo  77,  comma 1,  le  parole:  "33  per  cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
                           *** omissis ***
   h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e  dell'84  per  cento  a  decorrere  dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
                           *** omissis ***
   l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
                           *** omissis ***
   n) all'articolo 102:
    1) il comma 3 e' abrogato;
    2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente  che  imputa  a  conto  economico i relativi canoni deduce
quote  di  ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa  utilizzatrice  che  imputa  a  conto economico i canoni di
locazione  finanziaria,  la  deduzione e' ammessa a condizione che la
durata  del  contratto  non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento  corrispondente  al  coefficiente  stabilito a norma del
comma 2,  in  relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in  caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al  periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero  pari  almeno  a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164,  comma 1,  lettera  b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria  e'  ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia   inferiore   al   periodo   di  ammortamento  corrispondente  al
coefficiente  stabilito  a  norma  del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";
   o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
                           *** omissis ***
   q) all'articolo 109:
    1)  al  comma 4,  lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni  materiali"  fino  a:  ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
    2)  al  comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "per  la  parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  la  parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare  il  reddito  d'impresa  o  che  non  vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
    3) il comma 6 e' abrogato;
   r) all'articolo  119,  comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
   s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa'  o  ente  controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla  somma  algebrica  dei  redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna  delle  societa'  partecipanti  al  regime del consolidato e
procedendo  alla  liquidazione  dell'imposta  di  gruppo  secondo  le
disposizioni  attuative  contenute  nel  decreto  ministeriale di cui
all'articolo  129  e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";
   t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
                           *** omissis ***
   v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
                           *** omissis ***
 
  40.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari  di  redditi  d'impresa  e  di  redditi da partecipazione in
societa'  in  nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio  dello  Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi  a  tassazione  separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano  prelevati  o  distribuiti.  In  caso  di successivo prelievo o
distribuzione,  i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa   dall'imposta   corrispondente   ai   redditi  prelevati  o
distribuiti.
  41.  L'opzione  prevista  dal  comma 40  non  e' esercitabile se le
imprese  o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto   della   dichiarazione   dei   redditi  deve  essere  data
indicazione   del   patrimonio   netto  formato  con  gli  utili  non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui  al  comma 40  e  delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a  quello personale
dell'imprenditore  o  dei  soci,  al  netto delle somme versate nello
stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili
dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a
tassazione  in  tali  periodi.  In  caso  di  revoca dell'opzione, si
considerano  prelevati  o  distribuiti  gli utili ancora esistenti al
termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione del regime
opzionale.
  42.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione,  al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.
  43.  In  attesa  della  completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  con  particolare riferimento alla individuazione delle
regole  fondamentali  per  assicurare  il coordinamento della finanza
pubblica  e  del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la natura di
tributo  proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita  con  legge  regionale.  Al  fine di assicurare il rispetto
delle  regole  derivanti  dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita   adottato   dall'Unione   europea   e   di   garantire   il
raggiungimento  degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo,  evitando  interferenze  tra  le  scelte  di  bilancio delle
regioni  e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi  imponibili;  nei  limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare   l'aliquota,   le  detrazioni  e  le  deduzioni,  nonche'
introdurre  speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del  presente  comma in  conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  44.  Con  accordo  concluso  a  norma  dell'articolo  4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e'  approvato  lo  schema di
regolamentotipo  regionale  recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento  e  della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale.  Nell'ambito  del regolamento di cui al periodo precedente
sono  individuate  le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento,  al  fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
  45.  Fino  alla  emanazione  dei  regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo  di  cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di  liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione  vigente  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.
  46.  Al  fine  di  razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione  aziendale,  al citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "10-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
incorporante   o   risultante   dalla   fusione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "15-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
beneficiaria   dell'operazione   di   scissione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   c) all'articolo 175:
    1)   al   comma 1,  le  parole:  "di  aziende  e"  e  le  parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
   d) all'articolo 176:
    1)   al  comma 1,  le  parole:  "a  condizione  che  il  soggetto
conferitario  rientri  fra  quelli  di  cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento  abbia  ad  oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";
    3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.    In    caso    di    conferimento   dell'unica   azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni  ricevute  a  seguito del conferimento e' disciplinata
dagli  articoli  67,  comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
   2-ter.  In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
2  e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in  essere  l'operazione  o,  al  piu'  tardi,  in quella del periodo
d'imposta  successivo,  per  l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli elementi dell'attivo
costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali  relativi
all'azienda  ricevuta,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, con
aliquota  del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel  limite  di  5  milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori  valori  che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro  e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10  milioni  di  euro.  I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta
sostitutiva  si  considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire  dal  periodo  d'imposta  nel  corso  del quale e' esercitata
l'opzione;  in  caso  di  realizzo  dei  beni anteriormente al quarto
periodo  d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e'  ridotto  dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale  maggior  ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79";
    4)  al  comma 3,  le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali  riconosciuti"  sono  sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita'   dei   valori  fiscali  riconosciuti  o  di  imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
    5)  al  comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
    6) il comma 6 e' abrogato.
  47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche  per  ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori  di  bilancio  iscritti  in occasione di operazioni effettuate
entro  il  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del  periodo  successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative   per   l'esercizio   e   gli   effetti  dell'opzione,  per
l'accertamento  e  la  riscossione  dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento  con  le  disposizioni  recate  dai  commi da 242 a 249
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni  alle  operazioni  di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione    parziale    dell'imposta   sostitutiva,   l'esercizio
dell'opzione  puo'  essere  subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata in tre rate annuali, la
prima  delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la  terza  al  30  per  cento;  sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
                           *** omissis ***
 
