Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

 

Roma, 8 ottobre 2008

 

Circolare n.169/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Cronotachigrafo – Obbligo del modulo per le assenze dell’autistaD.Lgvo 4.8.2008, n.144 su G.U. n.218 del 17.9.2008.

 

Com’è noto, per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate vige l’obbligo di installare il cronotachigrafo che registra i tempi di guida e di riposo del conducente. Nel caso di controllo su strada l’autista deve esibire i fogli di registrazione (o la registrazione del cronotachigrafo digitale) della giornata in corso e dei ventotto giorni precedenti.

 

Qualora durante il periodo di ventotto giorni l’autista sia stato in ferie o in malattia (ovvero abbia guidato veicoli per i quali non sussiste l’obbligo del tachigrafo), al fine di giustificare i giorni di mancata registrazione del cronotachigrafo è divenuto obbligatorio esibire anche un apposito modulo col quale l’azienda e l’autista stesso dichiarano quelle assenze.

 

L’obbligo del nuovo modulo è stato introdotto a decorrere dal 2 ottobre col decreto indicato in oggetto che ha recepito la direttiva comunitaria n.22 del 2006 in materia di controlli dei tempi di guida e di riposo. Il modulo deve essere conservato a bordo del mezzo insieme alla documentazione relativa al tachigrafo; successivamente deve essere conservato in azienda per il periodo di un anno. La mancata, incompleta o alterata conservazione del modulo è punita con la sanzione amministrativa da 143 a 570 euro.

 

Le altre disposizioni previste dal decreto in oggetto riguardano i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli. Rispetto alle precedenti disposizioni previste dal D.M. 12.7.1995 si registra una maggiore incisività dei controlli. In particolare, è stato previsto il graduale aumento del numero minimo di verifiche su strada e presso le aziende. Per facilitare l’espletamento dei controlli saranno individuate con successivi decreti interministeriali apposite liste contenenti le varie operazioni che le autorità preposte dovranno svolgere (Polizia Stradale per i controlli su strada e Ispettori del Ministero del Lavoro per i controlli in azienda). Tra le novità rispetto alla precedente disciplina si segnala in particolare l’estensione dei controlli su strada alla verifica dei limiti di velocità dei veicoli; inoltre il riscontro dei tempi di guida riguarda, oltre ai periodi giornalieri, anche quelli settimanali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti controlla circ.ri conf.li n.102/2006 e 162/1995

 

Allegati due

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

G.U. n. 218 del 17.09.2008 (fonte Guritel)

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144

Attuazione   della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto disciplina i controlli sui conducenti, le
imprese  e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano
nel  campo  di  applicazione  del  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 del
Consiglio,   del   20 dicembre   1985,  relativo  all'apparecchio  di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE)
n.  561/2006  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 marzo
2006,  relativo  all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale  nel  settore  dei  trasporti  su  strada  e  che  modifica i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
e  sostituisce  il  regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985.
 
                               Art. 2.
                        Autorita' competenti
  1.  Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7
della   direttiva  2006/22/CE  sono  attribuite  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri
e   i  trasporti  intermodali  -  Direzione  generale  del  trasporto
stradale,  utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in
dotazione a legislazione vigente.
  2. L'Ufficio di coordinamento:
    a)  assicura  il  coordinamento  con gli organismi corrispondenti
degli   altri   Stati   membri   nelle  azioni  intraprese  ai  sensi
dell'articolo 8;
    b) definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;
    c)  trasmette  alla  Commissione  i  dati statistici biennali, ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
    d)  rappresenta  l'organismo  principale  di  riferimento  per la
Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
  3.  Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo
presso  i  locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque
svolte,  sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero
dell'interno  e  dal  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali.
  4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le specifiche competenze ed
attribuzioni   previste  dalle  disposizioni  normative  vigenti,  in
materia  di  controlli  su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
 
                               Art. 3.
                        Sistemi di controllo
  1.  I  controlli,  sia  su  strada che nei locali delle imprese, di
tutte   le  categorie  di  trasporto  di  cui  all'articolo  1,  sono
effettuati,  ogni  anno,  almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro
effettivo  dei  conducenti  di  veicoli  che  rientrano  nel campo di
applicazione  dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La
percentuale  sara' portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A
partire  dal  2012,  la percentuale minima di controlli da effettuare
potra'  essere  aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che
potra'  dare  la  Commissione europea conformemente a quanto disposto
con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
  2.  Nell'ambito  del numero totale dei controlli di cui al comma 1,
almeno  il  30  per  cento  del  numero  totale  di giorni lavorativi
controllati  e'  verificato  su  strada  e almeno il 50 per cento nei
locali delle imprese.
 
