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Roma, 4 marzo 2008

 

Circolare n. 51/2008

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio in Francia – Nuovi adempimenti.

 

In Francia è stato introdotto l’obbligo per gli autotrasportatori stranieri che svolgono attività di cabotaggio (ossia trasporti che hanno origine e destinazione all’interno di quel Paese) di effettuare un’apposita dichiarazione preventiva (Décret n.1739 11.12.2007).

 

La dichiarazione preventiva deve essere presentata all’Ispettorato Generale del Lavoro dei Trasporti francese tramite raccomandata A/R, fax o per e-mail e deve contenere le seguenti informazioni:

-    dati personali del datore di lavoro, del conducente e del cliente francese;

-    durata, luogo e tipo di attività da svolgere;

-    orario di lavoro del conducente.

Una copia della dichiarazione dovrà essere sempre conservata a bordo del veicolo in caso di controlli.

 

Le sanzioni per la mancata dichiarazione preventiva saranno stabilite con un provvedimento in via di emanazione.

 

Si rammenta che in Francia l’attività di cabotaggio può essere svolta in un periodo di 12 mesi per un numero di giorni pari al massimo a 45 (al massimo 30 se continuativi) e che l’autotrasportatore straniero deve rispettare la normativa francese vigente in materia di autotrasporto (ad esempio, tempi di guida e di riposo, salari, ferie, ecc.).

 

Il modulo della dichiarazione obbligatoria e ulteriori informazioni generali sul cabotaggio in Francia sono disponibili sul sito internet del Ministero dei Trasporti francese (www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2627).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.120 e 57/2007

 

Lc/lc

 

 

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