Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 1 febbraio 2008

 

Circolare n. 30/2008

 

Oggetto: Trasporto combinato – Manovra Finanziaria 2008 – Legge 24.12.2007, n. 244, su S.O. alla G.U. n. 300 del 28.12.2007.

 

Di seguito si evidenziano le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 riguardanti il trasporto combinato.

 

INCENTIVI AL TRASPORTO COMBINATO STRADA-FERRO – Art. 2 commi da 237 a 243 – Sono stati prorogati rispettivamente fino al 2009 e fino al 2010 gli incentivi per le imprese che si impegnano a realizzare determinati quantitativi di traffico combinato strada-ferrovia (incentivi treno/km) e gli incentivi per l’acquisto di materiale rotabile, previsti dall’articolo 38 della legge n. 166/2002. Come è noto, la richiesta di prorogare quei benefici è stata portata avanti dalla Confetra nell’ambito del pacchetto di istanze al Governo per la manovra finanziaria 2008. Per il finanziamento della misura è stato previsto il trasferimento delle somme non utilizzate per i precedenti interventi, pari a circa 85 milioni di euro, nonché un’autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro all’anno fino al 2010 (di cui 8 milioni annui destinati agli incentivi treno/km).

 

ECOBONUS PER LE AUTOSTRADE DEL MARE – Art. 2 comma 232 – E’ stato confermato l’ecobonus per le Autostrade del Mare per il triennio 2008-2010 fissando il relativo stanziamento in 77 milioni di euro annui. Com’è noto, gli incentivi consistono nel rimborso alle imprese di autotrasporto di quota parte dei noli pagati al vettore marittimo a condizione di aver effettuato almeno 80 viaggi all’anno su una singola tratta incentivabile.

 

TRASPORTO AEREO CON LA SICILIA - Art. 2 commi 234 e 236 – Per fronteggiare i problemi di mobilità conseguenti ai lavori di ammodernamento di parte dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, oltre a finanziamenti aggiuntivi per gli interventi infrastrutturali, sono stati stanziati 2 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per la Sicilia. Le specifiche iniziative saranno individuate con successivo decreto del Ministro dei Trasporti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

  Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 
la seguente legge:

                               Art. 1.

                           
***omissis***


                               Art. 2.

                           ***omissis***
232.  Al  fine  di consentire la piena operativita' degli incentivi
alle  imprese  di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002,  n. 265,  e  al  relativo  regolamento  di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti
a  spostare  quote  rilevanti  di  traffico  pesante  dalla modalita'
stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

                           ***omissis***
 
234.   Per  interventi  necessari  a  fronteggiare  i  problemi  di
mobilita'   e   sicurezza   derivanti   dai   programmati  lavori  di
ammodernamento  dell'autostrada  A3  nel  tratto Gioia Tauro - Reggio
Calabria  e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e di
sicurezza  nello  Stretto  di  Messina  e' autorizzata la spesa di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno
2009  e  di  7  milioni  di  euro per l'anno 2010, da destinare ad in
terventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

                           ***omissis***

236.  A  valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti
all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC),  ai  sensi del
decreto  legislativo  25  luglio  1997, n. 250, sono individuati, con
decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:
   a) per  il  potenziamento  e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio
Calabria,  per  assicurare  la continuita' territoriale da e per tale
aeroporto  nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
   b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per
gli  aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
237.   L'attuazione   delle   disposizioni   di   cui   al  comma 5
dell'articolo  38  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni,   prosegue   per  un  ulteriore  biennio,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
2004,  n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2005,  n. 21, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n. 167   del  20  luglio  2005,  e  successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio   2004-2006   effettivamente  disponibili  rivenienti  dalle
operazioni  effettuate  ai  sensi dell'articolo 38 della citata legge
n. 166 del 2002.
 
  238.  L'attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  2004,  n. 340,  prosegue per un ulteriore triennio, secondo
quanto disposto dal comma 239.
 
  239.  Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le
politiche  europee,  definisce,  con  proprio  decreto,  condizioni e
modalita'  operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237
e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma decorre  il  periodo  di  attuazione  delle  misure  di  cui ai
medesimi commi 237 e 238.
 
  240.  Le  somme  del  fondo  istituito dal comma 6 dell'articolo 38
della  legge  n. 166  del  2002,  che  residuano dall'attuazione, nel
triennio  2004-2006,  delle  misure  di cui al medesimo articolo sono
utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.
 
  241.  L'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
comma 7,  della  legge  n. 166  del  2002  prosegue  per un ulteriore
triennio,   secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge    30    dicembre   2004,   n. 315,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2005, n. 21, nonche' agli
articoli  14  e  15  del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con
le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.
 
  242.  Il  triennio  di  cui  al  comma 241  decorre  dalla  data di
sottoscrizione  degli  accordi  di  programma di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002.
 
 
  243.  Per  l'attuazione  di quanto disposto ai commi 238 e 241, sul
Fondo  per  la  contribuzione  agli  investimenti per lo sviluppo del
trasporto   merci   per  ferrovia,  con  particolare  riferimento  al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade  viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge
n. 166  del  2002,  istituito nello stato di previsione del Ministero
dei  trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli
anni  2008,  2009  e  2010. A valere sulle risorse di cui al presente
comma,  l'importo  di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009  e  2010  e'  destinato  all'  attuazione  di quanto disposto al
comma 238.  Le  risorse restanti sono destinate in via prioritaria al
finanziamento  di  accordi  di  programma  di  cui  all'articolo  38,
comma 7,   della   legge      agosto  2002,  n. 166,  e  successive
modificazioni,  aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato
sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

 

                           ***omissis***
La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                                Prodi,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                                Padoa        Schioppa,       Ministro
                              dell'economia e delle finanze

  Visto, il Guardasigilli: Mastella