Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 21 ottobre 2008

 

Circolare n.176/2008

 

Oggetto: Notizie in breve. Autotrasporto – Dogane – Servizi postali – Cariche e nomine – Prezzo gasolio auto al 20 ottobre 2008

 

Autotrasporto – Sbloccati i fondi di Sviluppo Italia – Un decreto legge in corso di pubblicazione sulla G.U. rende disponibili le risorse a favore dell’autotrasporto provenienti dalla ex Sviluppo Italia Spa (200 milioni di euro).

 

Dogane – Sistema telematico E-Port nel porto di Genova – Continua l’importante processo di telematizzazione delle procedure documentali sia in import che in export – Progetto E-Port - che dal 2004 sta progressivamente snellendo l’attività dei soggetti che operano col Porto di Genova - Manuale illustrativo del Progetto E-Port

 

Servizi postali – Servizio universale – Sono state aggiornate le condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale, comprendente la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi fino a 20 kg.D.M. 1.10.2008 su G.U. n. 242 del 15.10.2008.

 

Servizi postali – Corrispondenza – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i tempi massimi di recapito della corrispondenza che Poste Italiane dovrà garantire come obiettivo di qualità del servizio nel triennio 2009-2011 - D.M. 1.10.2008 su G.U. n. 242 del 15.10.2008.

 

Cariche e nomine – Giorgio Pozzo è stato confermato alla Presidenza dell’APSACI di Biella (Ass.ne Piemontese Spedizionieri, Autotrasportatori e Corrieri).

 

Armando De Girolamo è stato eletto Presidente dell’Assoferr (Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali).

 

A entrambi congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

 

Cariche e nomine – Giuseppe Marabotto è stato nominato nuovo Direttore Generale del FASDAC (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali).

 

Prezzo gasolio auto al 20 ottobre 2008 (fonte Ministero Sviluppo Economico)euro/litro

Prezzo al netto
da imposte
Accisa
Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da

inizio anno


0,621

0,423
0,209
1,253
- 0,045
- 0,043

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

G.U. N. 242 DEL 15.10.2008 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 ottobre 2008

Approvazione   delle   condizioni  generali  per  l'espletamento  del
servizio postale universale.
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate le condizioni generali del servizio postale che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 2.
  1.  Le  condizioni  generali di cui all'art. 1 entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2008
 
                                                 Il Ministro: Scajola
 
 
 
                                                             Allegato
CONDIZIONI   GENERALI   PER   L'ESPLETAMENTO   DEL  SERVIZIO  POSTALE
                             UNIVERSALE
 
 
Servizi inclusi nel servizio postale universale
                       Descrizione dei servizi
 
                               Art. 1.
                     Servizio postale universale
    Il  servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo
smistamento  e  il  recapito  degli  invii  postali  fino a 2 kg, ivi
compresi  gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20
kg.
    I  servizi  inclusi  nel  servizio  universale  e  oggetto  delle
presenti  condizioni  di  servizio sono classificati per tipologie di
invii  postali,  come  definiti  dall'art.  1  lettera f) del decreto
legislativo  n.  261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente
sezione.
    Per  gli  invii  internazionali si applicano, oltre alle presenti
condizioni   generali,   le   Convenzioni  internazionali  ratificate
nell'ordinamento   italiano,   nonche'   i   relativi   provvedimenti
applicativi.
 
