Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 21 ottobre 2008

 

Circolare n.176/2008

 

Oggetto: Notizie in breve. Autotrasporto – Dogane – Servizi postali – Cariche e nomine – Prezzo gasolio auto al 20 ottobre 2008

 

Autotrasporto – Sbloccati i fondi di Sviluppo Italia – Un decreto legge in corso di pubblicazione sulla G.U. rende disponibili le risorse a favore dell’autotrasporto provenienti dalla ex Sviluppo Italia Spa (200 milioni di euro).

 

Dogane – Sistema telematico E-Port nel porto di Genova – Continua l’importante processo di telematizzazione delle procedure documentali sia in import che in export – Progetto E-Port - che dal 2004 sta progressivamente snellendo l’attività dei soggetti che operano col Porto di Genova - Manuale illustrativo del Progetto E-Port

 

Servizi postali – Servizio universale – Sono state aggiornate le condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale, comprendente la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi fino a 20 kg.D.M. 1.10.2008 su G.U. n. 242 del 15.10.2008.

 

Servizi postali – Corrispondenza – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i tempi massimi di recapito della corrispondenza che Poste Italiane dovrà garantire come obiettivo di qualità del servizio nel triennio 2009-2011 - D.M. 1.10.2008 su G.U. n. 242 del 15.10.2008.

 

Cariche e nomine – Giorgio Pozzo è stato confermato alla Presidenza dell’APSACI di Biella (Ass.ne Piemontese Spedizionieri, Autotrasportatori e Corrieri).

 

Armando De Girolamo è stato eletto Presidente dell’Assoferr (Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali).

 

A entrambi congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

 

Cariche e nomine – Giuseppe Marabotto è stato nominato nuovo Direttore Generale del FASDAC (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali).

 

Prezzo gasolio auto al 20 ottobre 2008 (fonte Ministero Sviluppo Economico)euro/litro

Prezzo al netto
da imposte
Accisa
Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da

inizio anno


0,621

0,423
0,209
1,253
- 0,045
- 0,043

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

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G.U. N. 242 DEL 15.10.2008 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 ottobre 2008

Approvazione   delle   condizioni  generali  per  l'espletamento  del
servizio postale universale.
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate le condizioni generali del servizio postale che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 2.
  1.  Le  condizioni  generali di cui all'art. 1 entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2008
 
                                                 Il Ministro: Scajola
 
 
 
                                                             Allegato
CONDIZIONI   GENERALI   PER   L'ESPLETAMENTO   DEL  SERVIZIO  POSTALE
                             UNIVERSALE
 
 
Servizi inclusi nel servizio postale universale
                       Descrizione dei servizi
 
                               Art. 1.
                     Servizio postale universale
    Il  servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo
smistamento  e  il  recapito  degli  invii  postali  fino a 2 kg, ivi
compresi  gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20
kg.
    I  servizi  inclusi  nel  servizio  universale  e  oggetto  delle
presenti  condizioni  di  servizio sono classificati per tipologie di
invii  postali,  come  definiti  dall'art.  1  lettera f) del decreto
legislativo  n.  261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente
sezione.
    Per  gli  invii  internazionali si applicano, oltre alle presenti
condizioni   generali,   le   Convenzioni  internazionali  ratificate
nell'ordinamento   italiano,   nonche'   i   relativi   provvedimenti
applicativi.
 
