Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 aprile 2009

 

Circolare n.72/2009

 

Oggetto: Tributi – IVA ad esigibilità differita – D.M. 26.3.2009 su G.U. n.96 del 27.4.2009.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stata disciplinata la facoltà di emettere fatture con Iva ad esigibilità differita, facoltà prevista dalla normativa comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto che il nostro Governo ha deciso di rendere operativa con il D.L. n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009.

 

Volume d’affari fino a 200 mila euro annui – L’emissione di fatture con imposta ad esigibilità differita all’atto del pagamento del corrispettivo è consentita ai soggetti con volume d’affari fino a 200 mila euro annui. Le fatture dovranno contenere l’indicazione “Operazione con imposta ad esigibilità differita – Art. 7 D.L. n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009”. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile del corrente anno e rimarranno in vigore in via sperimentale fino a tutto il 2011.

 

Liquidazione dell’imposta a debito - L’Iva dovrà essere computata a debito nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui viene incassato il corrispettivo. Nel caso di mancato incasso del corrispettivo, l’imposta dovrà comunque essere versata all’Erario decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

Detrazione dell’imposta a credito -  Corrispondentemente chi riceve una fattura ad esigibilità differita potrà detrarre la relativa imposta solo dopo aver versato il relativo corrispettivo.

 

Regimi speciali – Le nuove disposizioni non riguardano le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali, come ad esempio le imprese di autotrasporto merci che applicano il regime ex art.74 c.4 DPR n.633/72.

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.24/2009 e 198/2008

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.96  del 27.4.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2009

  Pagamento    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   al   momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo. 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
   Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita
  1.  Per  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio
di  impresa,  arte  o  professione  da  soggetti che nell'anno solare
precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio di attivita',
prevedano   di   realizzare   un  volume  d'affari  non  superiore  a
duecentomila  euro,  l'imposta  sul valore aggiunto diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene,
comunque,  esigibile  dopo  il  decorso  di  un  anno  dal momento di
effettuazione   dell'operazione,   salvo   che   il   cessionario   o
committente,   prima   del   decorso  di  detto  termine,  sia  stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si applicano alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali  di  applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto ne' a
quelle  fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta  mediante  l'applicazione  del  meccanismo  dell'inversione
contabile.
  3.  La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  1  reca l'annotazione che si tratta di operazione con
imposta  ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del
decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti cessano di avere
applicazione  per le operazioni effettuate successivamente al momento
in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.
 
                               Art. 2.
                Adempimenti del cedente o prestatore
  1.  Per  le  operazioni  di  cui all'art. 1 il cedente o prestatore
adempie  gli  obblighi  di  cui  al  titolo  secondo  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Le  operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume
d'affari  del  cedente o prestatore e partecipano alla determinazione
della  percentuale  di  detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  con
riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
  3.   Le   operazioni   di  cui  all'art.  1  sono  computate  nella
liquidazione  periodica  relativa  al  mese o trimestre nel corso del
quale  e'  incassato  il  corrispettivo ovvero scade il termine di un
anno  dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art.
7  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  incasso  parziale  del
corrispettivo,  l'imposta  diventa  esigibile  ed  e' computata nella
liquidazione  periodica  nella  proporzione  esistente  fra  la somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
 
                               Art. 3.
              Adempimenti del cessionario o committente
  1.  Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1
ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  a  partire  dal  momento  in  cui  il corrispettivo di tali
operazioni e' stato pagato.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  pagamento parziale del
corrispettivo,  il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo
al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
 
                               Art. 4.
        Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita
  1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle
operazioni  di  cui  all'art.  6,  quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
                               Art. 5.
                              Efficacia
  1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle
operazioni  effettuate  a  decorrere  dal  giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 2009
                                               Il Ministro : Tremonti
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2

   Economia e finanze, foglio n. 44