Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 aprile 2009

 

Circolare n. 69/2009

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio – Nuove regole – Decreto Ministeriale 3.4.2009 su G.U. n. 86 del 14.4.2009.

 

Dall’1 maggio i vettori dei Paesi dell’Est entrati a far parte dell’UE sono ammessi a svolgere operazioni di cabotaggio in tutti gli Stati membri essendo terminato il periodo transitorio di divieto. Solo nei confronti dei vettori di Romania e Bulgaria, le ultime nazioni in ordine di tempo entrate nella Comunità, il divieto di cabotaggio durerà ancora fino al 2012.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Governo, per limitare le operazioni di cabotaggio nel nostro Paese, ha modificato l’attuale disciplina prevista dal decreto 18.3.2005, introducendo disposizioni che anticipano quelle che verranno adottate a breve anche a livello comunitario.

 

In particolare è stato disposto, a decorrere dal 29 aprile, che i vettori comunitari possano effettuare operazioni di cabotaggio (cioè trasporti aventi origine e destino all’interno del nostro Paese) solo successivamente ad un trasporto intracomunitario o internazionale avente come destinazione l’Italia. I trasporti di cabotaggio possono essere al massimo due e devono svolgersi entro il periodo massimo di 7 giorni dalla fine del trasporto intracomunitario o internazionale.

 

Ai fini del controllo su strada i vettori comunitari devono conservare a bordo del mezzo, oltreché la copia della licenza comunitaria, la documentazione comprovante il trasporto proveniente dall’estero, nonché un apposito “documento di cabotaggio” contenente i seguenti elementi:

·          nome, indirizzo e firma del mittente;
·          nome, indirizzo e firma del trasportatore;
·          nome e indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
·          luogo e data di presa in consegna delle merci e luogo di consegna previsto;
·          descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, denominazione generalmente riconosciuta nonche' numero di colli, contrassegni speciali e numeri riportati su di essi;
·          peso lordo o quantita', altrimenti espressa, delle merci;
·          numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

 

Non è invece più previsto l’obbligo del “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio” (di cui al decreto direttoriale 24.3.2005 ora abrogato).

 

In caso di violazione delle nuove regole sul cabotaggio si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria sul trasporto stradale (Legge 298/74, Regolamento n. 3118/93, CDS, ecc.)

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 97/2005

 

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 86 del 14.4.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 2009

Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano
dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci. (09A04322)
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' Europea
o  dell'Accordo  sullo  Spazio Economico Europeo, titolari di licenza
comunitaria  o  di  licenza  SEE,  che  effettuano,  quando  ammesso,
attivita'   di   cabotaggio  stradale  sul  territorio  italiano  per
autotrasporto   di  merci  in  conto  terzi,  in  regime  di  licenza
comunitaria,  ai  sensi  del  Regolamento CEE n. 3118/93 e successive
modificazioni,  sono  autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo,
oppure  in  caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore,
fino  a  due  trasporti  di  cabotaggio  successivi  ad  un trasporto
internazionale  da  un  altro  Stato  membro  o  da  un  Paese  terzo
all'Italia,  dopo  aver  consegnato, in territorio italiano, le merci
trasportate nel corso del trasporto internazionale.
  2.  L'ultimo  scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima
di  lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine
di  sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto
internazionale in entrata.
 
                               Art. 2.
  1.  A  bordo  del  veicolo  che  effettua  trasporto  di cabotaggio
stradale  di  merci, in conformita' dell'art. 1 del presente decreto,
deve  essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza
comunitaria,  per  ogni  richiesta  degli  Organi  di  controllo,  la
documentazione  che provi chiaramente il trasporto internazionale nel
corso  del quale si e' raggiunto il territorio italiano, nonche', per
ogni  trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che
riporti almeno:
   il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
   il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
   il  nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' la sua firma e la
data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
   il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di
consegna previsto;
   la   descrizione   della   merce   e  del  suo  imballaggio  nella
terminologia  comune  e,  per  le  merci pericolose, la denominazione
generalmente  riconosciuta nonche' il numero di colli, i contrassegni
speciali ed i numeri riportati su di essi;
   il, peso lordo o la quantita', altrimenti espressa, delle merci;
   il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
 
                               Art. 3.
  1.  Per  le violazioni al presente decreto, si applicano le vigenti
disposizioni,  nazionali  e  comunitarie,  in  materia  di  trasporto
stradale.
 
                               Art. 4.
  1.  Sono  abrogati il decreto ministeriale 18 marzo 2005 contenente
«Disposizioni   concernenti   l'esecuzione  sul  territorio  italiano
dell'attivita'  di  cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo»
ed   il  relativo  decreto  dirigenziale  attuativo  24  marzo  2005,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2005, n. 77.
 
                               Art. 5.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 aprile 2009
 
                                               Il Ministro : Matteoli