                               Art. 2.
                       Invii di corrispondenza
    Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma
scritta,  anche  generate  mediante l'ausilio di mezzi telematici, su
supporto  materiale  di  qualunque  natura  che vengono trasportati e
consegnati  all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o
sul  suo  involucro,  con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani,
periodici e similari.
    I servizi di corrispondenza comprendono:
      a) posta  massiva:  servizio  per la spedizione verso qualsiasi
localita'  del  territorio  nazionale  di invii di corrispondenza non
raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a
contenuto    pubblicitario    e   della   pubblicita'   diretta   per
corrispondenza)  secondo standard di confezionamento, peso, formato e
area  di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di specifiche
procedure  di  accettazione  degli  invii approvate dall'Autorita' di
regolamentazione del settore postale;
      b) posta  prioritaria  (invii postali singoli): servizio per la
spedizione  degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero;
      c) posta  raccomandata:  servizio per la spedizione di invii di
corrispondenza  verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed
estero  che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta
spedizione  e  consente  di  verificare  lo stato di lavorazione e la
percorrenza,  anche  in  corso, dell'invio. Su richiesta del mittente
Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;
      d) posta  assicurata:  servizio  per  la spedizione di invii di
corrispondenza  verso  qualsiasi  localita' del territorio nazionale,
nonche'  per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di
valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare
gli   invii   di   posta   contro  lo  smarrimento,  il  furto  e  il
danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al
valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii,
previo  pagamento  di  un  corrispettivo  maggiorato,  anche contro i
rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.
    Per  gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata
soglia  fissata nella Carta della qualita' sono richieste particolari
modalita'  di  confezionamento  pubblicizzate  da Poste Italiane e la
consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta
assicurata  consente  di  verificare al mittente e al destinatario lo
stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su
richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di
cui all'art. 5;
      e) atti  giudiziari:  servizio  di posta raccomandata attinente
alle  procedure  giudiziarie  e ai procedimenti amministrativi di cui
alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo
le   disposizioni   della  stessa  legge  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
      f) pubblicita'  diretta  per  corrispondenza:  servizio  per la
spedizione  di  invii postali indirizzati ad un numero di destinatari
non   inferiore   ad   una   soglia   stabilita   dall'Autorita'   di
regolamentazione  del  settore  postale  (attualmente pari a 10.000),
contenenti  lo  stesso  messaggio,  a  carattere  pubblicitario  o di
marketing,  ad  eccezione  del  nome,  dell'indirizzo e del numero di
identificazione  del  destinatario, nonche' di altri elementi che non
alterano la natura del messaggio;
      g) corrispondenza  a  contenuto  pubblicitario: servizio per la
spedizione di invii di corrispondenza per l'interno indirizzata ad un
numero  di  destinatari  stabilito dall'Autorita' di regolamentazione
del   settore   postale  (attualmente  compreso  tra  1000  e  9999),
contenenti  lo  stesso  messaggio,  a  carattere  pubblicitario  o di
marketing,  ad  eccezione  del  nome,  dell'indirizzo e del numero di
identificazione  del  destinatario, nonche' di altri elementi che non
alterano la natura del messaggio.
 
                               Art. 3.
                         Prodotti editoriali
    Sono  considerati  prodotti  editoriali  i libri, i quotidiani, i
periodici e similari.
    Il  servizio  e' dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che
editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.
 
                               Art. 4.
                               Pacchi
    Sono   considerati  pacchi  gli  invii  postali  verso  qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg
di peso.
    Il  servizio  prevede, oltre ai servizi accessori di cui all'art.
5,  anche  la  modalita' di pacco assicurato con la quale il mittente
puo'  assicurare  il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e
di  danneggiamento  previo  pagamento di un corrispettivo, fino ad un
massimo  stabilito.  Per i pacchi assicurati possono essere richieste
specifiche  modalita' di confezionamento opportunamente pubblicizzate
da Poste Italiane.
 
                               Art. 5.
                          Servizi accessori
    Per  i  servizi  di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste
Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori:
      a) avviso  di  ricevimento:  e'  la ricevuta che, compilata dal
mittente   all'atto  della  spedizione  e  firmata  dal  destinatario
all'atto  della  consegna, viene recapitata al mittente ai fini della
conferma   dell'avvenuta  consegna.  L'avviso  di  ricevimento  della
spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria.
      b) contrassegno:  la  consegna  degli invii e' subordinata alla
riscossione   dal   destinatario,  all'atto  della  consegna,  di  un
corrispettivo  indicato  dal  mittente  nel bollettino di spedizione,
entro i limiti prestabiliti.
    La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
    Per  gli  invii  di  corrispondenza  con importo da corrispondere
superiore  ad una determinata soglia la consegna e' effettuata presso
l'ufficio postale.
    Poste  Italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le
modalita' a sua scelta fra quelle messe a disposizione.
 
 
                        Condizioni economiche
 
                               Art. 6.
                          Tariffe e prezzi
    Poste  Italiane  applica  per  i  servizi  compresi  nel servizio
universale   le   tariffe  ed  i  prezzi  fissati  dall'Autorita'  di
regolamentazione  del  settore  postale,  ai  sensi  dell'art. 13 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
    Poste  Italiane  rende accessibili al pubblico tariffe e prezzi e
li rende disponibili presso tutti gli uffici postali.
 
