Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 settembre 2008

 

Circolare n. 155/2008

 

Oggetto: Lavoro – Conversione della manovra estiva – Legge 6.8.2008, n.133, su S.O. alla G.U. n.195 del 21.8.2008.

 

La manovra estiva varata dal D.L. n.112/2008 è stata convertita senza sostanziali modiche per quanto concerne la materia del lavoro. Se ne riassumono gli aspetti principali.

 

Cumolo pensione/reddito (art.19) -  E’ stato confermato il superamento, a decorrere dall’1 gennaio 2009, di ogni limite alla piena cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo).

 

Contratti a termine (art. 21) – L’unica novità introdotta in sede di conversione riguarda la discussa sanatoria dei contratti in corso. E’ stato infatti stabilito che, con esclusivo riferimento ai giudizi pendenti per violazione delle disposizioni in materia di causali e di proroga dei contratti a termine, sarà applicata ai datori di lavoro solo una sanzione pecuniaria senza alcun obbligo di riassunzione del lavoratore a tempo indeterminato. Per il resto è stata confermata la facoltà riconosciuta alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al DLGVO n. 368/2001 per quanto concerne il tetto di 36 mesi di durata massima dei contratti e il diritto di precedenza del lavoratore a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda.

 

Apprendistato professionalizzante (art.23) – E’ stato soppresso il limite di durata minima di 2 anni previsto dal DLGVO n.276/2006; nessuna modifica è stata invece apportata alla durata massima di 6 anni prevista dallo stesso decreto, fatte ovviamente salve le eventuali minori durate fissate dai contratti collettivi (come nel caso del CCNL trasporto merci).

E’ stata inoltre confermata la possibilità per le aziende di svolgere la formazione degli apprendisti al proprio interno sulla base dei profili formativi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

 

Libro unico del lavoro (art. 39) – Sono state confermate le semplificazioni conseguenti alla soppressione del libro paga, del libro matricola e del registro orario degli autisti e alla loro sostituzione con il libro unico del lavoro. Le modalità di tenuta del libro unico, che sarà obbligatorio dal 16 gennaio 2009, sono state stabilite dal D.M. 9.7.2008.

 

Dimissioni (art. 39, comma 10, lett. l) – E’ stata confermata l’abrogazione della legge n. 188/2007 che aveva subordinato la validità delle dimissioni del lavoratore al rispetto di una complessa procedura informatica.

 

Collocamento disabili (art. 40) - Sono stati alleggeriti gli adempimenti di natura amministrativa che la legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili pone a carico dei datori di lavoro con oltre 15 dipendenti. E’ stato infatti soppresso l’ob­bligo annuale di inviare alle province un prospetto informativo sul numero degli occupati; anziché annualmente il prospetto dovrà essere inviato solo nel caso in cui, rispetto all’ultima volta, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di disabili da assumere.

 

Orario di lavoro (art. 41) – Anche in materia di orario di lavoro sono state mantenute tutte le innovazioni positive al DLGVO n. 66/2003, tra cui:

 

·          la soppressione dell’obbligo per le aziende di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro il superamento delle 48 ore settimanali nel precedente quadrimestre nonché l’esecuzione di lavoro notturno;

 

·          la precisazione che per lavoratore notturno deve intendersi il lavoratore che svolge attività lavorativa per almeno 3 ore di notte per 80 giorni all’anno;

 

·          la possibilità di calcolare il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive come media su 14 giorni (anziché su 7);

 

·          la possibilità di frazionare, per i lavoratori operanti in regime di reperibilità, il godimento del riposo giornaliero di 11 ore; in precedenza tale possibilità era consentita solamente per i lavoratori svolgenti periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

 

·          il riconoscimento alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) di prevedere deroghe, in assenza di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali, alla disciplina legale del riposo giornaliero, delle pause e del lavoro notturno;

 

·          l’esclusione dal campo di applicazione del citato decreto n. 66 degli addetti ai servizi di vigilanza privati;

 

·          l’alleggerimento del regime sanzionatorio prevedendo in particolare la soppressione della sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

 

Lavoro intermittente (art. 39, comma 11) – E’ stato reintrodotto l’istituto del lavoro intermittente  previsto dalla legge Biagi e successivamente abrogato; restano comunque ferme le disposizioni dei contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci) che hanno escluso l’applicazione dell’istituto in questione nei singoli settori.

 

Appalti (art.39, comma 12) – E’ stata soppressa la sanzione amministrativa (da 2.500 a 10.000 euro) prevista dal T.U. sulla sicurezza (DLGVO n.81/2008) a carico delle imprese operanti in regime di appalto che non forniscono l’apposita tessera di riconoscimento ai propri dipendenti; si sarebbe trattato infatti di una duplicazione in quanto lo stesso inadempimento è già sanzionato dal suddetto T.U. (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 153/2008 e 117/2008

 

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 195 del 21.8.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133

Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,

la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della

finanza pubblica e la perequazione tributaria.

 

 

                               Titolo I

                   FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 19.

