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Roma, 30 luglio 2008

 

Circolare n. 138/2008

 

Oggetto: Lavoro – Detassazione di straordinari e premi – Legge n. 126 del 24.7.2008, su G.U. n. 174 del 26.7.2008.

 

E’ stato convertito in legge il decreto n. 93/2008 che ha introdotto in via sperimentale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2008 la detassazione dello straordinario e dei premi di produttività. Rispetto al testo originario non sono state introdotte modifiche sulla materia. Come è noto, la detassazione è riservata ai soli lavoratori che nel 2007 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 30mila euro e consiste nell’applicazione sulle suddette somme, entro il limite complessivo di 3mila euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (regionale e comunale) pari al 10%.

 

E’ stata altresì confermata la soppressione dell’art.51, comma 2, lett b) del TUIR che escludeva dalla base imponibile, nei limiti di 258,23 euro, le erogazioni liberali concesse alla generalità dei dipendenti in occasione di festività o ricorrenze aziendali. Di conseguenza le somme erogate a tale titolo successivamente al 29 maggio scorso (data di entrata in vigore del citato decreto n. 93) concorrono per l’intero importo alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.  128/2008

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 174 del 26.7.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 24 luglio 2008, n. 126

Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere
di acquisto delle famiglie.
 
                               Art. 1.
                      Esenzione ICI prima casa
  1.  A  decorrere  dall'anno  2008  e' esclusa dall'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
  2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con
regolamento o    delibera comunale    vigente alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  ad  eccezione di quelle di categoria
catastale  A1,  A8  e  A9  per  le  quali  continua  ad applicarsi la
detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto
n. 504 del 1992.
  3.    L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
  4.  La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e'
rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal
comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a
quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di
Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro  dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto,    da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  secondo principi che
tengano  conto  dell'efficienza  nella  riscossione dell'imposta, del
rispetto  del  patto  di  stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e
della  tutela  dei  piccoli  comuni.     Relativamente alle regioni a
statuto  speciale,  ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed
alle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in
ogni   caso  disposti  a  favore  dei  citati  enti,  che  provvedono
all'attribuzione  delle  quote  dovute  ai  comuni  compresi nei loro
territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
  4-bis.  Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi
eventuali   accordi   intervenuti  in  data  precedente  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto,  ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a
statuto  speciale,  a  titolo  di  primo acconto, il 50 per cento del
rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
  4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva
di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del
comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto   legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,  e'  maggiorato
dell'importo  equivalente  al  credito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1
a  4,  a  favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti
dello Stato.   
  5. (Soppresso).
  6.  I  commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007
sono abrogati.
  6-bis.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
ai  commi precedenti,  con  esclusivo riferimento alle fattispecie di
cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi
di  omesso  o  insufficiente versamento della prima rata dell'imposta
comunale  sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il
contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.   
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione  dei  contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in
funzione  della  attuazione  del  federalismo  fiscale, e' sospeso il
potere  delle  regioni  e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte  salve,  per  il  settore  sanitario,  le  disposizioni  di cui
all'articolo 1,  comma 174,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  e  all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni,
nonche',  per  gli  enti  locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia'
previsti   dallo   schema   di   bilancio  di  previsione  presentato
dall'organo  esecutivo  all'organo  consiliare per l'approvazione nei
termini  fissati  ai  sensi  dell'articolo 174  del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267.    Resta fermo che continuano
comunque  ad  applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto
del  patto di stabilita' interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,
691,  692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma, riferendo
l'esito  di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo,
ai  fini  del  referto  per  il  coordinamento del sistema di finanza
pubblica,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994,  n.  20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65,
della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, nonche' alla sezione delle
autonomie.
  7-bis.  I  comuni  che  abbiano  in corso di esecuzione rapporti di
concessione  del  servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai
fini   dell'accertamento   e  della  riscossione  di  altre  entrate,
compatibilmente   con   la   disciplina  comunitaria  in  materia  di
prestazione di servizi.   
 