                               Art. 7.
                         Accordi individuali
    Poste  Italiane puo' concludere con i clienti o gruppi di clienti
accordi  individuali che prevedano corrispettivi diversi, fondati sui
volumi  di  traffico,  in  relazione  anche  alla destinazione e alle
modalita' di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n.
261 del 1999.
 
 
                        Qualita' del servizio
 
                               Art. 8.
                        Obiettivi di qualita'
    L'Autorita'  di  regolamentazione  stabilisce  gli  obiettivi  di
qualita' del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti
nella Carta della qualita' e resi disponibili presso tutti gli uffici
postali.
    Gli  accordi  individuali di cui all'art. 7 possono prevedere, in
presenza  di  determinate  condizioni alle quali corrispondono prezzi
proporzionali, standard di qualita' differenti.
 
 
                         ACCESSO AI SERVIZI
 
                        Condizioni di accesso
 
                               Art. 9.
                       Pagamento del servizio
    Gli  invii  postali  vengono  accettati  da Poste Italiane previo
pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate
all'art.  16,  salve  eventuali  diverse  condizioni  stabilite negli
accordi individuali di cui all'art. 7.
 
                              Art. 10.
                     Indirizzo e confezionamento
    Ai  fini  dell'accettazione degli invii postali presso i punti di
accesso  alla  rete  postale e' necessario che il mittente indichi in
modo  chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente:
nome  e  cognome,  via,  piazza  o  altro;  numero  civico (scala ove
necessario  per  l'individuazione del punto di recapito); localita' e
codice di avviamento postale esatto.
    Qualora  l'indirizzo  non  sia completo ed esatto, Poste Italiane
non garantisce la corretta esecuzione del recapito.
    Il  mittente confeziona gli invii postali con modalita' idonee in
rapporto  al  peso  e  al  contenuto  e  comunque  in modo da evitare
qualunque  rischio  di  danni  a  persone  o  cose.  Le  modalita' di
confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate
da Poste Italiane.
    Per  alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli di
accettazione.
 
                              Art. 11.
                          Invii non ammessi
    Non  sono  ammessi  gli  invii  riconoscibili come potenzialmente
dannosi  o  la  cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le
disposizioni in vigore.
    Le  armi  non sono ammesse se non provviste di autorizzazione del
Ministero dell'interno.
    Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli invii non
ammessi sono consegnati agli Organi di polizia.
    Il  mittente  risponde  di  tutti  i  danni, diretti o indiretti,
causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.
 
                              Art. 12.
                      Obbligo di assicurazione
    Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori,
il  mittente e' tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando
il  relativo  valore  e  nel  rispetto,  ove previsto, delle norme di
sicurezza vigenti in materia.
 
 
                        Modalita' di accesso
 
                              Art. 13.
                       Cassette d'impostazione
    Poste  Italiane,  salvo  quanto previsto negli articoli seguenti,
rende  disponibili  le  cassette  di impostazione recanti il relativo
logo  esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro, destinate alla
raccolta  della  posta  prioritaria  di  cui  all'art. 2, lettera b),
affrancata   con  francobollo  o  con  altre  modalita'  definite  da
specifici accordi.
 
 
 
                              Art. 14.
                           Uffici postali
    Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati,
gli  atti  giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta
del  mittente  e  gli invii postali singoli non introducibili a causa
delle  dimensioni  nelle cassette d'impostazione di cui al precedente
articolo o affrancati con modalita' diverse dal francobollo.
    Gli  uffici  postali espongono l'orario di apertura al pubblico e
l'orario  limite  di  accettazione  per  la spedizione degli invii in
giornata.
    Presso   gli   uffici   postali   e'  disponibile,  su  richiesta
dell'utenza,  la  Carta  della qualita', nonche' ogni informazione su
servizi e sulle condizioni economiche applicate.
 
                              Art. 15.
                     Altre modalita' di accesso
    Per gli invii di corrispondenza massiva, e di pubblicita' diretta
per  corrispondenza di cui all'art. 2, lettera a) e f), nonche' per i
prodotti   editoriali   di  cui  all'art.  3,  Poste  Italiane  rende
accessibili al pubblico idonei punti di accettazione.
    Per  gli  altri invii postali, specifici accordi contrattuali con
la clientela possono prevedere diverse modalita' di accesso.
 
