Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 30 gennaio 2009

 

Circolare n. 24/2009

 

Oggetto: Tributi – Misure per fronteggiare la crisi finanziaria – Legge 28.01.2009, n.2 su S.O. alla G.U. n.22 del 28.1.2009.

 

Si evidenziano le principali disposizioni di natura tributaria, nonché di semplificazione amministrativa e di agevolazione finanziaria, contenute nella legge indicata in oggetto di conversione del D.L. n.185/2008 (cosiddetto decreto legge anti-crisi) d’interesse delle imprese.

 

Bonus straordinario per i lavoratori - Proroga della presentazione delle domande (art.1) – La legge in esame, nel confermare il bonus straordinario per i lavoratori meno abbienti, ha prorogato al 28 febbraio il termine entro cui i lavoratori possono presentare ai datori di lavoro le richieste di bonus riferite all’anno 2007.

 

Agevolazioni bancarie (art.2 bis) – La legge di conversione ha introdotto norme che obbligano le banche ad applicare condizioni contrattuali più favorevoli in materia di commissioni di massimo scoperto, di utilizzo dei fidi, nonché di fissazione dei tassi sui crediti concessi.

 

Blocco delle tariffe (art.3) – Per tutto il 2009 è stata sospesa l’efficacia delle norme statali che prevedono l’adeguamento al costo della vita di diritti, contributi e tariffe. Per il settore autostradale gli incrementi dei pedaggi sono sospesi fino al 30 aprile 2009. Inoltre, per agevolare il credito automobilistico l’imposta provinciale di trascrizione nel PRA delle ipoteche sui veicoli è stata fissata in 50 euro, mentre la cancellazione di quelle ipoteche è diventata esente dall’imposta.

 

Deduzione forfettaria dell’IRAP (art.6) - A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi è stata confermata la deduzione dal reddito d’impresa di un importo forfetario pari al 10% dell’Irap. L’agevolazione potrà essere applicata anche retroattivamente, per i periodi d’imposta precedenti al 2008 non ancora caduti in prescrizione (la prescrizione scatta decorsi 48 mesi dal versamento), tramite la presentazione in via telematica di apposite istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Le relative modalità di presentazione delle istanze verranno stabilite con successivo provvedimento.

 

Esigibilità differita dell’IVA (art.7) – E’ stata confermata la disposizione che introduce in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, e 2011 l’esigibilità dell’IVA differita all’atto del pagamento dei corrispettivi. Le nuove norme, per diventare operative, necessitano della autorizzazione da parte della Commissione UE non ancora pervenuta.

 

Studi di settore (art.8) -  Per tener conto degli effetti della crisi economica con apposito decreto verrà disposta una revisione congiunturale degli Studi di settore.

 

Cessione dei crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni (art.9) – Per l’anno 2009 i creditori di pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti potranno ottenere, previa apposita istanza, la certificazione del loro credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a banche e intermediari finanziari. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro febbraio.

 

Acconti IRES e IRAP (art.10) -  E’ stata confermata la riduzione al 97 per cento dell’acconto dell’imposta sul Reddito delle Società e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il periodo d’imposta 2008.

 

Rivalutazione agevolata dei beni immobili (art.15) – E’ stata confermata la rivalutazione agevolata nel bilancio 2008 dei beni immobili (ad eccezione delle aree fabbricabili e dei beni merce).

 

Riduzione dei costi amministrativi (art.16) – Sono state ridotte le misure delle sanzioni e degli interessi nei casi di adesione del contribuente all’accertamento e di ravvedimento operoso.

 

Documenti digitali – Posta Elettronica Certificata (art.16) – Al fine di incentivare il ricorso ai documenti informatici, è stato introdotto l’obbligo per le società di munirsi entro gennaio 2012 della Posta Elettronica Certificata, o analogo sistema che certifichi ora, data e provenienza dell’invio informatico dei documenti. Gli scambi con le Amministrazioni Pubbliche avverranno prevalentemente con questi nuovi sistemi. E’ stato inoltre modificato il Codice della Amministrazione Digitale (d.lgvo n.82/2005) al fine di equiparare le copie su supporto informatico munite di firma digitale ai documenti originali cartacei.

Il Codice Civile è stato integrato con il nuovo articolo 2215-bis che introduce la facoltà di formare e conservare con strumenti informatici i libri, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione verranno assolti mediante l’apposizione trimestrale della marcatura temporale e della firma digitale.

 

Abolizione del libro soci per le Srl (art.16) – Con decorrenza dal 30 marzo prossimo è abolito il libro soci per le società a responsabilità limitata. Le annotazioni dovranno essere depositate direttamente presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Entro la predetta data del 30 marzo gli amministratori delle srl dovranno depositare, senza alcun onere, un’apposita dichiarazione per aggiornare le risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci.

 

Accertamenti (art.27) – La legge di conversione ha rivisto le disposizioni in materia di accertamento dei tributi in particolare al fine di incentivare il ricorso all’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgvo n.218/1997. Inoltre, con efficacia già dal periodo d’imposta 2006, sono stati introdotti ulteriori limiti all’attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire in base agli studi di settore.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.17/2009 e 198/2008.