                               Art. 2.
                Misure sperimentali per l'incremento
                   della produttivita' del lavoro
  1.  Salva  espressa  rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo  dal  1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
  a)  per prestazioni di lavoro  straordinario, ai sensi  del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
  b) per prestazioni  di lavoro  supplementare ovvero per prestazioni
rese  in  funzione  di  clausole  elastiche  effettuate  nel  periodo
suddetto  e  con  esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
  c)  in  relazione  a  incrementi di produttivita', innovazione  ed 
efficienza   organizzativa  e  altri  elementi  di  competitivita'  e
redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
  2.  I  redditi  di  cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e
della  determinazione  della  situazione  economica  equivalente alla
formazione  del  reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
familiare  entro  il  limite  massimo  di  3.000 euro. Resta fermo il
computo  dei  predetti  redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
previdenziali  e  assistenziali,  salve  restando  le  prestazioni in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
  3.  L'imposta  sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se
quest'ultimo  non  e'  lo  stesso che ha rilasciato la certificazione
unica  dei  redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo  del  reddito  da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2007.
  4.   Per   l'accertamento,   la   riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  1  a  4  hanno  natura
sperimentale  e  trovano  applicazione  con  esclusivo riferimento al
settore  privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore,  nell'anno  2007,  a  30.000 euro. Trenta giorni prima del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  a una verifica degli effetti
delle  disposizioni  in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
il  Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine
di  valutare  l'eventuale  estensione del provvedimento ai dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.
  6.  Nell'articolo 51,  comma 2,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.
 
                               Art. 3.
               Rinegoziazione mutui per la prima casa
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione
bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari
finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di
rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.     Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato
a   vantaggio  dei  mutuatari,  nella  convenzione  e'  espressamente
prevista  la  possibilita'  che  le singole banche aderenti adottino,
dandone   puntuale  informazione  ai  clienti,  eventuali  condizioni
migliorative  rispetto  a  quanto  previsto ai commi 2 e seguenti del
presente  articolo,  ferma  restando  l'opzione  di  portabilita' del
mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni.   .
  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse
come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante
dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di
finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base
all'IRS  a  dieci  anni, alla data di rinegoziazione,    maggiorabile
fino ad un massimo    di uno spread dello 0,50    annuo.   .
  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto
di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale
differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di
finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio
risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
  5.  L'eventuale  debito risultante dal conto accessorio, alla  data
di  originaria  scadenza  del  mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla
base  di  rate  costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della
rata  risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato
sulla  base  dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
  6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a  fronte  del  mutuo  oggetto di
rinegoziazione   continuano   ad   assistere,  secondo  le  modalita'
convenute,  il  rimborso del debito che risulti alla data di scadenza
di  detto  mutuo  senza  il  compimento  di  alcuna formalita', anche
ipotecaria,  fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5,
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385.  La  presente
disposizione  si  applica altresi' nel caso in cui, per effetto della
rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia
soggetto   diverso   dal   cessionario   del   mutuo  nell'ambito  di
un'operazione  di  cartolarizzazione  con cessione di crediti. In tal
caso  la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento
di  alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito
dell'integrale  soddisfacimento  del  credito vantato dal cessionario
del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.   .
  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla
convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati,
secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal
mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del
mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
  8-bis.  Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo 
in senso piu' favorevole al mutuatario.   .
 
                               Art. 4.
  (Soppresso).
 
                               Art. 5.
                        Copertura finanziaria
  1.  Le  autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
  2.  Le  risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste  dal comma 1, pari a    869 milioni di euro per l'anno 2008,
725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno
2010  e  186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,    nonche'
quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e
11,    pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di
euro  per  l'anno  2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5
milioni  di  euro  per  l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno
2012,  64,5  milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2014,    sono iscritte nel «Fondo per interventi
strutturali  di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-bis.  Nel  fondo di  cui al comma 2  confluiscono,  altresi',  le
risorse  di  cui  al  comma 11-bis,  pari  a  40  milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2008  e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno
2010.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
legge  24 dicembre