 
                       Modalita' di pagamento
 
                              Art. 16.
                            Affrancatura
    La   modalita'   ordinaria  di  pagamento  del  corrispettivo  e'
l'affrancatura.
    L'affrancatura  consiste  nell'apposizione  di francobolli oppure
della  impronta  di  macchine  affrancatrici  o  di  altri  strumenti
meccanici  o  elettronici  presso  i  punti  di accettazione di Poste
Italiane.
    Poste  Italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei
francobolli.
    L'affrancatura  puo'  essere  effettuata  anche  con  le seguenti
modalita' alternative:
      a) con  strumentazione  a  cura  del cliente: mediante impronta
valore  impressa  da  macchine  affrancatrici  o  da  altri strumenti
meccanici o elettronici a cura del cliente;
      b) conto  di  credito:  mediante  impronta  valore  impressa da
macchine  affrancatrici  o da altri strumenti meccanici o elettronici
presso  Poste  Italiane  per  gli  invii  postali  in  partenza,  con
contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali;
      c) abbonamento   postale:   mediante   apposizione   di  codice
identificativo dello specifico rapporto contrattuale;
      d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice
identificativo dello specifico rapporto contrattuale.
    Il  pagamento  delle  modalita'  alternative di affrancatura puo'
avvenire  mediante  procedura  di  addebito  preautorizzato  su conto
corrente  postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su
appositi conti correnti postali intestati a Poste Italiane.
    Poste  Italiane  si  riserva  di  verificare la conformita' della
spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto.
    Le  condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalita'
di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.
 
                              Art. 17.
                 Invii postali privi di affrancatura
    Gli  invii  postali non affrancati con una delle modalita' di cui
al  precedente  art.  16  non  sono  recapitati  e sono restituiti al
mittente, previo pagamento dell'importo dovuto.
    Se  il  mittente  non  e'  individuato  con certezza o rifiuta il
pagamento, gli invii sono distrutti.
    Gli invii postali provenienti dall'estero senza affrancatura sono
recapitati  al  destinatario  previo  pagamento dell'affrancatura. In
caso  di  rifiuto,  vengono restituiti in conformita' agli accordi ed
alle convenzioni internazionali.
    Gli  invii  postali  diretti  all'estero  senza affrancatura sono
restituiti   al   mittente,   se  individuabile,  altrimenti  vengono
distrutti.
 
                              Art. 18.
            Invii postali con affrancatura insufficiente
    Gli  invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti
al mittente, previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura.
    Se  il  mittente  non  e'  individuato  con  certezza,  o rifiuta
l'integrazione, gli invii sono distrutti.
    Se  tale  irregolarita'  e'  rilevata  in  fase di recapito Poste
Italiane,   prima  della  restituzione  al  mittente  dell'invio  con
affrancatura insufficiente chiede al destinatario se intende ricevere
l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo.
    Gli   invii  postali  provenienti  dall'estero  con  affrancatura
insufficiente  sono  recapitati  al  destinatario previa integrazione
dell'affrancatura.   In   caso  di  rifiuto,  vengono  restituiti  in
conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali.
    Gli   invii   postali   diretti   all'estero   con   affrancatura
insufficiente   sono   restituiti   al  mittente,  se  individuabile,
altrimenti vengono distrutti.
 
 
                              RECAPITO
 
                        Modalita' di recapito
 
                              Art. 19.
                       Esecuzione del recapito
    Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica
destinataria  o  altra  persona  abilitata  nel  luogo corrispondente
all'indirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali.
    Gli  invii postali sono recapitati secondo le modalita' di cui ai
successivi articoli del presente paragrafo.
 
                              Art. 20.
                   Invii semplici e invii a firma
    Ai  fini  delle  attivita'  di  recapito,  gli  invii  postali si
distinguono in:
      invii   semplici:  invii  di  posta  prioritaria,  massiva,  di
pubblicita' diretta per corrispondenza, di corrispondenza a contenuto
pubblicitario,  di  prodotti  editoriali.  Il  recapito e' effettuato
mediante  immissione  in  cassette  domiciliari  di cui al successivo
articolo oppure  mediante consegna al destinatario o ad altra persona
individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29;
      invii  a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari
e pacchi anche editoriali. Il recapito e' effettuato tramite consegna
al  destinatario  o  ad  altra  persona  individuata  ai  sensi degli
articoli  26,  27,  28,  e  29, previa firma per ricevuta. In caso di
impedimento  alla  firma  da  parte  del destinatario, l'attestazione
dell'avvenuta   consegna  e'  fornita  dall'addetto  al  recapito  in
qualita' di incaricato di pubblico servizio.
    Il  destinatario  di  un  invio a firma con avviso di ricevimento
deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata,
la  prova  della  consegna e' fornita dall'addetto al recapito, quale
incaricato di pubblico servizio.
    Analogamente,  la prova della consegna e' fornita dall'addetto al
recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario,
per  i  quali  la  sottoscrizione  di  ciascun  avviso di ricevimento
contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.
 
