Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 8 gennaio 2009

 

Circolare n. 7/2009

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Divieti di circolazione - E’ stato pubblicato sulla G.U. n.304 del 31.12.2007 il decreto contenente il calendario 2009 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

 

Diritto civile – Deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese – Sono state individuate le modalità tecniche per la presentazione al Registro delle Imprese in formato elettronico dei bilanci da parte delle società quotate in borsa e delle società obbligate a redigere i bilanci in conformità ai principi contabili internazionali – D.P.C.M. 10.12.2008 n. 304 del 31.12.2008.

 

Cariche e nomine – Guido Valenzin è stato eletto alla Presidenza dell’ASPT (Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste). Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

 

Prezzo gasolio auto all’1 gennaio 2009 (rilevazione effettuata il 22.12.2008) euro/litro

fonte Ministero Sviluppo Economico

 

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,455

0,423

0,176

1,053

- 0,027

--

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.205/2008

 

Allegato uno

 

D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 304 del 31.12.2008 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2008

  Direttive   e  calendario  per  le  limitazioni  alla  circolazione
stradale  fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi
e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito
elencati:
   a)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
   b)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
   c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
   d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
   e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;
   f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 aprile;
   g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ;
   h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 14 aprile;
   i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
   j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
   k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
   l) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
   m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio;
   n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
   o) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;
   p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;
   q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 luglio;
   r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;
   s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;
   t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;
   u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;
   v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
   w)dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:
   x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
   y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
   z) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;
   aa) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;
   bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
   cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;
   dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
   ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
   ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
   gg) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  questi ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione.
 
                               Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di
cui  al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del
periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
  2.   Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti  di  idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3.  Tale  anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti  agli  interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini  (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali  di  Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli  aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote  (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi  interporti,  terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,  che  siano diretti agli
interporti  e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti  veicoli  devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di  spedizione)  attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga
anticipazione   e'   accordata  ai  veicoli  impiegati  in  trasporti
combinati  strada-rotaia  o  strada-mare,  che rientrano nel campo di
applicazione  dell'art.  38  della  legge    agosto  2002,  n.  166
(combinato  ferroviario)  o  dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22
novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l'imbarco.
  4.  Per  i  veicoli  che  circolano  in Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Al fine di favorire
l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di
Reggio  Calabria  e  Villa  San  Giovanni,  purche'  muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5.  Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, diretti ai porti
dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte  del  territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che circolano in
Sicilia,  diretti  verso  la rimanente parte del territorio nazionale
che  si  avvalgono  di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla  Calabria  attraverso  i  porti  di  Reggio Calabria e Villa San
Giovanni,   e   per   i  veicoli  impiegati  in  trasporti  combinati
strada-mare diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di
cui  all'art.  1  del  decreto  del Ministro dei trasporti 31 gennaio
2007, e successive modifiche, che rientrano nel campo di applicazione
dell'art.  3,  comma  2-ter,  della  legge  22  novembre 2002, n. 265
(combinato   marittimo);  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante  la  destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per l'imbarco, il
divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.
  6.  Salvo  quanto  disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria  attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per  i  veicoli  provenienti  o diretti in Sicilia, purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  l'origine  e  la destinazione del
viaggio,  l'orario  di  inizio  del divieto e' posticipato di ore 2 e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
  7.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
 
                               Art. 3.
  1. Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non  trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
   a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
   b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate
necessita' di servizio, e delle Forze di polizia;
   c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
   d)  delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento
rifiuti»,   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
   e)  appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
italiane  S.p.A.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle Comunicazioni;
   f)  del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
   g)  adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
   h)  adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
   i)  adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
   l)  adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
   m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
    m 1) giornali, quotidiani e periodici;
    m 2) prodotti per uso medico;
    m  3)  latte,  escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50  m  di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
   n)  classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
   o)  costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
   p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
   q)  per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
   r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi,  carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla  macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti
derivati   dalla   macellazione   degli   stessi,  pulcini  destinati
all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi
vitali.  Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore  verde  delle  dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza,
con impressa in nero la lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20
m  fissati  in  modo  ben  visibile  su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
   a)   per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione,  limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia  munito  del  foglio  di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento  delle  operazioni  di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
   b)  per  i  veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell'impresa  intestataria  degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino  ad  una  distanza  superiore  a 50 km dalla sede a decorrere
dall'orario   di   inizio   del   divieto  e  non  percorrano  tratti
autostradali;
   c)  per  i  trattori  isolati  per il solo percorso per il rientro
presso  la  sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai  trattori  impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
 