                               Art. 4.
               Determinazione del numero dei controlli
  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
comunica  all'Ufficio  di  coordinamento, entro il mese di gennaio di
ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro
che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
  2.  L'individuazione  dei  veicoli  soggetti ai regolamenti (CE) n.
561/2006  e  (CEE)  n.  3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni
anno,  sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati
nel  sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle
indicazioni   di   cui  all'articolo  2,  paragrafo 1,  dello  stesso
regolamento (CE) n. 561/2006.
  3.  In  relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di
coordinamento  determina  il numero minimo dei controlli da garantire
ai sensi dell'articolo 3.
 
                               Art. 5.
            Comunicazione dei dati relativi ai controlli
  1.  Il  Ministero  dell'interno  ed  il Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali, entro il 31 marzo di ogni anno,
comunicano  all'Ufficio  di coordinamento i dati e le informazioni di
loro   competenza,   riferiti  all'anno  precedente,  utilizzando  il
formulario  approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del
22 febbraio 1993.
  2.  L'Ufficio  di  coordinamento,  sulla  base  dei  suddetti dati,
comunica  alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006,  le  informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione
ivi prevista.
 
                               Art. 6.
                         Controlli su strada
  1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi
e  riguardano  una parte sufficientemente estesa della rete stradale,
in  modo  da  ostacolare  l'aggiramento  dei  posti di controllo e le
relative  operazioni  sono  condotte  in  modo che vengano verificati
almeno  i  punti  elencati  nella  Parte  A  dell'Allegato  I.  Se la
situazione  lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato
su un punto della Parte A dell'Allegato I.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su
strada  sono  eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna
discriminazione   puo'  essere  operata  in  relazione  al  paese  di
immatricolazione  del  veicolo, al paese di residenza del conducente,
al  paese  di  stabilimento  dell'impresa,  al  punto  di  partenza e
destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
  3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione
casuale,  con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo
sono  effettuati  sulle  strade,  presso le stazioni di servizio o le
aree  di  parcheggio;  quando  e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle  persone  o  la  sicurezza  della  circolazione,  i  veicoli da
controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle
loro vicinanze.
  4.  Nel  corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre
rilevate  le  informazioni  relative  al  tipo di strada, ossia se si
tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e'
stato  immatricolato  il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
  5.  Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali  loro  rilasciati  dagli organismi di controllo, i protocolli
dei   risultati   e  altri  dati  pertinenti  relativi  ai  controlli
effettuati.
  6.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di controllo di cui al
presente  articolo, e' stabilito un modello di lista di controllo, da
adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  e  del Ministero dell'interno, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
                               Art. 7.
                 Controlli nei locali delle imprese
  1.  I  controlli  nei  locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano  verificati  almeno  i  punti  elencati  nella  parte  A  e B
dell'allegato I.
  2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese
sono  inoltre  rilevate le informazioni relative al tipo di attivita'
di  trasporto,  ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o
internazionale,  passeggeri  o  merci,  per conto proprio o per conto
terzi,  alle  dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
  3.  Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali  loro  rilasciati  dagli organismi di controllo, i protocolli
dei   risultati   e  altri  dati  pertinenti  relativi  ai  controlli
effettuati.
  4.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di controllo di cui al
comma 3,  e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi
con  decreto  dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  I  controlli  nei  locali delle imprese si effettuano, inoltre,
quando   siano   state   accertate  su  strada  gravi  infrazioni  al
regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal
fine  il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di
coordinamento  l'elenco  delle  imprese, stabilite in Italia o in uno
dei  Paesi  membri,  sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato
III della direttiva 2006/22/CE.
  6.   L'Ufficio  di  coordinamento  sulla  base  delle  informazioni
ricevute  dal  Ministero  dell'interno  e  tenuto  anche  conto delle
informazioni  eventualmente  fornite  dagli organismi di collegamento
designati  degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro
l'elenco delle imprese italiane da controllare.
  7.  L'Ufficio  di  coordinamento  compila  altresi'  l'elenco delle
imprese  stabilite  negli altri Stati membri che hanno commesso gravi
infrazioni  al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n.
3821/85   sul  territorio  nazionale  e  ne  da'  comunicazione  alle
rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.
 
                               Art. 8.
                        Controlli concertati
  1.  L'Ufficio  di coordinamento, sulla base di appositi accordi con
le  autorita'  competenti  dei  Paesi  membri  individuate  ai  sensi
dell'articolo  7  della  direttiva  2006/22/CE,  e di concerto con le
competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei
volte  l'anno,  operazioni  concertate  per  controllare  su strada i
conducenti  e  i  veicoli  oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e
(CEE) n. 3821/85.
 