                              Art. 21.
                        Cassette domiciliari
    Il  recapito  degli  invii  semplici  e'  effettuato  in apposite
cassette  accessibili  al  portalettere installate dal destinatario a
proprie  spese.  La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura
devono  risultare  tali  da  consentire di introdurvi gli invii senza
difficolta'.
    I  titolari  di  cassette  non  conformi  alle  caratteristiche e
dimensioni  provvedono  ai  necessari  adattamenti.  In  mancanza, il
ritiro  dell'invio avverra' presso l'ufficio postale previo avviso di
giacenza.
    Le  cassette  devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome
di  chi ne fa uso. In mancanza l'invio e' restituito al mittente, ove
individuabile ai sensi del successivo articolo.
    Le  cassette  devono essere collocate al limite della proprieta',
sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi
accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
    Negli  edifici  plurifamiliari,  nei  complessi  formati  da piu'
edifici  e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono
essere raggruppate in un unico punto di accesso.
 
 
           Mancato recapito all'indirizzo del destinatario
 
                              Art. 22.
           Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
    Gli  invii  postali  che recano un indirizzo inesistente e di cui
non  e'  possibile  la  restituzione al mittente, vengono distrutti o
altrimenti destinati a fini di beneficenza.
    Gli   invii   con  indirizzo  inesatto  o  insufficiente  vengono
recapitati  quando  risulti  possibile individuare il destinatario in
modo  certo.  Qualora  cio' non sia possibile, e non sia possibile la
restituzione  al  mittente,  gli invii vengono distrutti o altrimenti
destinati a scopo di beneficenza.
    Gli  invii  restituiti al mittente perche' non e' stato possibile
eseguirne  il  recapito,  recano  indicazione  del motivo del mancato
recapito:   destinatario   sconosciuto,   trasferito,   irreperibile,
deceduto,  indirizzo  inesatto,  indirizzo  insufficiente,  indirizzo
inesistente.
    Per  la  restituzione  al mittente, i provvedimenti relativi alle
tariffe  e  ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il
pagamento di un corrispettivo.
 
                              Art. 23.
                         Rifiuto dell'invio
    Salve  le  disposizioni  previste  per gli atti giudiziari di cui
all'art.  2, lettera e), l'invio rifiutato e' restituito al mittente,
accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto
abilitato.  In  mancanza,  tale  attestazione e' fornita dall'addetto
alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.
    Per  la  restituzione  al  mittente i provvedimenti relativi alle
tariffe  e  ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il
pagamento di un corrispettivo.
    Ove  il  mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione
l'invio sara' distrutto.
 
                              Art. 24.
                 Distribuzione nell'ufficio postale
    Gli  invii  postali che non e' possibile recapitare all'indirizzo
indicato   possono   essere  ritirati  presso  l'ufficio  postale  di
distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo
stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati
nell'articolo successivo.  L'addetto  alla  consegna presso l'ufficio
postale accerta l'identita' di chi si presenta per il ritiro.
    In  particolare,  la  consegna degli invii postali avviene presso
l'ufficio postale di distribuzione qualora:
      sussistano   oggettive   difficolta'  che  comportano  speciali
aggravi   o  pericoli  per  il  portalettere;  gli  invii  restano  a
disposizione   presso   l'ufficio   postale   di   distribuzione.  In
alternativa    alla    modalita'   di   distribuzione   di   cui   al
comma precedente,  Poste Italiane provvede a una diversa collocazione
delle   cassette  postali  o  adotta  gli  accorgimenti  necessari  a
consentire la regolare distribuzione degli invii;
      la  cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle
prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 21;
      l'invio   presenti   segni   visibili   di  manomissione  o  di
deterioramento del contenuto.
    La  consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale
di distribuzione nei seguenti casi:
      a) non  e'  possibile  recapitare  gli  invii  per  assenza del
destinatario  o  di  altra  persona  abilitata  al ritiro di cui agli
articoli 26, 27, 28 e 29;
      b) il   valore   dichiarato   per   l'invio  di  corrispondenza
assicurato,   o   l'importo   da   corrispondere   per   l'invio   di
corrispondenza  in  contrassegno, superano il limite stabilito per la
consegna all'indirizzo indicato;
      c) i  pacchi  assoggettati a particolari cautele con obbligo di
assicurazione (ad es pacchi contenenti armi o preziosi).
    Nei  casi  di  cui  alle  lettere a), b), c), nonche' nei casi di
invii  manomessi  o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che
gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio.
    La  consegna puo' essere effettuata direttamente presso l'ufficio
postale di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i
destinatari.
 
