Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 22 gennaio 2009

 

Circolare n. 15/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Contratti scritti con data certa – Introduzione della “Scheda di trasporto”D.Lgvo 22.12.2008, n.214, su G.U. n.11 del 15.1.2009.

 

Con il decreto legislativo indicato in oggetto sono state apportate le annunciate modifiche al decreto n.286/2005 riguardante la responsabilità condivisa della filiera del trasporto per le violazioni commesse dai conducenti in materia di limiti di velocità, tempi di guida e sovraccarico.

 

Contratti scritti con data certa e indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce – Com’è noto, la presenza di un contratto scritto che non contenga istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme del Codice della Strada solleva i committenti dalla responsabilità per le violazioni commesse dai conducenti. Ora il decreto in esame, al fine di scongiurare il rischio di stipulare contratti di trasporto a posteriori dopo che siano state accertate violazioni al CdS, ha introdotto l’obbligo di data certa nei contratti scritti.

 

La data certa, oltreché con la registrazione dell’atto o con l’apposizione di autentica notarile, può essere provata in più modi (come rammentato anche dal Garante della Privacy nel parere del 5.12.2000), quali ad esempio:

·          l’autoprestazione presso gli uffici postali, con apposizione del timbro postale sul documento;

·          l’apposizione della marca temporale in via informatica.

In particolare, la marcatura temporale si appone tramite un sistema di firma digitale, come quello rilasciato dalle Camere di Commercio o da Poste Italiane. Si tratta di sistemi semplici costituiti da una smart card da ritirare presso le CCIAA o gli uffici postali, un lettore di smart card e un programma informatico da reperire gratuitamente su Internet. La marcatura temporale si esegue con il computer collegandosi a Internet, richiede pochi secondi e un costo di circa 30 centesimi a marca.

 

Una seconda modifica introdotta dal decreto in esame, peraltro non legata al principio della responsabilità condivisa, riguarda l’obbligo di inserire nei contratti i “tempi massimi di carico e scarico della merce”.

 

I nuovi obblighi di data certa e di inserimento dei tempi di carico e scarico decorrono dal 30 gennaio prossimo.

 

Si rammenta che l’opportunità di regolare i servizi di trasporto con contratti scritti aventi i requisiti previsti dalla legge riguarda in particolare l’aspetto tariffario in quanto il contratto scritto consente alle parti di negoziare liberamente prezzi e condizioni del servizio, fermo restando l’obbligo di rispettare il costo medio chilometrico del gasolio previsto dalla legge.

 

Scheda di trasporto – E’ stato introdotto l’obbligo di far scortare il trasporto da una “scheda di trasporto” emessa dal committente e contenente l’indicazione del vettore, del committente, del caricatore e in alcuni casi del proprietario della merce; della tipologia e del peso della merce; dei luoghi di carico e scarico. In alternativa alla nuova scheda si potrà utilizzare altra documentazione che contenga gli elementi sopra citati, ovvero la copia del contratto scritto. Il nuovo obbligo non riguarda il trasporto a collettame, di cui sarà data definizione con un successivo decreto che dovrà anche stabilire il fac simile della scheda, nonché la documentazione considerata equipollente. Fino all’emanazione di quel decreto, prevista per l’inizio di marzo, l’obbligo della nuova scheda ovviamente non è operativo.

A regime, la mancanza della scheda di trasporto a bordo del mezzo comporterà il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l’esibizione del documento; la mancata emissione della scheda di trasporto da parte del committente sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 1.800 euro.

Confetra ha contrastato l’introduzione di questi nuovi obblighi, ottenendo che le disposizioni fossero meno penalizzanti di quanto previsto inizialmente. Alla luce delle modifiche in esame e dell’articolo 83 bis sul nuovo regime tariffario, l’impianto normativo dell’autotrasporto torna comunque ad essere complesso e gravoso.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.212, 204 e 156/2008

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 11 del 15.1.2009 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214

Modifiche  ed integrazioni  al decreto legislativo  21 novembre 2005,
n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasportatore.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286
  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  dopo  le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
  2.  All'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-bis)  i  tempi  massimi  per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
  3.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di  conseguire  maggiori  livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci  per  conto  di  terzi  in  ambito  nazionale,  e' istituito un
documento,   denominato:   “scheda   di   trasporto”,  da
compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo
adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che
contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del
presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a
collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui
all'articolo 8.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di
merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di
trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto  di merci,  da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
  4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di
trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non
veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
  5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al
conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona
delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata
esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore,
provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai
trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non
compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del  veicolo  i  documenti  equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
  4.  Il  decreto  di  cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3
dell'articolo  1,  e'  adottato  entra  trenta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo n. 286 del
2005  il  secondo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente: «In caso di
mancato  possesso  di  detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui  all'articolo  180,  commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle  sanzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».
 
