Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 18 luglio 2008

 

Circolare n. 131/2008

 

Oggetto: Tributi – Funzione Pubblica – Antiriciclaggio - Semplificazioni – D.L. 25.6.2008, n.112, su S.O. alla G.U. n.147 del 25.6.2008.

 

Si evidenziano alcune semplificazioni in materia di tributi, funzione pubblica e antiriciclaggio introdotte col decreto legge indicato in oggetto attualmente in corso di conversione alla Camera dei Deputati.

 

Carta d’identità (art. 31) – La validità della carta di identità è stata innalzata da cinque a dieci anni; la disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

 

Assegni (art. 32 commi 1 e 2) – E’ stato innalzato nuovamente a 12.500 euro il tetto entro cui il trasferimento di denaro contante è libero (com’è noto il tetto era stato abbassato a 5.000 euro con il d.lgvo n.231/2007); conseguentemente l’obbligo della clausola di non trasferibilità sugli assegni torna ad essere in vigore solo per importi superiori a 12.500 euro; è stata inoltre abrogata la norma che imponeva di indicare nelle girate il codice fiscale del girante.

 

Arti e professioni (art. 32 comma 3) – Per gli esercenti arti e professioni è stato abolito l’obbligo di detenere conti correnti per la riscossione e il pagamento delle somme inerenti l’esercizio dell’attività; inoltre non scatterà più l’obbligo di riscuotere i corrispettivi superiori a 100 euro esclusivamente con assegni o bonifici (tale obbligo doveva entrare in vigore a partire da luglio 2009 ai sensi dell’articolo 19 del DPR 600/1973 così come modificato dalla legge n.248/2006).

 

Abolizione elenchi Iva clienti e fornitori (art. 33 comma 3) – Sono stati nuovamente aboliti gli elenchi Iva clienti e fornitori che com’è noto erano stati reintrodotti nel 2006.

 

Nuove imprese (art. 38) – Attraverso modifiche della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive verranno ulteriormente semplificate le procedure amministrative per avviare un’attività economica.

 

Tutela della privacy (art. 29) – L’obbligo di redigere annualmente il documento programmatico sulla sicurezza per la tutela dei dati personali resta in vigore solo per chi utilizza i cosiddetti dati sensibili (dati sullo stato di salute, sul credo religioso e politico, ecc.); per i datori di lavoro, che nell’ambito della gestione del personale si trovano a trattare dati sullo stato di salute dei propri dipendenti, il suddetto documento è sostituito da un’autocertificazione con cui viene dichiarato che gli unici dati sensibili trattati riguardano i certificati sullo stato di salute dei dipendenti e che il trattamento è eseguito in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dalla legge sulla privacy; si fa notare che per poter beneficiare della semplificazione è peraltro necessario che i certificati medici siano privi dell’indicazione della diagnosi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. G.U. n. 147 del 25.6.2008 (fonte Guritel)

Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico,  la semplificazione,

la  competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza pubblica e la

perequazione Tributaria.

 
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                               E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 
                              Art. 29.
                 Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Per  i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e  l'unico  dato  sensibile  e'  costituito dallo stato di
salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della
relativa  diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di
cui     al     punto     19    dell'Allegato    B    e'    sostituito
dall'autocertificazione,  resa  dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  di trattare soltanto dati personali non
sensibili,  che  l'unico  dato sensibile e' costituito dallo stato di
salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della
relativa  diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato
eseguito  in  osservanza  delle  misure  di  sicurezza  richieste dal
presente codice nonche' dall'Allegato B).».
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto-legge,  con  un aggiornamento del disciplinare
tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione  e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai
sensi  dell'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  sono previste modalita' semplificate di redazione del documento
programmatico  per  la  sicurezza  di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 34  e  di  cui  al  punto 19 dell'Allegato B al decreto
legislativo   30 giugno  2003,  n.  196  per  le  correnti  finalita'
amministrative e contabili.
  3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il
termine  ivi  indicato,  la disciplina di cui al comma 1 si applica a
tutti i soggetti di cui al comma 2.
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «La  notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso  il  sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene  la  richiesta  di  fornire  tutte  e  soltanto  le seguenti
informazioni:
      1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del
trattamento se designato;
      2) la o le finalita' del trattamento;
      3)   una   descrizione  della  o  delle  categorie  di  persone
interessate  e  dei  dati  o  delle  categorie  di dati relativi alle
medesime;
      4)  i  destinatari  o  le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
      5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
      6)  una  descrizione  generale  che permetta di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5.  Entro  due  mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Garante  di  cui  all'articolo 153  del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del
decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui
al comma 4.

 

                            *****OMISSIS*****

 
                                Art. 31.
               Durata e rinnovo della carta d'identita'
  1.  L'articolo  3,  secondo  comma,  del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  le  parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
  2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo  unico  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato  dal  comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte  d'identita'  in  corso  di  validita'  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3.  Ai  fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centoottantesimo  e  il  novantesimo  giorno  antecedente la medesima
data.
 
                                Art. 32.
                        Strumenti di pagamento
  1.  All'articolo 49  del  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai  commi 1,  5,  8,  12  e  13,  le  parole «euro 5.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
    b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

 

 

                                Art. 33.
              Applicabilita' degli studi di settore
                       e elenco clienti fornitori

                         *****OMISSIS*****

3.  All'articolo 8-bis  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) il comma 6 e' abrogato.

 

                           *****OMISSIS*****

 

                               Art. 38.
                          Impresa in un giorno
  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo 41  della  Costituzione,  l'avvio  di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo attengono  ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo 117,  seconda  comma, lettera m)
della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico  per  le  attivita' produttive di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 447, e successive
modificazioni,  in  base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di  quanto  previsto  dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a) attuazione  del  principio  secondo cui, salvo quanto previsto
per  i  soggetti  privati  di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce  l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua attivita'
produttiva  e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per
conto  di  tutte  le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b) le  disposizioni  si  applicano  sia  per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  del  Consiglio  e  del  Parlamento europeo del 12 dicembre
2006,  n.  123,  sia  per  la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
    c) l'attestazione  della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    d) i   comuni   possono  esercitare  le  funzioni  inerenti  allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
    e) l'attivita'  di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f) lo  sportello  unico,  al  momento  della  presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
d.i.a.,  costituisce  titolo  autorizzatorio.  In caso di diniego, il
privato  puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g) per   i   progetti   di   impianto   produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,   sono   stabiliti   i   requisiti   e   le  modalita'  di
accreditamento  dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e
le  forme  di  vigilanza  sui  soggetti  stessi,  eventualmente anche
demandando  tali  funzioni  al sistema camerale, nonche' le modalita'
per   la   divulgazione,   anche   informatica,  delle  tipologie  di
autorizzazione   per  le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione  dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio
nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
  5.  Il  Comitato  per  la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  n.  4  del  2006 predispone un piano di formazione dei
dipendenti   pubblici,  con  la  eventuale  partecipazione  anche  di
esponenti   del   sistema  produttivo,  che  miri  a  diffondere  sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui  al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.

                           *****OMISSIS*****

FINE TESTO