  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

  1.  A  decorrere  dal    gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di

anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle

forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente

cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere

dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono

totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via

anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le

donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione

separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di

cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e

successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime

delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma

6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima

data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle

pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con

anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;

    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'

pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono soppressi.

    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 21.

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

  1.  All'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 6 settembre

2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo»     sono aggiunte le seguenti:    «, anche se riferibili

alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».

        1-bis.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, e' inserito il seguente:

    «Art.  4-bis.  (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo

per  la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga

del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data

di  entrata  in  vigore della presente disposizione, e fatte salve le

sentenze   passate   in   giudicato,  in  caso  di  violazione  delle

disposizioni  di  cui  agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'

tenuto   unicamente  a  indennizzare  il  prestatore  di  lavoro  con

un'indennita'  di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo

di  sei  mensilita'  dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto

riguardo  ai  criteri  indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio

1966, n. 604, e successive modificazioni   .».

  2.  All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre

2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge

24  dicembre  2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la

disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»

    sono inserite le seguenti:    «e fatte salve diverse disposizioni

di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o

aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'

rappresentative sul piano nazionale».

  3.  All'articolo  5,  comma  4-quater  del  decreto  legislativo  6

settembre  2001,  n.  368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,

della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di

precedenza»      sono inserite le seguenti:    «, fatte salve diverse

disposizioni  di  contratti collettivi stipulati a livello nazionale,

territoriale    o   aziendale   con   le   organizzazioni   sindacali

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».

    4.  Decorsi  24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche

sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei

datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni

contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro

tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 23.

      Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

  1.  All'articolo  49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre

2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»

sono sostituite con «superiore a sei anni».

  2.  All'articolo  49  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «5-ter In caso di formazione

esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In

questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato

professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti

collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o

aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli

enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali

definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per

ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione

della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica

professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto

formativo».

  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003,  n.  276  dopo  le parole «alta formazione»    sono inserite le

seguenti:    «, compresi i dottorati di ricerca».

  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003,  n.  276  dopo  le parole «e le altre istituzioni formative»  

sono  aggiunti i seguenti periodi:    «In assenza di regolamentazioni

regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'

rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le

Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,

per  quanto  compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma

4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».

  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono

abrogati:

    a)  l'articolo  1  del  decreto  ministeriale  7 ottobre 1999,  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;  

    b)  l'articolo  21  e l'articolo 24,    commi terzo e quarto, del

regolamento  di  cui al    decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1956, n. 1668;

    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 39.

 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore

di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del

lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i

collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in

partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono

essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove

ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,

l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.

  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni

annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o

gestite  dal  datore  di  lavoro,    compresi    le somme a titolo di

rimborso  spese,  le  trattenute  a  qualsiasi  titolo effettuate, le

detrazioni  fiscali,  i  dati  relativi  agli  assegni  per il nucleo

familiare,  le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le  somme  erogate  a  titolo  di  premio o per prestazioni di lavoro

straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico

del  lavoro  deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da

cui  risulti,  per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate

da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di

straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non

retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al

lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata

intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza

al lavoro.

  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui

ai  commi  1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16

del mese successivo.

  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di

tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il

relativo regime transitorio.

  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni

effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie

agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro

unico  del  lavoro  di  cui  al  comma  1  e'  punita con la sanzione

pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione

agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la

sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di

cui all'articolo 1,    quarto comma    , della legge 11 gennaio 1979,

n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici

giorni  alla  richiesta  degli  organi  di  vigilanza  di  esibire la

documentazione   in   loro  possesso  sono  puniti  con  la  sanzione

amministrativa  da  250  a  2000  euro.  In  caso  di  recidiva della

violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele

registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti

trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la

sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la

violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da

500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'

punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,

se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione

va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine

previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle

sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli

organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro

e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi

dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione

provinciale del lavoro territorialmente competente.

  8.  Il  primo periodo dell'articolo 23 del    testo unico di cui al

   decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e'

sostituito  dal  seguente:  «Se  ai  lavori  sono  addette le persone

indicate dall'articolo 4,    primo comma    , numeri 6 e 7, il datore

di   lavoro,   anche   artigiano,   qualora   non  siano  oggetto  di

comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di lavoro di

cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.

510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.

608,  e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica

o  a  mezzo  fax,  all'Istituto  assicuratore  nominativamente, prima

dell'inizio   dell'attivita'   lavorativa,   indicando   altresi'  il

trattamento retributivo ove previsto».

  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti

modifiche:   a)   nell'articolo   2,  e'  abrogato  il  comma  3;  b)

nell'articolo  3,  i  commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'

sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire

lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere

il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla

unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro

unico  del  lavoro»;  c)  nell'articolo  10,  i  commi  da 2 a 4 sono

abrogati,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per ciascun

lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere

anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la

descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e

della  qualita'  di  esso»;  d)  nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono

abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al

comma  4  sono  abrogate  le  parole  «3, quinto e sesto comma, e 10,

secondo e quarto comma».