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.22 del 28.1.2009 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2

  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 29
novembre  2008,  n.  185,  recante  misure  urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale.
 
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, recante misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale, e'  convertito  in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi 28 gennaio 2009
 
                                  NAPOLITANO
 
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
 
TESTO  COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29.11.2008, N 185 CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 28 GENNAIO 2009, N. 2 
 
                               Art. 1.
Bonus   straordinario  per  famiglie,  lavoratori  pensionati  e  non
                           autosufficienza
  1.  E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel  quale  concorrono,  nell'anno  2008,  esclusivamente  i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
   a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
   b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
   c)  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50,  comma  1,  lettere  a),  c-bis),  d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
   d)  diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma 1, lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
   e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con
i  redditi  indicati  alle  lettere  precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a)  nel  computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato  anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di  cui  all'articolo  12  del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
   b)  nel  computo  del  reddito  complessivo familiare si assume il
reddito  complessivo  di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
  3.  Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del
reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
   a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
   b)  euro  trecento  per  il  nucleo  familiare  di due componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
   c)  euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare di tre
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro diciassettemila;
   d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   e)  euro  seicento  per  il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   f)  euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
   g)  euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap  per  i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12,  comma  1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1  e'  attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma  32,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5.  Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del comma 3 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella
domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
   a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
   b)  i  figli  e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
   c)  di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
  6.  La  richiesta  e'  presentata  entro  il    28 febbraio    2009
utilizzando   l'apposito  modello  approvato  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La richiesta puo' essere
effettuata  anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
  7.  Il  sostituto  d'imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  8.  Il  sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  9.  L'importo  erogato  ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti  d'imposta  attraverso la compensazione di cui all'articolo
17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno  successivo  a  quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello  770  e  non  concorre  alla  formazione  del  limite  di cui
all'articolo  25  dello  stesso  decreto  legislativo. L'utilizzo del
sistema  del  versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle  tabelle  A  e  B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato  ai  soli  importi  da  compensare; le altre amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui  alla  legge     29 ottobre 1984, n. 720,    recuperano l'importo
erogato   dal  monte  delle  ritenute  disponibile  e  comunicano  al
Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
  10.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
  11.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al  comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  entro  il  31  marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita'  prescelte  per
l'erogazione dell'importo.
  12.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1 puo' essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
  13.  Il  beneficio  richiesto  ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari  indicati  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta
prodotta  dai  soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
  14.  Il  sostituto  d'imposta  e gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  15.  Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  16.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  30  giugno  2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
  17.  In  tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e'  erogato  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
   a)  entro  il  30  giugno  2009  da  parte  dei soggetti esonerati
dall'obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta  compenso,  indicando  le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
   b)  con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
  18.  L'Agenzia  delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal    decreto
del  direttore  generale  del  Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
  
  19.  I  soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la
restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
  20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
   a)  ai  benefici  erogati  eseguendo  il  recupero  di  quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
   b)  alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
  21.  I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
  22.   Per   l'erogazione  del  beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  Finanze  e'  istituito  un  Fondo,  per  l'anno  2009, con una
dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  23.  Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al
presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
                           *** omissis ***
 
                               Art. 2-bis
        Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
  1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  aventi  ad  oggetto la
commissione  di  massimo  scoperto  se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte  di  utilizzi  in  assenza  di  fido.  Sono  altresi' nulle le
clausole,   comunque  denominate,  che  prevedono  una  remunerazione
accordata  alla  banca  per la messa a disposizione di fondi a favore
del    cliente   titolare   di   conto   corrente   indipendentemente
dall'effettivo  prelevamento  della  somma,  ovvero che prevedono una
remunerazione  accordata  alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata  dell'utilizzazione  dei fondi da parte del cliente, salvo che
il  corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia  predeterminato,  unitamente  al  tasso  debitore  per  le  somme
effettivamente   utilizzate,   con   patto  scritto  non  rinnovabile
tacitamente,  in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla   durata   dell'affidamento   richiesto   dal   cliente   e  sia
specificatamente  evidenziato  e  rendicontato al cliente con cadenza
massima  annuale  con  l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
  2.  Gli  interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole,  comunque  denominate,  che  prevedono una remunerazione, a
favore     della     banca,    dipendente    dall'effettiva    durata
dell'utilizzazione  dei  fondi  da  parte  del cliente, dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono  comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del  codice  civile,  dell'articolo  644  del  codice  penale e degli
articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, emana
disposizioni  transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108, per stabilire che il limite
previsto  dal  terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il  quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  fino  a  che  la  rilevazione  del tasso effettivo
globale  medio  non  verra'  effettuata  tenendo  conto  delle  nuove
disposizioni.
  3.  I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
del  presente  articolo  entro  centocinquanta  giorni dalla medesima
data.  Tale  obbligo  di  adeguamento costituisce giustificato motivo
agli  effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.   
 
