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Roma, 3 settembre 2008

 

Circolare n.152/2008

 

Oggetto: Previdenza – Contrattazione di secondo livello – Entrata in vigore della nuova decontribuzione – Presentazione delle domande dal 15 settembre – D.M. 7.5.2008, su G.U. n. 178 del 31.7.2008 – Circolare INPS n.82 del 6.8.2008.

 

Il Ministero del Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività della nuova decontribuzione sui premi di risultato (aziendali o territoriali) introdotta dalla legge n.247/2007 in via sperimentale per il triennio 2008/2010.

 

Come è noto, rispetto al precedente regime (legge n.135/97) il nuovo sgravio, se da un lato sarà più consistente sia per le aziende che per i lavoratori, dall’altro lato sarà applicato non più in maniera generalizzata ma nei limiti delle risorse pubbliche appositamente destinate (650 milioni di euro annui, di cui 406 milioni per il finanziamento degli sgravi sui premi previsti dalla contrattazione aziendale e i restanti 244 milioni per il finanziamento degli sgravi sui premi previsti dalla contrattazione territoriale). L’accesso al beneficio presuppone pertanto una specifica richiesta dell’azienda all’INPS che potrà essere presentata a partire dal 15 settembre p.v..

 

Si evidenziano le modalità di applicazione del beneficio.

 

Misura – La misura dello sgravio contributivo, da calcolarsi su una quota del premio di risultato pari al 3% della retribuzione annua del lavoratore, sarà del 25% per l’azienda e totale per il lavoratore con garanzia per quest’ultimo della relativa copertura ai fini pensionistici.

 

Condizioni – Come già previsto in passato, per poter beneficiare dello sgravio i contratti di secondo livello dovranno essere depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro 30 giorni dalla stipula e dovranno prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare in quanto legate a incrementi di produttività, di qualità o di competitività dell’impresa. La concessione della decontribuzione sarà inoltre subordinata al rispetto della regolarità contributiva da parte delle aziende richiedenti.

 

Modalità operative – Le aziende interessate alla decontribuzione dovranno presentare a partire dal 15 settembre apposita domanda all’INPS esclusivamente per via telematica. La domanda, che dovrà essere presentata anche per i contratti di secondo livello stipulati entro il 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggano successivamente, dovrà indicare, tra l’altro, la data di stipula dell’accordo e l’ammon­tare complessivo dello sgravio.

L’ammissione allo sgravio avverrà secondo una graduatoria che sarà stilata dall’INPS sulla base dell’ordine cronologico di inoltro delle domande. In ogni caso, entro 45 giorni dalla domanda, l’INPS comunicherà direttamente agli interessati l’esito della stessa.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2008

 

Allegati due

 

M/n

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G.U. n. 178 del 31.7.2008 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2008

Sgravi  contributivi  sulla  quota  di  retribuzione costituita dalle
erogazioni  previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali
ovvero   di  secondo  livello,  in  attuazione  dei  commi  67  e  68
dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007.
 
           IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
          Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per   incentivare   la  contrattazione  di  secondo  livello  di  cui
all'art. 1,  comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247,  sono  ripartite  nella  misura  del  62,5  per  cento per la
contrattazione  aziendale  e del 37,5 per cento per la contrattazione
territoriale.  Fermo  restando  il  limite  complessivo  annuo di 650
milioni  di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale
attribuita  a  ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la
percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.
 
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.   In   fase  di  prima  applicazione,  per  l'anno  2008,  sulla
retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
e'  concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori
di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico
del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui
agli  articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita
dalle  erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi  aziendali  e
territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento
della  retribuzione  contrattuale  percepita e conformemente a quanto
previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e
c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2.  In  considerazione  del carattere sperimentale dello sgravio di
cui  al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2008 con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati del
monitoraggio  delle  domande  pervenute,  effettuato  dall'INPS, puo'
essere  rideterminata  limitatamente  all'anno  2008,  la  misura del
limite  massimo  della  retribuzione contrattuale percepita di cui al
comma 1, fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 247.
  3.  Ai  fini  della  fruizione dello sgravio contributivo di cui al
comma  1,  i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello devono:
    a)  essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura
dei  medesimi  o  dalle  associazioni  a  cui  aderiscono,  presso la
Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data della
loro  stipulazione  ovvero,  per  i  contratti  stipulati nel periodo
compreso  tra  il  1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del
presente   decreto,  ove  non  depositati,  entro  trenta  giorni  da
quest'ultima data;
    b) prevedere erogazioni:
      1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
      2)  correlate  a  parametri  atti  a  misurare  gli  aumenti di
produttivita',  qualita'  ed altri elementi di competitivita' assunti
come  indicatori  dell'andamento  economico  dell'impresa  e dei suoi
risultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo
dei predetti parametri.
  4.   Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non  risulti
possibile  la  rilevazione  di  indicatori  a livello aziendale, sono
ammessi  i  criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti  che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento,  trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
 
previsto  dall'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.
  6.  La  concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'
subordinato  al  rispetto  delle  condizioni di cui all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  I  datori  di  lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello
sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle   vigenti   disposizioni  di  legge  in  materia.  Resta  salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
  8.  Sono  escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1
le  pubbliche  amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti
pubblici  per  i  quali  la  contrattazione  collettiva  nazionale e'
demandata all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN).
  9.  Per  le  imprese  di  somministrazione lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa  riferimento,  ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma
1,  alla  contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
 