  50.  Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e di
separarne   la   disciplina  applicativa  e  dichiarativa  da  quella
concernente  le  imposte  sul  reddito,  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa'  di  capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  a),  non  esercenti  le
attivita'  di  cui  agli  articoli  6  e  7,  la  base  imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione  delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
  2. Per  i  soggetti  che  redigono  il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le  voci  del  valore  e  dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.
  3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano  comunque  in
deduzione:   le  spese  per  il  personale  dipendente  e  assimilato
classificate  in  voci  diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a  5),  dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti;   l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
  4. I  componenti  positivi  e  negativi  classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione  della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
  5. Indipendentemente   dalla   effettiva   collocazione  nel  conto
economico,   i  componenti  positivi  e  negativi  del  valore  della
produzione   sono   accertati   secondo   i   criteri   di   corretta
qualificazione,  imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";
   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  -  (Determinazione del valore della produzione netta
delle  societa'  di  persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  b),  la  base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di  cui  all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze  finali  di  cui  agli  articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico,  e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo,  delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione   anche   finanziaria  dei  beni  strumentali  materiali  e
immateriali.   Non   sono  deducibili:  le  spese  per  il  personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto;  la  quota  interessi  dei  canoni di locazione finanziaria,
desunta  dal  contratto;  le  perdite  su crediti; l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.  I  contributi  erogati  in  base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per  quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione  valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.
  2. I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria,  possono  optare  per  la  determinazione del valore della
produzione  netta  secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e'  irrevocabile  per  tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da emanare entro il 31 marzo
2008.  Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende tacitamente
rinnovata  per  un  altro  triennio  a  meno  che l'impresa non opti,
secondo  le  modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo  le  regole  del  comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
   c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche  e  di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli  altri  enti  e  societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,   n. 87,   e  successive
modificazioni,  salvo  quanto  previsto nei successivi commi, la base
imponibile  e'  determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti  emessi  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
   a) margine   d'intermediazione   ridotto  del  50  per  cento  dei
dividendi;
   b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
   c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi  dalle  banche,  abilitati  allo  svolgimento  dei servizi di
investimento   indicati   nell'articolo   1  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58,  iscritti nell'albo
previsto  dall'articolo  20  dello  stesso decreto, assume rilievo la
differenza  tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi  alle  operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni  attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la  somma  degli  interessi  passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni  di  riporto  e  di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
  3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui  al  citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.
  4. Per  le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la  differenza  tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
  5. Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2,  3 e 4, si deducono i
componenti  negativi  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
  6. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal  conto  economico  dell'esercizio  redatto  secondo i
criteri  contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005  e  14  febbraio  2006,  adottati  ai  sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   28   febbraio   2005,   n. 38,  e  pubblicati
rispettivamente  nei  supplementi  ordinari  alla  Gazzetta Ufficiale
n. 11  del  14  gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.
  7. Per  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita' ai
criteri  di  rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC)  e  alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base  imponibile  e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
   a) interessi netti;
   b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
   c) costi per servizi di produzione di banconote;
   d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
   e) ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
   f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
  8. Per  i  soggetti  indicati  nei commi precedenti non e' comunque
ammessa  la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel  comma 1,  lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota  interessi  dei  canoni  di  locazione finanziaria, desunta dal
contratto;  dell'imposta  comunale  sugli  immobili di cui al decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
  9. Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente,  nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita'  diversa  da  quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista  l'obbligo  dell'iscrizione,  ai sensi dell'articolo 113 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco  generale  dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la  base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli interessi
attivi  e  proventi  assimilati  e  gli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati";
   d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese  di  assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base  imponibile  e'  determinata apportando alla somma dei risultati
del  conto  tecnico  dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
   a) gli  ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le  altre  spese  di  amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
   b) i  dividendi  (voce  33)  sono  assunti nella misura del 50 per
cento.
  2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese  per  il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b),  numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e  le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;  l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.
  3. I  contributi  erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per  quelli  correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le   minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che  non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla   cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa,  concorrono  in  ogni  caso  alla formazione del valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento   del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di  marchi
d'impresa  e  a  titolo  di  avviamento  in misura non superiore a un
diciottesimo  del  costo  indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
  4. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai  criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e  alle  istruzioni  impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del    dicembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
   e) all'articolo  8,  comma 1,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "I  compensi,  i  costi  e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
   f) all'articolo 11:
    1)  al  comma 1,  lettera  a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000"  e  "fino  a  10.000"  sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
    2)  al  comma 1,  lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero  2)  le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti:  "nonche'  i  compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
    3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
    4)  al  comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000"   e  "euro  2.000"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti:  "euro  7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "d-bis)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e  c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato,  rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
    5)  al  comma 4-bis.  1,  le  parole:  "pari  a  euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
   g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
   h) all'articolo  16,  comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,9 per
cento".
  51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare  complessivo  dei  componenti negativi dedotti dalla base
imponibile  IRAP  fino  al  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007  previa  indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109,  comma 4,  lettera  b), del citato testo unico di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  e'
recuperato  a  tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007;  in  corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo,  per  la  quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel  suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la  cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina  dell'IRAP  continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad  eccezione  delle  quote  residue  derivanti dall'applicazione del
comma 3  dell'articolo  111  del citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007.  Resta  fermo  il concorso alla formazione della base
imponibile  delle  quote  residue  delle  plusvalenze  o  delle altre
componenti  positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31  dicembre  2007  e  la  cui  tassazione  sia  stata  rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
  52.   Ferma   restando   la  disciplina  ordinaria  in  materia  di
accertamento  e  di  riscossione  prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2007,  la  dichiarazione annuale
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive non deve essere
piu'   presentata   in  forma  unificata  e  deve  essere  presentata
direttamente  alla  regione  o  alla  provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo  2008,  sono  stabiliti  i  nuovi  termini  e  le  modalita' di
presentazione  della  dichiarazione  IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.
                           *** omissis ***
 