                          *** omissis ***
 
                               Art. 3.
                  Blocco e riduzione delle tariffe
  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sino  al  31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle  norme  statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad   emanare   atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di  diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in  relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe
relative  al servizio idrico    e ai settori dell'energia elettrica e
del  gas,  e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il
settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas
si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 2 e seguenti.    Per
quanto  riguarda  i  diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
degli  enti  territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione  dei competenti
organi di governo.
  2.  Ferma  restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie  contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
  3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  formularsi  entro  il  28  febbraio 2009,    sentite le
Commissioni   parlamentari   competenti,      sono  approvate  misure
finalizzate  a  creare  le condizioni per accelerare la realizzazione
dei  piani  di  investimento,  fermo  restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
  4.  Fino  alla  data  del  30  aprile  2009  e' altresi' sospesa la
riscossione   dell'incremento   del  sovrapprezzo  sulle  tariffe  di
pedaggio  autostradali  decorrente  dal    gennaio 2009, cosi' come
stabilito  dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  5.  All'articolo  8-duodecies,  comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008,  n.  59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008,  n.  101,  dopo  le  parole «alla data di entrata in vigore del
presente  decreto»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Le societa'
concessionarie,  ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente  una  formula  semplificata  del  sistema  di  adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa,
per  l'intera  durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo   conto   degli  investimenti  effettuati,  oltre  che  sulle
componenti  per  la  specifica  copertura  degli  investimenti di cui
all'articolo   21,  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla direttiva
approvata  con  deliberazione  CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente  compensati  attraverso  il parametro X della direttiva
medesima.».
  6.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
   b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
      6-bis.  All'articolo  21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:   
   a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal seguente: «Il concessionario
provvede  a  comunicare  al  concedente,  entro il 31 ottobre di ogni
anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende  applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi  aggiuntivi.  Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie,
trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i  quali,  di  concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con   provvedimento   motivato  nei  quindici  giorni  successivi  al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori  inseriti  nella  formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche'  alla  sussistenza  di  gravi inadempienze delle disposizioni
previste  dalla  convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
   b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
  7.  All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.  286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita  dalla  seguente:  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas effettua un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno,  relativi  alla  fornitura  dell'energia elettrica e del gas
naturale,  avendo  riguardo  alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi;  entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri   competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,  in
particolare,  che  le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
      9.  La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica,
di  cui  al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e'  riconosciuta  anche  ai  clienti  domestici  presso  i quali sono
presenti  persone  che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature   medico-terapeutiche,
alimentate  ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita.    A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate  aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto anche alla
compensazione  della  spesa  per  la fornitura di gas naturale.    La
compensazione  della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i
clienti che utilizzano impianti condominiali    ed e' riconosciuta in
forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata
al  numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare
una  riduzione  della  spesa  al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente  del  15  per  cento.  Per  la fruizione del predetto
beneficio  i  soggetti  interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle  tariffe  agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura  degli  oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla  compensazione  sono  destinate  le  risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26  e  dell'articolo 14, comma 1, della legge    28 dicembre 2001, n.
448,  fatta  eccezione  per  47  milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano  ad  essere  destinati  alle  finalita'  di  cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007.    Nella
eventualita'  che  gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche   volta   ad  alimentare  un  conto  gestito  dalla  Cassa
conguaglio  settore  elettrico  e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
      9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata per la fornitura di
energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di
gas  naturale,  di  cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari  con  almeno  quattro  figli  a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
  10.    In    considerazione    dell'eccezionale   crisi   economica
internazionale  e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese  e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentita
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa  al  mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso  il  termine  finale  di  cui  alla  lettera a), ai seguenti
principi:
   a)  il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di  adeguamento  disciplinato  dalle  lettere  da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna  azienda  e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza  per  le  forniture  offerte  ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
   b)  e'  istituito,  in  sede  di  prima  applicazione del presente
articolo,  un  mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale  mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del  mercato  del  giorno  precedente  e  l'apertura  del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia   sara'   determinato   in   base  a  un  meccanismo  di
negoziazione  continua,  nel  quale  gli  utenti  abilitati  potranno
presentare   offerte   di   vendita  e  di  acquisto  vincolanti  con
riferimento a prezzi e quantita';
   c)  fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi,  regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni.  Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro  manutenzioni  e  indisponibilita'  sono  pubblicate con cadenza
mensile;
   d)   e'   attuata   la   riforma   del   mercato  dei  servizi  di
dispacciamento,  la  cui  gestione  e' affidata al concessionario del
servizio   di   trasmissione  e  dispacciamento,  per  consentire  di
selezionare  il  fabbisogno  delle  risorse necessarie a garantire la
sicurezza  del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna  risorsa  rende  al  sistema,  attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono  assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori  abilitati.  Nel  mercato  dei servizi di dispacciamento il
prezzo  dell'energia  sara'  determinato  in  base  ai diversi prezzi
offerti  in  modo  vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal  concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le  offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
   e)  e'  attuata  l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero  di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento  di  cui  alla  lettera  d),  favorendo  una  maggiore
flessibilita'   operativa   ed  efficienza  economica  attraverso  un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
  10-bis.  Il  Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas, in considerazione di proposte di
intervento  da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
  10-ter.  A  decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per l'energia
elettrica  e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il  30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati  dell'energia,  che  e'  resa  pubblica. La segnalazione puo'
contenere,  altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare  l'organizzazione  dei  mercati, attraverso interventi sui
meccanismi  di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere  eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo, puo'
adottare  uno  o  piu'  decreti  sulla  base  delle predette proposte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas. A tale riguardo,
potranno  essere  in  particolare  adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
   a)  promozione  dell'integrazione  dei  mercati  regionali europei
dell'energia   elettrica,   anche   attraverso  l'implementazione  di
piattaforme  comuni  per  la  negoziazione  dell'energia  elettrica e
l'allocazione  della  capacita'  di  trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
   b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire   un'ampia   partecipazione  degli  operatori,  un'adeguata
liquidita'  e  un  corretto  grado  di  integrazione  con  i  mercati
sottostanti.
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello  sviluppo  economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia  di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
   a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di  impianti o di
raggruppamenti  di  impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di  dispacciamento,  come  individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas in conformita' ai
principi  di  cui  alla  presente  lettera,  sono tenuti a presentare
offerte  nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti  ad  assicurare  la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per  il  fabbisogno  dei  servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi  di  tempo  in  cui  si  verificano  le condizioni di seguito
descritte,  gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili   alla   risoluzione  di  congestioni  di  rete  o  al
mantenimento  di  adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
   b)  sono  adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato  dei  servizi  per  il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione  del  costo  di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
  12.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  su  proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   sentito   il  concessionario  dei  servizi  di  trasmissione  e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
  13.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina   e'   adottata,  in  via  transitoria,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.
  13-bis.Per   agevolare   il   credito   automobilistico,  l'imposta
provinciale  di  trascrizione  per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico  di  ipoteche  per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione.   
 
