Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 1 febbraio 2008

 

Circolare n. 31/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti – Obbligo di registrazione – Circolare Ministero del Lavoro n. 1625 del 30.1.2008.

 

Come è noto, il DLGVO n. 234/2007, che ha recepito la direttiva europea 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti, ha introdotto dall’1 gennaio 2008 l’obbligo per le imprese di annotare su un apposito registro l’orario svolto dagli autisti. Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla tenuta del registro non risolvendo peraltro tutti i dubbi interpretativi sulla portata del nuovo obbligo, in particolare per quanto concerne l’indicazione giornaliera delle ore lavorate.

 

Nel far riserva di ulteriori approfondimenti, si segnalano i principali aspetti della circolare ministeriale:

 

·          il nuovo registro deve intendersi aggiuntivo rispetto ai libri obbligatori (libro paga e libro matricola), al cronotachigrafo e alla carta del conducente;

 

·          al fine di evitare duplicazioni, nel nuovo registro andranno annotati soltanto i dati relativi all’orario di lavoro degli autisti, con l’esclusione dei dati risultanti dai libri obbligatori già in uso; in considerazione della particolare modalità di svolgimento della prestazione dell’autista che spesso non consente il rientro giornaliero in azienda, l’annotazione dell’orario di lavoro potrà essere effettuata “entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni”;

 

·          in assenza di un modello ufficiale potrà essere utilizzato un qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di lavoro, distinte in ordinarie e straordinarie;

 

·          il registro, preventivamente vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, dovrà essere tenuto presso la sede legale dell’impresa e conservato per almeno due anni; se il lavoratore lo richiede l’impresa è tenuta a rilasciare copia della registrazione;

 

·          l’omessa o irregolare tenuta del registro è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.187/2007

 

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.