  10.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono  

abrogati     , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al

comma 4:

    a)  l'articolo  134 del    regolamento di cui al    regio decreto

28 agosto 1924, n. 1422;

    b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

    c)  gli  articoli 39 e 41    del testo unico di cui al    decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,

n. 2053;

    e)  gli  articoli 20, 21, 25 e 26 del    testo unico di cui al  

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

    h)  il      regolamento di cui al    decreto del Presidente della

Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni,    dalla legge    28 novembre 1996, n.

608;

      j) il  comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296;

     k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,    pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002    ;

    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

    m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo

1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    n)  i  commi  1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296.

  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano

applicazione  gli  articoli  14,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche

e integrazioni.

  12.  Alla  lettera  h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma

1, lettera u)» sono soppresse.

 

                              Art. 40.

    Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

  1.  L'articolo  5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito

dal  seguente:  «    Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)

  .  -  1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i

documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio

dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui

all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi

di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione

provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del

soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove

sono  reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri

professionisti   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza

giustificato  motivo,  non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta

degli  organi  di  vigilanza  di  esibire  la  documentazione in loro

possesso,  sono  puniti  con la sanzione pecuniaria amministrativa da

100  a  1000  euro.  In  caso  di  recidiva  della violazione e' data

informazione   tempestiva   al   Consiglio   provinciale  dell'Ordine

professionale   di   appartenenza   del  trasgressore  per  eventuali

provvedimenti disciplinari».

  2.  All'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181,  come  inserito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  19

dicembre  2002,  n.  297,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di

lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a

consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di

instaurazione  del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma

2,  del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con

modificazioni,      dalla  legge      28  novembre  1996,  n.  608, e

successive   modificazioni,   adempiendo   in  tal  modo  anche  alla

comunicazione  di  cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

L'obbligo  si  intende  assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro

consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,

copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le

informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

La  presente  disposizione  non  si  applica  per il personale di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234

sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2    sono soppresse

    le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la

fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«Gli  obblighi  di  registrazione  di  cui  al  comma  2 si assolvono

mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».

  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'

sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,

soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad

inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto

informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori

dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella

quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e

le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,

rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti

nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da

incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non

e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare

l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il

modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'

e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto

del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di

concerto  con  il      Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e

l'innovazione      e  previa  intesa  con  la Conferenza unificata. I

prospetti  sono  pubblici.  Gli uffici competenti, al fine di rendere

effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,

ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, dispongono la loro

consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al

pubblico».

  5.  Al  comma  1  dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68

sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata

dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme

della presente legge».

  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a

comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data

di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare

nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,

l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al

personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di

cui  all'articolo  115  del  Codice  della  Navigazione, al personale

marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a

tutto  il personale che a vario titolo presta servizio, come definito

all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a)    del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324   .

 

                              Art. 41.

      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

  1.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  e)  ,  n.  2, del decreto

legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  dopo le parole «e' considerato

lavoratore   notturno  qualsiasi  lavoratore  che  svolga»,      sono

inserite le seguenti:    «per almeno tre ore».

  2.  All'articolo  1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8

aprile  2003,  n.  66  dopo  le  parole «passeggeri o merci»,    sono

inserite  le  seguenti:      «sia  per conto proprio che per conto di

terzi».

  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,

n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente

istituzionali»,      sono aggiunte le seguenti:    «e agli addetti ai

servizi di vigilanza privata».

  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo

le  parole  «frazionati  durante  la  giornata»,     sono aggiunte le

seguenti:    «o da regimi di reperibilita».

  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,

n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le

parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come

media in un periodo non superiore a quattordici giorni».

  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo

8  aprile  2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di

lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e

non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una

squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o

settimanale».

  7.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile

2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui

agli  articoli  7,  8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante

contratti   collettivi   stipulati   a   livello   nazionale  con  le

organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative.  

Per  il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni    nei

contratti  collettivi  nazionali  le deroghe possono essere stabilite

nei  contratti  collettivi  territoriali o aziendali stipulati con le

organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul

piano nazionale».

  8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8

aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «3. La violazione

delle  disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'  

articolo  9,  comma 1    , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con

la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per

ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a

cui si riferisca la violazione».

  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile

2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle

disposizioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1, e' punita con la

sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni

singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».

  10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8

aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «6. La violazione

delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta

alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si

riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel

corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la

sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il

pagamento della sanzione in misura ridotta».

  11.  All'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile

2008,  n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della

disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero  e  settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto

legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,

considerando  le  specifiche  gravita'  di  esposizione al rischio di

infortunio,»    sono soppresse   .

  12.  All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo

9  aprile  2008,  n.  81  le  parole:  «di reiterate violazioni della

disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero  e  settimanale,  di  cui al decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66, o»    sono soppresse   .

  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende

del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica

posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al

pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico

dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 4 e 7 del    decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66   . La

contrattazione  collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai

dirigenti   condizioni   di  lavoro  che  consentano  una  protezione

appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono

abrogati  gli  articoli  4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis

comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO