Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 settembre 2008

 

Circolare n.162/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Ulteriore sconto accise – Nuove domande – Scadenza del 31 ottobre 2008 – Nota Agenzia delle Dogane RU22234 del 19.9.2008.

 

Fino al 31 ottobre 2008 sono aperti i termini per la presentazione agli Uffici delle Dogane da parte delle imprese di autotrasporto delle domande per l’ulteriore sconto accise di cui al d.lgvo n.26/2007, pari a 7 euro per 1.000 litri di gasolio consumato con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2007.

 

Le domande devono essere redatte tramite il programma informatico disponibile sul sito www.agenziadogane.it alla voce “software”.

 

Per motivi tecnici le domande non possono essere semplicemente integrative delle istanze già presentate entro lo scorso mese di giugno per l’ottenimento dello sconto di 12,786 euro per 1.000 litri di gasolio consumato nel 2007 (ai sensi dei decreti legge n.16/2005 e n.262/2006). Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha sottolineato come nelle nuove istanze dovranno dunque essere indicati anche i consumi già dichiarati nelle precedenti domande, nonché i relativi veicoli utilizzati.

 

L’Agenzia inoltre, sentita per le vie brevi, ha precisato che la scadenza del 31 ottobre costituisce una riapertura dei termini per le imprese che non avevano presentato le domande di sconto entro la scadenza del 30 giugno.

 

Compensazione nei modelli F24 - Le imprese potranno continuare a compensare nei modelli F24 gli importi spettanti in base alle precedenti domande; viceversa, l’utilizzo in compensazione dell’ulteriore sconto sarà consentito decorsi 60 giorni dalla presentazione delle nuove domande. A tal fine si sottolinea l’opportunità di presentare le nuove domande nel più breve tempo possibile, tenuto conto che la compensazione dovrà esaurirsi entro il 2008 e le eventuali eccedenze non compensate potranno essere recuperate solo tramite rimborso diretto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.141/2008

 

Allegato uno

 

D/d

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Roma, 19.09.2008

 

Indirizzi omessi

RU 22234

 

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione – Consumi anno 2007. – Rimborso incremento d’imposta previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 26/2007.

 

Di seguito alla nota prot. n. 2299/V, del 15 luglio u.s., con la quale è stata resa nota la possibilità di ottenere il rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione (da € 416,00 a € 423,00 per mille litri) disposto, con effetto dal 1° giugno 2007, dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, si comunica che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it , sarà disponibile , dal 23 settembre p.v., il software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni per l’ammissione alla fruizione dell’ulteriore rimborso in questione.

Gli esercenti interessati potranno, quindi, presentare, entro il 31 ottobre 2008, una nuova dichiarazione (corredata di supporto informatico - floppy disk o cd rom – recante i relativi dati salvati) al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet www.agenziadogane.gov.it.

Tale dichiarazione, che integra e sostituisce quella già presentata entro il 30 giugno u.s., dovrà recare distinta indicazione dei consumi effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2007 e quelli effettuati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2007, riportando, in entrambi i quadri del modello, l’elencazione dei veicoli utilizzati in tali periodi.

Ferma restando la facoltà degli Uffici competenti di annullare, con provvedimento motivato, gli atti di assenso illegittimamente formati, vengono fatte salve le compensazioni con mod. F24 eventualmente effettuate, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, sulla base delle dichiarazioni presentate entro lo scorso mese di giugno.

In tal caso, per gli aventi diritto che intendano utilizzare il proprio credito in compensazione, sarà possibile procedere ad una nuova compensazione solamente entro i limiti dell’ulteriore rimborso in parola, spettante rispetto ai consumi effettuati a partire dal 1° giugno 2007.

Si fa presente che, al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione, il software acquisisce automaticamente nel quadro A2 le targhe elencate nel quadro A1 della dichiarazione già presentata; sarà quindi onere dei singoli soggetti interessati aggiornare tale elencazione con l’indicazione dei litri consumati e dei km percorsi, eventualmente escludendone gli automezzi non utilizzati tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2007. Sarà inoltre onere dei singoli soggetti aggiornare il quadro A1 con i litri consumati ed i km percorsi nel solo periodo del 1° gennaio – 31 maggio 2007.

Tutto ciò premesso si ribadisce che per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

- i soli esercenti l’attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

 

Il Direttore dell’Area Centrale

Ing. Walter De Santis

 

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie

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