                               Art. 2.
            Modifiche al capo II del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del
2005, e' sostituito dal seguente:
  «1.   I   conducenti  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente devono aver compiuto:
   a)  18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui  e'  richiesta  la  patente  di guida delle categorie C e C+E, in
deroga  alle  limitazioni  di  massa  di  cui all'articolo 115, comma
1, lettera  d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni,  a  condizione di aver seguito il
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
   b)  18  anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per  cui  e'  richiesta  la patente di guida delle categorie C e C+E,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero  2),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, e
successive  modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
   c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e'  richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a
condizione  di  aver  seguito  il  corso  formazione  iniziale di cui
all'articolo 19, comma 2;
   d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e'  richiesta  la patente di guida delle categorie D e D+E,
adibiti  a  servizi  di  linea  con  percorrenza  non  superiore a 50
chilometri,  ovvero  al  trasporto,  al  massimo, di 16 passeggeri, a
condizione  di  aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
   e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per  cui  e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a
condizione  di  aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».
  2.  All'articolo  19  del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le
seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;
   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  E'  altresi' consentito un corso di formazione accelerato,
secondo  le  condizioni  ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere  b),  d)  ed  e).  Tale  corso  verte  sulle materie indicate
all'allegato   I,   sezione  1,  ed  e'  organizzato  sulla  base  di
disposizioni   da   adottarsi   con   decreto   del   Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato
I, sezione 2-bis.»;
   c)  al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1
e'  organizzato»  sono  sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al
comma  1  sono  organizzati»  ed  alla  lettera b) le parole: «con il
decreto  di  cui  al  comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i
decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
   d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di
cui  al  comma    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni
adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».
  3.  All'allegato  I  del  decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le  parole:  «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)»
sono  sostituite  dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo
19, commi 2 e 2-bis)»;
   b)  la  rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE  INIZIALE  OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente:
«FORMAZIONE  ED  ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;
   c)  nella  sezione  2,  terzo  capoverso, secondo periodo, dopo le
parole:  «su  un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure
in un simulatore di alta qualita'»;
   d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente:
 
                           «Sezione 2-bis
 
              FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
                  INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA
                 DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS
 
  Il   corso  di  formazione  iniziale  accelerato  deve  comprendere
l'insegnamento  di  tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione  1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
  L'aspirante  conducente  deve  effettuare almeno dieci ore di guida
individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi
almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
  Durante  la  guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da  un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di  4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in  un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una  guida  razionale  improntata  alle  norme  di  sicurezza  e,  in
particolare,  per  valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse  condizioni  del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
  Per  i  conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
  A  formazione  conclusa,  il  conducente  deve  sostenere  un esame
scritto  e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;
   e)  nella  sezione  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale  formazione  periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.».
  4.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle  caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a  definire  un  simulatore  di alta qualita', ed alla misura massima
consentita  di  impiego  dello  stesso nei corsi di formazione di cui
all'articolo  19,  comma  1, del decreto legislativo n. 285 del 2006,
come modificato dal presente decreto.
  5.  Il  decreto  di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto
legislativo  n.  286  del  2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
lettera  b),  e'  adottato  entro  tre  mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008
                                 NAPOLITANO
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Matteoli,       Ministro       delle
                                 infrastrutture e dei trasporti
                                 Calderoli,     Ministro    per    la
                                 semplificazione normativa
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee
                                 Frattini,   Ministro   degli  affari
                                 esteri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze
                                 Scajola,   Ministro  dello  sviluppo
                                 economico
                                 Maroni, Ministro dell'interno

                                Visto, il Guardasigilli: Alfano