Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 marzo 2009

 

Circolare n. 55/2009

 

Oggetto: Dogane – Procedure doganali di esportazione - Nuove disposizioni applicabili dall’1 luglio 2009.

 

Dall’1 luglio prossimo diverranno operative le nuove disposizioni previste dal Regolamento Comunitario n.1875/2006 in materia di procedure domiciliate all’esportazione e in materia di dati sulla sicurezza da indicare nelle dichiarazioni doganali di esportazione, di transito e di esportazione abbinata al transito.

 

Procedure domiciliate di esportazione – Finora le imprese titolari di procedure domiciliate d’esportazione, pur avvalendosi dello sdoganamento telematico, avevano l’obbligo di inviare alla dogana prima della partenza delle merci il solo “preavviso”, una sorta di dichiarazione parziale contenente solo alcuni dati essenziali. La prassi del preavviso sarà completamente superata a decorrere dall’1 luglio prossimo: da tale termine, prima della partenza delle merci le imprese dovranno trasmettere alla dogana la dichiarazione di esportazione telematica completa di tutti i dati e attendere il relativo esito.

 

Dichiarazioni di esportazione, transito e esportazione abbinata al transito – Dalla stessa data dell’1 luglio diverrà obbligatorio inserire nelle dichiarazioni telematiche di esportazione, nonché in quelle di transito e di esportazione abbinata al transito, ulteriori dati previsti dall’Allegato 30 bis del citato Regolamento n.1875/2006 ai fini della sicurezza. L’integrazione delle dichiarazioni con i nuovi dati riguarderà sia le dichiarazioni presentate in procedura domiciliata, sia quelle presentate in procedura ordinaria (che com’è noto sono state completamente telematizzate già da quasi due anni). Per poter inserire i nuovi dati sarà necessario utilizzare nuovi tracciati informatici di cui l’Agenzia delle Dogane ha già elaborato una prima versione provvisoria consultabile sulla prima pagina del sito www.agenziadogane.it all’interno della sezione “ecustoms: cosa cambia per gli operatori”. L’Agenzia ha inoltre invitato le imprese interessate ad inviare osservazioni utili alla predisposizione della versione definitiva dei nuovi tracciati (i contributi dovranno essere trasmessi a dogane.ecustoms@agenziadogane.it).

 

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re 54/2009

 

Allegato uno

 

D/d

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ecustoms.it

 

La declinazione italiana di e-customs

 

Le imminenti scadenze imposte dalla normativa comunitaria

 

Si anticipano le principali novità previste dalla Regolamentazione comunitaria e che saranno oggetto di successive dettagliate comunicazioni. 

 

Gli Operatori economici sono invitati a verificare periodicamente l’aggiornamento di questa sezione, che sarà annunciato da apposite “News” nella sezione “Ultim’ora”

 

Il sistema EORI  (Economic Operator Registration and Identification): il passaporto doganale per l’Europa

L’Unione Europea, con regolamento in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1725/2008 ,  ha stabilito la costituzione a livello Europeo di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intervengono nelle operazioni doganali.

 

E’ previsto che ciascuno Stato membro attribuisca un codice EORI ai soggetti stabiliti sul proprio territorio ed ai soggetti dei Paesi Terzi che per la prima volta effettuano nel territorio U.E. un’operazione rilevante ai fini doganali. 

 

Allo scopo di evitare una inutile moltiplicazione di codici e ulteriori oneri a carico degli operatori economici, in Italia si è stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo - in modo automatico - al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale) caselle 2, 8, 14, 50 del DAU) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni. 

 

In tali caselle un operatore economico nazionale attualmente si identifica indicando:

a)  un numero di partita IVA;

b)  un codice fiscale di persona giuridica;

c)  un codice fiscale di persona fisica;

d)  un numero di  patente di doganalista.

 

Le procedure automatiche di censimento e registrazione identificano i soggetti nazionali presenti nelle caselle 2, 8, 14, 50 delle dichiarazioni doganali presentate a partire dal 1° gennaio 2007, e attribuiscono loro un codice EORI secondo le seguenti regole.

 

Ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito un codice EORI corrispondente a tale partita IVA, preceduto dal codice “IT”.

 

Ai soggetti non titolari di partita IVA attiva, viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice fiscale (di persona fisica o giuridica, a seconda del caso).

 

In ogni caso a ciascun soggetto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, viene attribuito un unico codice EORI, che dal 1° luglio 2009 andrà a sostituire nelle dichiarazioni doganali quelli di cui ai precedenti punti da a) a d).

 

I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale.

 

Il Regolamento, in corso di pubblicazione prevede che ciascuno Stato Membro renda disponibile ai Servizi centrali della Commissione la banca dati dei soggetti EORI registrati a livello nazionale. La Commissione rende disponibili a ciascuno dei 27 Stati Membri la base dati degli altri 26 stati.