 
  63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  dopo  il  primo periodo sono
inseriti   i  seguenti:  "Agli  effetti  delle  dichiarazioni  e  dei
versamenti  di  cui  al  precedente  periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al  periodo  d'imposta  precedente,  degli enti e societa' diversi da
quelli  per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante  si  e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle  eccedenze  detraibili  degli  enti e delle societa' per i quali
trova  applicazione  la  disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".
  64.  La  disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
                           *** omissis ***
 
  81.  La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  per ciascun immobile
strumentale  le  quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti  al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato.
                           *** omissis ***
 
  96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117,  si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
   a) nell'anno solare precedente:
    1)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    3)   non  hanno  sostenuto  spese  per  lavoratori  dipendenti  o
collaboratori  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o  fase  di  esso,  ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di  utili  da  partecipazione  agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2,  lettera  c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure  finanziaria,  per  un  ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.
  97.  Agli  effetti  del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  98.  Le  persone  fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti  o  professioni  possono  avvalersi  del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633,  di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.
  99. Non sono considerati contribuenti minimi:
   a) le  persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
   b) i soggetti non residenti;
   c) i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni   di   fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,  di  terreni
edificabili  di  cui  all'articolo  10,  numero  8),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma
individuale  che  contestualmente partecipano a societa' di persone o
associazioni  di  cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero  a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
  100.  I  contribuenti  minimi  non  addebitano l'imposta sul valore
aggiunto  a  titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti  anche  intracomunitari  e  sulle  importazioni.  I medesimi
contribuenti,  per  gli  acquisti  intracomunitari  e  per  le  altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano   entro  il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle operazioni.
  101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa
rettifica  si applica se il contribuente transita, anche per opzione,
al  regime  ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento
e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di
pari  importo  senza  applicazione  degli interessi. La prima o unica
rata   e'  versata  entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  all'anno  precedente a
quello  di  applicazione  del  regime  dei  contribuenti  minimi;  le
successive  rate  sono  versate  entro il termine per il versamento a
saldo  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 105 del presente
articolo.  Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
  102.  Nella  dichiarazione  relativa  all'ultimo  anno  in  cui  e'
applicata  l'imposta  sul  valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
conto   anche   dell'imposta   relativa   alle   operazioni  indicate
nell'ultimo  comma dell'articolo  6  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
  103.   L'eccedenza   detraibile   emergente   dalla  dichiarazione,
presentata  dai  contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta  sul  valore  aggiunto  e' applicata nei modi ordinari puo'
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.  Il  reddito  di  impresa  o di lavoro autonomo e' costituito
dalla  differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo  di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio   dell'attivita'   di  impresa  o  dell'arte  o  della
professione;  concorrono,  altresi',  alla  formazione del reddito le
plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  o
all'esercizio  di  arti  o  professioni.  I  contributi previdenziali
versati  in  ottemperanza  a  disposizioni  di legge, compresi quelli
corrisposti   per  conto  dei  collaboratori  dell'impresa  familiare
fiscalmente  a  carico,  ai  sensi  dell'articolo 12 del citato testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente
a  carico,  qualora  il  titolare  non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma.
  105.  Sul  reddito  determinato  ai  sensi del comma 104 si applica
un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali  e  comunali  pari  al  20  per  cento. Nel caso di imprese
familiari  di  cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  l'imposta  sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote  assegnate  al  coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore.   Si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
  106.  I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito  riferiti a
esercizi  precedenti  a  quello  da  cui  ha  effetto  il  regime dei
contribuenti  minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in  conformita'  alle  disposizioni  del citato testo unico di cui al
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n. 917  del  1986  che
consentono  o  dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla  formazione  del  reddito  dell'esercizio precedente a quello di
efficacia   del  predetto  regime  solo  per  l'importo  della  somma
algebrica  delle  predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le  quote  si  considerano azzerate e non partecipano alla formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.
  107.  Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a  quello  da  cui  decorre il regime dei contribuenti minimi possono
essere  computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi  da  96  a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  108.  Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime  dei  contribuenti  minimi  sono  computate in diminuzione del
