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Roma, 19 giugno 2009

 

Circolare n. 93/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Imminente entrata in vigore della Scheda di Trasporto.

 

E’ imminente l’entrata in vigore della Scheda di Trasporto: il decreto che la istituisce in attuazione dell’articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 è stato firmato dai Ministri dei Trasporti, dell’Interno e dell’Economia e si attende ora la sua pubblicazione sulla G.U.

 

Com’è noto, il nuovo documento dovrà essere emesso a cura del committente e dovrà accompagnare la merce. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa copia del contratto di trasporto; in assenza di documentazione, è previsto il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa. La sanzione per i committenti che non compilano la Scheda è molto pesante: da 600 a 1.800 euro.

 

Naturalmente il committente potrà incaricare un terzo, tra cui lo stesso conducente, di compilare la Scheda, ferma restando la sua responsabilità sull’esattezza e la completezza dei dati riportati (in caso di compilazione incompleta o inveritiera il committente è soggetto alla stessa sanzione da 600 a 1.800 euro prevista per la mancata compilazione).

 

Contenuto della Scheda di Trasporto - Lo schema grafico della Scheda è libero. I dati che devono essere obbligatoriamente riportati riguardano:

·         il vettore, cioè l’impresa che esegue materialmente il trasporto

·         il committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore

·         il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico

·         il proprietario della merce (se conosciuto)

·         la merce trasportata (tipologia, quantità, peso)

·         i luoghi di carico e di scarico

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la Partita Iva e per il vettore anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificare il motivo. Confetra si è sempre dichiarata contraria all’inserimento del proprietario della merce nella Scheda di Trasporto, sia perché la proprietà della merce è continuamente soggetta a cambiamenti, sia perché la figura del proprietario della merce è per definizione irrilevante nel contratto di trasporto; in determinati casi, inoltre, l’individuazione del proprietario della merce potrebbe essere negata al committente per condizioni contrattuali. Di tutte queste considerazioni comunque tiene conto il decreto in corso di emanazione che consente al committente di indicare i motivi per cui non gli è noto il proprietario della merce.

 

Esenzione per il collettame – Il trasporto a collettame è stato esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. Peraltro il decreto in corso di emanazione, nonostante il parere contrario di Confetra, definisce in modo parziale il collettame. E’ infatti stabilito che l’esonero vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti”. Si ha comunque l’affidamento che in sede di circolare esplicativa il Ministero chiarirà che per trasporto di collettame si intende anche quello in cui il mittente non è proprietario della merce e vi sia una pluralità di destinatari.

 

Documenti equipollenti – Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 non è necessario emettere la Scheda di Trasporto perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti.

 

Accertamento della corresponsabilità – Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del d.lgvo n.286/2005 la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente. A tal fine è opportuno che il committente inserisca nella Scheda un richiamo espresso per il vettore ad eseguire il trasporto nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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