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Roma, 9 gennaio 2009

 

Circolare n. 8/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Decontribuzione degli straordinari – Messaggio INPS n. 288 del 7.1.2009.

 

L’INPS ha fornito le istruzioni con cui le imprese di autotrasporto possono recuperare i maggiori oneri sociali versati per il lavoro straordinario degli autisti.

 

Com’è noto lo scorso mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 83 bis della legge 133/2008, ha stabilito che il 28% della retribuzione percepita nel 2008, dai conducenti delle imprese di autotrasporto per prestazioni di lavoro straordinario è esente da tassazione e da contribuzione previdenziale.

 

Ora l’INPS ha precisato che gli oneri sociali versati dalle imprese in eccedenza durante il 2008 possono essere recuperati con le denunce contributive DM 10 dei mesi di dicembre 2008, nonché di gennaio e febbraio 2009.

 

L’ammontare da recuperare dovrà essere riportato tra gli importi a credito della colonna “D” del DM 10 indicando il codice “L 490” (rec. contr. sul lavoro straordinario az. di trasporto).

 

Inoltre l’importo degli straordinari esenti da contribuzione dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco della colonna “B-C” con il codice “H 600” se il recupero viene effettuato con la denuncia relativa al mese di dicembre 2008, ovvero con il codice “H 700” se il recupero viene effettuato con le denunce relative ai mesi di gennaio o febbraio 2009.

 

L’Istituto ha precisato anche gli adempimenti relativi alla trasmissione telematica mensile dei dati retributivi (procedura Emens).

 

Conguagli fiscali e contributivi – Si rammenta che le maggiori ritenute fiscali e contributive trattenute ai conducenti devono esser loro restituite in sede di conguaglio fiscale e contributivo relativo all’anno 2008 (da effettuare entro fine febbraio 2009).

 

CUD 2008  e Modello 770 – Si rammenta inoltre che l’importo esente da tassazione e da contribuzione dovrà essere indicato separatamente nei CUD 2008 da consegnare ai conducenti e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770.

 

Limite “de minimis” – Com’è noto il beneficio è fruibile nel limite complessivo di 100 mila euro in un triennio; concorre alla formazione del tetto di 100 mila euro anche lo sconto del bollo auto ex lege 133/2008.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 195/2008

 

Allegato uno

 

D/t

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INPS

MESSAGGIO N. 288 DEL 07.01.2009

Oggetto: Provvedimento del 26 novembre 2008 dell'Agenzia delle entrate. Determinazione della misura percentuale della retribuzione percepita nel 2008 dai lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto merci a titolo di prestazioni di lavoro straordinario che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Istruzioni operative per il recupero contributivo.

 

Testo

L'art. 83-bis,comma 25, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la non concorrenza nella formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi di una percentuale delle somme percepite nel 2008, per prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel medesimo anno, dai lavoratori addetti alla guida dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto merci.

 

La misura della predetta percentuale, da determinarsi, secondo quanto disposto dal comma 27 del medesimo articolo, con apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate (di concerto con il Ministero del lavoro) è stata fissata, in data 26 novembre 2008, nella misura del 28% (v. allegato).

 

La norma individua una nuova fattispecie, limitatamente all'anno 2008, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR.

Pertanto, le somme dovute, per l'anno 2008, alla predetta categoria di lavoratori per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel corso del medesimo anno, non concorrono, nella misura del 28%,  alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi .

 

Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali si precisa che l'importo esente da contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere indicato separatamente nel modello di certificazione unica (CUD) e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (770).

 

Si evidenzia, infine, che il predetto regime contributivo agevolato  trova applicazione nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e del limite complessivo di euro 100.000, per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

 

Modalità operative.

 

I datori di lavoro interessati potranno recuperare le somme versate sulla parte del compenso erogato per lavoro straordinario, divenuto esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, con una delle denunce  contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio. (Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993 approvata con D.M. 7.10.1993).

 

A tal fine le aziende dovranno operare come segue:

 

DM10

·          assoggetteranno a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale effettueranno le operazioni di conguaglio;

·          porteranno a conguaglio nel quadro "D" del DM10 l'importo dei contributi versati sul compenso per lavoro straordinario divenuto esente da contribuzione, utilizzando il codice importo di nuova istituzione "L490" avente il significato di "rec. contr. su lavoro straordinario az. di trasporto";

·          indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, l'importo della retribuzione  esente da contribuzione riportandola con i seguenti codici di nuova istituzione:

 

        "H600" avente il significato di "rid. imponibile anno corrente" se il recupero dei contributi viene                 effettuato con la denuncia DM10 di dicembre 2008;

        "H700" avente il significato di "rid. imponibile anno precedente", se il recupero dei contributi                 viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009;

        nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e                         "contributi dovuti";

 

EMENS

·          nel flusso EMens,utilizzeranno l'elemento <VarRetributive> valorizzandolo nel seguente modo:

·           

- se il recupero dei contributi viene effettuato con la denuncia DM10 di dicembre, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno in corso, indicando “2008” nell’attributo “Anno” e nell’elemento <Diminuzione Imponibile> il valore indicato sul DM10 con il codice "H600"; nell'elemento <Imponibile> sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento;

- se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10 di gennaio o febbraio 2009, sarà registrata una variabile in diminuzione per l’anno precedente ed una variabile in diminuzione per l’anno in corso, al fine di annullare il conseguente spostamento di imponibile dal 2008 al 2009.

A tal fine sarà compilata la prima variabile indicando “2008” nell’attributo “Anno” e l’importo indicato sul DM10 con il codice "H700" nell’elemento <DiminuzioneImponibile> ed una seconda variabile indicando “2009” nell’attributo “Anno” e identico importo nell’elemento <DiminuzioneImponibile>; anche in questo in caso nell'elemento <Imponibile> sarà indicata la retribuzione del mese di riferimento.

 

I datori di lavoro provvederanno, inoltre,  a rimborsare ai lavoratori la contribuzione agli stessi trattenuta sull'imponibile divenuto esente da contribuzione.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Pietro Corasaniti