                           *** omissis ***
 
                                Art. 6.
        Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
           relativa al costo del lavoro e degli interessi
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico  delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986,  n.  917  e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo   
15  dicembre  1997,  n.  446,    forfetariamente riferita all'imposta
dovuta  sulla  quota  imponibile  degli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati  al  netto  degli  interessi  attivi e proventi assimilati
ovvero  delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle  deduzioni  spettanti ai sensi    dell'articolo 11, commi    1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto    legislativo
n. 446 del 1997.   
  2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31  dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine  di  cui  all'articolo  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota  delle  imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per  il  personale  dipendente  e  assimilato,  i  contribuenti hanno
diritto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso  per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno   di   competenza,  riferita  forfetariamente  ai  suddetti
interessi  e  spese  per  il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
  3.  I  contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via  telematica,  qualora  sia  ancora  pendente  il  termine  di cui
all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  4.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto  dei  limiti  di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009,  500  milioni  di  euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno  2011.  Ai  fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera'    all'integrazione    delle   risorse   con   successivi
provvedimenti    legislativi.   Con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate  sono  stabilite  le  modalita'  di    
presentazione  delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
  4-bis.  Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre  2008,  n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2008,  n.  201,  si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi  sismici  del  31  ottobre  2002 e individuati con decreti del
Ministero  dell'economia  e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del  9  gennaio  2003,  pubblicati,  rispettivamente,  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente  sono  iscritte  in  un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4-ter.  All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  32  milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  dal  2012  al  2019,  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per  un  importo,  al  fine  di  compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64
milioni  di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
  4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e
2010 »;
  b)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: « La detrazione
relativa  all'anno  2010  non  rileva  ai  fini  della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
  4-quinquies.   Il  fondo  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.   
 
                           *** omissis ***.
 
                               Art. 7.
Pagamento   dell'IVA   al   momento  dell'effettiva  riscossione  del
                            corrispettivo
  1.  Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si  applicano  anche  alle  cessioni  di  beni ed alle prestazioni di
servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari o committenti che
agiscono  nell'esercizio  di  impresa,  arte o professione. L'imposta
diviene,  comunque,  esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di  effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel  caso  in  cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali  di  applicazione dell'imposta,    ne'    a quelle fatte nei
confronti   di  cessionari  o  committenti  che  assolvono  l'imposta
mediante  l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di  cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di   operazione   con   imposta   ad   esigibilita'   differita,  con
l'indicazione  della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
  2.  L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata
alla  preventiva  autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta  autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
decreto,  il  volume  d'affari  dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile   la   disposizione   del  comma  1  nonche'  ogni  altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
 
                               Art. 8.
       Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
  1.  Al  fine  di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei  mercati,  con  particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali,  in  deroga  all'articolo  1,  comma 1, del Decreto del
Presidente  della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore   possono   essere   integrati   con   decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo  10,  comma  7,  della  legge  8  maggio  1998,  n. 146.
L'integrazione   tiene   anche  conto  dei  dati  della  contabilita'
nazionale,   degli  elementi  acquisibili  presso  istituti  ed  enti
specializzati  nella  analisi  economica,  nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre
2007,      pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007.   
 
