Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 19 giugno 2009

 

Circolare n. 92/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime in materia tariffaria e di corresponsabilità – Funzione del contratto scritto e della scheda di trasporto.

 

Dopo un anno di convulse innovazioni normative in materia di autotrasporto, peraltro ad oggi non ancora arrivate ad un assetto definitivo, sembra giunto il momento per fare un primo punto della situazione.

 

Due sono fondamentalmente i filoni su cui le associazioni degli autotrasportatori artigiani hanno ottenuto dal Governo provvedimenti che impattano direttamente con l’operatività della cosiddetta “committenza logistica”, in gran parte rappresentata dalla Confetra: 1) la corresponsabilità del committente per alcune violazioni al codice della strada commesse dal vettore; 2) la reintroduzione di una sorta di regime tariffario obbligatorio per i contratti di autotrasporto non stipulati per iscritto.

 

Com’è noto quel regime della corresponsabilità (per sovraccarico, per eccesso di velocità, per superamento dei tempi di guida), fu introdotto nel 2005 per controbilanciare la contestuale soppressione del regime tariffario obbligatorio. Per superare quella corresponsabilità in caso di una delle suddette violazioni il committente doveva dimostrare con il contratto scritto o con altra documentazione di aver impartito al vettore istruzioni compatibili con il rispetto del codice della strada.

Oggi quel regime di prova è stato irrigidito: il contratto scritto, per essere tale, deve risultare stipulato con data certa, mentre il trasporto deve essere accompagnato, a pena di sanzione, o dallo stesso contratto o da una Scheda appositamente emessa dal committente contenente tutte le indicazioni relative agli operatori comunque interessati alla filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce). Dall’obbligo di far scortare la merce da un documento di trasporto è esonerato il collettame (cioè le partite fino a 50 quintali), fermo restando comunque anche in tali casi il regime di corresponsabilità per le violazioni al codice della strada, da superare con un contratto scritto avente data certa.

 

Su tutta questa disciplina interferisce quella introdotta dall’articolo 83 bis del decreto legge n.112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 e successive modificazioni, secondo la quale nei trasporti eseguiti in base a contratti non stipulati per iscritto il corrispettivo non può essere inferiore alle tariffe minime chilometriche fissate dal Ministero delle Infrastrutture. Anche in tal caso il contratto scritto, per essere riconosciuto tale, deve essere dotato di data certa, e da tale regime tariffario risultano esclusi solo i viaggi al di sotto dei 50 chilometri, ma non il trasporto di collettame.

 

Tutto ciò premesso, si riepilogano le indicazioni cui la “committenza logistica” dovrebbe attenersi per ridurre al minimo rischi di coinvolgimento tanto in violazioni della circolazione quanto in rivendicazioni tariffarie.

 

1)      I contratti di durata, che disciplinano stabilmente i rapporti con i vettori fornitori e che normalmente sono stipulati per iscritto, dovranno essere dotati di data certa in una delle forme riconosciute dalla legge (autentica notarile, registrazione dell’atto, apposizione di firma e data digitale) e dovranno recare l’espressa richiesta da parte del committente a che la prestazione del vettore venga resa nel pieno rispetto delle norme del codice della strada.

 

2)      Anche i contratti cosiddetti “spot”, cioè stipulati di volta in volta per singolo viaggio, e che fino ad oggi venivano commissionati informalmente, dovranno possibilmente essere stipulati per iscritto, pur se in forma essenziale, mediante ritorno anche via fax del contratto sottoscritto dal vettore, e successivamente sottoposti a firma e data digitale con una procedura più semplice a farsi che a dirsi. Anche questi contratti scritti dovranno recare la prescrizione per il vettore di rispettare le norme della circolazione.

 

3)      Tutti i singoli trasporti, se non accompagnati da copia del contratto (sia esso di durata, che spot), dovranno necessariamente essere scortati dalla Scheda di Trasporto compilata dal committente (o su sua delega dallo stesso vettore) prima dell’inizio del trasporto, ma senza necessità di data certa. Si fa notare che qualora il contratto scritto non scorti il trasporto, non è essenziale che la data certa vi sia apposta prima dell’inizio del viaggio.

 

4)      E’ evidente che le difficoltà maggiori si incontreranno nei cosiddetti contratti “spot”, dove le esigenze di celerità commerciale mal si conciliano con l’assolvimento di formalità documentali.

Al fine di ridurre al minimo tali difficoltà, e tenendo presente che gran parte dei dati da indicare nella Scheda di Trasporto coincidono con quelli da indicare nei contratti “spot”, si suggerisce di utilizzare un documento unificato in doppia copia che nel primo esemplare più ricco di dati costituisce il contratto vero e proprio, mentre nel secondo esemplare, privo dei dati superflui, costituisce la Scheda di accompagnamento.

In pratica dovrebbe essere cura del committente compilare siffatto documento ed inviarlo per la sottoscrizione al vettore, il quale, dopo averlo sottoscritto, ne tratterrà l’esemplare “Scheda” per scortare il viaggio, mentre restituirà l’esemplare “Contratto” per la successiva datazione digitale da parte del committente.

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 90/2009

 

Allegato uno

 

L/cp

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