                               Art. 3.
                              Procedure
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i  datori  di  lavoro,  anche  per  il  tramite  dei  soggetti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in
via  telematica,  apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai
lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalita'
determinate dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:
    a) i dati identificativi dell'azienda;
    b)   la   data   di   sottoscrizione   del  contratto  aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente;
    d)  l'importo  annuo  complessivo  delle  erogazioni ammesse allo
sgravio  entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi
1  e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo
comma 4, e il numero dei lavoratori beneficiari;
    e)  l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali e
assistenziali,  dovuti  dal datore di lavoro, entro il limite massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico;
    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
    g)  l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici.
  2.  La  domanda  di  cui al comma 1 deve essere inoltrata anche con
riferimento  ai contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello  sottoscritti  e  depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui
effetti  si  protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale
l'obbligo di deposito di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai commi precedenti, l'INPS
prevede  specifiche  modalita' operative limitatamente all'ipotesi di
sgravi  contributivi sulla quota costituita dalle erogazioni previste
dai contratti territoriali.
  4.   Ai  fini  della  determinazione  del  limite  massimo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  la  retribuzione  contrattuale  da prendere a
riferimento  e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 389  del  1989,  comprensiva  delle  erogazioni di cui all'art. 2,
comma  1,  del  presente  decreto,  con  riferimento  alle componenti
imponibili  di  cui  all'art. 27  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.
 
                               Art. 4.
                        Criteri di priorita'
  1.  La  concessione  dello  sgravio di cui all'art. 2, comma 1, nel
rispetto  dei  limiti  di  spesa di cui all'art. 1, avviene secondo i
seguenti criteri di priorita':
    a)  contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello
stipulati  e  depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti
si  protraggono  successivamente alla predetta data, secondo l'ordine
 
cronologico di inoltro della domanda di ammissione;
    b)  contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello
stipulati   e  depositati  dal    gennaio  2008,  secondo  l'ordine
cronologico  di  inoltro  della  domanda  di ammissione, considerando
prioritariamente la data di stipula del contratto.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS attribuisce a ciascuna domanda
di ammissione un numero di protocollo informatico.
  3.  L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica secondo
le modalita' definite dall'INPS, di cui la prima entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, ed e'
tempestivamente  comunicata  al  datore  di  lavoro.  Ai  fini  della
verifica  del  rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS
trasmette  trimestralmente  ai Ministeri del lavoro e dell'economia e
delle  finanze  i  dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al
beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate.
 
                               Art. 5.
                     Norme transitorie e finali
  1.  I  datori di lavoro che nelle more dell'emanazione del presente
decreto  abbiano  continuato ad operare sulla base delle disposizioni
di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997, n. 135, potranno
regolarizzare   la   propria   posizione   contributiva  senza  oneri
aggiuntivi   mediante   compensazione   con  le  somme  eventualmente
spettanti in base al presente decreto.
  2.   Con  successivo  decreto  interministeriale,  e'  definita  la
composizione   e  sono  disciplinate  le  funzioni  dell'Osservatorio
istituito,  ai  sensi  dell'art. 1,  comma 68, della legge n. 247 del
2007,   ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica  di  coerenza
dell'attuazione  del  citato  comma 67 con gli obiettivi definiti nel
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la
crescita  sostenibili»  del  23  luglio  2007 e della elaborazione di
nuovi   e   omogenei   parametri   di   misurazione   e   valutazione
dell'andamento economico delle imprese.
  3.  Dall'attivita'  dell'Osservatorio  di cui al comma 2 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 maggio 2008
 
                    Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                       Damiano
 
                       Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                      Padoa Schioppa
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367

 

 

 

 

 

INPS - Direzione Centrale Entrate Contributive

Circolare n.82 del 6.8.2008

 

 

OGGETTO:     Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Decreto Interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Modalità operative per richiedere il beneficio.

 

SOMMARIO:    Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sgravio che sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato dalla stessa data. Si comunicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in questione,  modalità che prevedono la richiesta esclusivamente in via telematica  e si forniscono le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione che saranno soggette a   graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto. L’apertura della procedura per l’invio delle domande  sarà portata a conoscenza in tempo utile

 

 

Premessa.

L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione).

In sua sostituzione, il medesimo comma 67 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.

Per l'attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge tuttavia rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Il Decreto interministeriale  7 maggio 2008 (allegato 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, nell’attuare le misure previste nel citato intervento legislativo, stabilisce altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo e ne affida all’Istituto la gestione, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge n. 247/2007.

 

1)   Contenuto della norma.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro, per ciascuno dei tre anni 2008, 2009 e 2010) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento alla contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all’altra tipologia.

 

2)   Oggetto del beneficio.

Dal 1° gennaio 2008, il DM prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.

Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’anno in corso e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 3% possa essere rideterminato con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, fermi restando il limite di spesa complessivo (650 milioni di euro annui) e il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.

 

3)   Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

A tale riguardo, il termine "contrattuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro - anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello - sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di sgravio.

Ciò anche in considerazione dell’espresso richiamo operato dall’articolo 3, c. 4 del DM alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389.

Quanto agli elementi che concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, il decreto ministeriale precisa che tali componenti sono quelli imponibili ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni. Per “retribuzione contrattuale”, quindi, si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.

 

4)   Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

Ø        entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[1]; l’aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; in agricoltura l’aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

Ø        totale sulla quota del lavoratore[2].

 

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue.

 

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di € 24.000,00, é corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

 

§          retribuzione presunta annua del lavoratore € 25.000 (comprensivi del premio);

§          sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

§          tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00 x 3%  = € 750,00;

§          sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00 x 25% = € 188,00);

§          sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 750,00 x 9,49% = € 71,00);