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Roma, 20 aprile 2009

 

Circolare n. 67/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime tariffario – Stato della situazione - Articolo 7-sexies D.L. n.5/2009 convertito nella Legge 9.4.2009, n.33, su S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009.

 

Com’è noto, a seguito dell’impennata del costo del gasolio avvenuta nel primo semestre del 2008 e alla conseguente vertenza dell’autotrasporto, dal luglio dello scorso anno è entrata in vigore la legge n.133/2008 che ha introdotto norme molto vincolanti in tema di tariffe dell’autotrasporto.

 

Quelle disposizioni (contenute nell’articolo 83 bis) non sono peraltro mai diventate operative, da un lato perché a tutt’oggi non è stato costituito l’Osservatorio della Consulta dell’Autotrasporto che ha un ruolo indispensabile ai fini dell’applicazione delle nuove norme, dall’altro perché il prezzo del gasolio dal luglio 2008 ha continuato a scendere e questa circostanza ha reso ininfluente anche il regime transitorio che avrebbe dovuto funzionare nelle more della costituzione dell’Osservatorio.

 

In questa situazione il Governo, a fronte del continuo stato di agitazione delle associazioni artigiane del settore, ha modificato l’articolo 83 bis una prima volta a dicembre 2008 col decreto legge n.162/2008 convertito dalla legge n.201/2008 e la seconda volta con la legge indicata in oggetto di conversione del decreto legge n.5/2009.

 

La ratio delle modifiche è stata quella di consentire l’operatività delle nuove norme pur in assenza dell’Osservatorio e nel contempo di distinguere nettamente la disciplina dei contratti di trasporto verbali da quella dei contratti di trasporto stipulati per iscritto.

 

Contratti verbali - Nel caso di contratti verbali, la tariffa del servizio non potrà essere inferiore a quella derivante dall’applicazione dei valori sui costi chilometrici del carburante e sulla relativa percentuale di incidenza che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è incaricato di elaborare. Effettivamente il Ministero ha già fornito da tempo questi elementi (ad esempio per i veicoli di peso superiore a 20 tonn ha indicato un costo del gasolio chilometrico di 0,329 euro con un’incidenza del 30% che comporta una tariffa minima di 1,1 euro a Km), ma finora si trattava di valori indicativi, mentre i nuovi dati che il Ministero si sta apprestando a pubblicare saranno ufficiali e la loro applicazione sarà obbligatoria per i contratti verbali. Non appena saranno disponibili le nuove determinazioni ministeriali scatterà l’obbligo per i vettori di indicare nelle fatture la quota del corrispettivo corrispondente al costo del carburante. Tale indicazione renderà palese la tariffa minima di riferimento che potrà essere pretesa dal vettore anche attraverso la procedura dei decreti ingiuntivi nel termine di prescrizione di cinque anni. A carico dei committenti che violano le tariffe minime sono inoltre previste pesanti sanzioni (esclusione dagli appalti pubblici per sei mesi, esclusione da benefici fiscali e previdenziali per un anno).

 

Contratti scritti – Nel caso di contratti di trasporto scritti, la determinazione del corrispettivo non sarà rigidamente ancorata alle nuove tariffe minime. Con l’ultima modifica introdotta dalla legge indicata in oggetto, infatti, anche la quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante (valore che deve essere indicato nelle fatture e che va adeguato nel caso di oscillazioni del prezzo del gasolio superiori al 2 per cento) è lasciata alla libera contrattazione delle parti. La presenza di un contratto scritto esclude la possibilità per il vettore di agire con la procedura dei decreti ingiuntivi; inoltre il termine di prescrizione per le azioni da parte del vettore è di un anno anziché di cinque anni. Non sono poi applicabili le sanzioni a carico dei committenti per il mancato rispetto delle tariffe minime.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno noti gli indici ministeriali.

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2009 e 212/2008

 

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.85 del 11.4.2009 (fonte Guritel)
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 recante: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

omissis

Art. 7-sexies

Disposizioni in materia di trasporti


1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza".
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,".
omissis