 
                              Giacenza
 
                              Art. 25.
                         Termini di giacenza
    Gli  invii  postali  non  recapitati, salvo che nei casi previsti
dagli  articoli 22  e  23,  rimangono  in  giacenza  presso l'ufficio
postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere
dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza:
      invii semplici: dieci giorni;
      invii  a  firma:  sette giorni per i pacchi e trenta giorni per
gli  altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero per
i  quali  i  termini  di  giacenza  sono stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione Postale Universale (attualmente quindici giorni).
    Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione
al  mittente,  gli  invii  vengono distrutti o altrimenti destinati a
fini di beneficenza.
    Il  servizio  di  giacenza,  puo'  comportare  il pagamento di un
corrispettivo.
 
 
              Soggetti abilitati al ritiro degli invii
 
                              Art. 26.
                          Nuclei familiari
    Sono  abilitati  a ricevere gli invii postali presso il domicilio
del   destinatario   anche  i  componenti  del  nucleo  familiare,  i
conviventi  ed  i  collaboratori  familiari  dello stesso e, se vi e'
servizio di portierato, il portiere.
 
                              Art. 27.
                               Imprese
    Gli  invii  postali  diretti  a  imprese,  o comunque indirizzati
presso  imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare
delle  stesse  o  al  personale  incaricato.  L'impresa deve indicare
l'ufficio   o   i   nominativi  delle  persone  incaricate,  inviando
all'ufficio  postale  di  distribuzione una comunicazione scritta del
legale rappresentante.
 
                              Art. 28.
                     Autorita' e uffici pubblici
    Gli  invii  di  corrispondenza  spediti  ad  autorita'  ed uffici
pubblici  aventi  piu' sedi in una localita', qualora l'indirizzo non
consenta  di  individuare  l'esatta  destinazione, vengono recapitati
nella sede principale della localita' indicata.
    Le  autorita'  e  gli  uffici pubblici devono indicare le persone
incaricate  a  ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione
scritta all'ufficio postale di distribuzione.
    Per  i  pacchi,  la  consegna  e'  effettuata  sulla  base  delle
indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
 
                              Art. 29.
     Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili
    Gli  invii  di  corrispondenza diretti a comunita', enti, persone
giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di
essi,  sono  consegnati  al  rappresentante  legale  o  al  personale
incaricato.
    Il  legale  rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi
delle    persone   incaricate   inviando   all'ufficio   postale   di
distribuzione una comunicazione scritta.
    Per  i  pacchi,  la  consegna  e'  effettuata  sulla  base  delle
indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
 
 
4. Diritti degli utenti
 
                              Art. 31.
                        Diritti del mittente
    Il  mittente  resta proprietario dell'invio sino al momento della
consegna.  Prima  della  consegna  egli  ha  diritto  di  chiedere la
restituzione  dell'invio  o  la  modifica  della  destinazione  o del
destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.
 
                              Art. 32.
                   Reclami, rimborsi e indennizzi
    Le  procedure  dei  reclami  e la determinazione dell'entita' dei
rimborsi  e  degli  indennizzi, nonche' la procedura di conciliazione
per  la  risoluzione  delle  controversie,  sono previste dalla Carta
della  Qualita',  ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  legislativo
22 luglio 1999, n. 261.
    Il  reclamo puo' essere presentato dal mittente, dal destinatario
dell'invio o da persona da essi delegata.
 
                              Art. 33.
                   Pubblicita' delle informazioni
    Poste  Italiane  rende  disponibili al pubblico, anche tramite il
proprio  sito  web,  ogni  informazione  necessaria  per  il corretto
utilizzo   del   servizio   da   parte  dell'utenza  con  particolare
riferimento  alle condizioni economiche, alle modalita' di accesso ai

servizi e di recapito degli invii postali.