                               Art. 9.
          Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
  1.  L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un
altro  veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE)
n.   561/2006,   da   parte   del  conducente  nel  periodo  indicato
all'articolo 15,  paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve
essere  documentata  attraverso  il  modulo  in formato elettronico e
stampabile  previsto  dall'articolo  11, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE,  elaborato  dalla  Commissione  europea  e  riportato  in
allegato  alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile
2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
  2.  Il  modulo  di  cui  al  comma 1  e' conservato dall'impresa di
trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
  3.  Per  il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7,
del  regolamento  (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui
si  applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve
avere  con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi di controllo.
  4.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
modificazioni,  il  conducente che non ha con se' ovvero che tiene in
modo  incompleto  o  alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto
alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da
Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI
e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
  5.  Alla  stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il
modulo  per  il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le
disposizioni  del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 
                              Art. 10.
                       Scambio di informazioni
  1.  Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il
mese   di settembre   ed   entro  il  mese  di marzo  all'Ufficio  di
coordinamento,  i  dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai
regolamenti  (CE)  n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori
non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
  2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza
semestrale,   provvede   a   comunicare   le   informazioni  previste
dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19,
paragrafo 3,   del   regolamento  (CEE)  n.  3821/85  alle  autorita'
competenti  dei  Paesi  membri  individuate  ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.
  3.  L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da
parte  della  autorita'  competente  di  un Paese membro, comunica le
informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.
 
                              Art. 11.
               Sistema di classificazione del rischio
  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, tenuto anche conto delle
indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento  (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalita'
del  sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese
di  autotrasporto,  sulla  base  del numero relativo e della gravita'
delle  infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di
cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
  2.  Sulla  base  del  decreto  di  cui  al  comma 1,  l'Ufficio  di
coordinamento,   provvede   ad  attribuire  alle  imprese  stesse  un
indicatore della classe di rischio.
  3.  Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio
elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.
 
                              Art. 12.
                           Migliori prassi
  1.  L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma
di  formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto
conto  degli  orientamenti  pubblicati nella relazione biennale della
Commissione  sulle  migliori  prassi adottate nell'ambito dell'Unione
europea.
  2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno,
scambi  formativi  e  scambi  del  personale  con  gli  organismi  di
collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
  3.  L'Ufficio  di  coordinamento  promuove, inoltre, anche mediante
accordi  e  convenzioni  con  enti  pubblici e privati, la formazione
periodica  degli  addetti ai controlli, in generale sulla funzione di
controllo  e,  in  particolare,  sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006 e (CEE) n.
3821/85.
 
                              Art. 13.
                          Norma finanziaria
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse
umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  sulla  base  della
legislazione vigente.
 
                              Art. 14.
                         Disposizioni finali
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione in data
12 luglio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262 del
9 novembre 1995.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
 
                              NAPOLITANO
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
 
                                                           Allegato I
                                      (previsto dall'art. 6, comma 1)
 
                               PARTE A
Controlli su strada.
  Nei  controlli  su  strada  occorre  verificare,  almeno i seguenti
punti:
    1)  i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni
di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di
registrazione  dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del
veicolo,  conformemente  all'art.  15,  paragrafo 7,  del regolamento
(CEE)  n.  3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella
carta  del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo
e/o sui tabulati;
    2)   per   il  periodo  di  cui  all'art.  15,  paragrafo 7,  del
regolamento   (CEE)  n.  3821/85,  gli  eventuali  superamenti  della
velocita'  autorizzata  del  veicolo,  definiti  come ogni periodo di
durata  superiore  a  un  minuto  durante  il  quale la velocita' del
veicolo  supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km
orari  per  i  veicoli  della  categoria M3. Per categorie N3 e M3 si
intendono  le  categorie  definite  all'allegato  II,  parte A, della
direttiva  70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente
il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
    3)  all'occorrenza,  le  velocita'  istantanee  del veicolo quali
registrate   dall'apparecchio   di   controllo   durante,  le  ultime
ventiquattro ore di uso del veicolo;
    4)   il  corretto  funzionamento  dell'apparecchio  di  controllo
(verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta
del  conducente  e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso,
la   presenza  dei  documenti  indicati  art.  16,  paragrafo 2,  del
regolamento (CE) n. 561/2006.
 
                               PARTE B
Controlli nei locali delle imprese.
  Nei  locali  delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in
aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
    1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti
periodi di riposo;
    2)  l'osservanza  della  limitazione  bisettimanale  delle ore di
guida;
    3)  i  fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di
bordo e della carta del conducente.
  Nel  caso  venga  accertata  un'infrazione  durante  la  catena  di
trasporto,  gli  Stati  membri  possono,  se opportuno, verificare la
corresponsabilita'  di  altri  soggetti che hanno istigato o in altro
modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori,
commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che
i  contratti  per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi
alle  disposizioni  dei  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (CEE) n.

3821/85.

 

 
 
                          Scarica il modulo allegato