reddito  conseguito  nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei
periodi  d'imposta  successivi,  ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le
condizioni,   le   disposizioni   dell'ultimo   periodo  del  comma 3
dell'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed
emessi,  i  contribuenti  minimi  sono  esonerati  dagli  obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998,  n. 322.  Ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti  minimi  sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti  gli  altri  obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione  e  di  conservazione  delle  fatture di acquisto e delle
bollette   doganali   e   di   certificazione  dei  corrispettivi.  I
contribuenti  minimi  sono,  altresi',  esonerati dalla presentazione
degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni.
  110.  I  contribuenti  minimi  possono  optare  per  l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla
scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il  periodo  d'imposta  2008  puo'  essere  revocata  con effetto dal
successivo  periodo  d'imposta;  la revoca e' comunicata con la prima
dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta
operata.
  111.  Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno  successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
di  cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al  comma 99.  Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in  cui  i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al
comma 96,  lettera  a),  numero  1), di oltre il 50 per cento. In tal
caso   sara'   dovuta  l'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare,   determinata   mediante   scorporo   ai   sensi  dell'ultimo
comma dell'articolo  27  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto  limite  o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il
diritto  alla  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  relativi al
medesimo  periodo.  La  cessazione  dall'applicazione  del regime dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento
del  limite  di  cui  al  comma 96,  lettera  a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
  112.  Nel  caso  di  passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime  previsto  dai  commi  da  96  a  117  a un periodo di imposta
soggetto  a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni
di  imposizione,  i  ricavi,  i compensi e le spese sostenute che, in
base  alle  regole  del  regime  di cui ai predetti commi, hanno gia'
concorso   a   formare   il  reddito  non  assumono  rilevanza  nella
determinazione   del   reddito  dei  periodi  di  imposta  successivi
ancorche'  di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  quelli che,
ancorche'  di  competenza  del  periodo  soggetto al regime di cui ai
citati  commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo  assumono  rilevanza  nei  periodi  di imposta successivi nel
corso  dei  quali  si verificano i presupposti previsti dal regime di
cui  ai  medesimi  commi.  Corrispondenti  criteri  si  applicano per
l'ipotesi  inversa  di passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello  previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al
comma 115  possono essere dettate disposizioni attuative del presente
comma.
  113.  I  contribuenti  minimi  sono esclusi dall'applicazione degli
studi  di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
  114.   Per   l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni  in  materia  di  imposte  dirette,  imposta  sul valore
aggiunto  e  imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele  indicazione  da  parte  dei  contribuenti  minimi  dei dati
attestanti  i  requisiti  e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che
determinano  la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,
le  misure  delle  sanzioni  minime  e  massime stabilite dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se  il  maggior  reddito  accertato  supera  del  10 per cento quello
dichiarato.   Il  regime  dei  contribuenti  minimi  cessa  di  avere
applicazione  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui, a seguito di
accertamento  divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui  al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99.  Il  regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i  compensi  definitivamente  accertati  superino il limite di cui al
comma 96,  lettera  a),  numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale
ultimo  caso  operano  le  disposizioni  di  cui al terzo periodo del
comma 111.
  115.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a
114.  Con  uno  o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle  previste  dal  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  116.  Sono  abrogati  l'articolo  32-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge
23  dicembre  2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato
l'opzione  di  cui  all'articolo  32-bis,  comma 7,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  possono
applicare  le  disposizioni  di cui ai commi da 96 a 117 del presente
articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso il
periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime  normale  previsto dalla
predetta  disposizione.  In  tal  caso  la  revoca  di cui all'ultimo
periodo  del  predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata  e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n. 427,  e  successive modificazioni, le parole: "che
applicano  il  regime  di  franchigia  di cui all'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite  dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia".
  117.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere  dal    gennaio  2008.  Ai  fini del calcolo dell'acconto
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in
cui  avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto  per  i  contribuenti  minimi,  non  si  tiene  conto  delle
disposizioni  di  cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  del  periodo  precedente,  nel  caso  di imprese
familiari  di  cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,   l'acconto  e'  dovuto  dal  titolare  anche  per  la  quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.
                           *** omissis ***
 
  119.  Al  fine  di  consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione  finanziaria,  e'  consentito  il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale  fine  e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita contabilita'
speciale,  presso  la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative
somme.  Le  modalita'  di  riversamento  all'Erario o agli altri enti
beneficiari  sono  stabilite  con  successivo  decreto  del  capo del
Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
                           *** omissis ***
 
  121.  Dopo  l'articolo  44  del  decreto-legge  30  settembre 2003,
n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' inserito il seguente:
  "Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.
Al  fine  di  semplificare  la  dichiarazione  annuale presentata dai
sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
all'articolo  4,  commi  6-ter  e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  a  partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo   44   comunicano   mensilmente   in   via  telematica,
direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e  3,  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie
per  il  calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il  calcolo  dei  contributi,  per  l'implementazione delle posizioni
assicurative   individuali  e  per  l'erogazione  delle  prestazioni,
mediante  una  dichiarazione  mensile  da  presentare  entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento".
  122.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
definite   le  modalita'  attuative  della  disposizione  di  cui  al
comma 121,   nonche'  le  modalita'  di  condivisione  dei  dati  tra
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
  123.  Con  il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione   e   all'armonizzazione  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo   4  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei
seguenti criteri:
   a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
   b) previsione  di  un  unico canale telematico per la trasmissione
dei dati;
   c) possibilita'   di   ampliamento   delle   nuove   modalita'  di
comunicazione  dei  dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44
del   decreto-legge   30  settembre  2003,  n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
                           *** omissis ***
 
  128.  All'articolo  30  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) al  comma 1,  primo  periodo,  lettera  b), dopo le parole: "la
percentuale  e'  ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte
le   seguenti:   "per  tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con
popolazione  inferiore  a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;";
   b) al  comma 1,  secondo  periodo,  numero  6),  le  parole:  "non
inferiore  a  100"  sono  sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
50";     
   c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
  "6-bis)  alle  societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
  6-ter)  alle  societa'  in  stato  di  fallimento,  assoggettate  a
procedure   di   liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione  coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
  6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del
valore  della  produzione  (raggruppamento  A  del  conto  economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
  6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da  enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
  6-sexies)  alle  societa'  che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore";
   d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
   e) al   comma 3,   lettera   b),  dopo  le  parole:  "la  predetta
percentuale  e'  ridotta  al 3 per cento;" sono aggiunte le seguenti:
"per  gli  immobili  classificati  nella categoria catastale A/10, la
predetta  percentuale  e'  ulteriormente  ridotta al 4 per cento; per
tutti  gli  immobili  situati  in  comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;";
   f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono  essere  individuate  determinate  situazioni  oggettive,  in
presenza  delle  quali e' consentito disapplicare le disposizioni del
presente  articolo,  senza  dover  assolvere  all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
  4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore  regionale dell'Agenzia
delle  entrate,  adottati  a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate   ai  sensi  del  comma 4-bis,  sono  comunicati  mediante
servizio  postale,  in  plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica".
  129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di  cui  all'articolo  1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  puo'  essere eseguito, dalle societa' considerate non
operative  nel  periodo  di  imposta  in  corso  al 31 dicembre 2007,
nonche'  da  quelle  che  a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta,  entro  il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo  di  imposta.  La  condizione  di iscrizione dei soci persone
fisiche  nel  libro  dei  soci  deve  essere  verificata alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero entro trenta giorni
dalla  medesima  data,  in forza di un titolo di trasferimento avente
data  certa  anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive  di  cui  all'articolo  1,  comma 112,  primo  e  secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella
misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
                           *** omissis ***
 
  197.  Al  citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
  "e-ter)  i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai  fondi  integrativi  del  Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502,  e  successive  modificazioni, che erogano prestazioni
negli  ambiti  di intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto
limite  si  tiene  conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati  ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 2,  lettera  a).  Per i
contributi    versati    nell'interesse    delle   persone   indicate
nell'articolo  12,  che  si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione  spetta  per  l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito";
   b) all'articolo  51,  comma 2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
  "a)  i  contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore  ad  enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in  conformita'  a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o di
regolamento   aziendale,  che  operino  negli  ambiti  di  intervento
stabiliti   con   il   decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui
all'articolo   10,  comma 1,  lettera  e-ter),  per  un  importo  non
superiore  complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto  limite  si  tiene  conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria   versati  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1,  lettera
e-ter)".
                           *** omissis ***
 
  209.  Al  fine  di  semplificare  il procedimento di fatturazione e
registrazione  delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione,
la  trasmissione,  la  conservazione  e l'archiviazione delle fatture
emesse  nei  rapporti  con  le  amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto
forma  di  nota,  conto,  parcella  e  simili, deve essere effettuata
esclusivamente  in  forma  elettronica,  con l'osservanza del decreto
legislativo    20    febbraio    2004,    n. 52,    e    del   codice
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
  210.  A  decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore  del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli
enti  di  cui  al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
  211.  La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso
il  Sistema  di  interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  da  questo gestito anche avvalendosi delle proprie
strutture societarie.
  212.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
emanare  entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema
di  interscambio  e  ne  sono definite competenze e attribuzioni, ivi
comprese quelle relative:
   a) al  presidio  del  processo  di  ricezione e successivo inoltro
delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
   b) alla  gestione  dei  dati  in  forma  aggregata  e  dei  flussi
informativi  anche  ai  fini  della  loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
  213.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
   a) le  regole  di  identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
   b) le  regole  tecniche  relative  alle  soluzioni informatiche da
utilizzare   per   l'emissione   e   la  trasmissione  delle  fatture
elettroniche  e  le  modalita'  di  integrazione  con  il  Sistema di
interscambio;
   c) le  linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni  interessate  alla  ricezione  ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
   d) le  eventuali  deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  comma 209,
limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
   e) la  disciplina  dell'utilizzo,  tanto  da parte degli operatori
economici,  quanto  da  parte  delle  amministrazioni interessate, di
intermediari  abilitati,  ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi  dell'articolo  29  del codice dell'amministrazione digitale di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle   attivita'   informatiche  necessarie  all'assolvimento  degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
   f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per
le piccole e medie imprese;
   g) la  data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al
comma 209  e  i  divieti  di  cui  al  comma 210, con possibilita' di
introdurre  gradualmente  il  passaggio  al  sistema  di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.
  214.  Le  disposizioni  dei commi da 209 a 213 costituiscono per le
regioni  principi  fondamentali  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci  pubblici  e  di  coordinamento  della finanza pubblica e del
sistema  tributario,  ai  sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
                           *** omissis ***
 