                               Art. 4.
  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
   a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di
cui  all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per
fattori   climatici   e   stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di' produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
   b)  i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
   c)  i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata  necessita'  ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a
condizione   che   tali   esigenze   siano  riferibili  a  situazioni
eccezionali   debitamente   documentate,   temporalmente  limitate  e
quantitativamente definite.
  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m  di  altezza,  con  impressa  in  nero la lettera «a)» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
 
                               Art. 5.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter  circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo   della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la  reale
rispondenza  di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma  1,  dell'art.  4,  ove  non  sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
   a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
   b)  la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
   c)  le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
   d)  il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e'
consentita la circolazione;
   e)  la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  i  veicoli  e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma  1,  dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in  cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla Prefettura - Ufficio
territoriale  del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
   a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della
campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo' essere
esteso all'intero anno solare;
   b)  le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
   c)   l'area   territoriale   ove  e'  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
del  Governo,  di  rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non  oltre  il  termine  dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante  l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
 
                              Art. 6.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  in  tempo  utile,  di  norma  alla  Prefettura  - Ufficio
territoriale  del  Governo della provincia di partenza, che, valutate
le  necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali   e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
   a)  il  giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
   b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e'
ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto
in piu' parti;
   c)  le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
   d) il prodotto oggetto del trasporto;
   e)  la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c),
relative  ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a cicli
continui  di  produzione,  la  Prefettura  - Ufficio territoriale del
Governo  competente,  dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della  richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la  necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per motivi
contingenti,  di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni  festivi.  Per  le  medesime  autorizzazioni, limitatamente ai
veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di  fiere  e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in  cui  sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto, l'esigenza di
effettuare  piu'  viaggi  in regime di deroga per la stessa tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  Prefetture - Uffici territoriali del
Governo,   ove   non  sussistono  motivazioni  contrarie,  rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro  mesi,  sulla  quale  possono  essere diversificate, per ogni
giornata  in  cui  e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni.   Nel   caso   di   veicoli  adibiti  al  trasporto  di
attrezzature  per  spettacoli  dal  vivo l'autorizzazione puo' essere
rilasciata  anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  si svolge lo spettacolo, previo
benestare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.
 
                               Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale
del  Governo  nel  cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue  il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto.  In  tal  caso  la  Prefettura  - Ufficio territoriale del
Governo  nel  cui  territorio di' competenza ha inizio il viaggio che
viene  effettuato  in  regime  di  deroga  deve  fornire  il  proprio
preventivo benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo della provincia di
confine,  dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente  o  dal  destinatario  delle  merci  o  da una agenzia di
servizi  a  cio'  delegata  dagli  interessati.  In tali casi, per la
concessione  delle  autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere
conto,  in  particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita'  del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
 
                              Art. 8.
  1. Il  calendario  di  cui  all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
   a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);
   b)  militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
   c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
   d)  delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
   e)  appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con
l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
   f)  del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
   g)  adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
   h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
 
                               Art. 9.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di  cui  all'art.  168,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal    giugno  al  20  settembre  compresi, dalle ore 18,00 di ogni
venerdi' alle ore 24,00 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6
maggio  1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di  tutte  le  normative  vigenti,  lungo gli itinerari e nei periodi
temporali   richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con  le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed
urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica
documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni
potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno
indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi
prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle
esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione
stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
 
                              Art. 10.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
 
                              Art. 11.
  1.  Le  Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi  dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   le   direttive  contenute  nel  presente  decreto  e
provvederanno  a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni regionali,
provinciali  e  comunali,  nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici  territoriali  del Governo comunicano, con cadenza semestrale,
ai  Ministeri  dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
  3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni  del  presente  decreto,  sara'  verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a contemperare il
raggiungimento   di   maggiori  livelli  di  sicurezza  stradale  con
l'esigenza   di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti  a
specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di
emergenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 2008
                                               Il Ministro : Matteoli
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 288