                               Art. 2.
                       Invii di corrispondenza
    Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma
scritta,  anche  generate  mediante l'ausilio di mezzi telematici, su
supporto  materiale  di  qualunque  natura  che vengono trasportati e
consegnati  all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o
sul  suo  involucro,  con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani,
periodici e similari.
    I servizi di corrispondenza comprendono:
      a) posta  massiva:  servizio  per la spedizione verso qualsiasi
localita'  del  territorio  nazionale  di invii di corrispondenza non
raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a
contenuto    pubblicitario    e   della   pubblicita'   diretta   per
corrispondenza)  secondo standard di confezionamento, peso, formato e
area  di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di specifiche
procedure  di  accettazione  degli  invii approvate dall'Autorita' di
regolamentazione del settore postale;
      b) posta  prioritaria  (invii postali singoli): servizio per la
spedizione  degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero;
      c) posta  raccomandata:  servizio per la spedizione di invii di
corrispondenza  verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed
estero  che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta
spedizione  e  consente  di  verificare  lo stato di lavorazione e la
percorrenza,  anche  in  corso, dell'invio. Su richiesta del mittente
Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;
      d) posta  assicurata:  servizio  per  la spedizione di invii di
corrispondenza  verso  qualsiasi  localita' del territorio nazionale,
nonche'  per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di
valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare
gli   invii   di   posta   contro  lo  smarrimento,  il  furto  e  il
danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al
valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii,
previo  pagamento  di  un  corrispettivo  maggiorato,  anche contro i
rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.
    Per  gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata
soglia  fissata nella Carta della qualita' sono richieste particolari
modalita'  di  confezionamento  pubblicizzate  da Poste Italiane e la
consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta
assicurata  consente  di  verificare al mittente e al destinatario lo
stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su
richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di
cui all'art. 5;
      e) atti  giudiziari:  servizio  di posta raccomandata attinente
alle  procedure  giudiziarie  e ai procedimenti amministrativi di cui
alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo
le   disposizioni   della  stessa  legge  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
      f) pubblicita'  diretta  per  corrispondenza:  servizio  per la
spedizione  di  invii postali indirizzati ad un numero di destinatari
non   inferiore   ad   una   soglia   stabilita   dall'Autorita'   di
regolamentazione  del  settore  postale  (attualmente pari a 10.000),
contenenti  lo  stesso  messaggio,  a  carattere  pubblicitario  o di
marketing,  ad  eccezione  del  nome,  dell'indirizzo e del numero di
identificazione  del  destinatario, nonche' di altri elementi che non
alterano la natura del messaggio;
      g) corrispondenza  a  contenuto  pubblicitario: servizio per la
spedizione di invii di corrispondenza per l'interno indirizzata ad un
numero  di  destinatari  stabilito dall'Autorita' di regolamentazione
del   settore   postale  (attualmente  compreso  tra  1000  e  9999),
contenenti  lo  stesso  messaggio,  a  carattere  pubblicitario  o di
marketing,  ad  eccezione  del  nome,  dell'indirizzo e del numero di
identificazione  del  destinatario, nonche' di altri elementi che non
alterano la natura del messaggio.
 
                               Art. 3.
                         Prodotti editoriali
    Sono  considerati  prodotti  editoriali  i libri, i quotidiani, i
periodici e similari.
    Il  servizio  e' dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che
editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.
 
                               Art. 4.
                               Pacchi
    Sono   considerati  pacchi  gli  invii  postali  verso  qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg
di peso.
    Il  servizio  prevede, oltre ai servizi accessori di cui all'art.
5,  anche  la  modalita' di pacco assicurato con la quale il mittente
puo'  assicurare  il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e
di  danneggiamento  previo  pagamento di un corrispettivo, fino ad un
massimo  stabilito.  Per i pacchi assicurati possono essere richieste
specifiche  modalita' di confezionamento opportunamente pubblicizzate
da Poste Italiane.
 
                               Art. 5.
                          Servizi accessori
    Per  i  servizi  di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste
Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori:
      a) avviso  di  ricevimento:  e'  la ricevuta che, compilata dal
mittente   all'atto  della  spedizione  e  firmata  dal  destinatario
all'atto  della  consegna, viene recapitata al mittente ai fini della
conferma   dell'avvenuta  consegna.  L'avviso  di  ricevimento  della
spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria.
      b) contrassegno:  la  consegna  degli invii e' subordinata alla
riscossione   dal   destinatario,  all'atto  della  consegna,  di  un
corrispettivo  indicato  dal  mittente  nel bollettino di spedizione,
entro i limiti prestabiliti.
    La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
    Per  gli  invii  di  corrispondenza  con importo da corrispondere
superiore  ad una determinata soglia la consegna e' effettuata presso
l'ufficio postale.
    Poste  Italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le
modalita' a sua scelta fra quelle messe a disposizione.
 
 
                        Condizioni economiche
 
                               Art. 6.
                          Tariffe e prezzi
    Poste  Italiane  applica  per  i  servizi  compresi  nel servizio
universale   le   tariffe  ed  i  prezzi  fissati  dall'Autorita'  di
regolamentazione  del  settore  postale,  ai  sensi  dell'art. 13 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
    Poste  Italiane  rende accessibili al pubblico tariffe e prezzi e
li rende disponibili presso tutti gli uffici postali.
 
                               Art. 7.
                         Accordi individuali
    Poste  Italiane puo' concludere con i clienti o gruppi di clienti
accordi  individuali che prevedano corrispettivi diversi, fondati sui
volumi  di  traffico,  in  relazione  anche  alla destinazione e alle
modalita' di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n.
261 del 1999.
 
 
                        Qualita' del servizio
 
                               Art. 8.
                        Obiettivi di qualita'
    L'Autorita'  di  regolamentazione  stabilisce  gli  obiettivi  di
qualita' del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti
nella Carta della qualita' e resi disponibili presso tutti gli uffici
postali.
    Gli  accordi  individuali di cui all'art. 7 possono prevedere, in
presenza  di  determinate  condizioni alle quali corrispondono prezzi
proporzionali, standard di qualita' differenti.
 
 
                         ACCESSO AI SERVIZI
 
                        Condizioni di accesso
 
                               Art. 9.
                       Pagamento del servizio
    Gli  invii  postali  vengono  accettati  da Poste Italiane previo
pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate
all'art.  16,  salve  eventuali  diverse  condizioni  stabilite negli
accordi individuali di cui all'art. 7.
 
                              Art. 10.
                     Indirizzo e confezionamento
    Ai  fini  dell'accettazione degli invii postali presso i punti di
accesso  alla  rete  postale e' necessario che il mittente indichi in
modo  chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente:
nome  e  cognome,  via,  piazza  o  altro;  numero  civico (scala ove
necessario  per  l'individuazione del punto di recapito); localita' e
codice di avviamento postale esatto.
    Qualora  l'indirizzo  non  sia completo ed esatto, Poste Italiane
non garantisce la corretta esecuzione del recapito.
    Il  mittente confeziona gli invii postali con modalita' idonee in
rapporto  al  peso  e  al  contenuto  e  comunque  in modo da evitare
qualunque  rischio  di  danni  a  persone  o  cose.  Le  modalita' di
confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate
da Poste Italiane.
    Per  alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli di
accettazione.
 
                              Art. 11.
                          Invii non ammessi
    Non  sono  ammessi  gli  invii  riconoscibili come potenzialmente
dannosi  o  la  cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le
disposizioni in vigore.
    Le  armi  non sono ammesse se non provviste di autorizzazione del
Ministero dell'interno.
    Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli invii non
ammessi sono consegnati agli Organi di polizia.
    Il  mittente  risponde  di  tutti  i  danni, diretti o indiretti,
causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.
 
                              Art. 12.
                      Obbligo di assicurazione
    Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori,
il  mittente e' tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando
il  relativo  valore  e  nel  rispetto,  ove previsto, delle norme di
sicurezza vigenti in materia.
 
 
                        Modalita' di accesso
 
                              Art. 13.
                       Cassette d'impostazione
    Poste  Italiane,  salvo  quanto previsto negli articoli seguenti,
rende  disponibili  le  cassette  di impostazione recanti il relativo
logo  esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro, destinate alla
raccolta  della  posta  prioritaria  di  cui  all'art. 2, lettera b),
affrancata   con  francobollo  o  con  altre  modalita'  definite  da
specifici accordi.
 
 
 
                              Art. 14.
                           Uffici postali
    Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati,
gli  atti  giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta
del  mittente  e  gli invii postali singoli non introducibili a causa
delle  dimensioni  nelle cassette d'impostazione di cui al precedente
articolo o affrancati con modalita' diverse dal francobollo.
    Gli  uffici  postali espongono l'orario di apertura al pubblico e
l'orario  limite  di  accettazione  per  la spedizione degli invii in
giornata.
    Presso   gli   uffici   postali   e'  disponibile,  su  richiesta
dell'utenza,  la  Carta  della qualita', nonche' ogni informazione su
servizi e sulle condizioni economiche applicate.
 
                              Art. 15.
                     Altre modalita' di accesso
    Per gli invii di corrispondenza massiva, e di pubblicita' diretta
per  corrispondenza di cui all'art. 2, lettera a) e f), nonche' per i
prodotti   editoriali   di  cui  all'art.  3,  Poste  Italiane  rende
accessibili al pubblico idonei punti di accettazione.
    Per  gli  altri invii postali, specifici accordi contrattuali con
la clientela possono prevedere diverse modalita' di accesso.
 
 
                       Modalita' di pagamento
 
                              Art. 16.