  217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,  le  parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio".
  218.  Le  persone  fisiche nonche' le societa' o le associazioni di
cui  all'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,  n. 600,  e  successive  modificazioni,  presentano
all'Agenzia  delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi   e   di   imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  31  luglio  dell'anno
successivo  a  quello  di  chiusura  del periodo d'imposta secondo le
modalita'  stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Sono  esonerati  dall'obbligo  di invio telematico di cui al presente
comma i  contribuenti  che non hanno la possibilita' di utilizzare il
modello  730  perche'  privi  di  datore  di lavoro o non titolari di
pensione.
  219.  Le  persone  fisiche  non  titolari di redditi d'impresa o di
lavoro  autonomo  possono  presentare  la  dichiarazione  dei redditi
all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,
entro  il  termine  previsto per la trasmissione telematica di cui al
comma 218,  tramite  raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti  con  certezza  la  data di spedizione ovvero avvalendosi del
servizio   telematico.   I  contribuenti  esonerati  dall'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  ai  fini  della scelta della destinazione
dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi  che  approvano  le  intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo  8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare,
entro  il  termine  di  cui  al  citato  comma 218, apposito modello,
approvato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   ovvero   la   certificazione   di   cui
all'articolo  4,  comma 6-ter,  del  medesimo  regolamento  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 322  del 1998, per il
tramite  di  un  ufficio  della  societa'  Poste  italiane Spa ovvero
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3
dell'articolo  3  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  220.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro il 1° ottobre di ogni anno,
rende  accessibili  ai  contribuenti, in via telematica, i dati delle
loro  dichiarazioni  presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento
del  direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
  221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente  dichiara"  e' inserita la seguente: "annualmente" e dopo
le  parole:  "indica  le  condizioni  di  spettanza" sono inserite le
seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni";
   b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso.
                           *** omissis ***
 
  252.  All'articolo  1,  comma 14,  della  legge  27  dicembre 2006,
n. 296,  dopo  il  primo  periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini
dell'accertamento  l'Agenzia  delle  entrate ha l'onere di motivare e
fornire  elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi  o  compensi  derivanti  dall'applicazione degli indicatori di
normalita'  economica  di  cui  al  presente  comma, approvati con il
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del  31  marzo  2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore  dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di  concertazione  con  le categorie, della disciplina richiamata dal
presente  comma.  In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi  inferiori  a  quelli  previsti  dagli  indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".
                           *** omissis ***
 
  270.  Si  considerano  valide  le  trasmissioni  degli  elenchi dei
clienti  e  fornitori,  di  cui  all'articolo  37,  commi  8 e 9, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate
entro   il  termine  del  15  novembre  2007.  271.  Al  comma 37-bis
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, le parole:
"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle  seguenti:  "immessi  sul  mercato  a  decorrere dal 1° gennaio
2009".
                           *** omissis ***
 
                               Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)
                           *** omissis ***
 