                               Art. 9.
Rimborsi  fiscali  ultradecennali  e velocizzazione, anche attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
  1.  All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007,
n.  81,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni  2008  e  2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui  all'articolo  1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente,  per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei  confronti  dei  Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento  rientri,  secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le  regolazioni  debitorie  pregresse e il cui ammontare e' accertato
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare  n.  7  del  5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla  contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio»  per  i  rimborsi  richiesti  da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
      2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139,
140  e  140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati.   
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese  di  assicurazione  e  della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie  finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai  fornitori  di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche        con   priorita'  per  le  ipotesi  nelle  quali  sia
contestualmente  offerta  una  riduzione  dell'ammontare  del credito
originario.
  3-bis.  Per  l'anno  2009, su istanza del creditore di somme dovute
per  somministrazioni,  forniture  e  appalti,  le regioni e gli enti
locali,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli  articoli  77-bise
77-terdel  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla legislazione
vigente.  Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto,
a  far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine
rilasciata  anche  nel  caso  in  cui  il contratto di fornitura o di
servizio  in  essere  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto escluda la cedibilita' del credito
medesimo.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.   
 
                              Art. 10.
                 Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
  1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  dovuto, per il
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3
punti percentuali.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  gia'  provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista  al  comma  1,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto  in  applicazione  del  comma  1,  da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
 
                         *** omissis ***
 
                              Art. 15.
    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
  1.  Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES  dei  soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia,  salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo   articolo  1,  con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali   rilevati   in   bilancio  a  decorrere  dall'esercizio
successivo   a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Tuttavia,
continuano  ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli  effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e  di  quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse che risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente   ai   fini   fiscali   rispetto  alle  qualificazioni,
classificazioni,  valutazioni  e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei  periodi  precedenti  valgono  anche ai fini della determinazione
della  base  imponibile  dell'IRAP,  come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e  di  eventuali  addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi,  le  divergenze  di  cui  al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
  3.  Il  riallineamento  puo'  essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
   a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate
se  le  modifiche  apportate agli articoli 83 e seguenti    del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,    dall'articolo 1, comma
58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio  del  primo  esercizio  di  adozione  dei principi contabili
internazionali.  Sono  esclusi  i  disallineamenti  emersi in sede di
prima  applicazione  dei  principi  contabili internazionali    dalla
valutazione  dei  beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti,
di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,    per effetto
dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13 del decreto legislativo 28
febbraio  2005,  n.  38,  nonche'  quelli  che  sono  derivati  dalle
deduzioni   extracontabili   operate   per  effetto  della  soppressa
disposizione  della  lettera b)dell'articolo 109, comma 4, del citato
testo  unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a
seguito  dell'applicazione  delle  disposizioni  dello  stesso  testo
unico,  cosi'  come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge
n. 244 del 2007;
       b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti,  di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per  effetto  dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13  del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.   
  4.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),  puo'  essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative  e,  a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  In  tal  caso,  la  somma algebrica delle differenze
stesse,  se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con aliquota
ordinaria,  ed  eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo. L'imposta e'
versata  in  unica  soluzione  entro il termine di versamento a saldo
delle  imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31  dicembre  2007.  Se  il  saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre,  per  quote  costanti,  alla formazione dell'imponibile del
secondo  esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
  5.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),   puo'   essere   attuato,   tramite   opzione  esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a  singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali  e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai  fini  delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta  sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a  saldo delle imposte
relative  all'esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007.
  6.  Se  nell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge  n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai  principi  contabili  internazionali,  il soggetto beneficiario di
tali  operazioni  puo'  applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo   autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili  a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
  7.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b),   puo'   essere   attuato   tramite   opzione   esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta  sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2007.  Limitatamente  al
riallineamento    delle    divergenze   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano  le disposizioni dell'articolo 81,    commi 21, 23 e 24   ,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.   
  8.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
   a)  variazioni  che  intervengono  nei principi contabili IAS/IFRS
adottati,  rispetto  ai  valori  e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
   b)  variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione  dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
      8-bis.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottate  le disposizioni per
l'attuazione del comma 8.   
  9.  Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione,  contenzioso  e  sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
  10.   In   deroga   alle  disposizioni  del  comma  2-terintrodotto
nell'articolo   176  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  dall'articolo  1,  comma 46, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono  assoggettare,      in tutto o in parte,    i maggiori valori
attribuiti  in  bilancio  all'avviamento,  ai marchi d'impresa e alle
altre   attivita'  immateriali  all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
medesimo  comma  2-ter,  con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro il termine di versamento a
saldo  delle imposte relative all'esercizio    nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione.    I maggiori valori assoggettati
ad  imposta  sostitutiva  si  considerano  riconosciuti fiscalmente a
partire  dall'inizio  del  periodo  d'imposta  nel corso del quale e'
versata  l'imposta  sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del  citato  testo  unico  e  agli  articoli  5,  6  e  7 del decreto
legislativo   15   dicembre   1997,   n.   446,  del  maggior  valore
dell'avviamento  e  dei  marchi  d'impresa  puo' essere effettuata in
misura  non  superiore  ad un nono, a prescindere dall'imputazione al
conto  economico  a  decorrere  dal  periodo  di imposta successivo a
quello  nel  corso  del  quale  e'  versata  l'imposta sostitutiva. A
partire  dal  medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel
limite della quota imputata a conto economico.
  11.  Le  disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio  ad  attivita'  diverse  da quelle indicate    nell'articolo
176,  comma  2-ter,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917.      In  questo  caso  tali  maggiori  valori  sono
assoggettati  a  tassazione  con  aliquota  ordinaria,  ed  eventuali
maggiorazioni,   rispettivamente,       dell'IRPEF,      dell'IRES  e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo,  versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto.      Se  i  maggiori valori sono
relativi  ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma
10 nella misura del 20 per cento.    L'opzione puo' essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
  12.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  nonche'  a quelle effettuate entro il
periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia'  esercitata  l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta  sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di  versamento  a  saldo  delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
      12-bis.  L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
24  dicembre  2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche
per  riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi
per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28  febbraio  2005,  n.  38,  se  identificati  nel  quadro  EC della
dichiarazione dei redditi.   
  13.  Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari,   i  soggetti  che  non  adottano  i  principi  contabili
internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a  permanere  durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di  iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio o, ove
disponibile,  dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche'  al  valore  di  realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato,  fatta  eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura,  in  relazione  all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei  mercati  finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  14.  Per  le  imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del    codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al     decreto legislativo 7
settembre  2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui  al  comma  13  sono  stabilite  dall'ISVAP  con regolamento, che
disciplina   altresi'   le   modalita'   applicative  degli  istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e
margine  di  solvibilita'  di cui ai Capi III e IV del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni  di cui al presente comma previa verifica della coerenza
con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
portafoglio assicurativo.
  15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di  cui  al  comma  13 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare  corrispondente  alla differenza tra i valori registrati in
applicazione  delle  disposizioni  di cui ai    commi    13 e 14 ed i
valori  di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo  onere  fiscale.  In  caso  di utili di esercizio di importo
inferiore  a  quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando  riserve  di  utili  disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' le
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che  non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del  bilancio,  possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile  e  ad  ogni  altra  disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare  i  beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli  immobili  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso al 31
dicembre 2007.
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni  appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si   intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli  immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
  18.  Il  saldo  attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere  imputato  al  capitale  o accantonato in una speciale riserva
designata  con  riferimento      al      presente     decreto,    con
esclusione  di  ogni  diversa  utilizzazione,  che  ai  fini  fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
  19.  Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di  una imposta sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito   delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
  20.  Il  maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal   
quinto      esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione  e'  stata  eseguita,  con  il versamento di un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive e di eventuali addizionali con la misura del   
7      per  cento  per  gli immobili ammortizzabili e del    4    per
cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del    sesto   
esercizio  successivo  a  quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata  eseguita,  ai  fini  della  determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze   si   ha   riguardo  al  costo  del  bene  prima  della
rivalutazione.
  22.  Le  imposte  sostitutive  di cui ai commi    19    e 20 devono
essere  versate,  a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di  imposta  con  riferimento  al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero  in  tre  rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra  e  le  altre  con  scadenza  entro  il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate  successive  alla  prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura   del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente  al
versamento  di  ciascuna  rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  23.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13  aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
 
