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Roma, 11 luglio 2008

 

Circolare n. 123/2008

 

Oggetto: Finanziamenti – Credito d’imposta per nuove assunzioni al Sud – Presentazione delle istanze.

 

La Legge Finanziaria 2008 (art. 2 commi da 539 a 547) ha previsto un credito d’imposta per le imprese residenti nelle regioni meridionali che nel corso di quest’anno incrementano il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato.

 

Il credito d’imposta è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto (416 euro in caso di lavoratrici) e spetta per gli anni 2008, 2009 e 2010. I nuovi assunti devono essere disoccupati, ovvero portatori di handicap; è inoltre indispensabile che l’impresa non abbia proceduto a licenziamenti nei mesi di novembre e dicembre 2007.

 

Per poter beneficiare del credito d’imposta le imprese devono presentare all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) in via telematica un apposito modulo fiscale. Il modulo e il programma telematico per la trasmissione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).

 

Per le assunzioni agevolabili effettuate nel periodo gennaio-giugno 2008 l’istanza va presentata a partire dal 15 luglio 2008. Per le assunzioni successive l’istanza va presentata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali.

 

Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza l’Agenzia rilascerà apposito nulla osta per la concessione del beneficio. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione dei pagamenti tributari, previdenziali e assicurativi effettuati tramite il modello F24.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 25/2008

 

Allegato uno

 

D/t

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Prot. n.72535/2008

 

 

Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL), da presentare ai sensi dell'art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

DISPONE

 

1. Approvazione del modello d.’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

1.1 E. approvato il modello d’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008.

1.2 Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dai datori di lavoro che intendono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.3 Il modello d’istanza di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente i dati identificativi del soggetto richiedente, e dai quadri A e B, relativi rispettivamente alla determinazione dell’incremento occupazionale rilevante e all’elenco dei lavoratori assunti unitamente all’ammontare del credito d’imposta richiesto.

 

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore

nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E. consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

 

3. Modalità e termini di presentazione dell’istanza.

3.1 L’istanza di cui al punto 1. è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica

direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 L’istanza, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 ed entro il 31 gennaio 2009.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato CREDITOASSUNZIONI”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 luglio

2008.

3.4 E. fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.

 

Motivazioni.

L’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede la concessione di un credito d’imposta ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002 e spetta per gli anni 2008, 2009 e 2010 in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Serie Generale - n. 85 del 10 aprile 2008, emanato in attuazione dei commi da 539 a 547 dell’art. 2 della citata legge n. 244 del 2007, disciplina le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l’obbligo per i soggetti interessati di presentare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di attribuzione del credito d’imposta, a partire dal mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali.

In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (Mod. IAL), con le relative istruzioni.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato CREDITOASSUNZIONI”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 luglio 2008.

Il termine iniziale di presentazione delle istanze, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito al 15 luglio 2008, attesi i tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica delle predette istanze.

 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007;

Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore

Dell’occupazione;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 maggio 2008

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Massimo Romano