  539.  Ai  datori  di  lavoro  che,  nel  periodo compreso tra il 1°
gennaio  2008  e  il  31  dicembre  2008,  incrementano  il numero di
lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle   aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia,
Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che  istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008,
2009  e  2010,  un  credito  d'imposta  d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne  rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2,  lettera  f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione,  del  5  dicembre 2002, il credito d'imposta e' concesso
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono  esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  540.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al comma 539 spetta per ogni
unita'  lavorativa  risultante  dalla  differenza  tra  il numero dei
lavoratori  con  contratto  a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese  e  il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente  occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31  dicembre  2007.  Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro  a  tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta in misura
proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del contratto
nazionale.
  541.  L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo,  anche  per  interposta  persona,  allo  stesso soggetto. Per i
soggetti  che  assumono  la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal    gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento  della  base  occupazionale.  I  lavoratori dipendenti con
contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella  base
occupazionale  in  misura  proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
  542.  Il  credito  d'imposta  va  indicato  nella dichiarazione dei
redditi  relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del  reddito  e  del  valore  della  produzione  ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  agli  articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
   a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati
non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere  l'impiego  precedente o siano portatori di handicap ai sensi
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104,  o  siano lavoratrici donne
rientranti  nella  definizione  di  lavoratore  svantaggiato  di  cui
all'articolo 2,   lettera   f),   punto  XI),  del  regolamento  (CE)
n. 2204/2002 della Commissione;
   b) siano  rispettate  le  prescrizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali  anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto al credito d'imposta;
   c) siano  rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
   d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo  dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi
da quelli del collocamento a riposo.
  544.  Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio  pubblico,  anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
  545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
   a) se,  su  base  annuale,  il  numero  complessivo dei lavoratori
dipendenti,  a  tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori  con  contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore  o  pari  al  numero  complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007;
   b) se  i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
   c) qualora   vengano   definitivamente  accertate  violazioni  non
formali,  e  per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore  a  euro  5.000,  alla  normativa fiscale e contributiva in
materia  di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste  dalle vigenti
disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni
dei  commi  da  539  a  548,  e  qualora  siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.  Dalla  data  del  definitivo  accertamento  delle violazioni
decorrono  i  termini  per  far  luogo al recupero delle minori somme
versate  o  del  maggior credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
  546.  Ai  fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
  547.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondo
con  dotazione  di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008,
2009   e  2010,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al
fine  del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al
periodo  precedente.  Entro  il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare  la  verifica  ed  il  monitoraggio  degli  effetti  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi da 539 a 548, identificando la nuova
occupazione   generata   per   area   territoriale,   sesso,  eta'  e
professionalita'.
  548.  L'efficacia  dei  commi da 539 a 547 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88,   paragrafo   3,   del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  549.  All'articolo 1,  comma 1156,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
  "g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento  di  un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui
per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori  socialmente utili e per le
iniziative  connesse  alle  politiche  attive per il lavoro in favore
delle  regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali  dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita
convenzione  con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
valere sul Fondo di cui al presente comma".
  550.  Nel  limite  di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari
degli  interventi  di  cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche
in  deroga  alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente
utili,  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU), per
l'attuazione  di  misure  di  politiche attive del lavoro finalizzate
alla  stabilizzazione  occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,
nella  disponibilita'  degli  stessi  comuni  da  almeno un triennio,
nonche'   dei   soggetti   utilizzati  da  questi  ultimi  attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo    dicembre  1997,  n. 468, e successive modificazioni,
estendendo  a  quest'ultima  tipologia di lavoratori i benefici e gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.
  551.  Per  le  finalita' di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono  avvalersi,  in  deroga  ai vincoli legislativi in materia di
assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della
citata  legge  n. 296  del  2006,  della  facolta'  di  procedere  ad
assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A
e  B  dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a tempo
determinato,  con  inquadramento  nelle  categorie  C  e D, secondo i
profili  professionali  previsti  dai rispettivi ordinamenti, in ogni
caso  attraverso  procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  dispone  annualmente  con proprio decreto, a far
data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la  copertura  integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle
ASU  e  alla  gestione  a  regime  delle  unita' stabilizzate tramite
assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.
  552.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'
autorizzato,  nel  limite  di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con
meno  di  50.000  abitanti  per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori
socialmente  utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno
otto  anni,  utilizzando  quota  parte  delle risorse trasferite alle
regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  553.   La   Regione   siciliana,   in   deroga  ai  limiti  imposti
dall'articolo 20,  comma 1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  e'  autorizzata  alla
trasformazione  a  tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale  di  protezione  civile proveniente da organismi di diritto
pubblico  individuato  dall'articolo 76  della  legge regionale della
Regione   siciliana      settembre   1993,   n. 25,   e  successive
modificazioni,  gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale   della   Regione  siciliana  10  ottobre  1994,  n. 38,  e
dell'articolo 48  della  legge  regionale  della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

 

FINE TESTO