                              Art. 16.
      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
  1.  All'articolo  21  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla  fine  del  comma  9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata  comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro  120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
   b) il comma 10 e' soppresso.
  2.  All'articolo  37,  del  decreto  legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
  3.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
  4.  All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
  5.  Nell'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
   b)  al  comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
   c)  al  comma  1,  lettera  c),    le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono,    sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
       5-bis.  La  lettera  h)del  comma  4  dell'articolo  50-bisdel
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni  di  servizi  ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario,  costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.   
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di  iscrizione  al  registro  delle imprese    o analogo indirizzo di
posta  elettronica  basato  su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio  e  della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto  delle  stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi  internazionali.      Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore      del presente decreto    tutte le imprese, gia' costituite
in  forma  societaria  alla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata.   L'iscrizione   dell'indirizzo   di  posta  elettronica
certificata  nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti di
segreteria.
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio
indirizzo  di posta elettronica certificata    o analogo indirizzo di
posta  elettronica  di  cui al comma 6    entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore      del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano  in  un  elenco  riservato,consultabile  in via telematica
esclusivamente  dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.   
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella  di  posta  certificata      o  analogo  indirizzo  di  posta
elettronica di cui al comma 6    per ciascun registro di protocollo e
ne  danno  comunicazione  al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  che  provvede  alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, le comunicazioni tra i soggetti    di cui ai commi 6, 7
e    8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi  previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata      o  analogo  indirizzo di posta elettronica di cui al
comma  6,      senza  che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
  10.  La  consultazione  per via telematica dei singoli indirizzi di
posta  elettronica  certificata       o  analoghi  indirizzi di posta
elettronica  di cui al comma 6,    nel registro delle imprese o negli
albi  o  elenchi  costituiti      ai  sensi     del presente articolo
avviene  liberamente  e  senza  oneri.  L'estrazione  di  elenchi  di
indirizzi  e'  consentita  alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni   relative  agli  adempimenti  amministrativi  di  loro
competenza.
      10-bis.  Gli  intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma  2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a  richiedere  per  via  telematica  la  registrazione  degli atti di
trasferimento  delle  partecipazioni  di  cui  all'articolo 36, comma
1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale  pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e  sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.  In  materia  di  imposta  di bollo si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  1,  comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte  prima,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20  agosto  1992,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
  10-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
  11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato.   
  12.  I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
   «4.  Le  copie  su  supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto
cartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro
conformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
   5.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
      12-bis.  Dopo  l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
  «Art.   2215-bis.   (Documentazione  informatica).  -  I  libri,  i
repertori,  le  scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria  per  disposizione  di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
  Le  registrazioni  contenute  nei  documenti  di cui al primo comma
debbono  essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione  dal  soggetto  tenutario  e  costituiscono informazione
primaria  e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  Gli  obblighi  di  numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta  dei  libri,  repertori  e  scritture,  ivi compreso quello di
regolare  tenuta  dei  medesimi,  sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla  messa  in  opera,  della  marcatura  temporale  e  della firma
digitale   dell'imprenditore,   o  di  altro  soggetto  dal  medesimo
delegato,  inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
  Qualora  per  tre  mesi  non siano state eseguite registrazioni, la
firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
  I   libri,   i  repertori  e  le  scritture  tenuti  con  strumenti
informatici,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, hanno
l'efficacia  probatoria  di  cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
  12-ter.  L'obbligo  di  bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis  del  codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente
articolo,  in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base  a  quanto  previsto  all'articolo  7  del decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  23  gennaio  2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
  12-quater.  All'articolo  2470  del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo  quanto  previsto  nel»  sono sostituite dalle seguenti: «del
deposito di cui al»;
   b)  al  secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo,  le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
   c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  «Le  dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto  devono  essere  depositate  entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
  12-quinquies.  Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le    parole:    «Gli    amministratori   procedono   senza   indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
  12-sexies.  Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole:  «libro  dei  soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
  12-septies.  All'articolo  2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «I  primi  tre  libri»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo  comma»  e  le  parole:  «e  il  quarto»  sono sostituite dalle
seguenti:  «;  il  libro  indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
  12-octies.   Al  secondo  comma  dell'articolo  2478-bisdel  codice
civile,  le  parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti:  «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e  degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
  12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice  civile,  le  parole:  «libro  dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
  12-decies.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
  12-undecies.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quatera
12-deciesentrano  in  vigore  il  sessantesimo giorno successivo alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  Entro  tale  termine,  gli  amministratori delle societa' a
responsabilita'  limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa,   apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze  del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci».   
 
