Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 9 febbraio 2009

 

Circolare n. 32/2009

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2009 – D.M. 28.1.2009, su G.U. n.25 del 31.1.2009.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2009 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; la coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.33/2008

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 25 del 31.1.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2009

  Determinazione,  per  l'anno 2009, delle retribuzioni convenzionali
di  cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398.
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2009 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre 2009, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
                               Art. 2.
                        Fasce di retribuzione
  Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
                               Art. 3.
                 Frazionabilita' delle retribuzioni
  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di
assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
 
 
                               Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle  retribuzioni  convenzionali di cui all'art.1 va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 2009
                                                   Il Ministro
                                            del lavoro, della  salute
                                            e delle politiche sociali
                                                              Sacconi
         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
          Tremonti

 

 

 

 
Allegato

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2008

SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

QUALIFICHE

FASCIA

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

Operai

I

Fino a 1.725,87

1.725,87

 

II

da 1.725,88 a 1.801,87

1.801,87

 

III

da 1.801,88 a 1.877,86

1.877,86

 

IV

da 1.877,87 in poi

2.029,83

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 2.029,83

2.029,83

 

II

da 2.029,84 a 2.412,26

2.412,26

 

III

da 2.412,27 a 2.794,71

2.794,71

 

IV

da 2.794,72 a 3.323,30

3.323,30

 

V

da 3.323,31 in poi

3.559,57

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Quadri

I

Fino a 3.559,57

3.559,57

 

II

da 3.559,58 a 4.110,42

4.110,42

 

III

da 4.110,43 a 4.661,26

4.661,26

 

IV

da 4.661,28 a 5.292,96

5.292,96

 

V

da 5.292,97 a 5.924,63

5.924,63

 

VI

da 5.924,64 in poi

6.942,00

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Dirigenti

I

Fino a 5.292,96

5.292,96

 

II

da 5.292,96 a 6.942,00

6.942,00

 

III

da 6.942,01 a 7.959,37

7.959,37

 

IV

da 7.959,38 a 8.591,06

8.591,06

 

V

da 8.591,07 a 8.976,72

8.976,72

 

VI

da 8.976,73 a 9.222,74

9.222,74

 

VII

da 9.222,75 a 9.994,08

9.994,08

 

VIII

da 9.994,09 in poi

14.063,49

 

 

 

*** OMISSIS ***