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Roma, 26 gennaio 2009

 

Circolare n. 20/2009

 

Oggetto: Lavoro – Riforma degli assetti contrattuali – Accordo del 22.1.2009 tra Governo e parti sociali.

 

Il 22 gennaio è stato sottoscritto a Palazzo Chigi tra Governo, organizzazioni imprenditoriali (tra cui la Confetra) e sindacati (ad eccezione della CGIL), l’Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali che sostituisce il Protocollo Ciampi del ’93. Obiettivo dell’intesa, valida sia per il settore privato che per quello pubblico, è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale, l’aumento della produttività e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni.

 

Il nuovo accordo, che avrà carattere sperimentale per la durata di quattro anni, conferma l’attuale assetto basato su due livelli rappresentati dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione decentrata (aziendale o territoriale). Rispetto al passato cambiano però durata, che da quadriennale diventa triennale per entrambi i livelli, e metodo di calcolo degli aumenti del contratto nazionale con il definitivo abbandono del riferimento all’inflazione programmata.

 

Nel dettaglio il nuovo modello contrattuale si baserà sui seguenti princìpi.

 

Contrattazione nazionale – Come già anticipato, i contratti collettivi nazionali avranno durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Gli aumenti saranno calcolati prendendo a riferimento un nuovo indice previsionale dell’inflazione denominato IPCA (indice dei prezzi al consumo ammortizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; tale indice sarà calcolato da un soggetto esterno ancora da individuare. Qualora nel triennio si dovessero verificare significativi scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale, il recupero avverrà entro la vigenza del CCNL. L’accordo rinvia a successive intese la possibilità di:

 

·          disciplinare lo svolgimento della trattativa di rinnovo attraverso la definizione di tempi, procedure e periodi di tregua sindacale;

 

·          prevedere un meccanismo volto a garantire al lavoratore la copertura economica dalla data di scadenza del CCNL; l’operatività di tale meccanismo sarà subordinata al rispetto da parte dei sindacati dei tempi e delle procedure del negoziato;

 

·          stabilire nei CCNL elementi economici di garanzia a favore dei lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello;

 

·          definire procedure e condizioni che consentano, in situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico e occupazionale, di derogare anche in via sperimentale e temporanea a singoli istituti economici o normativi del CCNL.

 

Contrattazione decentrata – La contrattazione di secondo livello, anch’essa di durata triennale, manterrà l’impostazione attuale che collega il riconoscimento dei premi di risultato al raggiungimento di obiettivi di produttività aziendali o territoriali. L’accordo in questione sottolinea la necessità di un incremento delle attuali agevolazioni contributive e fiscali sui premi di risultato al fine della maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.104/2008 e 109/1993
  Allegato uno
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