                          *** omissis ***
 
                              Art. 27.
                            Accertamenti.
  1.  All'articolo  5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  «c)   le   maggiori  imposte,  ritenute,  contributi,  sanzioni  ed
interessi  dovuti  in  caso  di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
  d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) »;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio  e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente  la  data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di  adesione,  che  deve  contenere,  in  caso  di pagamento rateale,
l'indicazione  del  numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata. In
presenza  dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
  1-ter.  Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui
al   comma   1  deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di  versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
  1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione  a  ruolo  a  titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai   processi   verbali   di   constatazione   definibili  ai  sensi
dell'articolo  5-bis,  comma  1,  per  i quali non sia stata prestata
adesione  e  con  riferimento  alle  maggiori  imposte ed altre somme
relative  alle  violazioni  indicate  nei processi verbali stessi che
consentono  l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e  all'articolo  54,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
   c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
      1-bis.  All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «b-bis)  le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso
di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
    b-ter)  i  motivi  che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al  comma  1.  Per  le modalita' di definizione
dell'invito,  compresa  l'assenza  della  prestazione  delle garanzie
previste  dall'articolo  8,  per  la  misura degli interessi e per le
modalita'  di  computo  degli  stessi  in caso di versamento rateale,
nonche'  per  i  poteri  del  competente  ufficio  dell'Agenzia delle
entrate  in  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme dovute per la
definizione,  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 5,
commi  1-bis,  1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito
di  cui  al  comma  1 del presente articolo, la misura delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.».   
  2.  La  comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le  modalita'  previste  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applicano   con   riferimento   agli   inviti   emessi  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
      3-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano
agli  inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  emessi  dagli  uffici  dell'Agenzia  delle entrate a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.   
  4.  Dopo  l'articolo  10-bis  della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto  il  seguente:  «Art.  10-ter  (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione  finanziaria  di effettuare accertamenti presuntivi
in  caso  di  adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore).  -  1.  In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis  del  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli  inviti  di  cui  al  comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori  accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di cui
all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi
o   compensi  definiti.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione,  per  attivita',  ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applica  a  condizione  che  non  siano  irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »
     4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  in forma
societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che
optano  per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  4-ter.  All'articolo  15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi
indicate  sono  ridotte  alla  meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o  di  cui  all'articolo  11.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente  non  si applica nei casi in cui il contribuente non abbia
prestato  adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui  all'articolo  41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».   
  5.  L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si  applica  anche     alle somme dovute per il pagamento ditributi e
deirelativi interessi agliuffici e agli enti    di cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
  6.  In  caso  di  pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte  dell'ufficio  o  ente,  del provvedimento con il quale vengono
accertati  maggiori  tributi,  si  applicano,  per  tutti gli importi
dovuti,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  7.  Le  misure  cautelari  adottate  in  relazione ai provvedimenti
indicati  al  comma  6  del  presente articolo, perdono efficacia dal
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  di  pagamento della
cartella  di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti
a ruolo.
  8.  All'articolo  19,  comma  4,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « A tal
fine  l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. ».
  9.  Per  le  dichiarazioni  in  materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni   IVA  delle  imprese  di  piu'  rilevante  dimensione,
l'Agenzia   delle   entrate   attiva  un  controllo  sostanziale,  di
norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
  10.  Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono  un  volume  d'affari  o  ricavi  non inferiori a trecento
milioni  di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni  di  euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  tenuto  conto  delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
  11.  Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo   selettivo   sulla   base  di  specifiche  analisi  di  rischio
concernenti  il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile,  sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle  partecipate  e  delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  e  all'articolo  37-bis,  comma  8,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte
dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10  sono presentate
secondo  le modalita' di cui al    decreto del Ministro delle finanze
    13 giugno 1997, n. 195,    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152   del   2   luglio  1997,      ed  il  rispetto  della  soluzione
interpretativa  oggetto  della  risposta viene verificato nell'ambito
del controllo di cui al precedente comma 9.
  13.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere  dal  1o  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni  ed  i  poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle  strutture  individuate  con  il  regolamento di amministrazione
dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
   a)  di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
   b)  di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai  periodi  d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre 2006 e
successivi;
   c)  di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del  1o  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i termini previsti
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d)   di   recupero   dei   crediti  o  inesistenti  utilizzati  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,      con  riferimento  ai quali, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per
il relativo recupero;   
   e)  di  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse.
       e-bis)  di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2006 e successivi.   
  15.  L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
  16.  Salvi  i  piu'  ampi  termini  previsti dalla legge in caso di
violazione  che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331   del   codice   di   procedura  penale  per  il  reato  previsto
dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
l'atto  di  cui  all'articolo  1,  comma 421, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati  nei  modelli  di  pagamento unificato per la riscossione di
crediti    inesistenti   utilizzati   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data  di  presentazione  del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con  riferimento  ai  quali  alla  data  di  entrata in vigore    del
presente  decreto     siano ancora pendenti i termini di cui al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  18.  L'utilizzo  in  compensazione  di  crediti  inesistenti per il
pagamento  delle  somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
  19.  In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine assegnato
dall'ufficio,  comunque  non  inferiore  a  sessanta giorni, le somme
dovute  in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo,  sono  iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1,  comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e    al comma 16
     del   presente   articolo,   si   applica  il  termine  previsto
dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  21.  In  relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni   finanziarie   della   missione   di   spesa  «  Politiche
economicofinanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
      21-bis.  Al  fine  di  potenziare  le capacita' di accertamento
dell'amministrazione  finanziaria,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a
carico   della   finanza  pubblica,  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di  Stato  puo'  avvalersi  del  personale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  attualmente  in servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
  21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.   In   caso   di  omessa  intestazione  ovvero  di  mancata
trasmissione  delle  relative  informazioni  ai sensi del comma 3, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze applica nei riguardi della
societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari   autori   dell'illecito   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria  nella  misura  prevista  dall'articolo  1, comma 1, primo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, con
riferimento  all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3 del
presente  articolo  per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia  e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi  di  cui  al  comma 3 da parte della societa' Poste italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi  del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto»;
   b)  al  comma  7,  alinea,  le  parole  da:  « previa verifica dei
presupposti  »  fino  a:  «quote delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti:  «  fino  a  una  percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo,  le quote delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici,»;
   c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
  «7-quater.   Con   decreto   interdipartimentale   del   Capo   del
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il   Direttore   dell'Agenzia   delle  entrate  e  con  il  Capo  del
Dipartimento   della   pubblica  sicurezza,  la  percentuale  di  cui
all'alinea  del  comma  7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.».   
                           *** omissis ***

FINE TESTO