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Roma, 10 marzo 2008

 

Circolare n. 54/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Recupero contributo al SSN – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 29.2.2008.

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato il codice tributo 6793 del credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto per il rimborso del Servizio Sanitario Nazionale versato con i premi R.C. auto.

 

Com’è noto, il credito d’imposta è pari al contributo SSN versato per ciascun autoveicolo di peso complessivo oltre le 11,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 2 e superiori, nel limite massimo di 300 euro ad autoveicolo.

 

Il credito può essere utilizzato in compensazione dei versamenti tributari, previdenziali e assicurativi effettuati nell’anno in corso col modello F24. L’importo da compensare va indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno 2008.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 29/2008

 

Allegato uno

 

D/t

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AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

RISOLUZIONE N. 72/E

 

Roma, 29 febbraio 2008

 

OGGETTO: Ridenominazione del codice tributo 6793 per la compensazione, mediante modello F24, delle somme versate a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci,  ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 169

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme  versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2006,  fino alla concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Successivamente la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 396, ha esteso il beneficio alle somme versate nel periodo d’imposta 2006.

Per  consentire la compensazione in questione sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E del 12/01/2006, il codice tributo 6789 per il periodo d’imposta 2005 e con risoluzione n. 3/E del 16/01/2007,  il codice tributo 6793 per il periodo d’imposta 2006.

Inoltre, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 169, ha ulteriormente esteso il beneficio, previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103, alle somme versate nel periodo d’imposta 2007.

Al fine di consentire la compensazione anche per il periodo d’imposta 2007, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si varia la denominazione del codice tributo 6793, istituito con risoluzione N. 3/E del 16 gennaio 2007, come di seguito indicato:

 

- “6793” denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”.  

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “Anno di riferimento”  è indicato l’anno  d’imposta, espresso nella forma “AAAA”.