 

La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo.

 

I soggetti EORI registrati in Italia potranno esprimere tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la sottoscrizione dell’apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

 

 

Il codice EORI: la chiave per accedere in Europa ai benefici previsti per l’AEO (Operatore Economico Autorizzato)

 

L’introduzione dell’obbligo di indicare il codice EORI nelle dichiarazione doganali consentirà ad un operatore economico autorizzato di essere riconosciuto univocamente tramite il codice EORI in ciascuno dei 27 Stati Membri accedendo così ai benefici connessi con tale status, sia ai fini doganali che di sicurezza (safety & security).

 

Dal 1° luglio 2009 il codice EORI si  sostituirà nella compilazione delle caselle 2, 8, 14, 50 del DAU e dei corrispondenti campi dei tracciati telematici all’indicazione di partita Iva, codice fiscale, numero della patente del doganalista.  

 

 

Obbligo di dichiarazione telematica all’esportazione

 

La circolare n. 18/D del 24 marzo 2004  ha introdotto in Italia le procedure di sdoganamento telematico per i regimi di esportazione, transito e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata / semplificata al transito.

 

Dal 1° luglio 2007, con l’avvio della prima fase ECS è stato introdotto a livello comunitario l’obbligo della dichiarazione telematica di esportazione relativamente alle operazioni effettuate in procedura ordinaria.  In virtù delle procedure già operative dall’anno 2004, a partire da quest’ultima data l’Italia ha gestito in ambito ECS fase 1 anche le dichiarazioni effettuate in procedura domiciliata trasmesse telematicamente con le modalità stabilite secondo la predetta circolare n. 18/D del 24 marzo 2004.

 

Ad oggi, l’85% delle oltre 5.500.000 dichiarazioni di esportazione (in procedura ordinaria e domiciliata) è costituito da dichiarazioni telematiche firmate digitalmente, per le quali è stato quindi già eliminato l’obbligo di presentazione della copia cartacea.

 

A decorrere dal 1° luglio 2009 il Reg. 1875/2006 impone l’obbligo della dichiarazione telematica per i regimi all’esportazione, anche per i soggetti operanti in procedura domiciliata e pertanto anche il residuo 15% delle esportazioni, relativo ad operazioni ancora effettuate secondo la procedura basata sulla comunicazione della spedizione e sul preavviso dovrà essere trasmesso telematicamente.

 

Inoltre l’avvio della seconda fase funzionale dell’ECS (Export Control System) e della quarta fase del NCTS (New Computerized Transit System), previsto per la stessa data, prevede l’indicazione nelle dichiarazioni di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito i dati richiesti ai fini “sicurezza” di cui all’allegato 30 bis del citato Regolamento. 

 

 

Pertanto, a decorrere dalla data predetta, per ottemperare all’obbligo comunitario non sarà più possibile utilizzare gli attuali messaggi “B9”, “B3” ed “UX” che saranno sostituiti dal nuovo messaggio “ET”, che consentirà l’invio delle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata a transito e di transito in procedura ordinaria e domiciliata / semplificata integrate con i dati della sicurezza previsti dall’allegato 30 bis del Regolamento (CE) n. 1875/2006.

 

Prima della pubblicazione della versione definitiva dei tracciati definitivi del messaggio “ET” è avviata una consultazione con gli operatori economici e le loro associazioni, che potranno far pervenire osservazioni e chiarimenti in merito a tali tracciati, disponibili qui, ed alle loro modalità di compilazione. A tale scopo è stata istituita la casella di posta elettronica  dogane.ecustoms@agenziadogane.it  alla quale inviare tali richieste.

 

 Si invitano gli operatori e le associazioni a fornire le osservazioni entro il 31 marzo al fine di poter predisporre in tempi brevi la versione definitiva del messaggio E.T. 

 

I test del nuovo messaggio “ET” potrà essere effettuati in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale a partire dal 15 maggio p.v..

 

 

DAT  e DAE in procedura semplificata / domiciliata

 

Analogamente a quanto già avviene per il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) in procedura di domiciliazione, a partire dal 1° luglio p.v. anche il DAT (Documento di Accompagnamento Transito) sarà direttamente prodotto dallo speditore autorizzato. Ciò consentirà una ulteriore velocizzazione del flusso delle operazioni, in  quanto saranno eliminati i tempi di restituzione di tale documento da parte del servizio telematico doganale.

 

Si sottolinea che, sempre a partire dal 1° luglio 2009, il DAE ed il DAT dovranno essere prodotti  secondo il nuovo layout, che contempla l’inserimento dei “dati sicurezza” contenuto nel regolamento in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1617/2008).  

 

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