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Roma, 5 dicembre 2008

 

Circolare n. 197/2008

 

Oggetto: Lavoro – Piano anti-crisi – D.L. 29.11.2008, n.185, su S.O. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008.

 

Si segnalano le misure in materia di lavoro contenute nel piano anti-crisi varato dal Governo nei giorni scorsi.

 

Detassazione dei premi di produttività (art. 5) – E’ stata prorogata per tutto il 2009 la detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività introdotta in via sperimentale per il 2008 dalla legge n.126/2008; la proroga non si estende agli straordinari per i quali pertanto la detassazione cesserà con la fine dell’anno in corso. Rispetto al regime attuale avranno diritto al beneficio i lavoratori che nel 2008 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 35 mila euro (anziché 30 mila); inoltre la detassazione si applicherà per ogni beneficiario entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi (anziché 3 mila). Si rammenta che per premi di produttività detassabili si intendono le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa; rientrano tra le somme in questione, oltre ai premi previsti da accordi collettivi (aziendali o territoriali), altre differenti erogazioni tra cui i premi di presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, indennità o maggiorazioni di reperibilità o di turno e le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue.

 

Ammortizzatori sociali (art. 19) – E’ stata prevista l’introduzione in via sperimentale per il triennio 2009/2011 di speciali ammortizzatori per gli apprendisti e i collaboratori a progetto che si trovino in condizioni di particolare debolezza. L’attuazione di tali ammortizzatori sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro. Sono state inoltre disposte le seguenti proroghe per il 2009:

 

·    ammortizzatori per le imprese di logistica – è stata prorogata la possibilità di ricorso alla CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali); le imprese interessate dovranno pertanto continuare a versare i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro);

 

·    ammortizzatori in deroga – è stata mantenuta la facoltà per il Ministero del Lavoro di concedere, anche solo per zone circoscritte, la CIGS e la mobilità a settori non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali; come in passato tale facoltà potrà essere esercitata solo in presenza di specifici accordi delle categorie interessate da stipularsi non oltre il 20 maggio 2009 nelle sedi istituzionali dei territori coinvolti e da recepirsi in sede governativa entro il successivo 15 giugno;

 

·    mobilitàè stato prorogato il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per le aziende più grandi; come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione perché consente alle aziende che li assumeranno di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/91 (contribuzione ridotta come per gli apprendisti) per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine);

 

·    contratti di solidarietà – è stata confermata la possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93; come è noto quei contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le aziende, soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate, infatti, possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di contribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 128/2008 e 12/2008

 

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure  urgenti  per  il  sostegno  a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

 

                               TITOLO I

                       Sostegno alle famiglie

                         *****OMISSIS*****

 
                               Art. 5.
               Detassazione contratti di produttivita'
  1.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del  lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro  il  limite  di  importo  complessivo  di 6.000 euro lordi, con
esclusivo  riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo  delle  somme  assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui   all'articolo  2  del  citato  decreto-legge.  Se  il  sostituto
d'imposta  tenuto  ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non  e'  lo  stesso  che  ha  rilasciato  la certificazione unica dei
redditi  per  il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               TITOLO III

   Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale:

   protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per

    grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia

                              scolastica

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 19.
Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
  1.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le
somme  di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011  e  di 54 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle quali e' riconosciuto
l'accesso,  secondo  le  modalita' e i criteri di priorita' stabiliti
con  il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,  ivi  includendo  il
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa  e  degli assegni al
nucleo  familiare,  nonche'  all'istituto  sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
    a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo 19,  primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso  dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti  per  cento  a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione  collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto   legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
modificazioni.  La  durata  massima del trattamento non puo' superare
novanta  giornate  di  indennita'  nell'anno  solare. Quanto previsto
dalla  presente  lettera non  si  applica ai lavoratori dipendenti da
aziende   destinatarie  di  trattamenti  di  integrazione  salariale,
nonche'  nei  casi  di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione  di  sospensioni  lavorative programmate e di contratti di
lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non
spetta  nelle  ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di
disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
    b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato
ovvero  ai  dipendenti  di  agenzie  di somministrazione di lavoro in
missione  presso  imprese  del  settore  artigiano  sospesi per crisi
aziendali  o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui
al  predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo  pari  almeno  alla  misura  del venti per cento a carico
degli   enti  bilaterali  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
compresi  quelli  di  cui  all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre  2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima
del   trattamento   non  puo'  superare  novanta  giornate  annue  di
indennita'.  Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti di
integrazione  salariale,  nonche'  nei  casi di contratti di lavoro a
tempo   indeterminato   con   previsione  di  sospensioni  lavorative
programmate  e  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  disciplinate  dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    c)   in   via   sperimentale   per   il   triennio   2009-2011  e
subordinatamente  a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti  per  cento  a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione  collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennita'  ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per
i  lavoratori  assunti  con  la qualifica di apprendista alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e con almeno tre mesi di
servizio  presso  l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima  di  novanta  giornate  nell'intero  periodo  di  vigenza del
contratto di apprendista;
Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui alle lettere da a) a c) del
presente  comma il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a comunicare, con
apposita  dichiarazione  da  inviare  ai  servizi  competenti  di cui
all'articolo 1  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e  alla  sede  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente   competente,   la   sospensione   della   attivita'
lavorativa  e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi dei
lavoratori   interessati,  che  devono  aver  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego. Il
centro  per  l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre
cinque  giorni,  ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli
articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso
formativo  finalizzato  alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai
sensi  della  normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,  l'eventuale  ricorso
nell'anno  2009  all'utilizzo  di  trattamenti  di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  o  di  mobilita'  in  deroga  alla normativa
vigente  e'  in  ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di
tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
  2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica  soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno
precedente,   ai  collaboratori  coordinati  e  continuativi  di  cui
all'articolo 61,  comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.  276  e  successive  modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
gestione  separata  presso  l'INPS  di cui all'articolo 2 , comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  con  esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
    a) operino in regime di monocommittenza;
    b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente un reddito superiore a
5.000  euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di cui
all'articolo 1,  comma 3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano
stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2,  comma 26,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
    c) con  riferimento  all'anno  di  riferimento  siano accreditati
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  un numero di mensilita' non
inferiore a tre;
    d) svolgano   nell'anno   di   riferimento  l'attivita'  in  zone
dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
    e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione   del   presente   articolo,  nonche'  le  procedure  di
comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi'  effettuare  la  ripartizione  del limite di spesa di cui al
comma 1  del  presente  articolo in  limiti  di  spesa  specifici per
ciascuna  tipologia  di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
  4.  L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei  benefici  di  cui al presente articolo, consentendo l'erogazione
dei  medesimi  nei  limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1,
ovvero,  se  determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con
il  decreto  di  cui  al  comma 3,  comunicandone  le  risultanze  al
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  6.  Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo   per   l'occupazione   di  cui  all'articolo 1,  comma 7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  il  quale, per le medesime
finalita',  e'  altresi'  integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
    a)  mediante  versamento  in  entrata  al bilancio dello Stato da
parte  dell'INPS  di  una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009  e  a  150  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
delle    entrate   derivanti   dall'aumento   contributivo   di   cui
all'articolo 25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione
delle   somme   destinate   al  finanziamento  dei  fondi  paritetici
interprofessionali  per  la  formazione di cui all'articolo 118 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme  residue  non  destinate  alle finalita' di cui all'articolo 1,
comma 72,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549 e con conseguente
adeguamento,  per  ciascuno  degli anni considerati, delle erogazioni
relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
    b)  mediante  le  economie derivanti dalla disposizione di cui al
comma 5,  primo  periodo,  pari  a  54  milioni  di  euro a decorrere
dall'anno 2009;
    c)  mediante  utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
  7.  Il  sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di
cui  al  comma 1  fino  a  concorrenza  delle  risorse disponibili. I
contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a
valere  sul  territorio  nazionale. I fondi interprofessionali per la
formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000
possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle disposizioni
vigenti,  per  misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei
lavoratori,  anche  con  contratti  di  apprendistato o a progetto, a
rischio  di  perdita  del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE
2204/2002.
  8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga   alla   vigente  normativa,  anche  integrate  ai  sensi  del
procedimento  di  cui  all'articolo 18, possono essere utilizzate con
riferimento   ai  lavoratori  subordinati  a  tempo  indeterminato  e
determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
  9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla  concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,   definiti   in   specifiche   intese  stipulate  in  sede
istituzionale  territoriale  entro  il  20  maggio 2009 e recepite in
accordi  in  sede  governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e successive modificazioni, possono essere prorogati
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  i  piani  di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2008. La misura
dei  trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga  e  del  40  per  cento  nel  caso  di proroghe successive. I
trattamenti  di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla  seconda,  possono  essere  erogati  esclusivamente  nel caso di
frequenza  di  specifici  programmi  di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
  10.  L'erogazione  dei  trattamenti  di  ammortizzatori  sociali in
deroga  alla  vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia
nel caso di proroghe e' subordinata alla sottoscrizione, da parte dei
lavoratori  interessati,  di  apposito  patto  di  servizio  presso i
competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali sono definite le modalita'
attuative  del  patto  di  servizio.  Il  lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso
di  rifiuto  della  sottoscrizione  del  patto  di servizio, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   di   carattere  retributivo  e
previdenziale  a  carico  del datore di lavoro, fatti salvi i diritti
gia' maturati.
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai
dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli  operatori  turistici,  con  piu'  di cinquanta dipendenti, delle
imprese  di  vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa  di  45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
  12.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  indicate al comma 9,
l'importo  di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
e' destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennita' pari
al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,
nonche'  alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il
nucleo   familiare,   ai  lavoratori  portuali  che  prestano  lavoro
temporaneo  nei  porti  ai  sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'erogazione  dei  trattamenti  di  cui  al  presente  comma da parte
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  subordinata
all'acquisizione  degli  elenchi  recanti  il  numero,  distinto  per
ciascuna  impresa  o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al
lavoro,   predisposti   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle
competenti   autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,  dalle
autorita' marittime.
  13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino  a  quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   20 gennaio   1998,   n.   4,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti:  «31  dicembre  2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  14.  All'articolo 1,  comma 2,  primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai
fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009,  la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione.
  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   per  cessazione  di
attivita',  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto-legge  5
ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre  2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione.
  16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 14 milioni
di  euro  quale  contributo  agli  oneri  di funzionamento e ai costi
generali  di  struttura.  A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione.
  17.  All'articolo 118,  comma 16,  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per  l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  18.  Per  l'anno  2009, al fine di garantire l'interconnessione dei
sistemi   informatici   necessari   allo  svolgimento  dell'attivita'
ispettiva,  e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul
Fondo per l'occupazione.
 

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO